Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Mattarelli Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Resistente
Oggetto: Vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.12.2023 la ricorrente - premesso di aver subito una trasfusione di sangue nel corso del ricovero del maggio 1969 presso l'Ospedale “SS.
Annunziata” di Taranto e di aver scoperto, in data 15.04.2015 in occasione di un intervento chirurgico, di essere positiva al virus HCV- riferiva di aver proposto domanda amministrativa in data 04.09.2015 per ottenere l'indennizzo ex l.
210/1992 con conseguente rigetto da parte dell'Amministrazione.
Infatti, con verbale notificato in data 06.11.2019 la Cmo riconosceva la tempestività della domanda e il nesso causale tra l'emotrasfusione e l'epatite cronica da HCV escludendo, tuttavia, la ascrivibilità tabellare della lesione epatica post trasfusionale almeno alla VIII cat. Tab. A all. DPR 834/81. Analogamente, con provvedimento del 27.04.2023, veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente.
Pertanto, la ricorrente, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, agiva in questa sede per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo ex l.
Si costituiva in giudizio il convenuto che, con propria memoria, CP_1 contestava quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di Ctu medico-legale, era discussa oralmente all'odierna udienza e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'indennizzo per danno da emotrasfusione, in relazione al contagio da HCV, è disciplinato dalla l. 210/1992 la quale prevede che coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali hanno diritto ad un indennizzo a carico dello Stato.
I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo in questione presentano le relative domande, indirizzate al , entro il termine perentorio di tre anni CP_2 CP_3 nel caso di epatiti post - trasfusionali. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (art.3 co. 1).
Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la trasfusione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico- ospedaliera (art. 4 co. 1). Ai sensi del successivo comma 4 “nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834”.
Avverso il giudizio della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al
[...]
entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio CP_4 stesso. Il ricorso innanzi all'autorità giudiziaria può essere proposto entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione (art. 5 co. 1 e 3).
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione della normativa richiamata, il CP_1 convenuto ha ritenuto tempestiva la domanda proposta in data 04.09.2015, in considerazione della circostanza che la ricorrente ha avuto conoscenza del danno da emotrasfusione solo in data 15.04.2015. È stata, altresì, riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione di sangue subita dalla ricorrente nel maggio 1969, in occasione del ricovero effettuato presso il P.O. SS. Annunziata di Taranto, e la patologia epatica contratta e riscontrata in data 15.04.2015 (cfr. verbale Cmo, diaria ricovero e positività HCV all. ricorr.).
Il presente ricorso deve, inoltre, considerarsi tempestivo in quanto proposto nel termine di 1 anno (ricorso notificato il 14.12.2023) dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo del 27.04.2023 (cfr. all. 6 ricorr.).
L'oggetto del presente giudizio e le contestazioni delle parti attengono, dunque, unicamente al mancato riconoscimento, da parte della Cmo, della riconducibilità della patologia epatica almeno alla cat. VIII tab. A DPR 834/81, richiamata dalla l.
210/92 ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
Sotto tale profilo, parte convenuta sostiene che l'epatite cronica da cui è affetta la ricorrente è, allo stato, quiescente e, pertanto, non comportando un danno funzionale attuale, non spetta alcun indennizzo in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle patologie di cui alla richiamata tab. A DPR 384/81.
Tale posizione trova fondamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato che, in modifica di altro e precedente orientamento (v. Cass. Sez. L, Sentenza n.
10214 del 04/05/2007), ha statuito che “la normativa di tutela dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l'indennizzo in favore dei suddetti soggetti, non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell'integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato "quiescente" della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante
l'assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981”
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17158 del 24/06/2008; in senso conforme Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8452 del 31/03/2017; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 28711 del 16/10/2023).
Il giudizio di mancata ascrivibilità tabellare della patologia epatite HCV veniva specificamente contestato da parte ricorrente, la quale evidenziava l'omessa valutazione delle risultanze del che attestavano l'evoluzione peggiorativa CP_5 della patologia (cfr. doc. 8 del 03.06.2023 e 02.07.2019), CP_5 CP_5
l'omessa valutazione delle patologie iatrogene (tumore e disfunzione tiroidea), nonché l'erronea valutazione dei dati sierologici.
Veniva, pertanto, disposta Ctu medico legale nel corso del giudizio, al fine di valutare l'ascrivibilità della patologia “epatite cronica da contagio HCV”, da cui è affetta la ricorrente, ad una delle categorie indicate dalla tab. A D.P.R. n.834/81, ai fini del riconoscimento dell'indennità ex l. 210/92.
Il Ctu nominato, dott. , visto il verbale del 30/09/2019 della Persona_1 Pt_2 di Taranto con il quale è stata riconosciuta la dipendenza causale tra le trasfusioni subite e la malattia denunciata di epatopatia cronica HCV correlata;
tenuto conto delle risultanze degli esami ematochimici e strumentali eseguiti;
ritenuto che
la malattia da cui risulta affetta la ricorrente necessita di periodici controlli clinici e strumentali, stante la possibile riacutizzazione e la possibile evoluzione cancerogena, concludeva che “per la malattia da cui la risulta Parte_1 affetta (epatopatia cronica da pregresse infezione da HCV in guarigione virologica e con secondaria fibrosi lieve moderata F1-F2) possa riconoscersi un danno biologico permanente valutabile in misura pari al 25% essendo assimilabile per analogia alla
“colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disperatissimo”.
Pertanto, valutava la patologia in esame come ascrivibile all'8° ctg. della tabella A allegata al DPR 834/81.
Sul punto ritiene, dunque, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e documentale.
Stante la classificazione della patologia di cui è affetta la ricorrente nella cat. VIII tab. A DPR 834/81, richiamata dall'art.
4. co. 4 l. 210/92, nonchè la sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e danno epatico e la tempestività della domanda e dell'azione giurisdizionale, la domanda va accolta con diritto della ricorrente a ricevere, dal convenuto, l'indennità ex l. 210/92, a decorrere CP_1 dall'ottobre 2015, quale mese successivo alla domanda amministrativa, con integrale rivalutazione della somma in applicazione della sent. C. Cost. 293/2011.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, trattandosi di prestazione assistenziale, per cui il convenuto, in quanto CP_1 soggetto tenuto al versamento dell'indennizzo in questione, è tenuto a corrispondere gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell' art. 7 l. 533/73).
Non trova applicazione l'art. 44 d.l. 269/03 invocato dal posto che, nel CP_1 caso di specie, non essendo stato riconosciuto dall'Amministrazione il diritto alla prestazione assistenziale in esame, alcun pagamento poteva essere richiesto in sede amministrativa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14. Analogamente le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del
[...]
soccombente. CP_6
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere dal CP_1 convenuto l'indennità ex l. 210/92 a decorrere dal 01.10.2015, con integrale rivalutazione della somma dovuta, oltre interessi e/o rivalutazione, non cumulabili tra loro, con le decorrenze di legge;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 2.700,00 per compensi, oltre oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di Ctu liquidate CP_1 con separato decreto
Taranto, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli