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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere
Dott. Enrico LEVA Esperto
Dott. Enrico QUAGLINO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1404/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
in proprio e quali socie e legali rappresentanti della s.s. “ Parte_3
, con sede in Pozzolo Formigaro, rappresentate e difese dall'avv. Carlo
[...]
Ponassi, in forza di procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Novi Ligure, via Pietro Isola n. 3/22
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , anche nella CP_1 C.F._3
qualità di erede legittima del fratello, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Enrico Bettaglio e Arcangelo
Costarella, presso i quali è elettivamente domiciliata al loro indirizzo pec
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 829/2024 del Tribunale di Alessandria - Sezione
Specializzata Agraria - emessa in data 14/11/2024
- Scadenza contratto d'affitto
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“Nel merito accertare e dichiarare che il contratto di affitto avente ad oggetto i fondi rustici di cui ai mappali 367 (già parte del mapp. 64), 369 (già parte del mappale 67) e 68, censiti al foglio 26 del comune di Pozzolo Formigaro, è definitivamente scaduto in data 10/11/2023 o, in subordine, il
10/11/2022 ed ancora, in ulteriore e gradato subordine, al 10/11/2017.
-In via subordinata, nell'ipotesi di omesso accoglimento del presente appello, ridurre le spese di causa liquidate a carico degli odierni appellanti con la sentenza impugnata.
Ed in caso di accoglimento della presente impugnazione con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del 1° e 2° grado.”
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di rito e di merito,
- in principalità, rigettare tutti i motivi di appello perché inammissibili e/o infondati con conseguente conferma della decisione di primo grado integrando, per quanto necessario e in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in primo grado dall'appellata e disattese e/o non esaminate dal Tribunale di
Alessandria, la motivazione a supporto dell'accertata scadenza del contratto di affitto alla data del 10
Novembre 2012;
- in subordine e salvo gravame,
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1987/1988 e di nullità della sola clausola di proroga di sei anni dell'affitto di cui alla scrittura 01.01.1988, accertare e dichiarare che il contratto è scaduto il 10 Novembre 2008 rigettando la domanda delle appellanti di accertamento della scadenza alla data del 10 Novembre 2023.
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1987/1988 e di nullità della clausola di durata e proroga dell'affitto di cui alla scrittura 01.01.1988, accertare e dichiarare che il contratto è scaduto il 10 Novembre 2017;
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1939/1940, accertare e dichiarare che il contratto di affitto è scaduto il 10 Novembre 2007 rigettando la domanda delle appellanti di accertamento della scadenza alla data del 10 Novembre 2022.
pagina 2 di 13 In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfetario, CPA e Iva di legge.
In via istruttoria, se del caso e senza inversione dell'onere della prova, si ripropongono i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti in primo grado e che il Tribunale di Alessandria non ha ritenuto necessario assumere”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12/12/2023 dinanzi al Tribunale di Alessandria - Sezione Specializzata
Agraria – e agivano in giudizio nei confronti di e CP_1 Controparte_2 Parte_1
per ottenere il rilascio di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Pozzolo Parte_2
Formigaro, censiti al Catasto Terreni al foglio 26, mappali 68, 367 (ex 64 parte) e 369 (ex 67 parte), già facenti parte di un più ampio compendio agricolo denominato Cascina Pacchiarotta, che, in forza della sentenza di divisione dell'asse ereditario di , e , Persona_1 Persona_2 CP_3
erano stati attribuiti alla madre dei ricorrenti, ma che da molti anni erano detenuti CP_4
dalle convenute e prima di loro dal loro padre e dante causa, le quali deducevano CP_5
l'esistenza di un contratto di affitto agrario, che ne avrebbe legittimato la detenzione.
Precisavano i ricorrenti come l'esistenza di un siffatto rapporto contrattuale fosse sempre stato contestato da e dai suoi aventi causa nelle svariate cause, che si erano svolte tra i due CP_4
rami della famiglia, dirette ad ottenere, senza esito, il rilascio dei predetti fondi. In ogni caso, il rapporto, di cui era incerto il titolo costitutivo, era comunque cessato per effetto delle disdette comunicate dai ricorrenti, e ancor prima dalla loro madre, per cui avevano diritto ad CP_4
ottenere il rilascio dei fondi, nonché l'accertamento giudiziale della data in cui il rapporto di affitto doveva ritenersi cessato, avendo interesse a promuovere una domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.
Si costituivano le parti convenute, e in proprio e anche Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di socie e legali rappresentanti dalla società semplice e Parte_1 [...]
, le quali non si opponevano al rilascio, che in effetti interveniva in corso di causa - Parte_3
secondo quanto dichiarato all'udienza del 03/07/2024 - tuttavia formulavano domanda riconvenzionale di accertamento di una diversa data di cessazione del rapporto di affitto, sostenendo al riguardo che il rapporto trovava la sua fonte nel contratto da ultimo stipulato in data 01/01/1988 tra e CP_3
in cui erano subentrate come concedenti e e come CP_5 CP_1 Controparte_2
affittuarie e per cui assumevano che il rapporto fosse Parte_1 Parte_2
cessato il 10/11/2023, dovendosi prendere in considerazione la disdetta intimata con la lettera del
14/07/2009.
2. Il Tribunale di Alessandria, concesso termine per il deposito di memorie, senza svolgimento di pagina 3 di 13 attività istruttoria, in data 14/11/2024 pronunciava sentenza, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dei fondi, quindi, dichiarava che il rapporto di affitto agrario tra le parti era cessato in data 10/11/2012, ponendo le spese di lite, in solido tra loro, a carico delle parti resistenti.
Ha osservato il Tribunale come i ricorrenti assumessero che il contratto al quale fare riferimento fosse un contratto orale stipulato nel 1976, con cui e , figli del capostipite CP_3 Persona_2 [...]
, avevano concesso in affitto al fratello, le quote astratte di loro Persona_1 CP_5
proprietà sui terreni facenti parte del compendio ereditario di;
di tale Persona_1
contratto aveva dato atto nel corso della causa avente ad oggetto lo scioglimento della CP_5
comunione ereditaria;
tale contratto si sarebbe prorogato, in forza dell'art. 2, lett. e), L. 230/1982, per la durata di 15 anni a partire dall'entrata in vigore della legge, e quindi fino allo scadere dell'annata agraria 1997, per poi ulteriormente rinnovarsi per un altro periodo di 15 anni, che andava a scadere il
10/11/2012; ogni ulteriore rinnovo sarebbe stato tuttavia impedito per effetto delle disdette intimata con la lettera raccomandata inviata dal legale di nel mese di luglio del 2009. CP_4 CP_4
Ha ritenuto il Tribunale che quella missiva in data 14/07/2009 fosse idonea a dare disdetta di ogni rapporto di affitto agrario, essendo tale volontà stata espressamente manifestata a mezzo della richiesta di riconsegna di tutti i terreni, che erano stati assegnati a con la sentenza di divisione. CP_4
Per contro, il Tribunale ha negato che analoga valenza potesse essere attribuita al precetto e al ricorso ex art. 612 c.p.c., depositato da nel 2004, con il quale non veniva richiesto il rilascio CP_4
dei terreni, ma l'esecuzione di obblighi di fare nascenti dalla sentenza di divisione.
