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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9367 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14911/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elett.te dom.ta in Napoli alla Via
Principe di Napoli n. 77 – Quartiere San Pietro a Patierno, presso lo Studio dell'Avv.
Rosa Funaro, che la rapp.ta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 26.05.2025 dal convenuto in data 19.06.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nella persona del DA p.t., onde essere risarcita dell'infortunio Controparte_1
di cui era stata vittima, in qualità di pedone, il giorno 29.04.2019, alle ore 11.00 circa in Napoli (NA) alla Via degli Ortolani in direzione del Centro Diagnostica Clinica
“Coppola”.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, rovinava a terra a causa di un pezzo di ferro che fuoriusciva dal manto stradale, dell'altezza di pochi centimetri, conficcato e posizionato irregolarmente sulla carreggiata, non segnalato né visibile e pertanto pericoloso. riportava lesioni personali tali da richiedere il soccorso e di Parte_1
conseguenza il trasporto al P.O. dell'Ospedale “San GI Bosco” di Napoli ove come da referto n. 10652, visitata e sottoposta a esami radiografici, le veniva diagnosticata “Frattura scomposta epifisi distale del radio e ulna a sinistra”.
Agiva pertanto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE DI NAPOLI adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare e dichiarare che la Sig.ra il giorno 29.04.2019 alle ore Parte_1
11.00 circa, è stata vittima di un infortunio, così come descritto in premessa, causato da un pezzo di ferro, dell'altezza di pochi centimetri che fuoriusciva del manto stradale non segnalato né visibile e pertanto pericoloso, la cui esclusiva responsabilità va addebitata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., in capo al 2) e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
in persona del DA pro tempore, al risarcimento dei danni tutti sofferti,
[...]
diretti ed indiretti, ed in particolare del danno biologico, della invalidità totale e temporanea, in favore dell'istante; il tutto da liquidarsi nella somma complessiva di
€ 14.679,00 determinata secondo le tabelle vigenti e di seguito specificata: €
2 8.244,00 per il danno biologico permanente del 6-7%, € 4.950,00 per 50 giorni ITT al 100%, € 1.485,00 per 30 giorni ITP al 50%, ovvero nella maggiore somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale adito anche a seguito di C.T.U. medico legale sulla persona della Sig.ra al fine di accertare e quantificare l'entità delle Parte_1
lesioni patite dall'istante a seguito dell'infortunio così come descritto in premessa e per cui è causa, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, tenuto conto anche del danno esistenziale e di ogni altra posta di danno, consequenziale all'evento per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a provare con i testi che saranno indicati in corso di causa nelle forme e nei termini di legge le circostanze di cui ai capi della premessa preceduti dalla locuzione “Vero che”, con esclusione dei fatti da provarsi documentalmente e delle espressioni eventualmente implicanti valutazioni personali. 4) porre a carico dello Stato le spese, i diritti e gli onorari della presente procedura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Ai soli fini dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente causa è pari ad tra € 14.679,00 pertanto il contributo unificato è pari ad € 237,00”.
In data 22.11.2021 si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
DA e suo legale rappresentante pro-tempore il quale preliminarmente eccepiva l'indeterminatezza e la genericità della domanda. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“perchè l'adito Giudice Voglia dichiarare: • in via preliminare, l'infondatezza, per assoluta genericità, della domanda per le eccezioni sollevate;
• nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale, comunque per la sussistenza del caso fortuito;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; • in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. • Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
3 oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, con ordinanza del 14.12.2021, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e veniva ascoltato all'udienza del 11.07.2023 il teste . All'esito dell'udienza, il Giudice riteneva di disporre CTU Testimone_1
medico – legale, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
All'udienza del 17.01.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, sicché la relativa doglianza deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito
4 rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Ed invero, il teste , genero dell'attrice, della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, all'udienza del 11.07.2023, così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché ero insieme a mia UO. Eravamo a piedi provenienti da piazza
GI IN direzione Via degli Ortolani ed all'altezza di questa strada, poiché cominciava a piovere, mia UO mi precedeva affrettandosi per non bagnarsi e ripararsi. Arrivata all'altezza di un palazzo di Via degli Ortolani, inciampava su un pezzo di ferro che fuoriusciva dalla strada e coperto di fogliame. Lei è caduta con il braccio sinistro sotto. Ho capito subito che si era fatta male. Ho visto che il braccio era gonfio e le faceva male. Mia UO non portava buste altrimenti le avrei portate io”.
Il teste, nel riconoscere nelle foto che gli venivano mostrate, il pezzo di ferro, aggiungeva che lo stesso sporgeva di qualche centimetro dal manto stradale ed era coperto da del fogliame perché pioveva.
Orbene, le deposizioni rese dal teste escusso nel corso dell'istruttoria e la documentazione fotografica allegata agli atti hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di
5 eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass n. 2660/2013).
“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”(Cass n. 8005/2010); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo
6 svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cass. n. 5741/09).
Alla luce di quanto detto, dunque, il custode è dunque tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Orbene, nel caso di specie, appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata al CP_1
soggetto preposto titolare dell'obbligo di custodia del bene.
[...]
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso che ci occupa, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si rileva che la presenza di un elemento di ferro sporgente dalla sede stradale, rappresenta un'insidia non solo potenzialmente pericolosa, ma oggettivamente evitabile. Tale elemento, infatti, avrebbe dovuto essere rimosso a cura del in CP_1
quanto costituente un'anomalia rispetto alla regolare conformazione del manto stradale. In subordine, laddove la rimozione non fosse stata tecnicamente o temporaneamente possibile, si riteneva quantomeno necessario procedere con un'adeguata segnalazione del pericolo, mediante apposita cartellonistica o delimitazione dell'area interessata.
Inoltre, la presenza diffusa di detriti, ha ulteriormente aggravato la situazione, occultando visivamente l'anomalia e rendendo l'insidia ancor meno percepibile agli utenti della strada, con conseguente incremento del rischio per la sicurezza.
A ciò si aggiunge, che è altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio, così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico
7 controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
Ne discende una esclusiva responsabilità a carico del convenuto. CP_1
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU incaricata dott. “Le lesioni riportate corrispondono al Persona_1
meccanismo etiopatogenetico dello stesso trauma. Per tali lesioni traumatiche il nesso causale e il criterio temporale sono perfettamente corrisposti”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “frattura del scomposta dell'epifisi distale del radio ed ulna sin”.
8 Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato uno stato di infermità, così suddivisibili: una I.T.T. per giorni 5 (cinque); una I.T.P. al 50 % per giorni 40
(quaranta) ed una I.T.P. al 25% per giorni 20 (venti).
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 6%.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (70 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 12.861,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 9.411,00 per danno biologico;
€ 575,00 per i 5 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 2.300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente
9 all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Nessuna risarcimento può essere , invece, riconosciuto per danno esistenziale atteso che tale danno è rimasto del tutto sfornito di prova.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
IN TA, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del e suo legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_2
risarcimento dei danni in favore di che liquida nella misura Parte_1
complessiva di €12.861,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo
10 gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del DA e suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Rosa
Funaro ;
- pone le spese per la CTU a carico del convenuto in persona del CP_1
DA e suo legale rappresentante pro-tempore.
Così deciso, in Napoli, in data 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa IN TA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14911/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elett.te dom.ta in Napoli alla Via
Principe di Napoli n. 77 – Quartiere San Pietro a Patierno, presso lo Studio dell'Avv.
Rosa Funaro, che la rapp.ta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'attrice in data 26.05.2025 dal convenuto in data 19.06.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nella persona del DA p.t., onde essere risarcita dell'infortunio Controparte_1
di cui era stata vittima, in qualità di pedone, il giorno 29.04.2019, alle ore 11.00 circa in Napoli (NA) alla Via degli Ortolani in direzione del Centro Diagnostica Clinica
“Coppola”.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, rovinava a terra a causa di un pezzo di ferro che fuoriusciva dal manto stradale, dell'altezza di pochi centimetri, conficcato e posizionato irregolarmente sulla carreggiata, non segnalato né visibile e pertanto pericoloso. riportava lesioni personali tali da richiedere il soccorso e di Parte_1
conseguenza il trasporto al P.O. dell'Ospedale “San GI Bosco” di Napoli ove come da referto n. 10652, visitata e sottoposta a esami radiografici, le veniva diagnosticata “Frattura scomposta epifisi distale del radio e ulna a sinistra”.
Agiva pertanto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE DI NAPOLI adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare e dichiarare che la Sig.ra il giorno 29.04.2019 alle ore Parte_1
11.00 circa, è stata vittima di un infortunio, così come descritto in premessa, causato da un pezzo di ferro, dell'altezza di pochi centimetri che fuoriusciva del manto stradale non segnalato né visibile e pertanto pericoloso, la cui esclusiva responsabilità va addebitata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., in capo al 2) e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
in persona del DA pro tempore, al risarcimento dei danni tutti sofferti,
[...]
diretti ed indiretti, ed in particolare del danno biologico, della invalidità totale e temporanea, in favore dell'istante; il tutto da liquidarsi nella somma complessiva di
€ 14.679,00 determinata secondo le tabelle vigenti e di seguito specificata: €
2 8.244,00 per il danno biologico permanente del 6-7%, € 4.950,00 per 50 giorni ITT al 100%, € 1.485,00 per 30 giorni ITP al 50%, ovvero nella maggiore somma che sarà ritenuta equa dal Tribunale adito anche a seguito di C.T.U. medico legale sulla persona della Sig.ra al fine di accertare e quantificare l'entità delle Parte_1
lesioni patite dall'istante a seguito dell'infortunio così come descritto in premessa e per cui è causa, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, tenuto conto anche del danno esistenziale e di ogni altra posta di danno, consequenziale all'evento per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a provare con i testi che saranno indicati in corso di causa nelle forme e nei termini di legge le circostanze di cui ai capi della premessa preceduti dalla locuzione “Vero che”, con esclusione dei fatti da provarsi documentalmente e delle espressioni eventualmente implicanti valutazioni personali. 4) porre a carico dello Stato le spese, i diritti e gli onorari della presente procedura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Ai soli fini dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente causa è pari ad tra € 14.679,00 pertanto il contributo unificato è pari ad € 237,00”.
In data 22.11.2021 si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
DA e suo legale rappresentante pro-tempore il quale preliminarmente eccepiva l'indeterminatezza e la genericità della domanda. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“perchè l'adito Giudice Voglia dichiarare: • in via preliminare, l'infondatezza, per assoluta genericità, della domanda per le eccezioni sollevate;
• nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata sia in ordine al fatto, sia in ordine al nesso causale, comunque per la sussistenza del caso fortuito;
• nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere, in ogni caso, il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; • in ogni caso, rigettare la domanda, non sussistendo prova del danno, che, comunque, si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. • Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
3 oltre oneri riflessi”.
Incardinato il giudizio, con ordinanza del 14.12.2021, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e veniva ascoltato all'udienza del 11.07.2023 il teste . All'esito dell'udienza, il Giudice riteneva di disporre CTU Testimone_1
medico – legale, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
All'udienza del 17.01.2025, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, sicché la relativa doglianza deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito
4 rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Ed invero, il teste , genero dell'attrice, della cui attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, all'udienza del 11.07.2023, così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché ero insieme a mia UO. Eravamo a piedi provenienti da piazza
GI IN direzione Via degli Ortolani ed all'altezza di questa strada, poiché cominciava a piovere, mia UO mi precedeva affrettandosi per non bagnarsi e ripararsi. Arrivata all'altezza di un palazzo di Via degli Ortolani, inciampava su un pezzo di ferro che fuoriusciva dalla strada e coperto di fogliame. Lei è caduta con il braccio sinistro sotto. Ho capito subito che si era fatta male. Ho visto che il braccio era gonfio e le faceva male. Mia UO non portava buste altrimenti le avrei portate io”.
Il teste, nel riconoscere nelle foto che gli venivano mostrate, il pezzo di ferro, aggiungeva che lo stesso sporgeva di qualche centimetro dal manto stradale ed era coperto da del fogliame perché pioveva.
Orbene, le deposizioni rese dal teste escusso nel corso dell'istruttoria e la documentazione fotografica allegata agli atti hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
In punto di diritto giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di
5 eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass n. 2660/2013).
“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”(Cass n. 8005/2010); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo
6 svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cass. n. 5741/09).
Alla luce di quanto detto, dunque, il custode è dunque tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Orbene, nel caso di specie, appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata al CP_1
soggetto preposto titolare dell'obbligo di custodia del bene.
[...]
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso che ci occupa, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si rileva che la presenza di un elemento di ferro sporgente dalla sede stradale, rappresenta un'insidia non solo potenzialmente pericolosa, ma oggettivamente evitabile. Tale elemento, infatti, avrebbe dovuto essere rimosso a cura del in CP_1
quanto costituente un'anomalia rispetto alla regolare conformazione del manto stradale. In subordine, laddove la rimozione non fosse stata tecnicamente o temporaneamente possibile, si riteneva quantomeno necessario procedere con un'adeguata segnalazione del pericolo, mediante apposita cartellonistica o delimitazione dell'area interessata.
Inoltre, la presenza diffusa di detriti, ha ulteriormente aggravato la situazione, occultando visivamente l'anomalia e rendendo l'insidia ancor meno percepibile agli utenti della strada, con conseguente incremento del rischio per la sicurezza.
A ciò si aggiunge, che è altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio, così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico
7 controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
Ne discende una esclusiva responsabilità a carico del convenuto. CP_1
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CTU incaricata dott. “Le lesioni riportate corrispondono al Persona_1
meccanismo etiopatogenetico dello stesso trauma. Per tali lesioni traumatiche il nesso causale e il criterio temporale sono perfettamente corrisposti”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “frattura del scomposta dell'epifisi distale del radio ed ulna sin”.
8 Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato uno stato di infermità, così suddivisibili: una I.T.T. per giorni 5 (cinque); una I.T.P. al 50 % per giorni 40
(quaranta) ed una I.T.P. al 25% per giorni 20 (venti).
Infine, il CTU ha valutato postumi sotto il profilo del danno biologico, nella misura del 6%.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (70 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 12.861,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 9.411,00 per danno biologico;
€ 575,00 per i 5 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 2.300,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente
9 all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Nessuna risarcimento può essere , invece, riconosciuto per danno esistenziale atteso che tale danno è rimasto del tutto sfornito di prova.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di CP_1
cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
IN TA, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del e suo legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_2
risarcimento dei danni in favore di che liquida nella misura Parte_1
complessiva di €12.861,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo
10 gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del DA e suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Rosa
Funaro ;
- pone le spese per la CTU a carico del convenuto in persona del CP_1
DA e suo legale rappresentante pro-tempore.
Così deciso, in Napoli, in data 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa IN TA
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