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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2044/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2044/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Lisa Santuari e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Laura Casari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a AS (Congo) in data
12 marzo 2007, e che dalla loro unione sono nati i figli (il 20 Persona_1
1 dicembre 2000 a Inongo - Congo, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (il 27 aprile 2003 a Inongo - Congo, Persona_2 maggiorenne, studentessa e commessa part-time presso un supermercato),
[...]
(il 26 settembre 2011 a Trento, minorenne) e Persona_3 Persona_4
(il 22 luglio 2016 a Trento, minorenne).
[...]
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 3118/2019 di data 5 settembre 2019 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno rappresentato che le condizioni di separazione sono state successivamente modificate con decreto di questo Tribunale n. 1/2024 di data 21 dicembre 2023, pubblicato il 2 gennaio 2024.
I coniugi hanno dedotto che la SI.ra lavora come donna delle Controparte_1 pulizie presso una famiglia dal mese di gennaio 2025, mentre il SI. è Parte_1 attualmente disoccupato e percepisce un assegno di disoccupazione dall'INPS dell'importo di circa € 900,00 mensili.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1.- pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra Controparte_1
e in Congo il 12/3/2007. Sarà cura delle parti
[...] Parte_1 avvisare il loro Consolato – del presente divorzio;
CP_2
2.- i figli minori e vengono Persona_3 Persona_4 affidati in via esclusiva alla madre, IG.ra , con Controparte_1 collocazione presso la residenza della stessa e con la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute in ogni caso, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, così come già stabilito da Codesto Tribunale nel Decreto n. cron. 1/2024 del 02/10/2024 R.G.
780/2023;
3.- il IG. potrà vedere i minori solo previo contatto con il servizio Parte_1 sociale territorialmente competente, che ha in carico il nucleo familiare, e che ne
2 determinerà tempi e modalità, nell'ottica di riprendere i contatti tra il padre e i figli, interrotti da diverso tempo;
4.- I coniugi si dichiarano entrambi attualmente economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento o di concorso di mantenimento per sé stessi;
5.- il IG. concorrerà al mantenimento ordinario dei figli minori Parte_1 [...]
e con la somma mensile pari ad € Persona_3 Persona_4
200,00 ciascuno (in totale € 400,00), da versarsi con bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il 5 di ogni mese e con aggiornamento Controparte_1 annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori con la quota del 50% ciascuno.
La determinazione delle spese comprese nell'assegno e di quelle extra assegno verrà effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo del CNF dd.
29/11/2017;
6.- il IG. contribuirà, altresì, al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne con la somma mensile di € 200,00, che verrà Persona_2 versata con bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra entro Controparte_1 il 5 di ogni mese e con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori con la quota del 50% ciascuno.
La determinazione delle spese comprese nell'assegno e di quelle extra assegno verrà effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo del CNF dd.
29/11/2017.
Nulla sarà dovuto per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne
[...]
essendo egli diventato economicamente indipendente. Persona_1
7.- il IG. e la IG.ra concordano che la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva ad oggi dovuta dal IG. a titolo di arretrati per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e Persona_2 Persona_3
è pari ad € 6.600,00. Pt_1 Persona_4
Gli arretrati relativi all'assegno ordinario verranno corrisposti dal IG. Pt_1 in rate da € 100,00 ciascuna fino al saldo del totale, a partire dal mese di
[...]
3 febbraio 2025. Nel caso di mancato versamento di anche solamente una rata la SInora sarà libera di procedere in via esecutiva per ottenere l'intera CP_1 somma.
La IG.ra rinuncia al versamento di tutti gli arretrati degli Controparte_1 assegni ancora dovuti dal IG. per il mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario del solo figlio maggiorenne Persona_1
8.- il nuovo assegno unico universale di cui al D.Lgs. 230/2021 e legge delega n.
46/2021, i c.d. assegni familiari, l'assegno unico provinciale o regionale, nonché le ulteriori ed eventuali provvidenze economiche, sussidi e agevolazioni connesse allo status familiare, in aggiunta all'assegno di mantenimento, verranno interamente percepiti dalla madre IG.ra , quale genitore collocatario dei Controparte_1 minori e nulla potrà pretendere il padre su tali somme;
9.- Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio legale con rinuncia alla solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 3118/2019 di data 5 settembre 2019, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli Persona_2 minori e corrispondenti al loro Persona_3 Persona_4 interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
4 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso di specie, le parti hanno domandato confermarsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, come già disposto da questo Tribunale in sede di modifica delle condizioni di separazione, in ragione del totale disinteresse paterno nei confronti degli stessi e delle patologie di cui soffrono i minori, dei quali si occupa esclusivamente la madre: orbene, ritiene il Collegio che tale regolamentazione vada in questa sede confermata, risultando l'affidamento condiviso dei minori contrario al loro preminente interesse, non essendo emersi elementi che consentano di superare quanto già accertato da questo Tribunale con decreto di data 21 dicembre
2023. Quanto al regime di visita, la regolamentazione – per il tramite del servizio sociale, in questa sede incaricato – risulta adeguata a garantire una graduale ripresa dei contatti tra il padre ed i figli. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) a AS (Congo) in data 12 marzo 2007, alle C.F._2 condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConSIlio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2044/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Lisa Santuari e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Laura Casari ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 2 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a AS (Congo) in data
12 marzo 2007, e che dalla loro unione sono nati i figli (il 20 Persona_1
1 dicembre 2000 a Inongo - Congo, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (il 27 aprile 2003 a Inongo - Congo, Persona_2 maggiorenne, studentessa e commessa part-time presso un supermercato),
[...]
(il 26 settembre 2011 a Trento, minorenne) e Persona_3 Persona_4
(il 22 luglio 2016 a Trento, minorenne).
[...]
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo Tribunale n. 3118/2019 di data 5 settembre 2019 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno rappresentato che le condizioni di separazione sono state successivamente modificate con decreto di questo Tribunale n. 1/2024 di data 21 dicembre 2023, pubblicato il 2 gennaio 2024.
I coniugi hanno dedotto che la SI.ra lavora come donna delle Controparte_1 pulizie presso una famiglia dal mese di gennaio 2025, mentre il SI. è Parte_1 attualmente disoccupato e percepisce un assegno di disoccupazione dall'INPS dell'importo di circa € 900,00 mensili.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1.- pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra Controparte_1
e in Congo il 12/3/2007. Sarà cura delle parti
[...] Parte_1 avvisare il loro Consolato – del presente divorzio;
CP_2
2.- i figli minori e vengono Persona_3 Persona_4 affidati in via esclusiva alla madre, IG.ra , con Controparte_1 collocazione presso la residenza della stessa e con la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute in ogni caso, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, così come già stabilito da Codesto Tribunale nel Decreto n. cron. 1/2024 del 02/10/2024 R.G.
780/2023;
3.- il IG. potrà vedere i minori solo previo contatto con il servizio Parte_1 sociale territorialmente competente, che ha in carico il nucleo familiare, e che ne
2 determinerà tempi e modalità, nell'ottica di riprendere i contatti tra il padre e i figli, interrotti da diverso tempo;
4.- I coniugi si dichiarano entrambi attualmente economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento o di concorso di mantenimento per sé stessi;
5.- il IG. concorrerà al mantenimento ordinario dei figli minori Parte_1 [...]
e con la somma mensile pari ad € Persona_3 Persona_4
200,00 ciascuno (in totale € 400,00), da versarsi con bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il 5 di ogni mese e con aggiornamento Controparte_1 annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori con la quota del 50% ciascuno.
La determinazione delle spese comprese nell'assegno e di quelle extra assegno verrà effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo del CNF dd.
29/11/2017;
6.- il IG. contribuirà, altresì, al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne con la somma mensile di € 200,00, che verrà Persona_2 versata con bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra entro Controparte_1 il 5 di ogni mese e con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori con la quota del 50% ciascuno.
La determinazione delle spese comprese nell'assegno e di quelle extra assegno verrà effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo del CNF dd.
29/11/2017.
Nulla sarà dovuto per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne
[...]
essendo egli diventato economicamente indipendente. Persona_1
7.- il IG. e la IG.ra concordano che la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva ad oggi dovuta dal IG. a titolo di arretrati per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e Persona_2 Persona_3
è pari ad € 6.600,00. Pt_1 Persona_4
Gli arretrati relativi all'assegno ordinario verranno corrisposti dal IG. Pt_1 in rate da € 100,00 ciascuna fino al saldo del totale, a partire dal mese di
[...]
3 febbraio 2025. Nel caso di mancato versamento di anche solamente una rata la SInora sarà libera di procedere in via esecutiva per ottenere l'intera CP_1 somma.
La IG.ra rinuncia al versamento di tutti gli arretrati degli Controparte_1 assegni ancora dovuti dal IG. per il mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario del solo figlio maggiorenne Persona_1
8.- il nuovo assegno unico universale di cui al D.Lgs. 230/2021 e legge delega n.
46/2021, i c.d. assegni familiari, l'assegno unico provinciale o regionale, nonché le ulteriori ed eventuali provvidenze economiche, sussidi e agevolazioni connesse allo status familiare, in aggiunta all'assegno di mantenimento, verranno interamente percepiti dalla madre IG.ra , quale genitore collocatario dei Controparte_1 minori e nulla potrà pretendere il padre su tali somme;
9.- Ciascuna parte sosterrà le spese del proprio legale con rinuncia alla solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 3118/2019 di data 5 settembre 2019, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
e all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli Persona_2 minori e corrispondenti al loro Persona_3 Persona_4 interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
4 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Nel caso di specie, le parti hanno domandato confermarsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, come già disposto da questo Tribunale in sede di modifica delle condizioni di separazione, in ragione del totale disinteresse paterno nei confronti degli stessi e delle patologie di cui soffrono i minori, dei quali si occupa esclusivamente la madre: orbene, ritiene il Collegio che tale regolamentazione vada in questa sede confermata, risultando l'affidamento condiviso dei minori contrario al loro preminente interesse, non essendo emersi elementi che consentano di superare quanto già accertato da questo Tribunale con decreto di data 21 dicembre
2023. Quanto al regime di visita, la regolamentazione – per il tramite del servizio sociale, in questa sede incaricato – risulta adeguata a garantire una graduale ripresa dei contatti tra il padre ed i figli. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali delle parti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) a AS (Congo) in data 12 marzo 2007, alle C.F._2 condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConSIlio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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