Il Tribunale ha quindi osservato come le parti fossero concordi nell'affermare che l'affittanza agraria avesse avuto inizio nel 1976, allorché , per raggiunti limiti di età, aveva cessato di coltivare i CP_3
fondi e li aveva affidati al fratello più giovane, pur tuttavia le parti convenute sostenevano che CP_5
quel contratto fosse stato novato nel 1988, allorché era stato stipulato un nuovo contratto, che oltre ad estendere il rapporto di conduzione ad una nuova parte, precedentemente Parte_1
estranea al rapporto, aveva anche dettato una diversa disciplina contrattuale.
Tale ricostruzione non è stata tuttavia condivisa dal Tribunale, poiché la semplice sostituzione o aggiunta nel rapporto obbligatorio di una nuova parte, rispetto a quella originaria, non comporta novazione oggettiva del rapporto, sicché non incide sulla durata del contratto originario, durata per la quale occorre fare riferimento al momento genetico del rapporto.
Ha aggiunto il Tribunale come il contratto del 1988 scontasse un'indeterminatezza dell'oggetto, per non essere stati indicati gli identificativi catastali dei terreni, la loro ubicazione o altri elementi, che ne consentissero l'individuazione, non valendo a tale fine la sola indicazione della loro estensione e del pagina 4 di 13 Comune in cui si trovavano, per cui non era possibile affermare, senza dubbio, che si trattasse degli stessi fondi già concessi in affitto con il contratto orale del 1976.
Il Tribunale ha concluso che le sole variazioni dal lato soggettivo, sia per quanto riguardava la parte concedente, essendo nel mentre deceduta – circostanza questa che, ex art. 49, co. 3, L. Persona_2
203/1982, non avrebbe comunque comportato lo scioglimento del contratto - sia per quanto riguardava la parte affittuaria, essendo ora contemplata anche non avevano comportato Parte_1
novazione oggettiva del rapporto, sicché tali variazioni non avevano influito sulla durata dell'originario rapporto, che, essendo sorto nel 1976, era stato prorogato di quindici anni a partire dal 1982, andando così a scadere al termine dell'annata agraria del 1997, quindi, la disdetta del 14/07/2009, aveva fatto sì che al termine del quindicennio successivo, e cioè alla fine dell'annata agraria 2012, il contratto non si fosse più rinnovato.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 18/11/2024, hanno proposto appello Parte_1
e in proprio e nella loro qualità di socie e legali rappresentanti dalla
[...] Parte_2 società semplice e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_3
18/12/2024, poi ritualmente notificato alle controparti, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse accertato che il contratto d'affitto era cessato in data 10/11/2023, ovvero, in subordine, in data 10/11/2022 o ancora, in ulteriore subordine, in data 10/11/2017.
Si è costituita in giudizio anche in qualità di erede legittima del fratello, CP_1 Controparte_2
deceduto in data 14/10/2024, chiedendo, in via principale, la reiezione del gravame, e, in subordine, per il caso in cui fosse ritenuto che il rapporto in corso al momento della disdetta fosse quello di cui al contratto 01/01/1988, che fosse accertata la nullità della clausola di durata e proroga dell'affitto in esso contenuta, con conseguente accertamento che il contratto era scaduto il 10/11/2017, ovvero, per il caso in cui fosse stato ritenuto che il contratto d'affitto aveva avuto inizio nel 1939, che fosse dichiarato che il rapporto era cessato il 10/11/2022.
3. Le parti appellanti, sulla base dei primi tre motivi d'impugnazione, mirano ad ottenere la riforma della decisione assunta dal Tribunale di Alessandria in punto individuazione del titolo contrattuale, sulla base del quale il rapporto d'affitto era in corso al momento in cui è stata intimata la disdetta con la lettera raccomandata del 14/07/2009.
A seconda del titolo contrattuale preso in considerazione, e dunque della diversa originaria decorrenza del rapporto, mutano infatti le scadenze delle proroghe di legge del rapporto ed i successivi rinnovi taciti.
Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti denunciano che il Tribunale, nel ritenere connotato da indeterminatezza il contratto in data 01/01/1988, sia incorso in un'erronea ricostruzione pagina 5 di 13 dei fatti e in violazioni di legge, nell'applicazione degli artt. 1346 e 1409 c.c., così pervenendo alla conclusione che a quel contratto non potesse essere attribuito rilievo e che la cessazione del rapporto fosse intervenuta in data 10/11/2012, anziché, come correttamente avrebbe dovuto ritenere, al
10/11/2023.
Parte appellata evidenzia come il Tribunale non abbia affermato che il contratto del 1988 era invalido, avendogli anzi riconosciuto un'efficacia di novazione soggettiva. In ogni caso, ripropone le eccezioni e difese già svolte in primo grado, a sostegno della radicale nullità di quel contratto, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
Il motivo d'appello è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi, che ha condotto il
Tribunale a ritenere che non fosse stato modificato il rapporto originario, e cioè il contratto verbale del
1976, cui entrambe le parti avevano fatto riferimento.
Infatti, al di là delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, riguardo alla questione - sollevata in primo grado da e - della indeterminatezza dell'oggetto del CP_1 Controparte_2
contratto, non v'è dubbio che la ragione per la quale è stato ritenuto che il rapporto originario, fondato sul contratto del 1976, non abbia subito successive modifiche, non va rinvenuto nella nullità dell'accordo del 1988, bensì nel fatto che quell'accordo avrebbe realizzato unicamente una novazione soggettiva.
Ha precisato il Tribunale che "dal punto di vista oggettivo non è invece dato sapere se furono stabilite delle novità, in particolare per quanto riguardasse ad es. il canone di affitto o altri elementi del contratto" (v. pag. 8 della sentenza impugnata), per cui è stata fatta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, qualora vengano conclusi degli accordi parzialmente modificativi - per eventuali novazioni soggettive del rapporto - ciò non rileva al fine di stabilire la scadenza del rapporto d'affitto, ai sensi dell'art. 2 L. 203/1982, poiché occorre fare riferimento al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è concretamente installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, dovendosi attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca
(v. Cass. n. 15266/2006; Cass. n. 19925/2008; Cass. 3974/2012).
Essendo questa la ragione per la quale è stata negata rilevanza all'invocato contratto datato 01/01/1988,
è evidente come, quand'anche fossero superate le criticità evidenziate nella motivazione riguardo alla determinatezza del suo oggetto - criticità che non hanno comunque ostato all'esame del contenuto e dell'efficacia del contratto – non si perverrebbe ad una diversa ricostruzione in fatto, né ad una differente conclusione in diritto.
Con il secondo motivo d'appello viene invece censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso che pagina 6 di 13 l'accordo del 1988, al di là della novazione soggettiva, abbia comunque apportato delle modifiche al precedente contratto stipulato oralmente nel 1976, dal momento che le parti hanno dettato una nuova regolamentazione riguardo alla durata del rapporto, stabilendo che lo stesso sarebbe cessato in data
10/11/1993 e che, in difetto di disdetta, sarebbe stato prorogato di ulteriori sei anni.
Ne conseguirebbe pertanto che il contratto giunto alla prima scadenza in data 10/11/1993, in assenza di tempestiva disdetta, si era prorogato sino al 10/11/2008, poiché la clausola che stabiliva la durata della proroga in sei anni era nulla, e quindi doveva essere sostituita dalla norma imperativa di cui all'art. 4 L.
203/1982, che fissa la durata della proroga in non meno di quindici anni. Dal momento che la prima disdetta utile, comunicata da era quella di cui alla lettera raccomandata del CP_4
14/07/2009, il contratto, rinnovato nel 2008, era giunto a scadenza il 10/11/2023.
Qualora invece – sostengono le appellanti - si volesse ritenere la nullità anche della clausola, con la quale era stata fissata la prima scadenza del contratto al 10/11/1993, in quanto pattuita senza l'assistenza nelle organizzazioni di categoria, dovrebbe ritenersi che la prima scadenza del contratto si è avuta al 10/11/2002, per cui, non essendo stato il contratto disdettato prima di quella scadenza, si è rinnovato per ulteriori quindici anni venendo così a scadere il 10/11/2017.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo di doglianza, osservando come, una volta escluso che l'accordo del 1988 abbia una efficacia novativa oggettiva, il Tribunale non doveva entrare nel merito della pattuizione in ordine alla durata prevista in detto accordo, poiché l'unico riferimento per il calcolo della durata del rapporto era rappresentato dal contratto del 1976. Il contratto del 1988, non essendo un contratto in deroga, non avrebbe potuto contravvenire al regime della proroga legale.
Osserva altresì parte appellata come le appellanti, nel chiedere che venga accertata la nullità dell'art. 2 del contratto del 1988, che avrebbe derogato al regime legale di durata e proroga dell'affitto agrario, operino un'inammissibile scelta opportunistica, nel senso di ritenere la clausola valida per una parte ed invalida per la restante parte.
Nell'esaminare il presente motivo d'appello, giova sin da subito precisare come le parti appellanti non contestino la valutazione operata dal Giudice di primo grado, coerente peraltro con il pacifico orientamento di legittimità (v. Cass. 04/07/2006 n. 15266; Cass. 13/03/2012 n. 3974), secondo cui la mera novazione soggettiva, o anche accordi modificativi in ordine all'estensione del fondo, non abbia l'effetto di far sorgere un nuovo rapporto tra le parti.
Pertanto, a prescindere dal tema della novazione in senso stretto, sostengono le appellanti che l'accordo del 1988 avrebbe in ogni caso dettato una nuova regolamentazione, per quanto concerneva la durata del rapporto, regolamentazione la cui considerazione è stata totalmente pretermessa dal Tribunale.
Giova precisare come dell'esistenza del “contratto di affittanza agraria”, recante la data del pagina 7 di 13 01/01/1988, mai registrato, stipulato tra , in qualità di concedente, e e CP_3 CP_5 [...]
in qualità di affittuari, sia stata fatta menzione per la prima volta, e ne sia stata prodotta Parte_1 copia, dall'affittuario, nel corso del procedimento ex art. 612 c.p.c., intrapreso da CP_5 [...]
a seguito della sentenza di divisione. Mentre nel giudizio di divisione era stato menzionato CP_4
quale titolo, che legittimava la detenzione dei fondi agricoli, il contratto verbale stipulato nel 1976 tra e CP_3 CP_5
Il contratto del 1976 è inoltre il titolo cui inequivocabilmente ha fatto riferimento la stessa
[...]
allorché nel dicembre del 1999, e poi nel febbraio del 2007, ha provveduto a denunciare Parte_1 il contratto d'affitto presso l'Ufficio del Registro di Alessandria.
In entrambe le occasioni è stata indicata come data di scadenza del contratto quella del 10/11/2012, che
è l'unica compatibile con un rapporto iniziato nel 1976, o comunque successivamente all'annata agraria
1959-1960 e prima dell'entrata in vigore della L. 203/1982, poiché in tal caso per effetto della lett. e) dell'art. 2 L. 203/1982, la durata del contratto era fissata in 15 anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi sino al 1997), con successive proroghe, in caso di mancata disdetta di ulteriori 15 anni,
e quindi sino al 2012. A poco rileva che nelle due denunce siano state indicate delle date d'inizio del contratto (11/11/1998 e 11/11/2002), che risultano incongrue rispetto alla scadenza indicata, poiché ciò che rileva è la durata finale del rapporto e comunque, anche a far riferimento a quelle date d'inizio del contratto, nessun elemento consente di ricondurle al contratto datato 01/01/1988.
Pur nell'estrema variabilità delle prospettate ricostruzioni, in punto decorrenza e durata delle proroghe, ancora da ultimo integrate ed ampliate con il ricorso in appello, considerando il contratto del 1988, non si perverrebbe mai ad una scadenza del contratto nel 2012.
Pertanto, a prescindere dalle motivazioni che possono avere indotto le parti a stipulare il contratto del
1988 - che peraltro non contiene alcuna menzione della sostituzione/modifica di un previgente contratto in essere tra le parti - è evidente come le parti abbiano comunque continuato a regolare i loro rapporti sulla base del contratto del 1976 e, nello specifico, proprio la parte affittuaria abbia calcolato la durata del contratto, facendo riferimento ad un rapporto sorto prima dell'entrata in vigore della L.
203/1982.
Ciò posto, non risulta peraltro chiaro, in base al tenore del motivo d'impugnazione, se le parti appellanti intendano sostenere che la modifica della scadenza di un contratto d'affitto agrario, durante il periodo di sua proroga legale, integri una novazione di quel rapporto contrattuale, con i conseguenti oneri in tema di prova dell'animus novandi, ovvero ritengano trattarsi di un accordo modificativo dell'originario contratto.
In ogni caso – ed in via assorbente - essendo il motivo d'appello volto a sostenere che debba trovare pagina 8 di 13 applicazione la disciplina derogatoria del regime legale di durata e proroga dei contratti d'affitto, prevista dall'art. 2 del contratto del 1988, deve rilevarsi come quella disciplina risulti nulla, secondo quanto eccepito sin dal primo grado da e CP_1 Controparte_2
L'art. 58 della L. 203/1982 stabilisce infatti che tutte le norme dalla legge sono inderogabili, le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli artt. 45 e 51. Per quanto rileva nel presente giudizio, l'art. 45 prevede la validità tra le parti dei contratti in deroga, stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il contratto in data 01/01/1988, stipulato senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, all'art. 2 prevede ben due deroghe alla disciplina dettata dalla legge: in punto durata del contratto, che viene fissata in sei anni, anziché in quella minima di 15 anni, ex art. 1 L. 203/1982; nonché in punto rinnovazione tacita, poiché in deroga all'art. 4, che prevede il tacito rinnovo per la durata di 15 anni, prevede che il contratto si rinnovi per un altro periodo di sei anni.
Anche ad aderire alla tesi (v. Cass. 15/06/2023 n. 17195; Cass. 07/05/2019 n. 11893; Cass. n.
14046/2013), secondo cui si tratterebbe di una nullità di protezione, che quindi può essere fatta valere solo dalla parte che lamenti il difetto di assistenza, non v'è dubbio che nel caso di specie nessuna delle parti sia stata assistita, per cui entrambe le parti possono farne valere la nullità.
Né tanto meno è ammissibile che le odierne parti appellanti possano far valere la nullità della clausola solo per una parte, quella relativa alla durata della proroga, chiedendo di sostituire alla previsione convenzionale (di proroga per sei anni) la previsione legale di proroga per la durata di anni quindici. In tal modo “ritagliando” e costruendo, a seconda della loro convenienza, una disciplina mista, che, in parte, deroga al regime legale e, in parte, applica la sostituzione automatica della norma imperativa a quella nulla.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il secondo motivo di gravame deve dunque essere respinto.
