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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1290/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1
Toppetta
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Concetta Sorrentino
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 394/2023 (R.G.n. 920/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 28.3.2023 su ricorso di con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 40.760,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di insoluto della fattura n. 326/41 del
22.12.2022, emessa per la riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo ex art 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 per i costi sostenuti per il recupero del corrispettivo dovuto sulla base di fatture non tempestivamente pagate, relative alla fornitura di energia elettrica somministrata da in favore del CP_3 Parte_1
Parte opponente ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: in via preliminare, ha eccepito l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni del credito tra e e tra CP_3 Controparte_4 quest'ultima e adducendo che il non ha aderito a tali cessioni, in Controparte_1 Controparte_5
pagina 1 di 12 violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923; nonché la prescrizione ex art. 2948, co 4 c.c. del diritto al risarcimento richiesto dalla parte opposta.
Nel merito, ha eccepito la carenza di prova del credito vantato da evidenziando, per un Controparte_1 verso, la mancata allegazione del contratto di fornitura di energia elettrica e delle fatture asseritamente pagate in ritardo;
per altro verso, ha eccepito che: il ha pagato gran parte delle fatture entro Pt_1 trenta giorni dalla data della loro effettiva ricezione e quindi tempestivamente;
la società opposta ha emesso delle note di credito per il complessivo ammontare di € 44.886,25 a storno delle fatture pagate dalle quali risultano tempestivamente pagate le fatture sulle quali è stata richiesta Parte_1
l'indennità risarcitoria;
molte delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo allegato in sede monitoria da si riferiscono ad altro diverso rapporto di fornitura, non rientrante nel Controparte_1 perimetro della cessione stipulata tra e il Comune ha rifiutato la Controparte_4 Controparte_1 fattura n. 326/41 del 22.12.2022.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi sopra dedotti ed argomentati, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ove richiesta:
a) in via preliminare, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di legittimazione ad agire di e per essa della mandataria Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del 28.30/03/2023 Controparte_6 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del;
- accertare e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di idonea prova scritta ai sensi di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da CP_1
e e per essa della mandataria in danno del e, per
[...] Controparte_6 Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso.
b) nel merito:
in tesi: dichiarare che nulla è dovuto dal a e per essa alla Parte_1 Controparte_1 mandataria in relazione al credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, Controparte_6 revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del
28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del;
Pt_1 Parte_1
in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare l'indennità risarcitoria ex art. 6 D.lgs 231/2002 a carico del nella misura forfettaria e Pt_1 complessiva di € 40,00; in ulteriore subordinata ipotesi, alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute ed accertate.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 2 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la quale ha ravvisato l'infondatezza delle domande proposte da parte Controparte_2 del posto che la cessione del credito intercorsa tra e Parte_1 CP_3 CP_4
è pienamente opponibile, perché mai rifiutata dal;
così come la cessione
[...] Pt_1 Parte_1 intervenuta tra e essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 Controparte_4 Controparte_1 bis della legge 130/1999.
Parte convenuta ha poi sottolineato la sussistenza del credito vantato nei confronti del Parte_1
, avendo allegato in giudizio la fattura n. 326/41 del 22.12.2022 e il prospetto riepilogativo
[...] delle fatture di fornitura saldate in ritardo.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I.
394/2023;
Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023; In subordine, condannare il Parte_1
al pagamento dell'importo pari ad € 40.760,00 ovvero alla maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 20.3.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha precisato conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) in via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio e/o comunque di ogni pretesa creditoria nei confronti del da parte di e per essa Parte_1 Controparte_1 della mandataria per difetto di legittimazione attiva della predetta, per tutti i Controparte_6 motivi indicati in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del 28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del e/o comunque respingere ogni Parte_1 domanda ex adverso spiegata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di idonea prova scritta ai sensi di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 12 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da
e e per essa della mandataria in danno del Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso.
[...]
b) nel merito:
in tesi: dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, che nulla è dovuto dal a Parte_1
e per essa alla mandataria in relazione al credito vantato e, Controparte_1 Controparte_6 per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
394/2023 del 28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del , e/o Parte_1 comunque respingere ogni avversa richiesta, siccome infondata e non provata.
