Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE SE TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_5 P.IVA_3
Elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Antonio Sabatino e Marcella Cicoria che li rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_4 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Erminio Montanelli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Andrea Fioretti e Marcello Arbasino che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_6
1
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_7
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Matteo Benedini che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 11431/2020 resa nel procedimento 11653/2017 – opposizione a decreto ingiuntivo- contratti ANri –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del sei dicembre 2016 chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma Controparte_3
Decreto Ingiuntivo ( n. 29291/2016 ) nei confronti in solido di (debitrice principale), Parte_1
e Parte_2 Parte_5 CP_4 Parte_3
( garanti ) per l'importo di € 2.146.146,38, oltre interessi di mora Parte_4 convenzionali dal trenta novembre 2016 al saldo. Il titolo era costituito dal residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 4041602 stipulato il tre luglio 2006 per l'importo di
€2.000.000,00 accreditato sul conto corrente 30066228 intestato a da rimborsare Parte_1 in due anni con rate trimestrali. Il tre luglio 2006 e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avevano rilasciato fideiussione specifica e e fideiussione
[...] Parte_5 CP_4 omnibus.
Gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo la nullità del decreto ingiuntivo per erronea indicazione degli interessi e per inidoneità della scheda di saldaconto ai fini della prova del credito;
nel merito sostenevano la nullità del mutuo chirografario per indeterminatezza del piano di ammortamento, per sottoscrizione della sola mutuataria, indeterminatezza e nullità del tasso ( euribor ), indeterminatezza del TAN e del TAEG, usura originaria, violazione del canone di buona fede.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la provvisoria esecutività Controparte_3 del decreto che veniva concessa con provvedimento depositato il tre agosto 2017.
2 Il sei settembre 2017 interveniva in qualità di cessionaria del credito. Controparte_1
Con sentenza 37/2017 il Tribunale di Cassino dichiarava il fallimento della garante CP_4
e il processo era interrotto il quattordici dicembre 2017.
[...]
A seguito di riassunzione promossa dagli opponenti ( tranne la società fallita ) si costituiva solo Controparte_1
Con sentenza 11431/2020 il Tribunale così statuiva : “respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 36.096, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
, Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_3
e proponevano appello, chiedevano la sospensione degli effetti
[...] Parte_4 esecutivi della sentenza e concludevano testualmente:
“a) previo espletamento dei mezzi di prova di cui si reitera la richiesta di ammissione così come analiticamente specificati in atto di citazione in appello, punto sub 8, in completa riforma della impugnata sentenza,
1) Dichiarare la nullità del D.I. n. 29291/2016 - R.G. n. 83974/16 -, emesso dal Tribunale di Roma in data 16.12.2016, per carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati sub A, punti 1 e 2 e, per l'effetto revocare l'emessa ingiunzione.
2) Accertare e dichiarare la nullità del documento del 3/7/2006, essendo, questo, nullo sia perché a sola firma dell unipersonale, sia perché prodotto in atti da AN diversa Parte_1 dalla precedente Azienda di credito, con conseguente restituzione all unipersonale Parte_1 di Euro 655.675,28, a cui vanno aggiunte anche le spese di istruttoria di Euro 15.000, da essa corrisposti alla AN, con aggravio di interessi, in danno del a Controparte_1 maturare dalle date di ogni singolo versamento o addebito, come risultanti dalla ricevuta della AN del 15/2/2010 e dall'estratto fornito dalla AN, fino alla data di valuta dell'effettivo soddisfo;
3) Accertare e dichiarare la nullità del documento del 3/7/2006, essendo, questo, nullo a causa dell'usurarietà originaria del medesimo, con restituzione alla Parte_1 unipersonale di Euro 655.675,28, da essa corrisposti alla AN, con aggravio d in danno del a maturare dalle date di ogni singolo versamento o Controparte_1 addebito, come risultanti dalla ricevuta della AN del 15/2/2010, fino alla data di valuta del ricalcolo del saldo;
4) Accertare e dichiarare la nullità del documento del 3/7/2006, essendo, questo, nullo a causa dell'applicazione del parametro EURIBOR, con conseguente restituzione alla unipersonale di Euro 655.675,28, a cui vanno Parte_1 aggiunte anche le spese di istruttoria di Euro 15.000, da essa corrisposti alla AN, con aggravio di interessi, in danno del a maturare dalle date di ogni Controparte_1
3 singolo versamento o addebito, come risultanti dalla ricevuta della AN del 15/2/2010 e dall'estratto fornito dalla AN, fino alla data di valuta dell'effettivo soddisfo;
5) Accertare e dichiarare, sempre previa declaratoria di nullità del documento del 3/7/2006, Par che il tasso era variabile e non fisso, dopodiché l'indeterminatezza del TAN e del , con ricalcolo, ai soli fini di Giustizia, degli interessi come da art. 117 TUB;
6) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il comportamento del bonus argentarius quale doloso e la perpetrata lesione dei Principi di lealtà, correttezza, buona fede contrattuale e trasparenza ANria, aggravata dall'usurarietà della promessa del 3/7/2006, con tutte le conseguente, e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle garanzie prestate, ossia della fideiussione specifica prestata, il 3/7/2006, da Parte_2 Parte_3
e , e della fideiussione omnibus limitata prestata, il 3/7/2006, da
[...] Parte_4
liberando gli stessi da ogni vincolo di cui alle predette obbligazioni;
Parte_5
IN VIA DEL TUTTO GRADATA:
7) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previe le declaratorie di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) 5), l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito come richiesto ed ingiunto, per cui, ricalcolato il corretto DARE
- AVERE tra le parti, ridurre l'ammontare dello stesso, avendo presente che dovranno essere riconosciuti alla unipersonale gli Euro 655.675,28, a cui vanno aggiunte Parte_1 anche le spese di istruttoria di Euro 15.000, da essa corrisposti alla AN, con aggravio di interessi, in danno del a maturare dalle date di ogni singolo Controparte_1 versamento o addebito, come risultanti dalla ricevuta della AN del 15/2/2010 e dall'estratto fornito dalla AN , fino alla data di valuta del saldo accertabile;
in ogni caso, accertati e dichiarati doloso il comportamento del bonus argentarius e la perpetrata lesione dei Principi di lealtà, correttezza, buona fede contrattuale e trasparenza ANria, aggravata dall'usurarietà della promessa del 3/7/2006, con tutte le conseguenze, e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle garanzie prestate, ossia della fideiussione specifica prestata, il 3/7/2006, d Parte_2 Parte_3 e , e della fideiussione omnibus limitata prestata, il 3/7/2006, da Parte_4
liberando gli stessi da ogni vincolo di cui alle predette obbligazioni o limitando Parte_5 le medesime entro l'importo accertabile;
8) Per gli effetti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
9) Per effetto della soccombenza ed in completa riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio Controparte_1 grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari."
Si costituiva che si opponeva alla richiesta di inibitoria e concludeva Controparte_1 chiedendo:
“Per tutte le motivazioni sopra richiamate, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto da P.IVA, Parte_1 Parte_7
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_4 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11431/2020 pubbl. il 06/08/2020 (rg n. 11653/2017) del Tribunale di Roma, Sezione XVII
4 civile, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Centofanti;
per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado, confermando il decreto n. 29291/2016 emesso dal Tribunale di Roma, Dott.ssa Valeria Belli, depositato in data 19.12.2017, nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 83974/2016, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva definitiva;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte di Appello dovesse accogliere, anche parzialmente, l'appello proposto e conseguentemente dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, accertare e dichiarare il credito vantato dalla in qualità di nuova titolare Controparte_1 del credito, nei confronti di P.IVA e dei suoi garanti Parte_1 P.IVA_1
P.IVA , c.f. Parte_7 P.IVA_2 Parte_3
P.IVA C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
e P.IVA , per l'importo di euro 2.146.146,38 oltre P.IVA_3 CP_4 P.IVA_8 interessi decorrenti dal 30.11.2016, derivante quale residuo debito a credito della AN del finanziamento chirografario n. 4041602 intestato alla , scaduto sin Parte_1 dal 31.07.2008, intrattenuto presso la Filiale RE (gi
[...]
