CASS
Ordinanza 16 dicembre 2024
Ordinanza 16 dicembre 2024
Massime • 1
In base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32669 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Augusto TATANGELO Presidente relatore RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO dott. Antonella PELLECCHIA Consigliera dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere dott. Marilena GORGONI Consigliera Ad. 12/11/2024 C.C. dott. Giovanni FANTICINI Consigliere R.G. n. 3165/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3165 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da AL OL (C.F.: [...]) FF NA MA (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Micaletto (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di TO UI (C.F.: [...]) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1595/2020, pubblicata in data 6 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa UI TO ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di OL AL e NA MA RE per il recupero delle spese di registrazione di un precedente decreto monitorio emesso nei confronti dei medesimi debitori (e successivamente divenuto definitivo). Civile Ord. Sez. 3 Num. 32669 Anno 2024 Presidente: TATANGELO AUGUSTO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 16/12/2024 Ric. n. 3165/2021 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Gli ingiunti hanno proposto opposizione contestando esclusiva- mente l’importo oggetto dell’ingiunzione e, precisamente, ne- gando di essere tenuti a rimborsare al TO l’importo della sanzione per il ritardo nel pagamento dell’imposta. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Gallipoli. Il Tribunale di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il AL e la RE, sulla base di un unico mo- tivo. Resiste con controricorso il TO. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell’art. 57 D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Testo unico delle disposi- zioni concernenti l’imposta di registro) ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti fanno presente che il tribunale (quale giudice di ap- pello) ha rigettato la loro opposizione affermando che l’imposta pagata in ritardo era solidalmente dovuta all’erario anche da loro e, di conseguenza, il ritardo nel suo pagamento era quanto meno anche a loro imputabile, non avendo essi provveduto nel termine di legge. Sostengono che, al contrario, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), è tenuto al versamento all’erario dell’imposta per la regi- strazione del decreto ingiuntivo esclusivamente il creditore che lo ha richiesto ed ottenuto e non vi è obbligo solidale del debi- tore, diversamente da quanto avviene per la registrazione delle sentenze (e diversamente da quanto prevede, altresì, l’attuale Ric. n. 3165/2021 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 formulazione dell’art. 57, comma 1.1, non applicabile alla fatti- specie, ratione temporis). Il ricorso è fondato. In base all’espressa previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fat- tispecie), l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto. Di conseguenza, il ritardo nel pagamento dell’imposta e la con- seguente sanzione non può, nella specie, ritenersi imputabile anche ai ricorrenti, quali obbligati in solido nei confronti dell’erario. È, pertanto, erroneo il contrario assunto in diritto in base al quale il tribunale ha rigettato l’appello dei ricorrenti, secondo il quale al pagamento dell’imposta erano tenuti, in solido, credi- tore e debitore, onde il ritardo nel pagamento all’erario era, solo per tale ragione, imputabile anche ai debitori ingiunti. Di fronte a tale manifesto e decisivo errore di diritto contenuto nella decisione impugnata, che vizia l’unica ratio posta a suo fondamento, risultano del tutto ininfluenti, quanto meno nella presente sede, tutte le ulteriori considerazioni di fatto relative allo svolgimento dei rapporti con le controparti, svolte dal con- troricorrente nei propri atti difensivi. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata affinché in sede di rinvio sia nuovamente valutata la fattispecie, in base alla cor- retta applicazione della previsione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nella sua formulazione previgente, applica- bile alla fattispecie, secondo la quale l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all’erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto monitorio, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto. 2. Il ricorso è accolto. Ric. n. 3165/2021 – Sez. 3 – Ad. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rin- vio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
Per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rin- vio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-