TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2450/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DISTEFANO MARINO GIOVANNI
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO CP_1 C.F._1 GI
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
OGGETTO
Appello proposto con citazione notificata il 28.6.2022 avverso sentenza del giudice di pace di Modica n. 137/22 depositata in data 13.5.2022 (n. 10/22 RG), che ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento …0607253, notificata il 2.10.2021, con riguardo alle due cartelle sottostanti …046268000 e
…081044001, notificate il 9.11.2015, per violazione del codice della strada
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata tra la notifica delle cartelle (novembre 2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento (ottobre 21), non ritenendo applicabile la sospensione/proroga della prescrizione controeccepita dal concessionario per la riscossione, dettata dalla normativa emergenziale per la pandemia da covid-19.
Occorre invece tener conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli pagina 1 di 3 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che: 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1). 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie il termine di prescrizione scadeva il 9.11.2020 ed è stato prorogato al 31.12.2023.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
nulla sulle spese con riguardo alla posizione della prefettura di (alla quale l'atto di appello è stato notificato CP_2 direttamente e non presso l'Avvocatura dello Stato), non contraddittore necessario, avuto riguardo alla pacifica notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nel novembre 2015, non opposte e divenute incontrovertibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma della sentenza del giudice di pace di Modica n. 137/22 depositata in data 13.5.2022 (n. 10/22 RG), rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1 29720219000607253; condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per il CP_1 primo grado ed in € 900,00 per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2450/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DISTEFANO MARINO GIOVANNI
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO CP_1 C.F._1 GI
(C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
OGGETTO
Appello proposto con citazione notificata il 28.6.2022 avverso sentenza del giudice di pace di Modica n. 137/22 depositata in data 13.5.2022 (n. 10/22 RG), che ha dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento …0607253, notificata il 2.10.2021, con riguardo alle due cartelle sottostanti …046268000 e
…081044001, notificate il 9.11.2015, per violazione del codice della strada
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata tra la notifica delle cartelle (novembre 2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento (ottobre 21), non ritenendo applicabile la sospensione/proroga della prescrizione controeccepita dal concessionario per la riscossione, dettata dalla normativa emergenziale per la pandemia da covid-19.
Occorre invece tener conto della normativa emergenziale che ha sospeso i termini di versamento e di prescrizione e decadenza, e che ha prorogato il termine di prescrizione, per il caso di specie, fino al 31.12.2023.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli pagina 1 di 3 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che: 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1). 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nel caso di specie il termine di prescrizione scadeva il 9.11.2020 ed è stato prorogato al 31.12.2023.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
nulla sulle spese con riguardo alla posizione della prefettura di (alla quale l'atto di appello è stato notificato CP_2 direttamente e non presso l'Avvocatura dello Stato), non contraddittore necessario, avuto riguardo alla pacifica notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nel novembre 2015, non opposte e divenute incontrovertibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma della sentenza del giudice di pace di Modica n. 137/22 depositata in data 13.5.2022 (n. 10/22 RG), rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1 29720219000607253; condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per il CP_1 primo grado ed in € 900,00 per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3