Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32669
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Ordinanza 16 dicembre 2024

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In base al disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis vigente, l'imposta di registro su decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/12/2024, n. 32669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32669
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

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