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare l'indennità risarcitoria ex art. 6 D.lgs 231/2002 a carico del nella misura forfettaria e complessiva di € Pt_1
40,00 o, in ulteriore subordinata ipotesi, alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute, e rigorosamente provate ed accertate.
Con vittoria di spese e competenze di causa o, in ipotesi, con compensazione”.
Parte convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 394/2023;
Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023;
In subordine, condannare il al pagamento dell'importo pari ad € 40.760,00 Parte_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Occorre innanzitutto vagliare la questione relativa all'efficacia e opponibilità nei confronti dell'opponente delle cessioni del credito del 25.06.2013 e del 17.09.2015 effettuate da a CP_3
e della cessione effettuata da quest'ultima in favore di il Controparte_4 Controparte_1
28.12.2022.
La causa ha ad oggetto crediti maturati a titolo di corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
Tale materia trova una sua regolamentazione nel d.lgs. n. 231/2002 novellata dal d.lgs. n. 192/2012, che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si pone l'obiettivo di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di pagina 4 di 12 beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori della committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il e dunque tra un'impresa ed una pubblica CP_3 Parte_1 amministrazione, ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, occorre individuare la disciplina applicabile in ipotesi di cessione di un credito vantato verso una P.A.
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. n. 52 del 1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L. n. 52 del 1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. n. 2248 del 1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. n. 2440 del 1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il
pagina 5 di 12 pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248 del 1865 recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. n. 104 del 1994 e nel D.Lgs. n. 163 del
2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede testualmente che: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato".
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
pagina 6 di 12 Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e gas e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440 del 1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo
Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre
2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio
2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Vi è invero costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti
(artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del 26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440 del 1923 sono
"norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. 7 novembre
2018, n. 28390)
Pertanto, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei pagina 7 di 12 confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n.
554 del 1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art. 25 (attuali art. 11 e ss.) del Codice Appalti).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, ritiene il Tribunale che, in applicazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, vigente all'epoca dei fatti, in assenza di un formale rifiuto del le Parte_1 cessioni del credito tra e del 25.6.2013 e del 17.9.2015 (allegate sub CP_3 Controparte_4 doc. 3 del fascicolo monitorio) siano perfettamente opponibili a parte attrice.
Quanto alla cessione del 28.12.2022 effettuata tra e (prodotta sub Controparte_4 Controparte_1 doc. 1 del fascicolo monitorio), occorre osservare che tale cessione è stata eseguita ai sensi dell'art. 4, co. 1 della l. 130/1999, in base al quale “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”, con la conseguenza che le parti sono onerate di pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'avviso della cessione.
Ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis della citata legge, “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge […]”
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre dare atto che nel caso di specie parte opposta ha dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 1 del 3.1.2023, della cessione del credito pro soluto stipulata ai sensi dell'art. 4 l. 30 aprile 1999, con cui ha ceduto a Controparte_4
“un portafoglio di crediti, valutati alla data del 28 dicembre 2022 (la "Data Controparte_1 diValutazione"), per l'importo forfettario minimo di 40 euro ai sensi del d.lgs. 231/2002 art. 6 comma 2
(di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo) - a titolo di risarcimento danni (i "Crediti") ovvero, come chiarito dalla Commissione Europea tramite le FAQs del 6 aprile 2016 a e come sancito dalla Sentenza della Corte Controparte_7
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sez. del 20 ottobre 2022,l'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario di euro 40,00 e' dovuto per ogni fattura pagata in ritardo dal relativo debitore.”
Pur dovendosi ritenere le cessioni del credito opponibili al opponente, l'opposizione è fondata Pt_1
e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda
pagina 8 di 12 riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, con l'odierna opposizione, il ha eccepito la carenza di prova del Controparte_5 credito vantato da Controparte_1
Ad avviso dell'odierna opponente, la parte opposta non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.gls. n. 192/2012, posto che la somma forfettaria di cui all'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 potrebbe riconoscersi solamente laddove siano maturati anche interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture e il creditore abbia intrapreso un'operazione di recupero di tali interessi nei confronti del debitore, mentre la non avrebbe adeguatamente provato il termine di scadenza del pagamento delle Controparte_1 fatture e l'asserito ritardo nel pagamento. Infatti, le fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta (con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.), non sarebbero idonee a provare la data di effettiva ricezione da parte del e di conseguenza l'effettivo termine di scadenza per il pagamento. Pt_1
Parte attrice, pertanto, pur lamentando la mancata allegazione in giudizio del contratto di fornitura di energia elettrica, non contesta la sussistenza in sé del rapporto di fornitura intercorso con dal CP_3
2013 al 2017 e il pagamento delle fatture, bensì eccepisce la mancata prova del ritardo nel pagamento e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto all'indennizzo in capo a Controparte_1
Tanto premesso, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Tale norma va dunque letta in combinato disposto con l'art. 3 del citato decreto legislativo, per il quale
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” .
