Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2162 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2162/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IT OT (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Lecco, via C. Cattaneo n. 47. APPELLANTE CONTRO
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MICHELE COLOMBO (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Monza, piazza Carrobiolo n.
5. APPELLATA NONCHE' CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI PER ACQUISTAPACE Pt_1
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Mariachiara Arrighi, nell'ambito della causa civile N. 1138/2021 R.G. in data 02.01.2024 e depositata il 12.01.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: Accertata la responsabilità del Sig. per CP_2 tutte le ragioni indicate in narrativa, condannare il convenuto in solido con il proprietario e la compagnia assicuratrice al risarcimento di € 91.972,00= o nella
1
Controparte_1
Rigettare, la domanda di riforma parziale della impugnata sentenza, così come dedotta dal sig. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto totalmente infondata sia in fatto sia in diritto. Con integrale rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con iva, cassa di previdenza e rimborso forfetario nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lecco i signori e la compagnia Controparte_2 Controparte_3 assicurativa esponendo che in data 7.1.2019, mentre si Controparte_1 trovava alla guida della vettura di proprietà della di lui madre, nel territorio del
Comune di Varenna, giunto al segnale di STOP, arrestava la marcia e, dopo aver verificato che non provenisse alcun veicolo dai due sensi di marcia, si immetteva sulla SP72, ove la propria vettura veniva urtata dalla vettura condotta dal sig.
di proprietà della sig.ra e assicurata con la CP_2 CP_3 Controparte_1
Ancora, affermava che sul luogo dell'incidente intervenivano una pattuglia dei
Carabinieri, i Vigili del Fuoco e due ambulanze, di essere stato ricoverato presso il reparto di chirurgia toracico del presidio ospedaliero Manzoni di Lecco, di essersi sottoposto al termine del periodo di malattia a visita medico – legale presso un proprio fiduciario che redigeva la relativa consulenza quantificando la I.P. nella misura del 16% , individuando delle conseguenze negative sulla capacità lavorativa specifica da calcolare nell'ottica del lavoro in usura psico – fisica.
La compagnia assicurativa provvedeva ad inoltrare all assegno Parte_1 bancario dell'importo di € 19.500,00 a titolo di risarcimento del danno, trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno. L'attore chiedeva, pertanto, di condannare il convenuto in solido con il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa al risarcimento di € 91.972,00. Si costituiva affermando la colpa prevalente, se non assorbente Controparte_1 dell'attore, nella causazione del sinistro stradale per imprudenza dello stesso, nonché contestando l'ammontare del danno e chiedendo di dichiarare la responsabilità prevalente dell'attore nella causazione del sinistro stradale. In subordine, chiedeva di dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella misura del 50% e, per l'effetto, di liquidare il danno nella corrispondente misura.
2 Non si costituivano, invece, i convenuti e pertanto ne veniva CP_2 CP_3 dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio venivano assunte prove testimoniali e veniva espletata CTU medico – legale che concludeva che dalla raccolta anamnestica, dall'esame clinico e dallo studio della documentazione agli atti, si evince che il sig. in Parte_1 conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il giorno 7.01.2019, ha riportato le seguenti lesioni: Politrauma con frattura composta base del dente dell'epistrofeo, frattura composta del margine superiore scapola sinistra, trauma toracico con aree multiple contusive-emorragiche a carico dell'emitorace sinistro, PNX apicale sinistro
Con sentenza n. 28/2024, pubblicata il 12.01.2024, il Tribunale di Lecco condannava
, e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in via tra loro solidale, a risarcire ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 20.562,92 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e
[...] morale) oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condannava i predetti a rifondere le spese legali e poneva le spese di ctu a carico degli stessi.
In particolare, il Tribunale, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, ritenendo sussistente una concorrente pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del sinistro, tenuto conto dell'esame del verbale redatto dai Carabinieri di Bellano, intervenuti in loco, dello stato dei luoghi, della posizione di quiete assunta dai mezzi dopo l'urto e della localizzazione ed entità dei danni.
In ordine alle lesioni subìte dall'attore e al quantum risarcitorio, aderendo alle risultanze della consulenza medico-legale, ha ritenuto sussistenti rilevanti danni in capo all'attore, tanto in termini di invalidità permanente, quanto di invalidità temporanea, nei termini che seguono: invalidità permanente nella misura del 16%, 4 giorni al 100% di invalidità temporanea, 90 giorni al 75% di invalidità temporanea,
30 giorni al 50% di invalidità temporanea, 30 giorni al 25% di invalidità temporanea.
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale, ha provveduto alla liquidazione dello stesso in via equitativa, ricomprendendo in esso le voci di danno biologico e morale, sulla base delle tabelle di liquidazione del danno biologico proposte dall'Osservatorio per la Giustizia civile della Corte di Appello di Milano, tenuto conto della componente di danno morale, sia in relazione al danno permanente, sia a quello temporaneo.
Quanto, poi, alla personalizzazione della predetta voce di danno, ha riconosciuto la personalizzazione nella misura del 20%, evidenziando che il danneggiato deve allegare e provare le circostanze che rendono il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
3 Avverso la sentenza ha proposto appello , contestando il concorso Parte_1 di colpa nella dinamica del sinistro, nonché la quantificazione del danno e chiedendo, in parziale riforma, la condanna del convenuto in solido con il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa al risarcimento di € 91.972,00, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita chiedendo il rigetto del proposto appello, con Controparte_1 integrale rimborso delle spese di lite.
All'udienza del 21.11.2024 il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20.2.2025 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce una concorrente pari responsabilità dei conducenti sulla base di un'erronea valutazione delle prove documentali. L'appellante, a sostegno del proprio impianto difensivo, invoca l'arresto del proprio veicolo al segnale di STOP e la previa verifica, prima dell'immissione sulla SP interessata, della provenienza di altri veicoli, nonché la mancata accensione delle luci nella vettura dell'altro conducente. Tale ricostruzione dei fatti non solo non è provata ma è anche smentita dalla dinamica del sinistro rappresentata dai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti in loco (come da doc. nn. 1 e 2 I grado parte attrice). I Carabinieri hanno, infatti, accertato che l non si è arrestato allo stop, e Parte_1 hanno altresì verificato il buon funzionamento dei fari del veicolo del e il CP_2 posizionamento della corrispondente leva sulle luci anabbaglianti. Quanto sopra esposto, conduce senz'altro a riconoscere un'immissione sulla SP da parte dell'appellante non preceduta da alcun arresto allo STOP, dunque senza l'attuazione delle benché minime regole di prudenza.
L'appellante, inoltre, a sostegno della propria difesa, invoca l'esistenza del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Lecco, con cui il veniva CP_2 condannato alla pena pecuniaria di € 2.250,00 di multa, in sostituzione della pena di mesi uno di reclusione, con applicazione altresì della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi dieci, che non veniva opposto dallo stesso.
Ad avviso di questa Corte, la sanzione comminata dal Gip non solo non denota una colpa esclusiva a carico del ma è anche coerente con la dinamica del sinistro CP_2 descritta dai carabinieri atteso che il procedeva ad elevata velocità in CP_2 violazione del codice stradale: infatti, in linea generale, anche se la vittima ha contribuito, come nel caso di specie, all'evento dannoso con la propria imprudenza,
4 l'autore del reato di lesioni resta penalmente responsabile per il fatto compiuto. Tuttavia, la presenza del cosiddetto “concorso di colpa della vittima” può essere rilevata come circostanza attenuante nella fase di determinazione della pena, cosa che nella specie si è verificata, essendo state concesse le attenuanti generiche al CP_2
Ugualmente irrilevante rispetto all'accertamento dei fatti è la decisione del giudice di pace di Lecco di annullare la contravvenzione amministrativa ex art. 145 Cds emessa nei confronti dell'appellante, atteso che tale ricorso amministrativo non si svolge nel contraddittorio delle parti coinvolte nel sinistro, bensì solo della prefettura che ha comminato la sanzione, e ha rilievo meramente amministrativo. Tale decisione, peraltro, è apodittica in quanto, annullando la contravvenzione comminata per non essersi l' arrestato allo stop, non spiega il giudice di pace da quali Parte_1 elementi abbia tratto il contrario convincimento che l si fosse, Parte_1 invece, fermato. In buona sostanza, il giudice di prime cure ha correttamente accertato l'esistenza di una concorrente pari responsabilità dei conducenti e , sul punto, la sentenza deve trovare integrale conferma.
Col secondo motivo di appello, con particolare riferimento alla quantificazione del danno, l'appellante lamenta il riconoscimento di una personalizzazione1 dello stesso nella sola misura del 20%, anziché nella misura massima come da lui ritenuto.
Ritiene la corte che la doglianza non sia fondata.
In via generale si osserva che per giurisprudenza costante, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, bensì richiede l'individuazione, da parte del giudice, di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” (vale a dire quelle che qualunque danneggiato con la stessa invalidità patirebbe) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/2019).
Con particolare riferimento al caso di specie, questa Corte ritiene che l'appellante non abbia provato l'esistenza del maggior pregiudizio patito, rispetto alla percentuale liquidata dal primo giudice.
Invero, dalle deposizioni testimoniali assunte dal tribunale, è emersa semplicemente una modifica delle abitudini di vita dell'attore sia in relazione alla sfera lavorativa sia nella propria quotidianità (circostanza questa confermata anche dall'espletata CTU), dal momento che il medesimo risulta essere stato, prima dell'incidente, soggetto praticante, a livello amatoriale, di alcune attività sportive (tra cui trial) comunque comuni rispetto al cotidie agere dell'uomo medio, nella specie un giovane di 20 anni che, a causa delle lesioni riportate, non può praticare;
tuttavia altre attività sportive, come il nuoto, non solo non gli sono state inibite ma addirittura consigliate ( teste sicchè non è provata una personalizzazione del danno superiore a quella Tes_1 riconosciutagli dal primo giudice.
Infine, sempre riguardo alla liquidazione del danno , l'appellante assume che il danno morale è autonomo e non conglobabile con quello biologico e pertanto deve essere oggetto di liquidazione separata. Anche questa doglianza non è fondata. Infatti, il giudice ha effettuato il conteggio scorporando la componente del danno morale (ammontante ad euro 13.279,00) rispetto al danno biologico e, avendo accertato i presupposti per la c.d. personalizzazione, che riguarda appunto il solo danno biologico, ha proceduto all'aumento fino al 20% del solo valore di quest'ultimo. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Lecco n. 28/24 depositata il 12-1-24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del grado che liquida in euro 9.000,00 oltre spese generali e oneri di
[...] legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale essendo la compromissione o soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto al cotidie agere dell'uomo medio”
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