Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 781/2024 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Milanese (MI), Via San Remo n. 13/B, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Sara Rendano del Foro di Milano;
- Ricorrente –
Nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
San Giuliano Milanese (MI), Via San Remo n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Deborah Folloni del Foro di Lodi.
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
“ 1) Affidare il figlio minore viene in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
1
3) Dare atto che il sig. continuerà a farsi carico per intero della rata mensile del mutuo, oltre al Pt_1 pagamento integrale delle spese condominiali straordinarie relative all'immobile. La sig.ra , a far Parte_2 tempo dal mese di settembre 2024 si farà carico per intero e puntualmente delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative all'abitazione familiare.
4) Dare atto che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , ogniqualvolta lo desideri, previo Per_1 accordo con la madre ed in ogni caso:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola e sino alla domenica mattina, allorché la madre lo andrà a prendere per riportarlo a casa.
b) un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento dall'uscita da scuola del martedì pomeriggio, riaccompagnandolo presso la casa materna mercoledì sera dopo cena e nella settimana che termina con il week end di spettanza materna il venerdì dall'uscita da scuola sino a dopo cena, riaccompagnandolo presso la madre.
Eventuali modifiche alle visite dovranno essere concordate direttamente tra i genitori, prima di essere comunicate al figlio, ed i genitori dovranno a quel punto anche concordare chi verrà a prendere e a riaccompagnare . In difetto di accordo le parti manterranno lo schema di visita già Per_1 concordato;
c) vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali: il figlio trascorrerà con il padre cinque settimane all'anno, non consecutive, di cui almeno tre nel periodo delle vacanze scolastiche estive e due settimane durante le vacanze pasquali o natalizie.
Quanto al periodo estivo, le parti si impegnano a concordare i relativi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno, dando atto che potrà continuare a trascorrere l'intero mese di agosto Per_1 presso i nonni paterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
Quanto alle vacanze natalizie i genitori alterneranno il primo periodo: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30/12 e dal 30/12 alla ripresa della scuola.
Quanto alle vacanze pasquali ad anni alterni, dalla fine della scuola sino alla sera di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino alla ripresa della scuola con l'altro;
d) ponti e festività da accorparsi al weekend di spettanza immediatamente antecedente o susseguente, mentre le festività infrasettimanali in via alternata tra i genitori;
e) compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, i genitori potranno incontrare Per_1
e trascorrere un momento di festa insieme;
2 f) la festa della mamma verrà sempre trascorsa dal figlio con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso indipendentemente se sia o meno un giorno di spettanza;
g) altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, alternati.
La madre concorda che, qualora il padre sia impossibilitato per ragioni lavorative a potersi recare a prendere/riaccompagnare il figlio potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni.
Tutto quanto sopra concordato in ordine alle visite, alvo diverso e miglior accordo tra i genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento di , considerato l'accordo di cui al successivo punto Per_1
7), il padre si obbliga a versare alla madre l'importo mensile di € 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a Codesto Tribunale con decorrenza dal mese di marzo 2026, ovvero dal mese successivo a quello in cui verrà terminato il pagamento del piano di rientro indicato al punto 7). Detta somma andrà versata in via anticipata per 12 mensilità all'anno, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sino all'indipendenza economica del figlio, importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita (con prima rivalutazione marzo 2027).
5) Resta inteso che sino al mese di giugno 2025 ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese della mensa scolastica nonché del Pre-Post scuola (relativi all'anno scolastico 2024/2025).
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio secondo le secondo le voci di cui alle Linee guida del Tribunale di Lodi, da intendersi qui integralmente richiamate.
6) dare atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito esclusivamente dalla signora nella misura del 100%, astenendosi, il signor dal presentare la relativa domanda Parte_2 Pt_1 ed impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione.
Le parti concordano per indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi il figlio a carico per quota
50 % ciascuno.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
7) Le parti concordano che, quanto all'arretrato relativo alle spese condominiali della casa familiare,
l'80 % sarà a carico della sig.ra ed il 20% in capo al sig. Parte_2 Pt_1
Considerato che l'importo arretrato richiesto dal Condominio al mese di settembre 2024 è pari ad €
3.151,01, la sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. a ristoro delle spese Parte_2 Pt_1 condominiali che lo stesso anticiperà, a tombale chiusura della posizione debitoria della madre, la somma pari ad € 2.520,80 (pari all'80% dell'arretrato) secondo il seguente piano di rientro:
- € 150,00 entro e non oltre il 15 novembre 2024;
- € 150,00 entro e non oltre il 15 dicembre 2024;
- € 150,00 entro e non oltre il 15 gennaio 2025;
- € 150,00 entro e non oltre il 15 marzo 2025;
- € 150,00 entro e non oltre il 15 maggio 2025;
- € 150,00 entro e non oltre il 15 giugno 2025.
3 A partire dal mese di luglio 2025, considerato che l'inizio del versamento del contributo al mantenimento del minore è posticipato al mese di marzo 2026, la sig.ra si obbliga a Parte_2 versare al sig. l'importo di € 100,00 mensili, sino al mese di febbraio 2026 compreso. I Pt_1 pagamenti dovranno avvenire entro il 15 di ogni mese, sino alla scadenza di tutte le rate dovute.