Pertanto, il diritto del creditore ad ottenere il rimborso della somma ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002 sorge nell'ipotesi in cui il creditore vanti il diritto ad ottenere gli interessi moratori ex art. 3 del d.lgs. n. 231/2002.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 9 di 12 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Giova poi ricordare che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 8242 del 24/05/2012).
Nel caso di specie, ha allegato con il ricorso monitorio solo la fattura relativa Controparte_1 all'importo complessivamente rivendicato ex art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 ma non le singole fatture che assume essere state pagate in ritardo;
insieme alla fattura in questione ha prodotto degli elenchi di formazione unilaterale contenenti il riepilogo delle fatture “presupposte”, la descrizione delle contabili di pagamento dalle quali emerge la data del pagamento da parte del nonché un Pt_1 prospetto di sintesi ove è indicata fattura per fattura la data di scadenza e la data del pagamento (docc.
4,7,8 monitorio).
Successivamente, nel corso del giudizio di opposizione, e segnatamente con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto le fatture “presupposte” che assume essere state pagate in ritardo (doc. 3).
Già con l'atto di opposizione, parte opponente ha eccepito che, nonostante le fatture elencate nel ricorso monitorio siano state inviate a ridosso della scadenza indicata, il ha provveduto ad Pt_1 effettuare i pagamenti per il consumo di energia elettrica nel termine di cui all'art. 4, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002.
A seguito del deposito delle fatture “presupposte” da parte dell'opposta, avvenuto con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., il ha rilevato che tale documentazione è insufficiente a dimostrare la data
Pt_1 di effettivo ricevimento da parte del delle singole fatture e dunque a provare che il pagamento
Pt_1 delle fatture sia avvenuto in ritardo (“non risulta prova della data di effettivo ricevimento da parte del delle singole fatture, ai fini del dedotto ritardato pagamento, rilevandosi come, per espressa
Pt_1 previsione di legge, in difetto di prova in ordine alla decorrenza convenzionale del termine di pagamento, il termine l sia fissato in “30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore..”(art. 4, comma 2, D.lgs 231/2002). Priva di alcun riscontro probatorio l'avversa affermazione secondo la quale “le fatture sono tutte pervenute al circa un mese prima della
Pt_1 scadenza”. Circostanza, peraltro, tardivamente dedotta da controparte nella memoria istruttoria depositata il 5.01.2024.”).
Tale contestazione trova riscontro nel disposto dell'art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, che, nel regolamentare la disciplina degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, specifica che il termine entro il quale possa considerarsi tempestivo il pagamento non può superare i “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.”
pagina 10 di 12 Parte convenuta, invece, si è limitata ad indicare il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna fattura riferendosi a quello riportato in fattura e, a fronte dell'eccezione sollevata da parte attrice, non ha indicato il termine reale di scadenza, decorrente dalla data di avvenuta ricezione delle fatture.
Invero, si è limitata ad affermare che le fatture sono tutte pervenute al un Controparte_1 Pt_1 mese prima della scadenza, senza tuttavia fornire adeguata prova al riguardo, mentre dalle fatture prodotte a campione dal con l'atto di opposizione emerge il contrario. Pt_1
Poiché sulla base della documentazione prodotta dall'opposta non risulta possibile individuare l'effettiva data di scadenza per il pagamento, l'onere di allegazione e prova gravante sul creditore non è assolto.
Né, del resto, le tabelle riepilogative, le contabili di pagamento e il prospetto riepilogativo, allegati sub doc. 4, 7 e 8 del fascicolo monitorio e l'estrazione contabili di cui al doc. 5 dell'opposizione, sono idonei a comprovare l'effettivo termine di scadenza del pagamento, posto che, tali allegati, per quanto completi e dettagliati, costituiscono pur sempre atti di parti, che, in assenza di idonea documentazione di riscontro, non consentono di stabilire il tardivo pagamento da parte del della Controparte_5 fornitura di energia elettrica.
L'opponente ha poi eccepito che molte fatture si riferiscono ad un diverso e distinto rapporto di fornitura di energia elettrica e non ricompreso nell'ambito della cessioni dei crediti intercorse tra
[...]
e e Ha altresì eccepito che le fatture e le note di credito CP_3 Controparte_4 Controparte_1 allegate in giudizio sub doc. 2 attestino la regolarità del pagamento. Infine, ha evidenziato che nè
[...]
né la cessionaria, hanno mai richiesto al opponente interessi moratori riferiti alle fatture CP_3 Pt_1 poste a fondamento della pretesa fatta valere nel presente giudizio ex art. 6 d.lgs. 231/2002, a riprova del fatto che alcun ritardo si è verificato. Tuttavia, parte opposta, nulla ha eccepito o dedotto sul punto.
La ctu richiesta da parte opposta non può essere ammessa, essendo onere della parte allegare il termine effettivo per il pagamento delle fatture.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando effettivamente provato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni del e dunque la sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, non si può riconoscere il diritto di ad ottenere il Controparte_1 rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, non si rinviene quel nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dal menzionato art. 6 e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”, che deve sussistere in base alla direttiva 2011/7, così come interpretata dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sez. VIII, 1.12.2022,
C-370/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023 (R.G.n.
920/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 28.3.2023 su ricorso di assorbito ogni Controparte_1 ulteriore profilo.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo, sulla base del dm 55 del 2014, attualmente vigente, sulla base del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente prestata (scaglione € 26.000,00 – 52.000,00 parametri medi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 394/2023 (R.G.n. 920/2023);
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 6.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 18/04/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1290/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1
Toppetta
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Concetta Sorrentino
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 394/2023 (R.G.n. 920/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 28.3.2023 su ricorso di con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 40.760,00, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di insoluto della fattura n. 326/41 del
22.12.2022, emessa per la riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo ex art 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 per i costi sostenuti per il recupero del corrispettivo dovuto sulla base di fatture non tempestivamente pagate, relative alla fornitura di energia elettrica somministrata da in favore del CP_3 Parte_1
Parte opponente ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: in via preliminare, ha eccepito l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni del credito tra e e tra CP_3 Controparte_4 quest'ultima e adducendo che il non ha aderito a tali cessioni, in Controparte_1 Controparte_5
pagina 1 di 12 violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923; nonché la prescrizione ex art. 2948, co 4 c.c. del diritto al risarcimento richiesto dalla parte opposta.
Nel merito, ha eccepito la carenza di prova del credito vantato da evidenziando, per un Controparte_1 verso, la mancata allegazione del contratto di fornitura di energia elettrica e delle fatture asseritamente pagate in ritardo;
per altro verso, ha eccepito che: il ha pagato gran parte delle fatture entro Pt_1 trenta giorni dalla data della loro effettiva ricezione e quindi tempestivamente;
la società opposta ha emesso delle note di credito per il complessivo ammontare di € 44.886,25 a storno delle fatture pagate dalle quali risultano tempestivamente pagate le fatture sulle quali è stata richiesta Parte_1
l'indennità risarcitoria;
molte delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo allegato in sede monitoria da si riferiscono ad altro diverso rapporto di fornitura, non rientrante nel Controparte_1 perimetro della cessione stipulata tra e il Comune ha rifiutato la Controparte_4 Controparte_1 fattura n. 326/41 del 22.12.2022.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi sopra dedotti ed argomentati, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ove richiesta:
a) in via preliminare, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di legittimazione ad agire di e per essa della mandataria Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del 28.30/03/2023 Controparte_6 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del;
- accertare e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di idonea prova scritta ai sensi di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da CP_1
e e per essa della mandataria in danno del e, per
[...] Controparte_6 Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso.
b) nel merito:
in tesi: dichiarare che nulla è dovuto dal a e per essa alla Parte_1 Controparte_1 mandataria in relazione al credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, Controparte_6 revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del
28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del;
Pt_1 Parte_1
in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare l'indennità risarcitoria ex art. 6 D.lgs 231/2002 a carico del nella misura forfettaria e Pt_1 complessiva di € 40,00; in ulteriore subordinata ipotesi, alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute ed accertate.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
pagina 2 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la quale ha ravvisato l'infondatezza delle domande proposte da parte Controparte_2 del posto che la cessione del credito intercorsa tra e Parte_1 CP_3 CP_4
è pienamente opponibile, perché mai rifiutata dal;
così come la cessione
[...] Pt_1 Parte_1 intervenuta tra e essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 4, co. 4 Controparte_4 Controparte_1 bis della legge 130/1999.
