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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 26384/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26384/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. LUSSANA DANIELE presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 08/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 87 parte I Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). Per_ Dalla loro unione è nata una figlia: il 18/01/2011.
Con ricorso depositato il 10/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore alla madre, considerati gli impegni lavorativi del padre, che lo portano spesso, per svariate settimane consecutive all'estero, con dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Domenico Coggiola 13, o presso l'ulteriore residenza che dovesse fissare in seguito, anche eventualmente sulla base della seconda pattuizione che segue.
DISPONE che per le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla prole, i genitori potranno agire disgiuntamente.
DISPONE che, sempre in considerazione degli impegni lavorativi del padre, che lo portano spesso, per svariate settimane consecutive all'estero, le parti concordano che tutte le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione della prole - con l'unica esclusione, sotto tale profilo, del trasferimento di residenza fuori della provincia di Torino o all'estero - saranno assunte dalla madre. Resta fermo il diritto e il dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole.
DA' ATTO che le parti si dichiarano informate di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i figli in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 cc del 15.03.16, in vigore presso il Tribunale di Torino che riconoscono essere parte integrante del presente accordo per quanto non espressamente derogato dalle presenti condizioni.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in tutte le occasioni in cui sarà in Torino, concordando preventivamente con l'altro genitore e con congruo anticipo pagina 2 di 4 i giorni, data, ora ed eventuale luogo in cui prelevarla, nonché data, ora e eventuale luogo in cui riaccompagnarla, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi che lo trattengono spesso all'estero.
Resta inteso che, salvo diverso accordo, tale permanenza non potrà superare i 3 giorni consecutivi e dovrà essere concordata con l'altro genitore in maniera tale da essere compatibile anche con gli impegni lavorativi e inerenti la vita comune della madre.
DA' ATTO che il padre si impegna, nei periodi a lui pertoccanti, a far svolgere i compiti scolastici assegnati alla figlia.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le festività annuali saranno trascorse dalla figlia presso la madre, salvo eventuali richieste dalla stessa manifestate in senso contrario.
DISPONE che il padre si impegna altresì a versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della loro figlia, agli estremi bancari già noti o ai diversi estremi che nelle more la madre avrà avuto cura di comunicare, l'importo di € 300,00 per ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, decorrente automaticamente a far data dall'anno successivo di presentazione del presente ricorso, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
DISPONE che il padre si impegna inoltre a rimborsare a prima richiesta il 100% delle spese straordinarie che abbia anticipato la madre in relazione alla figlia, purché documentate: tale rimborso verrà effettuato come segue: (i) la madre richiederà ed eventualmente documenterà, anche solo tramite l'invio di un servizio di messaggistica (whatsapp o altro) la spesa necessaria, (ii) il padre provvederà a versare (con le modalità di cui al punto che precede) alla madre o sull'altro che la stessa avrà avuto cura di comunicare e infine, (iii) la madre provvederà ad effettuare la spesa, fornendo prova, ove richiesta dal padre, di tale adempimento.
DA' ATTO che l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, ove percepibile, sarà di comune accordo percepito nella misura del 100% dalla madre, Sig.ra ove la Parte_2 Pubblica Amministrazione imponga di rilasciare tale consenso su propria modulistica, o con modalità diverse da quelle espresse sottoscrivendo il presente atto, il Sig. si impegna sin da ora a Pt_1 rilasciarlo, a prima richiesta, con le modalità che gli verranno a tal fine indicate dalla Pubblica Amministrazione.
DISPONE che il marito si impegna a versare, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di € 1.700,00 il giorno 14 di ogni mese, agli estremi bancari già noti o ai diversi estremi che nelle more la madre avrà avuto cura di comunicare, con rivalutazione ISTAT annuale, decorrente automaticamente a far data dall'anno successivo di presentazione del presente ricorso e sino all'eventuale instaurazione di una stabile convivenza della moglie.
DA' ATTO che, impregiudicate le previsioni di cui al punto che precede, i genitori si impegnano a comportarsi in maniera tale da far prevalere sempre l'interesse della loro figlia e assecondarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni: sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia.
DA' ATTO che, anche là dove gli impegni portino l'uno o l'altro genitore lontano dalla figlia, anche per lungo tempo, tale genitore si impegna a mantenere contatti telefonici regolari con la figlia stessa.
DA' ATTO che i genitori si impegnano altresì a mostrare, nei rapporti tra loro, rispetto reciproco, specie nell'ipotesi in cui possano essere sentiti o letti dalla figlia.
