Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 10.02.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2412/2022 r. g. l., vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. – e per esso- del procuratore speciale dott. Responsabile Atti Parte_2 introduttivi del Giudizio Campania, in virtù di atto di conferimento dei poteri sottoscritto dall'Avv.
Presidente di , con procura speciale Controparte_1 Parte_1 autenticata dal Notaio di Roma in data 28.04.22, Rep. n. 177893 – Racc.n. Persona_1
11776, elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo 156, presso lo studio dell'Avvocato Marina
PAPARO (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso in appello. La procuratrice ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. Email_1
appellante
E
Cont I INGROSSO ALIMENTARI E COLONIALI S.R.L.
Controparte_3
[...]
Controparte_4
Appellati- contumaci
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, decideva sul ricorso, depositato in data 5-6-2019, con il quale la
[...] aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_3 pagamento n. AV107120199020629615000, notificata in data 26-4-2019 (facente riferimento alle cartelle esattoriali n. 0712015008579155700 e n.
07120150156876717000 ed agli avvisi di addebito nn. 37120160009318944000,
3712016009225338000, 37120150013956530000, 37120150011857154000,
37120150002143712000, 37120170013044487000, 37120160020880864000). Il primo giudice, in particolare, rilevava a) che i titoli di formazione stragiudiziale inerivano crediti dell' e dell' sede di Nola, riguardanti il ritardato pagamento del premio CP_4 _5
, rateizzato dell'anno 2013 ed in parte dell'anno 2015, e le sanzioni civili per tale CP_4 ritardato pagamento, nonché le somme aggiuntive afferenti i ritardati pagamenti di cui ai DM10 relativi agli anni dal 2013 al 2017; b) che la parte opponente aveva affermato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. AV107120199020629615000; c) che gli enti creditori non avevano fornito la prova della notificazione, dato che l si era _5 costituito tardivamente in giudizio ed era decaduto dal diritto di fornire la prova documentale;
d) che non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur
(Cass. n. 3347 del 2017; in senso conforme Cass. n. 12735 del 2020).
Sulla scorta di tali argomenti, quindi, il giudice di prime cure così statuiva: “a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti all ed all' gli importi relativi alle _5 CP_4 cartelle ed agli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di pagamento n.
AVI07120199020629615000; b) Condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2000,00 a carico di ciascuno, in tutti casi oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Pierpaolo Ardolino e Immacolata
Panico, antistatari”.
2 Con ricorso depositato il 4 ottobre 2022 l Parte_1 proponeva appello avverso tale statuizione deducendo che il primo giudice aveva omesso di esaminare la documentazione depositata tempestivamente dalla stessa appellante, dalla quale si evinceva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento n.
07120150085791557000 e n. 07120150150156876717000 effettuata all'indirizzo pec della società debitrice. Per tali ragioni, proponeva appello al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento dell'effettiva debenza delle somme di cui alle cartelle.
Le parti appellate, pur se ritualmente evocate in giudizio mediante notificazione tempestiva del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del giorno 8.07.2024, non si costituivano assumendo la veste processuale di parti contumaci.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 10 febbraio 2024.
Acquisite le note di trattazione della sola parte appellante, espletata la camera di consiglio, il procedimento era definito nei termini di seguito espressi.
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Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza è divenuta definitiva quanto alla declaratoria di prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento.
Quanto al presente gravame parziale, la Corte rileva che lo stesso è fondato.
Dalla documentazione allegata al fascicolo dell' sin dal primo grado di giudizio CP_6 si evince che, contrariamente a quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, le cartelle di pagamento n. 07120150085791557000 e n.
07120150156876717000, sono state regolarmente notificate, rispettivamente il 7.07.2015 ed il 18.01.2016, mediante invio all'indirizzo pec. (indirizzo non Email_2 contestato dalla parte opponente in prime cure).
Sulla possibilità che il Concessionario possa procedere alla notifica telematica delle cartelle, si ribadisce, inoltre, l'art. 26, co 2 del DPR 602/1973 stabilisce che, «la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile”.
3 La notifica a mezzo pec, infatti, inizialmente facoltativa («…può essere eseguita…»),
a decorrere dal 22.10.2015, è diventata obbligatoria in caso di imprese individuali, società,
o professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del Decreto Legislativo 24 settembre 2015,
n. 59 (in G.U. 07/10/2015 n.233, SO n.55), che ha disposto, con l'art. 14 co. 1, la modifica dell'art. 26 co. 2.
Sulla questione relativa alla mancanza della firma informatica e/o digitale, la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza. n. 4757 del 27.02.09, ha invece affermato che "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
In altri termini, è sufficiente che il “documento” cartella esattoriale sia conforme al modello approvato dal Direttore dell' e che l'atto sia Pt_1 Parte_1 inequivocabilmente riferibile al . Controparte_7
Pertanto, in difetto di contestazione della conformità della copia analogica dei documenti informatici (RdAC), da parte del contribuente, deve ritenersi validamente fornita la prova della notifica a mezzo pec della cartella esattoriale, attraverso la produzione delle
“stampe” delle ricevute pec di accettazione e consegna.
Per quanto concerne, infine, la pretesa prescrizione dei crediti, si deduce nuovamente che trattasi di deduzione palesemente infondata, posto che, all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio (5.06.19) il termine quinquennale applicabile al caso non solo non si era consumato, ma era stato anche interrotto sia dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, presentata dalla ricorrente il 3.03.17 e seguita dalla comunicazione delle somme dovute trasmessa, via pec, in data 7.06.17, sia dall' Avviso di intimazione 07120189045609735000, anch'esso notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 5.09.18, sia dallo stesso Avviso di intimazione Email_3 impugnato, notificato il 24.04.19.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere disposto il rigetto dell'opposizione limitatamente alle cartelle esattoriali sopra indicate. Contr
[... Il governo delle spese del grado tra l'appellante e la Controparte_8 segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata Parte_3 tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ad euro 1.500,00) e della natura scarsamente complessa della vicenda.
4 Nulla sulle spese nel rapporto con le altre parti contumaci.
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione alle cartelle esattoriali oggetto dell'atto di intimazione;
2) condanna la società al pagamento in favore Parte_3 dell delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1411,00 per il primo grado di CP_6 giudizio ed euro 1458,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;
3) nulla sulle spese nel rapporto tra le altre parti processuali
Napoli, 12 giugno 2017
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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