Con il terzo motivo d'impugnazione lamentano le appellanti che il Tribunale abbia ritenuto d'individuare il momento genetico del rapporto di affittanza agraria nell'accordo verbale concluso nell'anno 1976, pur ammettendo che dello stesso non è dato conoscere esattamente il contenuto.
In tal modo il primo Giudice avrebbe completamente ignorato che i terreni oggetto del rapporto d'affitto protrattosi sino al 2024, erano già stati affittati a fin dal 1939, e ciò a seguito di CP_5
un contratto regolarmente registrato, stipulato con il padre, , contratto Persona_1
prodotto dalla difesa avversaria in primo grado, come documento n. 23, la cui considerazione è stata del tutto omessa dal Tribunale.
Le controparti non avrebbero infatti sollevato alcuna contestazione in relazione all'esistenza del pagina 9 di 13 contratto stipulato nel 1939, limitandosi ad osservare che esso si sarebbe estinto per novazione oggettiva, a seguito dell'accordo concluso nel 1976 verbalmente tra i fratelli e , da CP_3 Per_2
un lato, e dall'altro. Essendo onere della parte, che deduce la novazione del contratto, CP_5
dimostrare in modo rigoroso l'animus novandi, in difetto di tale dimostrazione, non è possibile ritenere che il contratto del 1976 abbia novato quello del 1939, per cui avendo riguardo a quello, dovrebbe ritenersi, in base alla previsione di cui all'art. 2, lett. a), L. 203/1982, che il medesimo è stato prorogato di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, quindi, giunto alla sua prima scadenza in data
10/11/1993, avrebbe avuto, in assenza di tempestive disdette, ulteriori proroghe per la durata di 15 anni, e quindi prima al 10/11/2007 e poi sino al 10/11/2022, allorché sarebbe giunto a definitiva scadenza per effetto della disdetta intimata il 14/07/2009.
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo di gravame o comunque ne rileva l'infondatezza.
Osserva come le parti appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbiano dato CP_1
per pacifico che il rapporto d'affitto avesse avuto inizio, in forma verbale, nel 1976 e che il precedente contratto del 1939, che riguardava solo la metà circa della Cascina Pacchiarotta, non fosse da prendere in considerazione nella regolamentazione della durata del rapporto, tanto che tutta la difesa in primo grado si era basata sulla circostanza che il contratto del 1976 era stato "novato"/”risolto" dal contratto del 1988, così dando per pacifica la totale irrilevanza del contratto del 1939.
Il motivo sarebbe in ogni caso infondato, poiché le appellanti, su cui grava il relativo onere, non hanno allegato e dimostrato in primo grado che il contratto del 1939 avesse ad oggetto i terreni per cui è causa e fosse ancora in vigore nel 1976.
Anche questo motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
e , con la comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Alessandria, si sono infatti limitate a ricostruire come "La conduzione dei fondi costituenti la Cascina
Pacchiarotta fin dal 1939 è stata sempre eseguita dai fratelli e da , a cui il CP_5 CP_3
padre, , in virtù di diversi e distinti contratti, aveva concesso in affitto a ciascuno di Persona_1
essi la metà dei terreni formanti l'anzidetta proprietà." (v. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado). La ricostruzione delle vicende proseguiva quindi facendo riferimento al contratto stipulato nel
1976, allorché , avendo cessato di svolgere l'attività di coltivazione, aveva concesso in CP_3
affitto al fratello tutti i terreni da lui coltivati fra i quali vi erano i fondi oggetto di causa. Le CP_5
deduzioni delle odierne appellanti proseguivano quindi con il sostenere – secondo quanto già in precedenza ricostruito - che il contratto del 1976 era stato comunque novato per effetto della stipula di un nuovo contratto 01/10/1988.
Non può quindi convenirsi con la tesi delle appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto pagina 10 di 13 prendere in considerazione tutti i titoli contrattuali, poiché, a fronte di un'azione di rilascio per disdetta del contratto intentata da e che veniva contrastata dalle convenute CP_1 Controparte_2 sull'assunto che il contratto non fosse scaduto alla data da quelli indicata, ma ad una diversa data, spettava agli affittuari di allegare il titolo in forza del quale deducevano la legittima detenzione dei fondi sino al 10/11/2023.
Il contratto del 1939 non veniva indicato da nessuna delle parti quale titolo fondante i rispettivi diritti fatti valere, sicché il medesimo non avrebbe potuto/dovuto essere disaminato d'ufficio per verificare se fosse idoneo a fondare una diversa ricostruzione delle vicende contrattuali, peraltro difforme da quella prospettata dalle parti.
È, del resto, intuitivo come il contratto del 1939 tra ed il padre non potesse che riguardare CP_5
degli altri fondi, rispetto a quelli che, sempre nel 1939, il padre aveva concesso in affitto all'altro figlio,
, e che sono poi quelli che nel 1976 , cessata la sua attività, ha concesso in affitto CP_3 CP_3
al fratello CP_5
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione: “…produrre un documento nel processo civile è attività che lo fa entrare nel processo, ma compete poi alla parte allegare le circostanze emergenti dal documento prodotto a sostegno della sua prospettazione, salvo il potere del giudice…, di desumere dallo stesso d'ufficio i fatti che rappresenta, ove si tratti di fatti il cui potere di rilevazione non sia riservato alla parte.” (v. Cass. 08/02/2016 n. 2372).
Le allegazioni operate nel presente grado di giudizio, riguardo al contratto registrato datato 05/08/1939, sono pertanto inammissibilmente nuove e dirette a fondare eccezioni parimenti nuove, relative alla durata del rapporto, per come prospettata da e CP_1 Controparte_2
Le argomentazioni svolte non censurano dunque alcun passaggio della motivazione impugnata, né valgono fondatamente a denunciare un'omessa pronuncia su un tema, che dovesse essere esaminato d'ufficio.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, deve quindi essere confermata la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stata accertata al 10/11/2012 la cessazione del rapporto d'affitto agrario.
Infine, con il quarto motivo d'impugnazione viene censurata l'errata liquidazione delle spese di lite, asserendo che tale liquidazione sarebbe stata effettuata in misura eccessiva, poiché, considerando la causa di valore indeterminabile, e, dovendo quindi farsi riferimento allo scaglione ricompreso tra €
26.000,00 € 52.000,00, l'applicazione dei valori medi avrebbe condotto alla liquidazione di un compenso pari ad euro 7.616,00, anziché pari a € 9.757,00, che si avvicina ai valori massimi.
Al riguardo parte appellata rileva come sia stato liquidato un compenso tabellare, per le quattro fasi, coincidente con i valori medi previsti dalla tabella per le cause di lavoro, e cioè € 9.257,00, cui è stato pagina 11 di 13 aggiunto il compenso di euro 500,00 per la mediazione obbligatoria, che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Il motivo è infondato.
Occorre precisare come – diversamente da quanto sostenuto da parte appellata – al presente contenzioso non siano applicabili le tabelle previste per le cause di lavoro, atteso che la tabella applicabile va individuata non in base al rito, ma in base alla materia, sicché debbono applicarsi le tabelle previste per i giudizi ordinari.
Ciò posto, non è tuttavia condivisibile la censura di “eccessività” della liquidazione operata dal
Tribunale, poiché, avuto riguardo alla natura e al numero delle questioni trattate, sia in fatto che in diritto, alla difficoltà data dalla ricostruzione di fatti risalenti nel tempo - in particolare per gli allora ricorrenti, che di quei contratti non sono mai stati parte – nonché all'elevato numero di documenti prodotti da e che hanno dovuto essere disaminati, e alla Parte_1 Parte_2 qualità dell'opera prestata, il compenso liquidato, compreso tra i medi (€ 7.616,00) ed i massimi (€
11.425,00), risulta essere pienamente congruo e giustificato.
4. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono anch'esse la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte appellata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso spese forfettario, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 le parti appellanti sono inoltre tenute a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Specializzata Agraria, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e , in proprio e quali socie e Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3
829/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 14/11/2024, che conferma;
2) Condanna e in proprio e quali socie e legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti della e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 13 a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario del 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, a carico delle appellanti, e in proprio e quali socie e legali Parte_1 Pt_1 Parte_2 rappresentanti della , del versamento di un ulteriore Parte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22/05/2025 con lettura del presente dispositivo in udienza.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Edoardo Barelli Innocenti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere
Dott. Enrico LEVA Esperto
Dott. Enrico QUAGLINO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1404/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
in proprio e quali socie e legali rappresentanti della s.s. “ Parte_3
, con sede in Pozzolo Formigaro, rappresentate e difese dall'avv. Carlo
[...]
Ponassi, in forza di procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Novi Ligure, via Pietro Isola n. 3/22
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , anche nella CP_1 C.F._3
qualità di erede legittima del fratello, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Enrico Bettaglio e Arcangelo
Costarella, presso i quali è elettivamente domiciliata al loro indirizzo pec
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 829/2024 del Tribunale di Alessandria - Sezione
Specializzata Agraria - emessa in data 14/11/2024
- Scadenza contratto d'affitto
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti:
“Nel merito accertare e dichiarare che il contratto di affitto avente ad oggetto i fondi rustici di cui ai mappali 367 (già parte del mapp. 64), 369 (già parte del mappale 67) e 68, censiti al foglio 26 del comune di Pozzolo Formigaro, è definitivamente scaduto in data 10/11/2023 o, in subordine, il
10/11/2022 ed ancora, in ulteriore e gradato subordine, al 10/11/2017.
-In via subordinata, nell'ipotesi di omesso accoglimento del presente appello, ridurre le spese di causa liquidate a carico degli odierni appellanti con la sentenza impugnata.
Ed in caso di accoglimento della presente impugnazione con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del 1° e 2° grado.”
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di rito e di merito,
- in principalità, rigettare tutti i motivi di appello perché inammissibili e/o infondati con conseguente conferma della decisione di primo grado integrando, per quanto necessario e in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in primo grado dall'appellata e disattese e/o non esaminate dal Tribunale di
Alessandria, la motivazione a supporto dell'accertata scadenza del contratto di affitto alla data del 10
Novembre 2012;
- in subordine e salvo gravame,
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1987/1988 e di nullità della sola clausola di proroga di sei anni dell'affitto di cui alla scrittura 01.01.1988, accertare e dichiarare che il contratto è scaduto il 10 Novembre 2008 rigettando la domanda delle appellanti di accertamento della scadenza alla data del 10 Novembre 2023.
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1987/1988 e di nullità della clausola di durata e proroga dell'affitto di cui alla scrittura 01.01.1988, accertare e dichiarare che il contratto è scaduto il 10 Novembre 2017;
-- per l'ipotesi di ritenuto inizio del rapporto di affitto nell'annata agraria 1939/1940, accertare e dichiarare che il contratto di affitto è scaduto il 10 Novembre 2007 rigettando la domanda delle appellanti di accertamento della scadenza alla data del 10 Novembre 2022.
pagina 2 di 13 In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfetario, CPA e Iva di legge.
In via istruttoria, se del caso e senza inversione dell'onere della prova, si ripropongono i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti in primo grado e che il Tribunale di Alessandria non ha ritenuto necessario assumere”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12/12/2023 dinanzi al Tribunale di Alessandria - Sezione Specializzata
Agraria – e agivano in giudizio nei confronti di e CP_1 Controparte_2 Parte_1
per ottenere il rilascio di alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Pozzolo Parte_2
Formigaro, censiti al Catasto Terreni al foglio 26, mappali 68, 367 (ex 64 parte) e 369 (ex 67 parte), già facenti parte di un più ampio compendio agricolo denominato Cascina Pacchiarotta, che, in forza della sentenza di divisione dell'asse ereditario di , e , Persona_1 Persona_2 CP_3
erano stati attribuiti alla madre dei ricorrenti, ma che da molti anni erano detenuti CP_4
dalle convenute e prima di loro dal loro padre e dante causa, le quali deducevano CP_5
l'esistenza di un contratto di affitto agrario, che ne avrebbe legittimato la detenzione.
Precisavano i ricorrenti come l'esistenza di un siffatto rapporto contrattuale fosse sempre stato contestato da e dai suoi aventi causa nelle svariate cause, che si erano svolte tra i due CP_4
rami della famiglia, dirette ad ottenere, senza esito, il rilascio dei predetti fondi. In ogni caso, il rapporto, di cui era incerto il titolo costitutivo, era comunque cessato per effetto delle disdette comunicate dai ricorrenti, e ancor prima dalla loro madre, per cui avevano diritto ad CP_4
ottenere il rilascio dei fondi, nonché l'accertamento giudiziale della data in cui il rapporto di affitto doveva ritenersi cessato, avendo interesse a promuovere una domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.
Si costituivano le parti convenute, e in proprio e anche Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di socie e legali rappresentanti dalla società semplice e Parte_1 [...]
, le quali non si opponevano al rilascio, che in effetti interveniva in corso di causa - Parte_3
secondo quanto dichiarato all'udienza del 03/07/2024 - tuttavia formulavano domanda riconvenzionale di accertamento di una diversa data di cessazione del rapporto di affitto, sostenendo al riguardo che il rapporto trovava la sua fonte nel contratto da ultimo stipulato in data 01/01/1988 tra e CP_3
in cui erano subentrate come concedenti e e come CP_5 CP_1 Controparte_2
affittuarie e per cui assumevano che il rapporto fosse Parte_1 Parte_2
cessato il 10/11/2023, dovendosi prendere in considerazione la disdetta intimata con la lettera del
14/07/2009.
2. Il Tribunale di Alessandria, concesso termine per il deposito di memorie, senza svolgimento di pagina 3 di 13 attività istruttoria, in data 14/11/2024 pronunciava sentenza, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dei fondi, quindi, dichiarava che il rapporto di affitto agrario tra le parti era cessato in data 10/11/2012, ponendo le spese di lite, in solido tra loro, a carico delle parti resistenti.
Ha osservato il Tribunale come i ricorrenti assumessero che il contratto al quale fare riferimento fosse un contratto orale stipulato nel 1976, con cui e , figli del capostipite CP_3 Persona_2 [...]
, avevano concesso in affitto al fratello, le quote astratte di loro Persona_1 CP_5
proprietà sui terreni facenti parte del compendio ereditario di;
di tale Persona_1
contratto aveva dato atto nel corso della causa avente ad oggetto lo scioglimento della CP_5
comunione ereditaria;
tale contratto si sarebbe prorogato, in forza dell'art. 2, lett. e), L. 230/1982, per la durata di 15 anni a partire dall'entrata in vigore della legge, e quindi fino allo scadere dell'annata agraria 1997, per poi ulteriormente rinnovarsi per un altro periodo di 15 anni, che andava a scadere il
10/11/2012; ogni ulteriore rinnovo sarebbe stato tuttavia impedito per effetto delle disdette intimata con la lettera raccomandata inviata dal legale di nel mese di luglio del 2009. CP_4 CP_4
Ha ritenuto il Tribunale che quella missiva in data 14/07/2009 fosse idonea a dare disdetta di ogni rapporto di affitto agrario, essendo tale volontà stata espressamente manifestata a mezzo della richiesta di riconsegna di tutti i terreni, che erano stati assegnati a con la sentenza di divisione. CP_4
Per contro, il Tribunale ha negato che analoga valenza potesse essere attribuita al precetto e al ricorso ex art. 612 c.p.c., depositato da nel 2004, con il quale non veniva richiesto il rilascio CP_4
dei terreni, ma l'esecuzione di obblighi di fare nascenti dalla sentenza di divisione.
Il Tribunale ha quindi osservato come le parti fossero concordi nell'affermare che l'affittanza agraria avesse avuto inizio nel 1976, allorché , per raggiunti limiti di età, aveva cessato di coltivare i CP_3
fondi e li aveva affidati al fratello più giovane, pur tuttavia le parti convenute sostenevano che CP_5
quel contratto fosse stato novato nel 1988, allorché era stato stipulato un nuovo contratto, che oltre ad estendere il rapporto di conduzione ad una nuova parte, precedentemente Parte_1
estranea al rapporto, aveva anche dettato una diversa disciplina contrattuale.
Tale ricostruzione non è stata tuttavia condivisa dal Tribunale, poiché la semplice sostituzione o aggiunta nel rapporto obbligatorio di una nuova parte, rispetto a quella originaria, non comporta novazione oggettiva del rapporto, sicché non incide sulla durata del contratto originario, durata per la quale occorre fare riferimento al momento genetico del rapporto.
Ha aggiunto il Tribunale come il contratto del 1988 scontasse un'indeterminatezza dell'oggetto, per non essere stati indicati gli identificativi catastali dei terreni, la loro ubicazione o altri elementi, che ne consentissero l'individuazione, non valendo a tale fine la sola indicazione della loro estensione e del pagina 4 di 13 Comune in cui si trovavano, per cui non era possibile affermare, senza dubbio, che si trattasse degli stessi fondi già concessi in affitto con il contratto orale del 1976.
Il Tribunale ha concluso che le sole variazioni dal lato soggettivo, sia per quanto riguardava la parte concedente, essendo nel mentre deceduta – circostanza questa che, ex art. 49, co. 3, L. Persona_2
203/1982, non avrebbe comunque comportato lo scioglimento del contratto - sia per quanto riguardava la parte affittuaria, essendo ora contemplata anche non avevano comportato Parte_1
novazione oggettiva del rapporto, sicché tali variazioni non avevano influito sulla durata dell'originario rapporto, che, essendo sorto nel 1976, era stato prorogato di quindici anni a partire dal 1982, andando così a scadere al termine dell'annata agraria del 1997, quindi, la disdetta del 14/07/2009, aveva fatto sì che al termine del quindicennio successivo, e cioè alla fine dell'annata agraria 2012, il contratto non si fosse più rinnovato.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 18/11/2024, hanno proposto appello Parte_1
e in proprio e nella loro qualità di socie e legali rappresentanti dalla
[...] Parte_2 società semplice e , con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_3
18/12/2024, poi ritualmente notificato alle controparti, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, che fosse accertato che il contratto d'affitto era cessato in data 10/11/2023, ovvero, in subordine, in data 10/11/2022 o ancora, in ulteriore subordine, in data 10/11/2017.
Si è costituita in giudizio anche in qualità di erede legittima del fratello, CP_1 Controparte_2
deceduto in data 14/10/2024, chiedendo, in via principale, la reiezione del gravame, e, in subordine, per il caso in cui fosse ritenuto che il rapporto in corso al momento della disdetta fosse quello di cui al contratto 01/01/1988, che fosse accertata la nullità della clausola di durata e proroga dell'affitto in esso contenuta, con conseguente accertamento che il contratto era scaduto il 10/11/2017, ovvero, per il caso in cui fosse stato ritenuto che il contratto d'affitto aveva avuto inizio nel 1939, che fosse dichiarato che il rapporto era cessato il 10/11/2022.
3. Le parti appellanti, sulla base dei primi tre motivi d'impugnazione, mirano ad ottenere la riforma della decisione assunta dal Tribunale di Alessandria in punto individuazione del titolo contrattuale, sulla base del quale il rapporto d'affitto era in corso al momento in cui è stata intimata la disdetta con la lettera raccomandata del 14/07/2009.
A seconda del titolo contrattuale preso in considerazione, e dunque della diversa originaria decorrenza del rapporto, mutano infatti le scadenze delle proroghe di legge del rapporto ed i successivi rinnovi taciti.
Con il primo motivo d'impugnazione le parti appellanti denunciano che il Tribunale, nel ritenere connotato da indeterminatezza il contratto in data 01/01/1988, sia incorso in un'erronea ricostruzione pagina 5 di 13 dei fatti e in violazioni di legge, nell'applicazione degli artt. 1346 e 1409 c.c., così pervenendo alla conclusione che a quel contratto non potesse essere attribuito rilievo e che la cessazione del rapporto fosse intervenuta in data 10/11/2012, anziché, come correttamente avrebbe dovuto ritenere, al
10/11/2023.
Parte appellata evidenzia come il Tribunale non abbia affermato che il contratto del 1988 era invalido, avendogli anzi riconosciuto un'efficacia di novazione soggettiva. In ogni caso, ripropone le eccezioni e difese già svolte in primo grado, a sostegno della radicale nullità di quel contratto, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
Il motivo d'appello è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi, che ha condotto il
Tribunale a ritenere che non fosse stato modificato il rapporto originario, e cioè il contratto verbale del
1976, cui entrambe le parti avevano fatto riferimento.
Infatti, al di là delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, riguardo alla questione - sollevata in primo grado da e - della indeterminatezza dell'oggetto del CP_1 Controparte_2
contratto, non v'è dubbio che la ragione per la quale è stato ritenuto che il rapporto originario, fondato sul contratto del 1976, non abbia subito successive modifiche, non va rinvenuto nella nullità dell'accordo del 1988, bensì nel fatto che quell'accordo avrebbe realizzato unicamente una novazione soggettiva.
Ha precisato il Tribunale che "dal punto di vista oggettivo non è invece dato sapere se furono stabilite delle novità, in particolare per quanto riguardasse ad es. il canone di affitto o altri elementi del contratto" (v. pag. 8 della sentenza impugnata), per cui è stata fatta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, qualora vengano conclusi degli accordi parzialmente modificativi - per eventuali novazioni soggettive del rapporto - ciò non rileva al fine di stabilire la scadenza del rapporto d'affitto, ai sensi dell'art. 2 L. 203/1982, poiché occorre fare riferimento al momento genetico del rapporto, ossia al momento in cui il conduttore si è concretamente installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, dovendosi attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca
(v. Cass. n. 15266/2006; Cass. n. 19925/2008; Cass. 3974/2012).
Essendo questa la ragione per la quale è stata negata rilevanza all'invocato contratto datato 01/01/1988,
è evidente come, quand'anche fossero superate le criticità evidenziate nella motivazione riguardo alla determinatezza del suo oggetto - criticità che non hanno comunque ostato all'esame del contenuto e dell'efficacia del contratto – non si perverrebbe ad una diversa ricostruzione in fatto, né ad una differente conclusione in diritto.
Con il secondo motivo d'appello viene invece censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso che pagina 6 di 13 l'accordo del 1988, al di là della novazione soggettiva, abbia comunque apportato delle modifiche al precedente contratto stipulato oralmente nel 1976, dal momento che le parti hanno dettato una nuova regolamentazione riguardo alla durata del rapporto, stabilendo che lo stesso sarebbe cessato in data
10/11/1993 e che, in difetto di disdetta, sarebbe stato prorogato di ulteriori sei anni.
Ne conseguirebbe pertanto che il contratto giunto alla prima scadenza in data 10/11/1993, in assenza di tempestiva disdetta, si era prorogato sino al 10/11/2008, poiché la clausola che stabiliva la durata della proroga in sei anni era nulla, e quindi doveva essere sostituita dalla norma imperativa di cui all'art. 4 L.
203/1982, che fissa la durata della proroga in non meno di quindici anni. Dal momento che la prima disdetta utile, comunicata da era quella di cui alla lettera raccomandata del CP_4
14/07/2009, il contratto, rinnovato nel 2008, era giunto a scadenza il 10/11/2023.
Qualora invece – sostengono le appellanti - si volesse ritenere la nullità anche della clausola, con la quale era stata fissata la prima scadenza del contratto al 10/11/1993, in quanto pattuita senza l'assistenza nelle organizzazioni di categoria, dovrebbe ritenersi che la prima scadenza del contratto si è avuta al 10/11/2002, per cui, non essendo stato il contratto disdettato prima di quella scadenza, si è rinnovato per ulteriori quindici anni venendo così a scadere il 10/11/2017.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo di doglianza, osservando come, una volta escluso che l'accordo del 1988 abbia una efficacia novativa oggettiva, il Tribunale non doveva entrare nel merito della pattuizione in ordine alla durata prevista in detto accordo, poiché l'unico riferimento per il calcolo della durata del rapporto era rappresentato dal contratto del 1976. Il contratto del 1988, non essendo un contratto in deroga, non avrebbe potuto contravvenire al regime della proroga legale.
Osserva altresì parte appellata come le appellanti, nel chiedere che venga accertata la nullità dell'art. 2 del contratto del 1988, che avrebbe derogato al regime legale di durata e proroga dell'affitto agrario, operino un'inammissibile scelta opportunistica, nel senso di ritenere la clausola valida per una parte ed invalida per la restante parte.
Nell'esaminare il presente motivo d'appello, giova sin da subito precisare come le parti appellanti non contestino la valutazione operata dal Giudice di primo grado, coerente peraltro con il pacifico orientamento di legittimità (v. Cass. 04/07/2006 n. 15266; Cass. 13/03/2012 n. 3974), secondo cui la mera novazione soggettiva, o anche accordi modificativi in ordine all'estensione del fondo, non abbia l'effetto di far sorgere un nuovo rapporto tra le parti.
Pertanto, a prescindere dal tema della novazione in senso stretto, sostengono le appellanti che l'accordo del 1988 avrebbe in ogni caso dettato una nuova regolamentazione, per quanto concerneva la durata del rapporto, regolamentazione la cui considerazione è stata totalmente pretermessa dal Tribunale.
Giova precisare come dell'esistenza del “contratto di affittanza agraria”, recante la data del pagina 7 di 13 01/01/1988, mai registrato, stipulato tra , in qualità di concedente, e e CP_3 CP_5 [...]
in qualità di affittuari, sia stata fatta menzione per la prima volta, e ne sia stata prodotta Parte_1 copia, dall'affittuario, nel corso del procedimento ex art. 612 c.p.c., intrapreso da CP_5 [...]
a seguito della sentenza di divisione. Mentre nel giudizio di divisione era stato menzionato CP_4
quale titolo, che legittimava la detenzione dei fondi agricoli, il contratto verbale stipulato nel 1976 tra e CP_3 CP_5
Il contratto del 1976 è inoltre il titolo cui inequivocabilmente ha fatto riferimento la stessa
[...]
allorché nel dicembre del 1999, e poi nel febbraio del 2007, ha provveduto a denunciare Parte_1 il contratto d'affitto presso l'Ufficio del Registro di Alessandria.
In entrambe le occasioni è stata indicata come data di scadenza del contratto quella del 10/11/2012, che
è l'unica compatibile con un rapporto iniziato nel 1976, o comunque successivamente all'annata agraria
1959-1960 e prima dell'entrata in vigore della L. 203/1982, poiché in tal caso per effetto della lett. e) dell'art. 2 L. 203/1982, la durata del contratto era fissata in 15 anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi sino al 1997), con successive proroghe, in caso di mancata disdetta di ulteriori 15 anni,
e quindi sino al 2012. A poco rileva che nelle due denunce siano state indicate delle date d'inizio del contratto (11/11/1998 e 11/11/2002), che risultano incongrue rispetto alla scadenza indicata, poiché ciò che rileva è la durata finale del rapporto e comunque, anche a far riferimento a quelle date d'inizio del contratto, nessun elemento consente di ricondurle al contratto datato 01/01/1988.
Pur nell'estrema variabilità delle prospettate ricostruzioni, in punto decorrenza e durata delle proroghe, ancora da ultimo integrate ed ampliate con il ricorso in appello, considerando il contratto del 1988, non si perverrebbe mai ad una scadenza del contratto nel 2012.
Pertanto, a prescindere dalle motivazioni che possono avere indotto le parti a stipulare il contratto del
1988 - che peraltro non contiene alcuna menzione della sostituzione/modifica di un previgente contratto in essere tra le parti - è evidente come le parti abbiano comunque continuato a regolare i loro rapporti sulla base del contratto del 1976 e, nello specifico, proprio la parte affittuaria abbia calcolato la durata del contratto, facendo riferimento ad un rapporto sorto prima dell'entrata in vigore della L.
203/1982.
Ciò posto, non risulta peraltro chiaro, in base al tenore del motivo d'impugnazione, se le parti appellanti intendano sostenere che la modifica della scadenza di un contratto d'affitto agrario, durante il periodo di sua proroga legale, integri una novazione di quel rapporto contrattuale, con i conseguenti oneri in tema di prova dell'animus novandi, ovvero ritengano trattarsi di un accordo modificativo dell'originario contratto.
In ogni caso – ed in via assorbente - essendo il motivo d'appello volto a sostenere che debba trovare pagina 8 di 13 applicazione la disciplina derogatoria del regime legale di durata e proroga dei contratti d'affitto, prevista dall'art. 2 del contratto del 1988, deve rilevarsi come quella disciplina risulti nulla, secondo quanto eccepito sin dal primo grado da e CP_1 Controparte_2
L'art. 58 della L. 203/1982 stabilisce infatti che tutte le norme dalla legge sono inderogabili, le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli artt. 45 e 51. Per quanto rileva nel presente giudizio, l'art. 45 prevede la validità tra le parti dei contratti in deroga, stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il contratto in data 01/01/1988, stipulato senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, all'art. 2 prevede ben due deroghe alla disciplina dettata dalla legge: in punto durata del contratto, che viene fissata in sei anni, anziché in quella minima di 15 anni, ex art. 1 L. 203/1982; nonché in punto rinnovazione tacita, poiché in deroga all'art. 4, che prevede il tacito rinnovo per la durata di 15 anni, prevede che il contratto si rinnovi per un altro periodo di sei anni.