DA' ATTO che, anche nel discutere o corrispondere con la figlia, si impegnano a manifestare analogo rispetto, evitando di offendere, denigrare o mostrare diffidenza nei confronti dell'altro genitore, delle sue pagina 3 di 4 capacità, attività (anche lavorative), interessi, opinioni o frequentazioni: ciò al fine di garantire una crescita della figlia serena e ispirata alla bigenitorialità.
DA' ATTO che risiede attualmente in Torino, Via Domenico Coggiola 13, dove Parte_2 attualmente risiedono , la figlia e figlia del Sig. Parte_2 Persona_2 Parte_3 Pt_1
e intestataria dell'immobile, il Sig. si impegna a garantirle la possibilità di permanere
[...] Parte_1 presso tale immobile sino a che la proprietaria, Sig.ra revochi il consenso a tale Parte_3 permanenza.
DA' ATTO che, ove la Sig.ra revochi il consenso di cui al punto che precede, il marito si Parte_3 impegna a procurare senza indugio abitazione di dimensione analoga, quanto più prossima possibile alla precedente, a sue spese, in favore della moglie e della figlia.
DA' ATTO che il marito si impegna a versare la somma di € 150.000,00 finalizzata a costituire la provvista per il futuro acquisto di un immobile da destinare a residenza propria e della figlia, ed eventualmente (ove il prezzo d'acquisto dell'immobile sia inferiore) per il relativo arredo e le relative spese future (senza necessità di rendicontazione di tale spesa): tale somma dovrà essere versata entro sul conto già noto della moglie entro la data del 1 ottobre 2025.
DA' ATTO che il marito si impegna, senza limiti di tempo e su richiesta della moglie a procurare l'assunzione, alternativamente con orario part-time o full-time a scelta della richiedente, e, con mansione d'impiegata, livello non inferiore al 3o e retribuzione conforme alle prescrizioni del CCNL commercio, presso la – siglabile o altra società che operi in settore Controparte_1 CP_2 analogo.
DA' ATTO che le parti dichiarano altresì che il suddetto accordo è stato raggiunto e siglato liberamente ed in modo consapevole, senza dunque costrizioni ed in piena autonomia e capacità di intendere e di volere.
DA' ATTO che i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei reciproci passaporti, e per l'indicazione della figlia sul passaporto del genitore affidatario.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26384/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. LUSSANA DANIELE presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2 08/03/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 87 parte I Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). Per_ Dalla loro unione è nata una figlia: il 18/01/2011.
Con ricorso depositato il 10/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore alla madre, considerati gli impegni lavorativi del padre, che lo portano spesso, per svariate settimane consecutive all'estero, con dimora prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Torino, Via Domenico Coggiola 13, o presso l'ulteriore residenza che dovesse fissare in seguito, anche eventualmente sulla base della seconda pattuizione che segue.
DISPONE che per le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla prole, i genitori potranno agire disgiuntamente.
DISPONE che, sempre in considerazione degli impegni lavorativi del padre, che lo portano spesso, per svariate settimane consecutive all'estero, le parti concordano che tutte le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione della prole - con l'unica esclusione, sotto tale profilo, del trasferimento di residenza fuori della provincia di Torino o all'estero - saranno assunte dalla madre. Resta fermo il diritto e il dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole.
DA' ATTO che le parti si dichiarano informate di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per i figli in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 cc del 15.03.16, in vigore presso il Tribunale di Torino che riconoscono essere parte integrante del presente accordo per quanto non espressamente derogato dalle presenti condizioni.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in tutte le occasioni in cui sarà in Torino, concordando preventivamente con l'altro genitore e con congruo anticipo pagina 2 di 4 i giorni, data, ora ed eventuale luogo in cui prelevarla, nonché data, ora e eventuale luogo in cui riaccompagnarla, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi che lo trattengono spesso all'estero.
Resta inteso che, salvo diverso accordo, tale permanenza non potrà superare i 3 giorni consecutivi e dovrà essere concordata con l'altro genitore in maniera tale da essere compatibile anche con gli impegni lavorativi e inerenti la vita comune della madre.
DA' ATTO che il padre si impegna, nei periodi a lui pertoccanti, a far svolgere i compiti scolastici assegnati alla figlia.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le festività annuali saranno trascorse dalla figlia presso la madre, salvo eventuali richieste dalla stessa manifestate in senso contrario.
DISPONE che il padre si impegna altresì a versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della loro figlia, agli estremi bancari già noti o ai diversi estremi che nelle more la madre avrà avuto cura di comunicare, l'importo di € 300,00 per ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, decorrente automaticamente a far data dall'anno successivo di presentazione del presente ricorso, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
DISPONE che il padre si impegna inoltre a rimborsare a prima richiesta il 100% delle spese straordinarie che abbia anticipato la madre in relazione alla figlia, purché documentate: tale rimborso verrà effettuato come segue: (i) la madre richiederà ed eventualmente documenterà, anche solo tramite l'invio di un servizio di messaggistica (whatsapp o altro) la spesa necessaria, (ii) il padre provvederà a versare (con le modalità di cui al punto che precede) alla madre o sull'altro che la stessa avrà avuto cura di comunicare e infine, (iii) la madre provvederà ad effettuare la spesa, fornendo prova, ove richiesta dal padre, di tale adempimento.
DA' ATTO che l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, ove percepibile, sarà di comune accordo percepito nella misura del 100% dalla madre, Sig.ra ove la Parte_2 Pubblica Amministrazione imponga di rilasciare tale consenso su propria modulistica, o con modalità diverse da quelle espresse sottoscrivendo il presente atto, il Sig. si impegna sin da ora a Pt_1 rilasciarlo, a prima richiesta, con le modalità che gli verranno a tal fine indicate dalla Pubblica Amministrazione.
DISPONE che il marito si impegna a versare, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di € 1.700,00 il giorno 14 di ogni mese, agli estremi bancari già noti o ai diversi estremi che nelle more la madre avrà avuto cura di comunicare, con rivalutazione ISTAT annuale, decorrente automaticamente a far data dall'anno successivo di presentazione del presente ricorso e sino all'eventuale instaurazione di una stabile convivenza della moglie.
DA' ATTO che, impregiudicate le previsioni di cui al punto che precede, i genitori si impegnano a comportarsi in maniera tale da far prevalere sempre l'interesse della loro figlia e assecondarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni: sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia.
DA' ATTO che, anche là dove gli impegni portino l'uno o l'altro genitore lontano dalla figlia, anche per lungo tempo, tale genitore si impegna a mantenere contatti telefonici regolari con la figlia stessa.
DA' ATTO che i genitori si impegnano altresì a mostrare, nei rapporti tra loro, rispetto reciproco, specie nell'ipotesi in cui possano essere sentiti o letti dalla figlia.
DA' ATTO che, anche nel discutere o corrispondere con la figlia, si impegnano a manifestare analogo rispetto, evitando di offendere, denigrare o mostrare diffidenza nei confronti dell'altro genitore, delle sue pagina 3 di 4 capacità, attività (anche lavorative), interessi, opinioni o frequentazioni: ciò al fine di garantire una crescita della figlia serena e ispirata alla bigenitorialità.
DA' ATTO che risiede attualmente in Torino, Via Domenico Coggiola 13, dove Parte_2 attualmente risiedono , la figlia e figlia del Sig. Parte_2 Persona_2 Parte_3 Pt_1
e intestataria dell'immobile, il Sig. si impegna a garantirle la possibilità di permanere
[...] Parte_1 presso tale immobile sino a che la proprietaria, Sig.ra revochi il consenso a tale Parte_3 permanenza.
DA' ATTO che, ove la Sig.ra revochi il consenso di cui al punto che precede, il marito si Parte_3 impegna a procurare senza indugio abitazione di dimensione analoga, quanto più prossima possibile alla precedente, a sue spese, in favore della moglie e della figlia.
DA' ATTO che il marito si impegna a versare la somma di € 150.000,00 finalizzata a costituire la provvista per il futuro acquisto di un immobile da destinare a residenza propria e della figlia, ed eventualmente (ove il prezzo d'acquisto dell'immobile sia inferiore) per il relativo arredo e le relative spese future (senza necessità di rendicontazione di tale spesa): tale somma dovrà essere versata entro sul conto già noto della moglie entro la data del 1 ottobre 2025.
DA' ATTO che il marito si impegna, senza limiti di tempo e su richiesta della moglie a procurare l'assunzione, alternativamente con orario part-time o full-time a scelta della richiedente, e, con mansione d'impiegata, livello non inferiore al 3o e retribuzione conforme alle prescrizioni del CCNL commercio, presso la – siglabile o altra società che operi in settore Controparte_1 CP_2 analogo.
DA' ATTO che le parti dichiarano altresì che il suddetto accordo è stato raggiunto e siglato liberamente ed in modo consapevole, senza dunque costrizioni ed in piena autonomia e capacità di intendere e di volere.
DA' ATTO che i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei reciproci passaporti, e per l'indicazione della figlia sul passaporto del genitore affidatario.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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