Tale importo seppur inferiore al dovuto viene accettato dal sig. in considerazione del Pt_1 posticipato inizio del versamento del contributo al mantenimento del figlio minore.
Le parti concordano che, con il corretto adempimento di quanto sopra, a partire dal mese di marzo
2026, ovvero dal primo mese successivo a quello in cui la sig.ra avrà estinto il debito per Parte_2 le spese condominiali arretrate, il sig. inizierà a versare alla sig.ra la somma Pt_1 Parte_2 concordata pari ad € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
Qualora la madre ritardi nel versamento delle spese condominiali ordinarie e ciò dovesse comportare ulteriori ingiunzioni di pagamento nei confronti del padre da parte del Condominio, il sig. Pt_1 sarà autorizzato a decurtare dal rimborso spese straordinarie per il figlio le relative differenze che dovessero essere richieste dal Condominio direttamente al proprietario, e ciò sino alla concorrenza del debito.
8) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
9) Le parti si prestano reciprocamente assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
10) Spese legali compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando di Parte_1 affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, di regolamentare il diritto di visita tenuto conto della volontà del minore, di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento diretto del figlio per i periodi di permanenza presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnare la casa familiare alla sig.ra , con addebito delle spese condominiali Parte_2 ordinarie e delle utenze domestiche alla stessa.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato di aver intrattenuto una relazione sentimentale a far tempo dall'anno 2009 con la sig.ra , che dalla loro unione è nato il figlio Parte_2 Persona_2 in data 16/03/2014, che la relazione sentimentale si interrompeva nel marzo 2022 e da allora il ricorrente ha lasciato la casa familiare, per l'acquisto della quale aveva contratto mutuo a tasso variabile, di voler cristallizzare le modalità di visita già in essere, di essere assunto con contratto a tempo indeterminato presso il supermercato Unes di Zelo Buon Persico, di aver sempre provveduto alle esigenze economiche del figlio e di sostenere per intero il pagamento del mutuo della casa familiare, oltre al pagamento delle spese condominiali
4 non corrisposte dalla sig.ra . Ha rappresentato inoltre che la resistente è stabilmente occupata con Parte_2 un contratto a tempo indeterminato.
2. Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 06.09.2024, ha chiesto l'affidamento Parte_2 condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso di sé, di vedersi assegnata la casa familiare, Per_1 di regolamentare il diritto di visita del padre, di porre un contributo al mantenimento del figlio a carico del ricorrente nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di riconoscere a proprio favore l'assegno unico nella misura del 100%.
3. All'udienza del 13.09.2024 sono state ascoltate le parti. All'esito dell'udienza il Presidente ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“Affido condiviso del minore.
Collocazione prevalente presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare.
Diritto di vista padre dal martedì all'uscita dalla scuola fino al mercoledì sera dopo cena e dal venerdì all'uscita d a scuola fino a dopo cena. A settimane alterne il minore starà con i padre dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica mattina allorché la madre lo andrà a prendere per riportarlo a casa. Il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 settimane all'anno, non consecutive di cui almeno 3 nel periodo delle vacanze scolastiche estive e 2 durante quelle pasquali o natalizie salvo diverso accordo fra i genitori.
Ove le parti si accordino perché la madre percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico e ove la madre si oneri delle spese condominiali relative al godimento della casa familiare pari a circa 220 € mensili il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese per la mensa scolastica e per il pre-scuola ( e quando queste spese cesseranno verserà alla madre un importo di pari consistenza). Il pagamento del mutuo della casa familiare integralmente di proprietà del padre integra per il 40% del suo ammontare contributo al mantenimento del figlio posto che nella stessa casa oltre alla madre e al minore vive anche la figlia della sola resistente. Le spese condominiali arretrate relative agli ultimi 2 anni resteranno a carico delle parti in ragione del 20% al padre e 80% alla madre. Le spese straordinarie che verranno sostenute a partire dalla data dell'udienza saranno suddivise fra le parti in ragion del 50% ciascuno.”
4. Con note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e con successive note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2024 hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate. All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto della sua tenera età, dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
5 Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1
la madre;
2) Assegna la casa familiare sita in San Giuliano Milanese via Sanremo 13 alla sig.ra ; Parte_2
3) Prende atto che il sig. continuerà a farsi carico per intero della rata mensile del mutuo, Parte_1 oltre al pagamento integrale delle spese condominiali straordinarie relative all'immobile mentre la sig.ra si farà carico dal settembre 2024 per intero delle spese condominiali ordinarie e delle Parte_2 utenze relative all'abitazione familiare;
4) Dispone che il minore frequenti i genitori secondo quanto indicato dalle parti al punto Persona_2
4) delle condizioni concordate da intendersi integralmente richiamate;
5) Dispone che il sig. provveda al mantenimento del figlio secondo le modalità Parte_1 Per_1 meglio indicate dalle parti al punto 4) e 5) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
6) Prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'assegno unico spetterà nella misura del
100% alla sig.ra ; Parte_2
7) Prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti meglio indicati ai punti 7) e 8) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
8) autorizza il rilascio a favore del minore dei documenti di identità anche validi per l'espatrio, come concordato tra le parti al punto 9) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
9) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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