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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4185/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TELATIN CARLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PALMERI AURELIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
Preso atto che nonostante la trasmissione del fascicolo telematico al PM in data
09.07.2025 non sono pervenute le sue conclusioni;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/06/2015 da e , trascritto al n. 23, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) I figli , nata in data [...] ed , nato in data [...], Per_1 Per_2
minorenni, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre OR . Parte_2
2) Il padre, in considerazione degli impegni di lavoro e del fatto che lavora e vive a AO
(VE), sarà libero di vedere i figli sempre quando potrà, previo avviso alla moglie, ed in
2 ogni caso un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. I genitori concordano il prelievo il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola da parte del padre e il prelievo la domenica da parte della madre presso l'abitazione paterna in AO (VE).
Resta inteso che, in caso di problemi, i genitori si impegnano a concordare cambi e modifiche anche del fine settimana, così da consentire un effettivo e libero esercizio della bigenitorialità. Nelle settimane in cui il papà non starà con i figli il fine settimana, il Signor
sarà libero di vedere e stare con i figli almeno un giorno infrasettimanale dal Parte_1
mattino o dopo scuola fino alla sera dopo cena, previo mero avviso, in considerazione dei suoi impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli minori.
Le vacanze verranno ripartite tra i genitori nel seguente modo: le vacanze natalizie una settimana con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il Natale, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì in albis, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro il 31
maggio di ogni anno.
In ragione dell'affido condiviso, entrambi i genitori saranno chiamati ad assumere ogni decisione riguardante i figli, tenuto conto della loro volontà ed inclinazione.
3) Viene stabilito un contributo di mantenimento dei minori ed a carico Per_1 Per_2
del padre da versare alla madre per € 400,00, in ragione di € 200,00 a figlio, e ciò entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Viene stabilito che l'Assegno Unico venga percepito al 50% dai genitori.
5) Con riferimento alle spese straordinarie per i figli: si prevede che i Signori e Parte_1
contribuiranno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_2
scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di un'attività
3 sportivo–ricreativa, tutte da concordarsi previamente tra i coniugi.
6) Si dà atto che entrambi i coniugi rinunciano espressamente a richiedere un contributo al mantenimento reciproco.
7) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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