Art. 7.
Al personale di cui al precedente art. 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantesimo anno di eta', se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e' concesso, agli effetti della indennita' una tantum di cui all'art. 34 delle "Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza", un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.
Lo stesso beneficio di cui al precedente comma e' concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale di cui al precedente art. 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantesimo anno di eta', se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e' concesso, agli effetti della indennita' una tantum di cui all'art. 34 delle "Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza", un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.
Lo stesso beneficio di cui al precedente comma e' concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.