Parte convenuta ha poi sottolineato la sussistenza del credito vantato nei confronti del Parte_1
, avendo allegato in giudizio la fattura n. 326/41 del 22.12.2022 e il prospetto riepilogativo
[...] delle fatture di fornitura saldate in ritardo.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I.
394/2023;
Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023; In subordine, condannare il Parte_1
al pagamento dell'importo pari ad € 40.760,00 ovvero alla maggiore o minore somma
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 20.3.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha precisato conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
a) in via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio e/o comunque di ogni pretesa creditoria nei confronti del da parte di e per essa Parte_1 Controparte_1 della mandataria per difetto di legittimazione attiva della predetta, per tutti i Controparte_6 motivi indicati in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 394/2023 del 28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del e/o comunque respingere ogni Parte_1 domanda ex adverso spiegata;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per difetto di idonea prova scritta ai sensi di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 12 - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria da
e e per essa della mandataria in danno del Controparte_1 Controparte_6 Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso.
[...]
b) nel merito:
in tesi: dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, che nulla è dovuto dal a Parte_1
e per essa alla mandataria in relazione al credito vantato e, Controparte_1 Controparte_6 per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
394/2023 del 28.30/03/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in danno del , e/o Parte_1 comunque respingere ogni avversa richiesta, siccome infondata e non provata.
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare l'indennità risarcitoria ex art. 6 D.lgs 231/2002 a carico del nella misura forfettaria e complessiva di € Pt_1
40,00 o, in ulteriore subordinata ipotesi, alle sole somme che risulteranno effettivamente dovute, e rigorosamente provate ed accertate.
Con vittoria di spese e competenze di causa o, in ipotesi, con compensazione”.
Parte convenuta ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 394/2023;
Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023;
In subordine, condannare il al pagamento dell'importo pari ad € 40.760,00 Parte_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Occorre innanzitutto vagliare la questione relativa all'efficacia e opponibilità nei confronti dell'opponente delle cessioni del credito del 25.06.2013 e del 17.09.2015 effettuate da a CP_3
e della cessione effettuata da quest'ultima in favore di il Controparte_4 Controparte_1
28.12.2022.
La causa ha ad oggetto crediti maturati a titolo di corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
Tale materia trova una sua regolamentazione nel d.lgs. n. 231/2002 novellata dal d.lgs. n. 192/2012, che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si pone l'obiettivo di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di pagina 4 di 12 beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori della committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il e dunque tra un'impresa ed una pubblica CP_3 Parte_1 amministrazione, ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, occorre individuare la disciplina applicabile in ipotesi di cessione di un credito vantato verso una P.A.
La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. n. 52 del 1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L. n. 52 del 1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. n. 2248 del 1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. n. 2440 del 1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il
pagina 5 di 12 pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248 del 1865 recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. n. 104 del 1994 e nel D.Lgs. n. 163 del
2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede testualmente che: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato".
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
pagina 6 di 12 Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e gas e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440 del 1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo
Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass., S.U., 4 novembre
2002, n. 15382; cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio
2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Vi è invero costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti
(artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del 26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440 del 1923 sono
"norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse" (Cass. 7 novembre
2018, n. 28390)
Pertanto, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei pagina 7 di 12 confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R. n.
554 del 1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art. 25 (attuali art. 11 e ss.) del Codice Appalti).
Sulla scorta di quanto sopra affermato, ritiene il Tribunale che, in applicazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, vigente all'epoca dei fatti, in assenza di un formale rifiuto del le Parte_1 cessioni del credito tra e del 25.6.2013 e del 17.9.2015 (allegate sub CP_3 Controparte_4 doc. 3 del fascicolo monitorio) siano perfettamente opponibili a parte attrice.
