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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3432/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione responsabilità professionale e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Morassut e Marco Zaia Parte_1
ATTRICE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv. Liliana Farronato e CP_1 CP_2
AN SI
CONVENUTI
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale nell'esercizio della professione forense proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e .
[...] CP_2
L'attrice ha esposto: di aver partecipato ad un corso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto dal con decreto dirigenziale del 27.11.2004; di CP_3
aver conferito mandato agli odierni convenuti affinché impugnassero dinanzi al giudice amministrativo il decreto n. 2543 emesso dall' con cui era stato Controparte_4 comunicato l'elenco degli ammessi al predetto corso, nel quale ella non era compresa;
di non essere stata informata dai predetti propri difensori della decisione n. 10679 pronunciata in data 24.10.2024
con cui il T.A.R. Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso da costoro proposto nel suo interesse;
di non avere, per la predetta negligenza dei convenuti, potuto impugnare la suddetta decisione nel prescritto termine di sei mesi;
di essersi vista, pertanto, preclusa la possibilità di far parte dei beneficiari della disciplina prevista dall'art. 1 co. 87 e 88 della L. n. 107/2015, che consentiva di proporre domanda di partecipazione ad un corso intensivo di formazione per coloro i quali non fossero stati destinatari di una sentenza divenuta definitiva nell'ambito di una controversia afferente a concorsi per dirigente scolastico, indetti con il citato decreto n. 2543/2006; di avere, in conseguenza della condotta omissiva dei convenuti, subito un danno consistente nella perdita della chance di progredire nella propria carriera divenendo dirigente scolastico.
Sulla scorta delle predette premesse, ha domandato il risarcimento del predetto danno, da liquidare avendo riguardo al maggior reddito che avrebbe potuto percepire qualora avesse conseguito il risultato sperato.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale hanno invocato il rigetto eccependo il difetto di prova della condotta negligente loro imputata, del danno subito dall'attrice e del nesso di causalità tra i predetti elementi.
La domanda non può essere accolta.
In fattispecie analoga a quella per cui è causa, avente anch'essa ad oggetto l'omessa proposizione di un'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il principio di diritto più volte affermato secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, ha evidenziato come la serie causale che rileva, ai fini della configurazione della responsabilità del legale, si arresti alla valutazione prognostica circa il positivo accoglimento dell'appello, ove lo stesso fosse stato tempestivamente proposto e non anche alla possibilità di accesso ad un beneficio, futuro ed incerto, introdotto da una normativa entrata in vigore in epoca successiva, la cui emanazione non era nella disponibilità del legale poter prevedere (Cass,
n, 34787/2022).
Nella predetta pronuncia, la Suprema Corte ha, altresì, osservato come non possa assumere rilevanza in senso contrario “la circostanza che la pendenza della lite costituisse una condizione della
domanda di condono al fine di radicare la responsabilità del legale per non aver precostituito tale
condizione impugnando tempestivamente la pronuncia di rigetto del ricorso tributario, in quanto la
valutazione della responsabilità deve essere svolta (…) con un giudizio prognostico ex ante, con
riguardo cioè alle conseguenze prevedibili al momento della condotta e non anche con un giudizio
ex post con riguardo alle condizioni precostituite dal legislatore in tempi successivi all'adozione delle
condotta medesima” (idem).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014, atteso il basso tasso di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori nella misura di legge. CP_2
Brindisi, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3432/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione responsabilità professionale e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Morassut e Marco Zaia Parte_1
ATTRICE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dagli avv. Liliana Farronato e CP_1 CP_2
AN SI
CONVENUTI
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
La causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale nell'esercizio della professione forense proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e .
[...] CP_2
L'attrice ha esposto: di aver partecipato ad un corso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto dal con decreto dirigenziale del 27.11.2004; di CP_3
aver conferito mandato agli odierni convenuti affinché impugnassero dinanzi al giudice amministrativo il decreto n. 2543 emesso dall' con cui era stato Controparte_4 comunicato l'elenco degli ammessi al predetto corso, nel quale ella non era compresa;
di non essere stata informata dai predetti propri difensori della decisione n. 10679 pronunciata in data 24.10.2024
con cui il T.A.R. Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso da costoro proposto nel suo interesse;
di non avere, per la predetta negligenza dei convenuti, potuto impugnare la suddetta decisione nel prescritto termine di sei mesi;
di essersi vista, pertanto, preclusa la possibilità di far parte dei beneficiari della disciplina prevista dall'art. 1 co. 87 e 88 della L. n. 107/2015, che consentiva di proporre domanda di partecipazione ad un corso intensivo di formazione per coloro i quali non fossero stati destinatari di una sentenza divenuta definitiva nell'ambito di una controversia afferente a concorsi per dirigente scolastico, indetti con il citato decreto n. 2543/2006; di avere, in conseguenza della condotta omissiva dei convenuti, subito un danno consistente nella perdita della chance di progredire nella propria carriera divenendo dirigente scolastico.
Sulla scorta delle predette premesse, ha domandato il risarcimento del predetto danno, da liquidare avendo riguardo al maggior reddito che avrebbe potuto percepire qualora avesse conseguito il risultato sperato.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale hanno invocato il rigetto eccependo il difetto di prova della condotta negligente loro imputata, del danno subito dall'attrice e del nesso di causalità tra i predetti elementi.
La domanda non può essere accolta.
In fattispecie analoga a quella per cui è causa, avente anch'essa ad oggetto l'omessa proposizione di un'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il principio di diritto più volte affermato secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, ha evidenziato come la serie causale che rileva, ai fini della configurazione della responsabilità del legale, si arresti alla valutazione prognostica circa il positivo accoglimento dell'appello, ove lo stesso fosse stato tempestivamente proposto e non anche alla possibilità di accesso ad un beneficio, futuro ed incerto, introdotto da una normativa entrata in vigore in epoca successiva, la cui emanazione non era nella disponibilità del legale poter prevedere (Cass,
n, 34787/2022).
Nella predetta pronuncia, la Suprema Corte ha, altresì, osservato come non possa assumere rilevanza in senso contrario “la circostanza che la pendenza della lite costituisse una condizione della
domanda di condono al fine di radicare la responsabilità del legale per non aver precostituito tale
condizione impugnando tempestivamente la pronuncia di rigetto del ricorso tributario, in quanto la
valutazione della responsabilità deve essere svolta (…) con un giudizio prognostico ex ante, con
riguardo cioè alle conseguenze prevedibili al momento della condotta e non anche con un giudizio
ex post con riguardo alle condizioni precostituite dal legislatore in tempi successivi all'adozione delle
condotta medesima” (idem).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014, atteso il basso tasso di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1
, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori nella misura di legge. CP_2
Brindisi, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino