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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/06/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 297/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandra Cocco e Giuliana Casula,
- ricorrente -
contro
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Salvatore A. Miscali,
- resistente -
Oggetto: indennità sostitutiva delle ferie.
All'udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito, accertare e dichiarare l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell' di e per l'effetto condannare l' a Controparte_3 CP_1 Controparte_3 pagare in favore della ricorrente l'indennità sostitutiva dei ventiquattro giorni di ferie residue maturate e non godute nell'anno 2021 pari alla somma di Euro 6.080,32, più interessi legali e la rivalutazione monetaria maturata o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare l'avverso ricorso perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese,
1 diritti, onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 aprile 2023, la dott.ssa ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale la di , esponendo di avere lavorato dall'anno 2001 CP_1 CP_1 fino al suo pensionamento avvenuto a maggio del 2022 alle dipendenze dell' Controparte_3
di presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
[...] CP_1
(SPRESAL) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico, al fine di ottenere il pagamento da parte della convenuta di una indennità sostitutiva di ventiquattro giorni residui di ferie maturate e non godute nell'anno 2021, pari alla somma di Euro 6.080,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'
[...]
, che, a fronte della richiesta di pagamento dell'indennità in oggetto, aveva manifestato il suo CP_3
rifiuto invocando il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite al momento della cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 135/2012.
La ricorrente, a sostegno della domanda, ha esposto di essersi trovata nell'impossibilità di fruire delle ferie sopra citate sia nell'anno 2021 per esigenze di servizio derivate da deficienze organizzative dovute alla mancata sostituzione di personale medico collocato in pensione o trasferito, sia nell'anno
2022 a causa di un infortunio, che l'aveva costretta ad assentarsi dal lavoro per malattia nei mesi precedenti al suo pensionamento e fino all'ultimo giorno di servizio (precisamente, dal 14 febbraio
2022 al 30 aprile 2022), periodo in cui quest'ultima aveva preventivato di recuperare le ferie in oggetto.
2. Con memoria depositata il 31 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la di , CP_1 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Ha innanzitutto rilevato che, diversamente da quanto esposto nel ricorso, la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della di solamente a decorrere dal 1° gennaio 2022, per poi CP_1 CP_1
cessare dal servizio il 1° maggio 2022, sicché la fruizione delle ferie maturate nel corso dell'anno 2021 avrebbe potuto avvenire solamente tra il 1° gennaio 2022 e il 14 febbraio 2022, essendosi da allora la lavoratrice assentata per malattia fino al giorno del suo pensionamento, senza avere presentato alcuna programmazione delle ferie, considerato che la dott.ssa per sua stessa ammissione, aveva Pt_1
preventivato di utilizzare le ferie residue del 2021 nei primi mesi dell'anno 2022.
Pertanto, la mancata fruizione delle ferie era imputabile a una scelta o comunque a un comportamento della lavoratrice, che, per sua volontà, non aveva provveduto a richiedere le ferie relative all'anno 2021 al proprio ente di appartenenza (ATS Sardegna), mentre la malattia che le
2 avrebbe impedito la predetta fruizione era intervenuta solamente negli ultimi 2/3 mesi di lavoro prima Cont del pensionamento, senza che la di potesse avere alcuna responsabilità per la mancata CP_1
fruizione del richiamato riposo.
Cont Secondo la convenuta, nessuna indennità spettava pertanto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, che aveva posto un espresso divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, riposi e permessi non fruiti, applicandosi, tale divieto, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, comportando, la violazione della norma, il recupero delle somme indebitamente erogate e la responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.
3. La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
4.1. In linea generale, partendo dal quadro normativo di riferimento, in materia di disciplina delle ferie nel pubblico impiego va richiamato il disposto, applicabile ratione temporis alla vertenza qui scrutinata, di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da
3 cui muoveva il giudice remittente, dell'applicabilità del divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche nel caso del lavoratore che non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a lui non imputabile. In proposito, la Consulta ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Premesso quanto sopra, la questione qui esaminata deve essere risolta attraverso la lettura delle norme interne in conformità alle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di
Giustizia del Lussemburgo.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rese, rispettivamente, nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, nella causa C-619/16 e in quella C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, la Corte europea ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce.
Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'art. 31, par. 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia
4 tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto.
Per contro, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, e non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Il relativo onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
Ne consegue che, “qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1,
e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta” (in questo senso, di recente, v. anche CGUE, Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2024, causa C – 218/2022).
Anche la giurisprudenza di legittimità nazionale si è uniformata a tale interpretazione, affermando il principio secondo cui il dipendente “non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (principio espresso con riferimento personale docente a tempo determinato da Cass., ord. n.
15415/2024, ma utilmente richiamabile anche al caso qui in esame).
4.2. Applicati i principi sopra esposto nel caso concreto qui esaminato, deve escludersi che l'amministrazione sanitaria resistente abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Innanzitutto, è pacifico in causa che la dott.ssa ha lavorato dall'anno 2001 fino al Parte_1
suo pensionamento avvenuto a maggio del 2022 presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPRESAL) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico, fino al 31 dicembre 2021 alle dipendenze della allora ATS Sardegna e dal 1° gennaio 2022 fino al suo pensionamento avvenuto nel maggio 2022 alle dipendenze della odierna convenuta CP_1
[...]
[...
[...] [...]
5 di , sulla cui legittimazione a contraddire nel presente giudizio, pertanto, non vi è motivo di
[...] CP_1 dubitare, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non poteva che essere proposta dalla odierna ricorrente nei confronti della propria datrice di lavoro alla data della domanda. Cont D'altro canto, è evidente che la di non può sottrarsi all'onere della prova su di essa CP_1
incombente opponendo alla lavoratrice le vicende successorie tra enti conseguenti alla riforma del sistema sanitario regionale, anche perché bene avrebbe potuto l'odierna convenuta acquisire le necessarie informazioni, quanto al periodo pregresso, dalla precedente azienda sanitaria.
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova che l'amministrazione sanitaria abbia invitato per tempo e formalmente la lavoratrice, secondo la diligenza esigibile nel caso in esame, della necessità di fruire dei giorni di riposo residui dell'anno 2021, né che vi sia stata alcuna programmazione delle ferie da parte della dirigente, al fine di fare in modo che ogni dipendente fruisse dei giorni di riposo ancora spettanti, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio cui era addetta la dott.ssa Pt_1
A tale riguardo, è illuminante quanto riferito dalla dott.ssa Alessandra Puxeddu, sentita all'udienza dell'08 maggio 2024, la quale ha riferito che non era mai capitato che i dipendenti dello SPRESAL venissero sollecitati a usufruire delle ferie residue e che non vi era mai stata alcuna programmazione delle ferie da parte della direttrice.
Inoltre, senza inversione dei rispettivi oneri probatori, dall'istruttoria svolta è emerso che la dott.ssa
è rimasta a occuparsi, quantomeno fino al luglio 2021, di tutte le attività dello SPRESAL, Pt_1 compresa l'attività degli ex esposti, dopo il pensionamento della dott.ssa avvenuto Persona_1
nel dicembre del 2020 e a seguito del trasferimento dal Servizio della Dott.ssa Alessandra Puxeddu
Per_ nell'aprile 2021, oltre al fatto, confermato anche dalla teste che non sempre era possibile usufruire delle ferie in un dato periodo, in particolare nel caso in cui fosse necessario assicurare la continuità di un'indagine (ad esempio per infortunio sul lavoro).
Occorre comunque ribadire che era la convenuta a essere onerata della prova che la mancata fruizione dei residui giorni di riposo fosse dipesa da una scelta della dipendente, presa deliberatamente e coscientemente in seguito all'invito da parte della datrice di lavoro in tempo utile a garantire la fruizione delle ferie e con l'avvertimento che, in caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento, non sarebbe stata riconosciuta un'indennità finanziaria sostitutiva: prova che, nella specie, è del tutto mancata.
Nessun invito in tal senso, invero, è stato rivolto alla lavoratrice nel corso del 2021 e neppure in
6 seguito al subentro della da gennaio del 2022, benché l'odierna convenuta sapesse che la CP_1
dott.ssa aveva richiesto di recedere dal servizio a far data dal 1° maggio del 2022, come da nota Pt_1 dell'ATS Sardegna, prot. N. PG/2021/183377 del 27 maggio 2021, pervenuta alla medesima CP_3
Cont in pari data, richiamata a sua volta nella comunicazione della di del 17 gennaio 2022 CP_1
(doc. 02 all. ricorso), nella quale la datrice di lavoro, invece che sollecitare la dipendente a fruire quanto prima delle ferie residue, si era invece limitata a rilevare che “nell'ipotesi di eventuali giorni di ferie da fruire, verranno applicate le disposizioni previste dall'art. 5, c. 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in tema di divieto della monetizzazione delle ferie non godute”.
Si consideri che, a quella data, la dott.ssa avrebbe ancora potuto fruire dei giorni di riposo Pt_1
residui, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla di , che ha ritenuto di CP_1 CP_1
poter precludere alla lavoratrice di godere dei giorni residui di ferie, senza neppure riconoscerle alcuna compensazione monetaria, in palese violazione del disposto di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale ed europea sopra citata.
Difatti, secondo quanto emerge per tabulas, negli anni immediatamente precedenti al pensionamento, alla ricorrente era stato effettivamente consentito di godere delle ferie nell'anno successivo a quello di competenza, in particolare avendo la dott.ssa goduto di ben 14 giorni di Pt_1
ferie del 2020 nel corso del 2021 (doc. 04 all. ricorso). Per_ In questo senso, anche la teste sentita all'udienza dell'08 maggio 2024, ha confermato che
“Le ferie dell'anno precedente, sulla base delle indicazioni dell' , potevano essere fruite l'anno CP_3 successivo, entro il mese di giugno”.
Infine, come già evidenziato nel corso del giudizio (invero vanamente) da questo Tribunale, è pacifico che la mancata fruizione dei giorni residui di ferie dell'anno 2021 nei mesi precedenti al pensionamento della ricorrente (avvenuto nel maggio 2022) è stata preclusa da un evento certamente non imputabile alla dott.ssa né da essa ragionevolmente prevedibile, in quanto la stessa, dal 14 Pt_1
febbraio 2022 al 30 aprile 2022, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per malattia in ragione di un infortunio dalla stessa subito (doc. 03 all. ricorso).
4.3. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva dei ventiquattro giorni di ferie residue maturate e non godute nell'anno 2021.
A tale riguardo, nessuna contestazione è stata formulata in merito alla mancata fruizione di ventiquattro giorni di ferie spettanti alla ricorrente nell'anno 2021 e, ad ogni modo, dall'esame della scheda rilevazioni presenze (doc. 04 all. ricorso e doc. 05 p. resistente) e delle schede annuali assenze
7 dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (docc. 03 e 06 p. resistente) emerge che la ricorrente nel mese di gennaio del 2022 ha fruito solamente di due giorni residui di ferie dell'anno 2021, su ventisei giorni residui di ferie dello stesso anno.
Inoltre, il conteggio proposto dalla ricorrente appare esatto (= retribuzione giornaliera lorda di Euro
253,34731 x n. 24 giorni di ferie) e non ha formato comunque oggetto di specifica contestazione (cfr.
Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2010, n. 11617; Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
In conclusione, la di deve essere condannata al pagamento in favore della CP_1 CP_1
ricorrente di una somma, a titolo di indennità sostitutiva dei ventiquattro giorni di ferie residue maturate e non godute nell'anno 2021, pari a Euro 6.080,32, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra Euro
5.200,01 ed Euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una liquidazione attestata tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la di , in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dott.ssa di un Parte_1
importo a titolo di indennità sostitutiva dei ventiquattro giorni di ferie residue maturate e non godute nell'anno 2021, pari a complessivi Euro 6.080,32, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo;
2) condanna la di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 CP_1 rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida nell'importo di complessivi Euro
4.160,00, di cui Euro 4.041,50 a titolo di compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 19 giugno 2024.
Il Giudice
(dott.ssa Consuelo Mighela)
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