Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15162 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo De Bernardo e Stanislao De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso del secondo in Cosenza, via Adige, 40;
contro
il Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
di IC AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso pubblico per esami (indetto con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-), per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS-, con il quale sono stati determinati i criteri per la valutazione delle prove scritte, ivi compresa la tabella al medesimo allegata, e n. 99 del 20/9/2022, seduta nella quale veniva aperta la busta n. -OMISSIS-in seguito abbinata al ricorrente e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria dell’1 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AT, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
VA TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | CO AT |
IL SEGRETARIO