Quanto alla cessione del 28.12.2022 effettuata tra e (prodotta sub Controparte_4 Controparte_1 doc. 1 del fascicolo monitorio), occorre osservare che tale cessione è stata eseguita ai sensi dell'art. 4, co. 1 della l. 130/1999, in base al quale “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”, con la conseguenza che le parti sono onerate di pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'avviso della cessione.
Ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis della citata legge, “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge […]”
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre dare atto che nel caso di specie parte opposta ha dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 1 del 3.1.2023, della cessione del credito pro soluto stipulata ai sensi dell'art. 4 l. 30 aprile 1999, con cui ha ceduto a Controparte_4
“un portafoglio di crediti, valutati alla data del 28 dicembre 2022 (la "Data Controparte_1 diValutazione"), per l'importo forfettario minimo di 40 euro ai sensi del d.lgs. 231/2002 art. 6 comma 2
(di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo) - a titolo di risarcimento danni (i "Crediti") ovvero, come chiarito dalla Commissione Europea tramite le FAQs del 6 aprile 2016 a e come sancito dalla Sentenza della Corte Controparte_7
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sez. del 20 ottobre 2022,l'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario di euro 40,00 e' dovuto per ogni fattura pagata in ritardo dal relativo debitore.”
Pur dovendosi ritenere le cessioni del credito opponibili al opponente, l'opposizione è fondata Pt_1
e deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda
pagina 8 di 12 riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, con l'odierna opposizione, il ha eccepito la carenza di prova del Controparte_5 credito vantato da Controparte_1
Ad avviso dell'odierna opponente, la parte opposta non avrebbe alcun diritto ad ottenere il rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.gls. n. 192/2012, posto che la somma forfettaria di cui all'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 potrebbe riconoscersi solamente laddove siano maturati anche interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture e il creditore abbia intrapreso un'operazione di recupero di tali interessi nei confronti del debitore, mentre la non avrebbe adeguatamente provato il termine di scadenza del pagamento delle Controparte_1 fatture e l'asserito ritardo nel pagamento. Infatti, le fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta (con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.), non sarebbero idonee a provare la data di effettiva ricezione da parte del e di conseguenza l'effettivo termine di scadenza per il pagamento. Pt_1
Parte attrice, pertanto, pur lamentando la mancata allegazione in giudizio del contratto di fornitura di energia elettrica, non contesta la sussistenza in sé del rapporto di fornitura intercorso con dal CP_3
2013 al 2017 e il pagamento delle fatture, bensì eccepisce la mancata prova del ritardo nel pagamento e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto all'indennizzo in capo a Controparte_1
Tanto premesso, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 192/2012 “nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”
Tale norma va dunque letta in combinato disposto con l'art. 3 del citato decreto legislativo, per il quale
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” .
Pertanto, il diritto del creditore ad ottenere il rimborso della somma ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002 sorge nell'ipotesi in cui il creditore vanti il diritto ad ottenere gli interessi moratori ex art. 3 del d.lgs. n. 231/2002.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il pagina 9 di 12 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, SS.UU. Cass. n.13533/2001).
Giova poi ricordare che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass. Sentenza n. 8242 del 24/05/2012).
Nel caso di specie, ha allegato con il ricorso monitorio solo la fattura relativa Controparte_1 all'importo complessivamente rivendicato ex art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 231/2002 ma non le singole fatture che assume essere state pagate in ritardo;
insieme alla fattura in questione ha prodotto degli elenchi di formazione unilaterale contenenti il riepilogo delle fatture “presupposte”, la descrizione delle contabili di pagamento dalle quali emerge la data del pagamento da parte del nonché un Pt_1 prospetto di sintesi ove è indicata fattura per fattura la data di scadenza e la data del pagamento (docc.
4,7,8 monitorio).
Successivamente, nel corso del giudizio di opposizione, e segnatamente con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. ha prodotto le fatture “presupposte” che assume essere state pagate in ritardo (doc. 3).
Già con l'atto di opposizione, parte opponente ha eccepito che, nonostante le fatture elencate nel ricorso monitorio siano state inviate a ridosso della scadenza indicata, il ha provveduto ad Pt_1 effettuare i pagamenti per il consumo di energia elettrica nel termine di cui all'art. 4, co. 2 del d.lgs. n.
231/2002.
A seguito del deposito delle fatture “presupposte” da parte dell'opposta, avvenuto con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., il ha rilevato che tale documentazione è insufficiente a dimostrare la data
Pt_1 di effettivo ricevimento da parte del delle singole fatture e dunque a provare che il pagamento
Pt_1 delle fatture sia avvenuto in ritardo (“non risulta prova della data di effettivo ricevimento da parte del delle singole fatture, ai fini del dedotto ritardato pagamento, rilevandosi come, per espressa
Pt_1 previsione di legge, in difetto di prova in ordine alla decorrenza convenzionale del termine di pagamento, il termine l sia fissato in “30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore..”(art. 4, comma 2, D.lgs 231/2002). Priva di alcun riscontro probatorio l'avversa affermazione secondo la quale “le fatture sono tutte pervenute al circa un mese prima della
Pt_1 scadenza”. Circostanza, peraltro, tardivamente dedotta da controparte nella memoria istruttoria depositata il 5.01.2024.”).
Tale contestazione trova riscontro nel disposto dell'art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002, che, nel regolamentare la disciplina degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, specifica che il termine entro il quale possa considerarsi tempestivo il pagamento non può superare i “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.”
pagina 10 di 12 Parte convenuta, invece, si è limitata ad indicare il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna fattura riferendosi a quello riportato in fattura e, a fronte dell'eccezione sollevata da parte attrice, non ha indicato il termine reale di scadenza, decorrente dalla data di avvenuta ricezione delle fatture.
Invero, si è limitata ad affermare che le fatture sono tutte pervenute al un Controparte_1 Pt_1 mese prima della scadenza, senza tuttavia fornire adeguata prova al riguardo, mentre dalle fatture prodotte a campione dal con l'atto di opposizione emerge il contrario. Pt_1
Poiché sulla base della documentazione prodotta dall'opposta non risulta possibile individuare l'effettiva data di scadenza per il pagamento, l'onere di allegazione e prova gravante sul creditore non è assolto.
Né, del resto, le tabelle riepilogative, le contabili di pagamento e il prospetto riepilogativo, allegati sub doc. 4, 7 e 8 del fascicolo monitorio e l'estrazione contabili di cui al doc. 5 dell'opposizione, sono idonei a comprovare l'effettivo termine di scadenza del pagamento, posto che, tali allegati, per quanto completi e dettagliati, costituiscono pur sempre atti di parti, che, in assenza di idonea documentazione di riscontro, non consentono di stabilire il tardivo pagamento da parte del della Controparte_5 fornitura di energia elettrica.
L'opponente ha poi eccepito che molte fatture si riferiscono ad un diverso e distinto rapporto di fornitura di energia elettrica e non ricompreso nell'ambito della cessioni dei crediti intercorse tra
[...]
e e Ha altresì eccepito che le fatture e le note di credito CP_3 Controparte_4 Controparte_1 allegate in giudizio sub doc. 2 attestino la regolarità del pagamento. Infine, ha evidenziato che nè
[...]
né la cessionaria, hanno mai richiesto al opponente interessi moratori riferiti alle fatture CP_3 Pt_1 poste a fondamento della pretesa fatta valere nel presente giudizio ex art. 6 d.lgs. 231/2002, a riprova del fatto che alcun ritardo si è verificato. Tuttavia, parte opposta, nulla ha eccepito o dedotto sul punto.
La ctu richiesta da parte opposta non può essere ammessa, essendo onere della parte allegare il termine effettivo per il pagamento delle fatture.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando effettivamente provato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni del e dunque la sussistenza dei presupposti Parte_1 di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2002, non si può riconoscere il diritto di ad ottenere il Controparte_1 rimborso ex art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, non si rinviene quel nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dal menzionato art. 6 e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”, che deve sussistere in base alla direttiva 2011/7, così come interpretata dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sez. VIII, 1.12.2022,
C-370/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 394/2023 (R.G.n.
920/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 28.3.2023 su ricorso di assorbito ogni Controparte_1 ulteriore profilo.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo, sulla base del dm 55 del 2014, attualmente vigente, sulla base del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente prestata (scaglione € 26.000,00 – 52.000,00 parametri medi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 394/2023 (R.G.n. 920/2023);
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 6.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 18/04/2025
Il Giudice Marina Rossi
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