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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 351/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 18.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 351/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Michela Galli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) impugna l'ordinanza ingiunzione n. OI-000296563 notificata il 20 marzo 2023 Parte_1 relativa a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, riferita ad omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Contesta di aver ricevuto la notificazione degli atti di accertamento e conseguentemente eccepisce la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
Conclude come da ricorso introduttivo.
Resiste l' . CP_1
Allega che gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono stati notificati nel settembre del 2017.
Contesta sia maturata la prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, previa eventuale rideterminazione dell'entità delle sanzioni.
Nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni conformemente a quanto stabilito dall'art. CP_1
23 del D.L. n. 48 del 2023.
II) Non risulta in causa che gli atti siano pervenuti all' a seguito di trasmissione da parte CP_1 dell'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 8 del 2016, per cui alla fattispecie oggetto di giudizio non si applica l'art. 9 del predetto D.Lgs. Le violazioni riguardano contributi dichiarati e non versati relativamente all'anno 2016, per cui la violazione deve ritenersi realizzata con l'omesso versamento al 16.1.2017.
Nella predetta data l' era in grado di stabilire se l'omesso versamento avesse superato o meno CP_1 la soglia di punibilità di € 10.000,00 annui, per cui avrebbe dovuto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, applicabile alle fattispecie depenalizzate di omesso versamento contributivo, stante l'espressa previsione dell'art. 6 del predetto D.Lgs., dar corso alla notificazione della violazione nel termine decadenziale di novanta giorni, pena l'estinzione dell'obbligazione.
L'omesso rispetto del termine di cui all'art. 14 cit. è, secondo giurisprudenza di legittimità, rilevabile d'ufficio, con conseguente rilevabilità d'ufficio della estinzione dell'obbligazione.
Secondo la Corte di cassazione (sez. L, n. 13039/25), infatti, «quello previsto dall'art. 14 L. n.
689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti».
L' ha notificato gli atti di accertamento il 29.9.2017 e, quindi, oltre il termine decadenziale di CP_1
novanta giorni, con conseguente estinzione del credito sanzionatorio.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la sanzione amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI-000296563 si è estinta;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 18 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 18.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 351/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Michela Galli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) impugna l'ordinanza ingiunzione n. OI-000296563 notificata il 20 marzo 2023 Parte_1 relativa a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, riferita ad omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Contesta di aver ricevuto la notificazione degli atti di accertamento e conseguentemente eccepisce la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
Conclude come da ricorso introduttivo.
Resiste l' . CP_1
Allega che gli accertamenti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono stati notificati nel settembre del 2017.
Contesta sia maturata la prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, previa eventuale rideterminazione dell'entità delle sanzioni.
Nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni conformemente a quanto stabilito dall'art. CP_1
23 del D.L. n. 48 del 2023.
II) Non risulta in causa che gli atti siano pervenuti all' a seguito di trasmissione da parte CP_1 dell'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 8 del 2016, per cui alla fattispecie oggetto di giudizio non si applica l'art. 9 del predetto D.Lgs. Le violazioni riguardano contributi dichiarati e non versati relativamente all'anno 2016, per cui la violazione deve ritenersi realizzata con l'omesso versamento al 16.1.2017.
Nella predetta data l' era in grado di stabilire se l'omesso versamento avesse superato o meno CP_1 la soglia di punibilità di € 10.000,00 annui, per cui avrebbe dovuto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, applicabile alle fattispecie depenalizzate di omesso versamento contributivo, stante l'espressa previsione dell'art. 6 del predetto D.Lgs., dar corso alla notificazione della violazione nel termine decadenziale di novanta giorni, pena l'estinzione dell'obbligazione.
L'omesso rispetto del termine di cui all'art. 14 cit. è, secondo giurisprudenza di legittimità, rilevabile d'ufficio, con conseguente rilevabilità d'ufficio della estinzione dell'obbligazione.
Secondo la Corte di cassazione (sez. L, n. 13039/25), infatti, «quello previsto dall'art. 14 L. n.
689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult.co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti».
L' ha notificato gli atti di accertamento il 29.9.2017 e, quindi, oltre il termine decadenziale di CP_1
novanta giorni, con conseguente estinzione del credito sanzionatorio.
III) La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la sanzione amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI-000296563 si è estinta;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 18 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio