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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1151/2024 R.G., vertente
tra
, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Crotone, alla via Azaria Tedeschi, n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi Morro- ne (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato a margine dell'atto di citazione;
-attore in riassunzione-
e
cod. fisc. e cod. fisc. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
, elettivamente domiciliate in Crotone, alla via XXV Aprile, n. C.F._4
157, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Medici (cod. fisc.
pec: , per mandato in calce C.F._5 Email_2
alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenute -
1 Oggetto: accertamento usucapione – atto di citazione in riassunzione
CONCLUSIONI
All'udienza odierna del 31.3.2025, a seguito della discussione orale, le parti hanno chiesto la decisione sull'improcedibilità.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
[...]
chiedeva l'accertamento che il fondo in Catasto al Foglio 51 part. 2856 Pt_1 con entrostante fabbricato è di sua proprietà per averlo acquisito per usucapio- ne.
I.2.- Si costituivano le convenute con propria comparsa, chiedendo il ri- getto della domanda attorea.
I.3.- Con decreto depositato il 4.11.2024 il giudice designato rilevava che nella materia in esame, soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione, la con- dizione di procedibilità non risultava rispettata e occorreva pertanto inviare le parti a compiere il tentativo di mediazione;
assegnava pertanto il termine per compiere il tentativo obbligatorio di mediazione e dichiarava la contumacia del- le convenute che non si erano costituite.
I.4.- Costituitesi le convenute con comparsa depositata il 19.11.2024, alla prima udienza del 17.3.2025 il giudice rilevava che non era stato esperito il pro- cedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità.
I.5.- All'udienza odierna del 31.3.2025 le parti concludevano sull'improcedibilità rilevata dal giudice e chiedevano la decisione.
* * * *
2 II.- Dev'essere preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia delle convenute e , le quali si sono tardivamente costi- CP_1 CP_2 tuite.
III.- In via altrettanto preliminare, dev'essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Le parti (e segnatamente, parte attrice, unica costituita all'epoca del de- posito del decreto del 4.11.2024) hanno infatti omesso di attivare il procedimen- to di mediazione obbligatoria, dopo che il giudice aveva assegnato il termine di legge di gg. 15.
Occorre ricordare che secondo la previsione dell'art. 5 del decreto legisla- tivo n. 28 del 2010 al comma 1-bis introdotto dal decreto legge n. 69/2013 con- vertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e poi modificato dalla c.d. ri- forma TA (d.lgs 149/2022), la domanda avanzata per dichiarare l'avvenuta usucapione è da considerarsi come relativa a “controversie in mate- ria di diritti reali” e, come tale, soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione;
la norma citata stabilisce inoltre che “l'esperimento del procedimento di media- zione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” ed anche che il giu-dice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti
“il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazio- ne”.
Conclusivamente, rilevato che il tentativo di mediazione non è stato atti- vato nonostante il termine assegnato, sussistono i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
IV.- Considerata la pronuncia in rito e tenuto conto della costituzione tardiva delle parti convenute, sussistono i presupposti di opportunità per di- sporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta da , cod. fisc. Parte_1
(R.G. n. 1151/2024) contro cod. fisc. C.F._1 CP_1
3 e , cod. fisc. , così prov- CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._6
vede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia di e;
CP_1 CP_2
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 31.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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