garantito da fideiussione specifica del 03/07/2006 rilasciata da Controparte_6
(precedente denominazion Parte_7 [...]
e fideiussione o Parte_8 Parte_3 Parte_4 alla somma di Euro 3.000.000,00 prestata in data 03/07/2006 d CP_4 Controparte_7 ; e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento in favore della parte
[...] opposta della somma sopra indicata o della diversa somma sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi denegata e non creduta in cui questa Ecc.ma Corte di Appello dovesse dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di finanziamento chirografario n. 4041602 del 03/07/2006, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della somma erogata comprensiva degli interessi legali vantato dalla in Controparte_1 qualità di nuova titolare del credito, nei confronti della debitrice e dei sui garanti stante l'avvenuta erogazione come provata dall'estratto di conto corrente al 31.07.2006 del rapporto n. 30066228 e non contestata dagli opponenti;
e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento in favore della in qualità di nuova titolare del Controparte_1 credito, della eventuale somma che dovesse risultare dovuta alla luce delle risultanze istruttorie oltre interessi maturati e maturandi.
Il tutto con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. vigente pro tempore, oltre accessori di legge per il doppio grado di giudizio”.
Le altre parti non si costituivano.
Con ordinanza depositata l'otto marzo 2022 era respinta l'istanza di inibitoria.
Il trenta dicembre 2024 interveniva in qualità di cessionaria del Controparte_5 credito facendo proprie le conclusioni della cedente.
5 Il quattro febbraio 2025 gli appellanti precisavano le conclusioni aggiungendo, in via pregiudiziale : “Dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla alla Controparte_1 Cont e qualsiasi sua succedanea e, per l'effetto, in accoglimento del Controparte_9 presente appello, condannare la stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari” e in subordine ribadendo le conclusioni dell'atto di appello.
Il diciotto febbraio 2025 si costituiva che concludeva chiedendo : Controparte_3
“ Respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile per difetto di rilevanza dei motivi e comunque basato su motivi inammissibili ex art. 342 c.p.c; di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n. 11431/2020, emessa dal Tribunale di Roma, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c.. Con vittoria di spese e compenso del giudizio d'appello e condanna degli appellanti ex art. 96 co. 3 c.p.c.”.
Il sette marzo 2025 con note sostitutive di udienza gli appellanti ribadivano le conclusioni del quattro febbraio 2025, e ribadivano le conclusioni in atti. Controparte_5 CP_3
La Corte, all'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto pone censure specifiche ai passaggi motivazionali della sentenza.
Per quanto riguarda l'asserito difetto di legittimazione delle cessionarie l'eccezione è infondata.
In primo luogo per nonostante l'eccezione svolta dagli odierni appellanti, Controparte_1 il Tribunale ha omesso di decidere per cui riguardo a detta omissione avrebbe dovuto essere svolto uno specifico motivo di appello che non è stato articolato.
A prescindere da ciò comunque per entrambe le cessionarie è stata prodotta la Gazzetta
Ufficiale da cui emerge come la categoria di crediti azionati nel presente giudizio sia della stessa tipologia di quelli ceduti, l'avviso contiene un link da cui è possibile verificare la corrispondenza, per l'intervenuta in appello è stata prodotta anche una dichiarazione della
6 cedente e comunque la stessa costituita nel presente grado dichiara di Controparte_3 articolare la propria difesa solo per la richiesta di ripetizione di indebito avendo per il resto ceduto il credito.
La prova della legittimazione risulta pertanto sufficiente.
******
Primo motivo di appello: asserita erronea valutazione della documentazione offerta.
La doglianza è relativa al seguente passo della sentenza come riportato nell'atto di impugnazione :
”Si ritiene che….l'Istituto di credito non fosse tenuto a produrre il contratto costituente il titolo del rapporto e ad allegare l'inadempimento degli opponenti al pagamento delle somme dovute, costituite dal capitale non restituito e dagli interessi, questi ultimi computati secondo i criteri convenuti, mentre fosse invece onere degli opponenti allegare specificamente (e provare) di avere adempiuto al pagamento quanto meno parziale delle somme dovute in base alle pattuizioni contrattuali, ovvero a contestare specificamente la debenza di parte delle somme richieste in applicazione delle pattuizioni intercorse, onere quest'ultimo non assolto".
Il motivo è infondato.
In primo luogo si evidenzia l'omessa indicazione, nel riportare il passo motivazionale, della parola “che”.
La sentenza infatti afferma “si ritiene che …. l'Istituto di credito non fosse tenuto che a produrre… “; in tal senso il Tribunale ha fatto corretto uso dei principi dell'onere probatorio in quanto ha affermato che in presenza di un finanziamento il creditore è tenuto a produrre il contratto e dedurre l'inadempimento mentre spetta al debitore dimostrare di avere adempiuto.
L'appellante sostiene poi l'insufficienza dell'estratto di saldaconto depositato in sede monitoria in quanto non conterrebbe gli estremi per poter verificare l'effettiva esposizione debitoria.
Ebbene, al contrario di quanto affermato, la scheda prodotta e certificata dalla AN non solo contiene l'importo dovuto con le date di riferimento ma costituisce un riscontro alla produzione del contratto, oltre alle fideiussioni, in allegato al ricorso monitorio.
*****
7 Secondo motivo di appello : Contratto monofirma: equiparazione art. 117 TUB – e art. 23
t.u.f.; erronea valutazione ed interpretazione”
Si censura la sentenza laddove ha ritenuto valida la produzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla sola mutuataria e laddove è stata richiamata giurisprudenza relativa a contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria ( cass. ss.uu. 898/2018 ) che sarebbe inapplicabile al caso di specie;
si sostiene che comunque detta produzione non sarebbe valida in quanto non effettuata dall'istituto di credito ma dalla cessionaria.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente indicato da Cass. 16070/ 2018 riferendosi alla questione della produzione del contratto monofirma e alla giurisprudenza sopra richiamata: “Tale principio, sebbene sia stato reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria…. Non può essere escluso nella materia dei contratti ANri soggetti al d.lgs. n. 385/1993. Si osserva, in proposito, infatti, che l'art. 117, comma 1, del detto decreto, nel prevedere che «[i] contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente», reca una formulazione sovrapponibile a quella che l'art. 23, comma 1 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento;
inoltre, l'art. 127 t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda (contratti conclusi tra il 2007 ed il 2008), ed anteriore alla modificazione introdotta col d.lgs. n. 141/2010 — che ha previsto il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice…. Disponeva, come l'art. 7 23, comma 3, del T.U.F., che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente. In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti ANri come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire. Quindi, pure in tema di contratti ANri, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti «assorbito», quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa”.
Il principio è consolidato ( vd da ultimo Cass 28500/2023 ) e il fatto che il contratto sia stato prodotto da mentre la AN erogante era Controparte_3 Controparte_6
è irrilevante in quanto la seconda è stata incorporata nella prima come da atto di fusione prodotto in atti.
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8 Terzo motivo di appello: erronea valutazione e interpretazione: nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza della misura degli interessi pattuiti.
Si censura la sentenza laddove ha ritenuto che il tasso fosse stato indicato espressamente e che fosse legittimo.
Si sostiene che il contratto invece sarebbe un “guazzabuglio ovvero una misera ed impietosa accozzaglia di elementi disparati e contrastanti imposti alla parte contrattualmente debole, pena l'impossibilità di accedere al credito se non alle condizioni dettate ed imposte alla finanziata”
Si tratterebbe di contratto “per adesione” ove il piano di ammortamento sarebbe del tutto inconsistente poiché basato su un tasso che è solo iniziale, ben diverso da quello a regime trattandosi di Euribor;
illegittimamente poi non sarebbe stata indicata la fonte da cui trarre tempo per tempo detto parametro che comunque sarebbe stato manipolato proprio nel periodo di stipula del contratto come statuito con decisione della Commissione Europea del quattro dicembre 2013.
Il motivo è infondato.
Il contratto prevede espressamente e analiticamente tutte le condizioni, è indicata la qualifica imprenditoriale della contraente e l'importo concesso è rilevante;
ciò esclude che si tratti di parte debole, inconsapevole e soggetta all'imposizione unilaterale di condizioni inique, circostanze del resto enunciate in modo del tutto apodittico dall'appellante senza alcun concreto riscontro in atti.
L'omessa indicazione specifica nel contratto della fonte da cui ricavare l'Euribor poi, come correttamente indicato dal Tribunale senza che sia stata effettuata una specifica contestazione “…non assume alcuna rilevanza, per essere il dato notoriamente rilevato quotidianamente dall' EBF (European Banking Federation) e pubblicato da plurime fonti, dalle quali è desumibile in modo agevole, senza che il riferimento ad una o ad altra specifica fonte informativa possa esplicare alcuna incidenza”.
Il mutuatario pertanto, anche considerando la qualità di imprenditore dello stesso, ha avuto modo di poter di volta in volta verificare il tasso applicabile e di conseguenza non vi è alcuna indeterminabilità.
9 Per quanto riguarda il piano di ammortamento l'indicazione di un calcolo prospettico basato sulle condizioni iniziali che potrebbero modificarsi in prosieguo dipende proprio dal tasso applicato per cui non vi è alcuna violazione di norme di legge.
Per quanto riguarda poi la manipolazione dell'Euribor si rileva come nel caso esaminato dalla
Commissione Europea la condotta anticoncorrenziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti derivati: l'oggetto della intesa non era l'Euribor manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le banche cartelliste operavano quali market maker, nonché l'ottimizzazione dei profitti a determinate scadenze, tenuto conto della composizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, in buona sostanza un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto negoziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'intesa “a monte”.
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Con il quarto motivo si sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto ininfluente l'omessa o erronea indicazione del TAEG in quanto elemento posto con funzione solo informativa e non a pena di nullità
Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna norma che sancisca la nullità in caso di omessa o erronea indicazione e la stessa natura informativa dell'elemento ne esclude la rilevanza nel senso ritenuto dagli appellanti.
Come condivisibilmente indicato da Cass. 4597 del 2023 “In tema di contratti ANri, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della AN, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
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Con il quinto motivo si sostiene l'erroneità della sentenza laddove ha escluso dal calcolo del tasso ai fini dell'usura la commissione di estinzione anticipata.
Il motivo è infondato.
10 La commissione per estinzione anticipata concerne un'ipotesi eventuale rispetto all'andamento del rapporto presupponendo il pagamento anticipato della somma mutuata per cui ha natura diversa rispetto agli interessi e pertanto non può essere agli stessi sommata ai fini dell'usura.
In tal senso da ultimo Cass. 23866/2022 in motivazione “…… in tema di usura ANria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della AN, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022)…”.
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Con il sesto motivo si censura la sentenza laddove ha escluso l'exceptio doli per i fideiussori.
L'appellante sostiene che la fondatezza dell'eccezione deriverebbe dalle nullità contrattuali indicate nell'atto di opposizione.
Il motivo, oltre a essere generico, è infondato attesa l'inesistenza delle nullità dedotte riguardo al mutuo.
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Con il settimo motivo si contesta il punto di motivazione con cui è stata ritenuta non accoglibile l'eccezione di nullità basata sull'asserito contrasto delle fideiussioni con la normativa antitrust.
Il motivo è infondato per tutte le fideiussioni specifiche azionate dalla AN (cfr Cass.
21841/2024 ) poiché il provvedimento ABI riguardava solo le fideiussioni omnibus.
Per ciò che concerne l'unica fideiussione omnibus ossia quella rilasciata dall'appellante _5
, testualmente il motivo è così articolato per quanto di interesse : “….la difesa… ha
[...] richiamato, in atti, le Delibere dell'AGCM e ha, addirittura, depositato copia del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Bankitalia…. gli indicati documenti bastavano da soli, unitamente alla L. 287/90, a far sì che il G.U. leggesse le prestate garanzie e rilevare il contrasto e la lesione di quanto in esse rispetto alle norme dell'Ordinamento giuridico al fine di dichiarare la loro nullità. Anche in questo caso è stata violata la Legge ed il dovere di rilevare ex officio una nullità assoluta come dichiarato dalla stessa L. 287/90…E' la Legge…a determinare la nullità e non la risarcibilità, che un'azione volontaria, per cui un contratto nullo a monte, lo è anche a valle ed altro non può dichiararsi anche nel caso di specie, con la conseguente sanzione di cui all'art. 117 TUB. Per quanto attiene alle "garanzie", inoltre 11 v'è da dire anche che, a causa di quanto eccepito, incombeva sulla controparte, alla stregua del principio di vicinanza, il dovere di dimostrare l'interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito dai singoli con la sottoscrizione delle garanzie sulle quali si fonda questo anche nei loro confronti, quindi a dover provare che le fideiussioni, esibite e prodotte da essa controparte, le quali riproducono alla lettera lo schema contrattuale dell'ABI, fatte stipulare dall'Azienda di credito ai garanti tutti, si differenziano da quelle abitualmente impiegate. Queste le potenziali ripercussioni della sollevata eccezione, come d'altronde confermato dalla Cassazione ma anche da altri Giudici di merito”.
Il motivo è infondato e tale proposito valgono le seguenti considerazioni.
La fideiussione riguarda un periodo diverso da quello esaminato da Banca D'Italia perché è stata stipulata il tre luglio 2006.
Nel caso di specie non si tratta di un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. L'azione follow-on prende le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiama, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
Quella in esame costituisce invece un'azione stand-alone, vale a dire incardinata in giudizio in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
La fideiussione è stata sottoscritta a distanza di oltre un anno dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale
Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui è stata sottoscritta la fideiussione per cui è causa.
12 Di conseguenza il fideiussore era onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, mentre non è stata allegata la sussistenza di tali presupposti e comunque non è stata data prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che a luglio 2006 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia. In effetti, il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità solo tre clausole dello schema A.B.I. predisposto nel 2003 nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Pertanto, chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo esulante da quello considerato nel provvedimento, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione in questione sia espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale, perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti senza consentire alcun margine di trattativa.
Siffatta impostazione è stata recentemente confermata dalla S.C. nella pronuncia n.
30383/2024: laddove si rileva che:
“Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema ANrio, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
13 iii)l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
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Con l'ottavo motivo si contesta l'omessa ammissione di ctu.
Il motivo è infondato. Correttamente il Tribunale ha deciso sulla base dei documenti considerando il rigetto di tutti i motivi di opposizione riguardanti il contratto.
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La sentenza di primo grado deve di conseguenza essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi attesa la consolidata giurisprudenza riguardo a gran parte delle questioni trattate e senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
14 Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del Controparte_4 respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 11431/2020 del Tribunale di Roma.
Condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del presente grado in favore di CP_3 liquidandole in complessivi € 16.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
[...]
Condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del presente grado in favore di
[...]
liquidandole in complessivi € 16.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CP_1
IVA e CA
Condanna gli appellanti in solido a pagare le spese del presente grado in favore di
[...] liquidandole in complessivi € 16.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Controparte_5
IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE SE TH de Courtelary
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