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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1078/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Erminia
Mangone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Zagarise, C.so G. Garibaldi n. 60, come da procura in atti,
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Faragò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via Fiume Tacina n. 54/B, come da procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 26 giugno 2024, i coniugi e Parte_1 [...]
premettevano di avere contratto matrimonio in data 22 luglio 2007, a Montefredane (AV), Parte_2 iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2007 al n. 4, parte II, Serie A, Uff.1, scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nascevano due figli: , in Per_1 data 12.12.2008, e nata il [...]3. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di un insanabile diversità caratteriale, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. La casa familiare, sita in Zagarise (CZ) alla Via Marconi n. 67, condotta in comodato d'uso gratuito dal IG. , con tutti gli arredi ivi presenti, resterà nella disponibilità della IG.ra PT
che continuerà a condurla in via esclusiva insieme con le figlie fino a quando non troverà Parte_1 un'abitazione alternativa, della quale ha già iniziato la ricerca.
Successivamente, la IG.ra , al momento del rilascio dell'attuale casa familiare, consegnerà Parte_1 al proprietario tutte le copie in suo possesso delle chiavi della medesima. L'altro coniuge se ne allontanerà, in seguito al deposito del presente ricorso, portando con sé i propri indumenti ed effetti personali: Per_ 3. Le minori e restano affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
4. Le frequentazioni tra le figlie ed il padre saranno gestite dai genitori in maniera collaborativa, tenendo in debita considerazione le esigenze scolastiche e di vita dei minori;
5. Il padre terrà con sé le stesse due pomeriggi a settimana, preferibilmente il lunedì e il venerdì, dalle 16:00 alle 20:00, quando le riaccompagnerà personalmente presso la casa materna. Il padre, nei pomeriggi in cui le minori staranno presso di lui, provvederà, prima di riaccompagnarle dalla madre, a farle cenare.
6. Il padre, nelle giornate in cui le figlie saranno presso di sé potrà trattenerle per la notte, previo avviso alla madre e su accordo delle figlie stesse. In questo caso, durante il periodo scolastico, le figlie rientreranno presso l'abitazione materna all'uscita della scuola e negli altri periodi sarà cura dei genitori accordarsi telefonicamente di volta in volta;
7. In caso di esigenze particolari (impegni lavorativi dei genitori, problemi di salute dei genitori o figli, etc.), i giorni di visita potranno essere modificati, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore o delle figlie, previo accordo telefonico tra i genitori;
8. Con riferimento alle festività natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio. Ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il 06 gennaio, l'08 dicembre, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo, il
25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 1° novembre;
9. Quanto alle ferie estive (giugno, luglio-agosto, settembre), le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, che verranno definite di anno in anno e non oltre il 30 maggio;
10. I sig.ri e si impegnano a salvaguardare il loro reciproco ruolo genitoriale ed Parte_1 PT
a comunicare in modo cooperativo scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti le figlie. I genitori si obbligano a comunicare, fino al compimento della maggiore età delle figlie, ogni variazione relativa alle utenze telefoniche e ai loro indirizzi anagrafici.
Ogni decisione inerente la vita e la crescita (educazione, istruzione, salute, tempo libero) delle figlie, verrà presa in accordo tra i due genitori;
Per_ 6. Il IG. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario delle figlie e PT
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200.00 per ciascuna figlia (€ 400.00 Per_2 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale per le figlie a carico, ricevendo il versamento diretto dall'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge;
8. La somma dovuta dal IG. a titolo di mantenimento per le minori sarà adeguata ogni PT anno secondo gli indici ISTAT:
9. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
10. 1 genitori si impegnano a mantenere buoni i rapporti tra le minori e i rispettivi nonni.
11. I genitori danno, sin da ora, consenso e adesione, reciprocamente, al rilascio o rinnovo del passaporto e/o altro documento anche valido per l'espatrio per le minori:
12. I genitori non ritengono necessario l'ascolto delle minori”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 5 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
Montefredane (AV), il 22 luglio 2007, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2007, n. 4, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] ad Parte_1
Avellino (AV), e nato il [...] a [...], autorizzando gli Parte_2 stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74; 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Erminia
Mangone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Zagarise, C.so G. Garibaldi n. 60, come da procura in atti,
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Faragò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, via Fiume Tacina n. 54/B, come da procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 26 giugno 2024, i coniugi e Parte_1 [...]
premettevano di avere contratto matrimonio in data 22 luglio 2007, a Montefredane (AV), Parte_2 iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2007 al n. 4, parte II, Serie A, Uff.1, scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nascevano due figli: , in Per_1 data 12.12.2008, e nata il [...]3. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di un insanabile diversità caratteriale, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. La casa familiare, sita in Zagarise (CZ) alla Via Marconi n. 67, condotta in comodato d'uso gratuito dal IG. , con tutti gli arredi ivi presenti, resterà nella disponibilità della IG.ra PT
che continuerà a condurla in via esclusiva insieme con le figlie fino a quando non troverà Parte_1 un'abitazione alternativa, della quale ha già iniziato la ricerca.
Successivamente, la IG.ra , al momento del rilascio dell'attuale casa familiare, consegnerà Parte_1 al proprietario tutte le copie in suo possesso delle chiavi della medesima. L'altro coniuge se ne allontanerà, in seguito al deposito del presente ricorso, portando con sé i propri indumenti ed effetti personali: Per_ 3. Le minori e restano affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
4. Le frequentazioni tra le figlie ed il padre saranno gestite dai genitori in maniera collaborativa, tenendo in debita considerazione le esigenze scolastiche e di vita dei minori;
5. Il padre terrà con sé le stesse due pomeriggi a settimana, preferibilmente il lunedì e il venerdì, dalle 16:00 alle 20:00, quando le riaccompagnerà personalmente presso la casa materna. Il padre, nei pomeriggi in cui le minori staranno presso di lui, provvederà, prima di riaccompagnarle dalla madre, a farle cenare.
6. Il padre, nelle giornate in cui le figlie saranno presso di sé potrà trattenerle per la notte, previo avviso alla madre e su accordo delle figlie stesse. In questo caso, durante il periodo scolastico, le figlie rientreranno presso l'abitazione materna all'uscita della scuola e negli altri periodi sarà cura dei genitori accordarsi telefonicamente di volta in volta;
7. In caso di esigenze particolari (impegni lavorativi dei genitori, problemi di salute dei genitori o figli, etc.), i giorni di visita potranno essere modificati, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore o delle figlie, previo accordo telefonico tra i genitori;
8. Con riferimento alle festività natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio. Ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il 06 gennaio, l'08 dicembre, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo, il
25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 1° novembre;
9. Quanto alle ferie estive (giugno, luglio-agosto, settembre), le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, che verranno definite di anno in anno e non oltre il 30 maggio;
10. I sig.ri e si impegnano a salvaguardare il loro reciproco ruolo genitoriale ed Parte_1 PT
a comunicare in modo cooperativo scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti le figlie. I genitori si obbligano a comunicare, fino al compimento della maggiore età delle figlie, ogni variazione relativa alle utenze telefoniche e ai loro indirizzi anagrafici.
Ogni decisione inerente la vita e la crescita (educazione, istruzione, salute, tempo libero) delle figlie, verrà presa in accordo tra i due genitori;
Per_ 6. Il IG. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario delle figlie e PT
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200.00 per ciascuna figlia (€ 400.00 Per_2 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale per le figlie a carico, ricevendo il versamento diretto dall'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge;
8. La somma dovuta dal IG. a titolo di mantenimento per le minori sarà adeguata ogni PT anno secondo gli indici ISTAT:
9. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
10. 1 genitori si impegnano a mantenere buoni i rapporti tra le minori e i rispettivi nonni.
11. I genitori danno, sin da ora, consenso e adesione, reciprocamente, al rilascio o rinnovo del passaporto e/o altro documento anche valido per l'espatrio per le minori:
12. I genitori non ritengono necessario l'ascolto delle minori”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 5 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
Montefredane (AV), il 22 luglio 2007, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2007, n. 4, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] ad Parte_1
Avellino (AV), e nato il [...] a [...], autorizzando gli Parte_2 stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zagarise (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74; 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo