Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a sentenza della Corte di cassazione n. 24979/2022 Oggetto: pensione di inabilità civile (appello sentenza n. 2919 del 13.03.2012 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Giudo Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2012 proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Lecce n. 2919/2012, con la quale -accertata la tempestività dell'azione giudiziale- era stata rigettata la domanda introdotta con atto depositato l'11.02.2010 diretta all'attribuzione della pensione di inabilità o, in subordine dell'assegno di invalidità, per carenza del requisito sanitario.
Deduceva che nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel giudizio di primo grado, integralmente richiamata dal giudice di primo grado, era stata sottovalutata, senza procedere agli opportuni approfondimenti, l'incidenza funzionale delle accertate patologie, di gravità tale da comportare la perdita o l'apprezzabile riduzione della capacità di lavoro. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
1
Con sentenza n. 1368 pubblicata il 27.05.2016, questa Corte, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, accertava che la capacità di lavoro dell'appellante era ridotta in misura pari al 74% dal luglio
2012 (quattro mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età), ma riteneva insussistente il requisito reddituale, in quanto reputava che sino al giugno 2013 dovesse essere computato anche il reddito coniugale, con l'effetto che, alla data del luglio 2012, il reddito del coniuge dell'appellante risultava ostativo al riconoscimento del diritto ad assegno di invalidità e alla pensione di inabilità. Rigettava, pertanto, l'appello.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione Parte_1
e falsa applicazione della l.n. 118/71, art. 13, nel testo modificato dalla l.n. 247/2007, e della l. n.
33/80, art. 13, del D.L. n. 633/79, art. 14 septies comma 5, convertito con modificazioni nella L. n.
33/80, per avere la sentenza impugnata trascurato che solo il reddito personale rilevava per la prestazione in questione.
Con sentenza n. 24979/2022 la Corte di cassazione -richiamando l'orientamento già espresso in precedenti arresti- accoglieva il ricorso, cassava la sentenza n. 1368/2016 e rinviava a questa Corte di appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la determinazione delle spese, affermando che in tema di assegno di invalidità civile, anche alla luce del D.L. n. 76/2013 conv. in l.n. 99/2013, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l.n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.
Il giudizio è stato riassunto, con ricorso depositato il 17.11.2022, da che, ribadendo Parte_1
la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di luglio 2012, con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1
maturati e maturandi, oltre accessori oltre alle spese di giudizio.
L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto;
nel merito ha CP_1
precisato che il diritto rivendicato doveva ritenersi sussistente solo sino al 18.11.2022, data del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9.04.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come è noto, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti
2 di fatto. Nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. tra le tante Cass. n. 636/2019, n. 5137/2019).
Tanto premesso, la Suprema Corte con la sentenza n. 24979/2022 ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante evidenziando che in tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l.n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare. Ha, altresì, richiamato la sentenza n. 9562/21, secondo la quale, in favore degli inabili parziari, beneficiari dell'assegno mensile di invalidità civile di cui della citata l.n. 118/71, art. 13, l'art. 14 septies, comma 5, cit. prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare (in precedenza, già Cass. 13363/03, 10658/12, 23689/16 avevano affermato il medesimo principio, poi ribadito tra le altre anche da Cass. 17797/20 e 4038/21). Ha dunque statuito, con riferimento al caso di specie, che “il diritto al beneficio in controversia poteva essere riconosciuto previa verifica che i redditi personali della ricorrente non superassero la soglia di legge”, rinviando a questa Corte “affinché esamini la fattispecie mediante considerazione del reddito personale della ricorrente e provveda a regolare anche le spese del giudizio di legittimità”.
In considerazione dei suesposti principi di diritto, l'appello proposto deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto dell'appellante all'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio 2012, sussistendo sin da tale data il requisito sanitario dell'invalidità al 74% (per come già accertato dalla consulenza tecnica espletata in grado di appello dal consulente incaricato), il requisito anagrafico ( in quanto, alla data del luglio 2012, la pensionata, nata il [...], non aveva ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età) e il requisito reddituale (in quanto il reddito personale dell'appellante negli anni oggetto di giudizio, è sempre stato pari a € 1.470,00, inferiore ai limiti di legge, per come documentato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 209711 del 29.09.2022, prodotto in atti).
3 L' deve quindi essere condannato al pagamento dei ratei maturati per il suddetto titolo, oltre CP_1
interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria sino al soddisfo, tenuto conto, altresì, che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale (oggi assegno sociale) erogata dall' in sostituzione della pensione di invalidità o CP_1 dell'assegno di invalidità ha, in applicazione dell'art. 19 l. n. 118/71, carattere automatico e prescinde dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale CP_2
dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate (cfr. tra le tante
Cass. n. 4924/2024, che ha ulteriormente precisato che “in materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell' dei requisiti di CP_1 ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido”).
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, va detto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 15506/18 e n. 28698/19).
Nella specie, considerato che il riconoscimento del diritto rivendicato è avvenuto con decorrenza successiva rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado, appare equo compensare per metà le spese di ogni grado e fase processuale, ponendo la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico dell' , secondo il principio della soccombenza globale. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 24979/2022 sull'appello proposto con ricorso del 12.09.2012 da nei confronti di avverso la sentenza del 13.03.2012 n. 2919 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, giudizio riassunto da con ricorso del 17.11.2022, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di all'assegno di invalidità Parte_1 civile a far data dall'1.07.2012 e condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre CP_1 interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
4 - Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese di ogni grado e fase e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di , della restante metà di spese processuali, che liquida in € Parte_1
1.348,00 per il primo grado, € 1.453,00 per l'appello, in € 770,00 per il giudizio in cassazione, e in €
992,00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Maria Giovanna Guido per le spese del primo grado, dell'appello e del presente giudizio di rinvio.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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