Anche ad aderire alla tesi (v. Cass. 15/06/2023 n. 17195; Cass. 07/05/2019 n. 11893; Cass. n.
14046/2013), secondo cui si tratterebbe di una nullità di protezione, che quindi può essere fatta valere solo dalla parte che lamenti il difetto di assistenza, non v'è dubbio che nel caso di specie nessuna delle parti sia stata assistita, per cui entrambe le parti possono farne valere la nullità.
Né tanto meno è ammissibile che le odierne parti appellanti possano far valere la nullità della clausola solo per una parte, quella relativa alla durata della proroga, chiedendo di sostituire alla previsione convenzionale (di proroga per sei anni) la previsione legale di proroga per la durata di anni quindici. In tal modo “ritagliando” e costruendo, a seconda della loro convenienza, una disciplina mista, che, in parte, deroga al regime legale e, in parte, applica la sostituzione automatica della norma imperativa a quella nulla.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il secondo motivo di gravame deve dunque essere respinto.
Con il terzo motivo d'impugnazione lamentano le appellanti che il Tribunale abbia ritenuto d'individuare il momento genetico del rapporto di affittanza agraria nell'accordo verbale concluso nell'anno 1976, pur ammettendo che dello stesso non è dato conoscere esattamente il contenuto.
In tal modo il primo Giudice avrebbe completamente ignorato che i terreni oggetto del rapporto d'affitto protrattosi sino al 2024, erano già stati affittati a fin dal 1939, e ciò a seguito di CP_5
un contratto regolarmente registrato, stipulato con il padre, , contratto Persona_1
prodotto dalla difesa avversaria in primo grado, come documento n. 23, la cui considerazione è stata del tutto omessa dal Tribunale.
Le controparti non avrebbero infatti sollevato alcuna contestazione in relazione all'esistenza del pagina 9 di 13 contratto stipulato nel 1939, limitandosi ad osservare che esso si sarebbe estinto per novazione oggettiva, a seguito dell'accordo concluso nel 1976 verbalmente tra i fratelli e , da CP_3 Per_2
un lato, e dall'altro. Essendo onere della parte, che deduce la novazione del contratto, CP_5
dimostrare in modo rigoroso l'animus novandi, in difetto di tale dimostrazione, non è possibile ritenere che il contratto del 1976 abbia novato quello del 1939, per cui avendo riguardo a quello, dovrebbe ritenersi, in base alla previsione di cui all'art. 2, lett. a), L. 203/1982, che il medesimo è stato prorogato di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, quindi, giunto alla sua prima scadenza in data
10/11/1993, avrebbe avuto, in assenza di tempestive disdette, ulteriori proroghe per la durata di 15 anni, e quindi prima al 10/11/2007 e poi sino al 10/11/2022, allorché sarebbe giunto a definitiva scadenza per effetto della disdetta intimata il 14/07/2009.
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo di gravame o comunque ne rileva l'infondatezza.
Osserva come le parti appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbiano dato CP_1
per pacifico che il rapporto d'affitto avesse avuto inizio, in forma verbale, nel 1976 e che il precedente contratto del 1939, che riguardava solo la metà circa della Cascina Pacchiarotta, non fosse da prendere in considerazione nella regolamentazione della durata del rapporto, tanto che tutta la difesa in primo grado si era basata sulla circostanza che il contratto del 1976 era stato "novato"/”risolto" dal contratto del 1988, così dando per pacifica la totale irrilevanza del contratto del 1939.
Il motivo sarebbe in ogni caso infondato, poiché le appellanti, su cui grava il relativo onere, non hanno allegato e dimostrato in primo grado che il contratto del 1939 avesse ad oggetto i terreni per cui è causa e fosse ancora in vigore nel 1976.
Anche questo motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
e , con la comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Alessandria, si sono infatti limitate a ricostruire come "La conduzione dei fondi costituenti la Cascina
Pacchiarotta fin dal 1939 è stata sempre eseguita dai fratelli e da , a cui il CP_5 CP_3
padre, , in virtù di diversi e distinti contratti, aveva concesso in affitto a ciascuno di Persona_1
essi la metà dei terreni formanti l'anzidetta proprietà." (v. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado). La ricostruzione delle vicende proseguiva quindi facendo riferimento al contratto stipulato nel
1976, allorché , avendo cessato di svolgere l'attività di coltivazione, aveva concesso in CP_3
affitto al fratello tutti i terreni da lui coltivati fra i quali vi erano i fondi oggetto di causa. Le CP_5
deduzioni delle odierne appellanti proseguivano quindi con il sostenere – secondo quanto già in precedenza ricostruito - che il contratto del 1976 era stato comunque novato per effetto della stipula di un nuovo contratto 01/10/1988.
Non può quindi convenirsi con la tesi delle appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto pagina 10 di 13 prendere in considerazione tutti i titoli contrattuali, poiché, a fronte di un'azione di rilascio per disdetta del contratto intentata da e che veniva contrastata dalle convenute CP_1 Controparte_2 sull'assunto che il contratto non fosse scaduto alla data da quelli indicata, ma ad una diversa data, spettava agli affittuari di allegare il titolo in forza del quale deducevano la legittima detenzione dei fondi sino al 10/11/2023.
Il contratto del 1939 non veniva indicato da nessuna delle parti quale titolo fondante i rispettivi diritti fatti valere, sicché il medesimo non avrebbe potuto/dovuto essere disaminato d'ufficio per verificare se fosse idoneo a fondare una diversa ricostruzione delle vicende contrattuali, peraltro difforme da quella prospettata dalle parti.
È, del resto, intuitivo come il contratto del 1939 tra ed il padre non potesse che riguardare CP_5
degli altri fondi, rispetto a quelli che, sempre nel 1939, il padre aveva concesso in affitto all'altro figlio,
, e che sono poi quelli che nel 1976 , cessata la sua attività, ha concesso in affitto CP_3 CP_3
al fratello CP_5
Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione: “…produrre un documento nel processo civile è attività che lo fa entrare nel processo, ma compete poi alla parte allegare le circostanze emergenti dal documento prodotto a sostegno della sua prospettazione, salvo il potere del giudice…, di desumere dallo stesso d'ufficio i fatti che rappresenta, ove si tratti di fatti il cui potere di rilevazione non sia riservato alla parte.” (v. Cass. 08/02/2016 n. 2372).
Le allegazioni operate nel presente grado di giudizio, riguardo al contratto registrato datato 05/08/1939, sono pertanto inammissibilmente nuove e dirette a fondare eccezioni parimenti nuove, relative alla durata del rapporto, per come prospettata da e CP_1 Controparte_2
Le argomentazioni svolte non censurano dunque alcun passaggio della motivazione impugnata, né valgono fondatamente a denunciare un'omessa pronuncia su un tema, che dovesse essere esaminato d'ufficio.
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, deve quindi essere confermata la statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stata accertata al 10/11/2012 la cessazione del rapporto d'affitto agrario.
Infine, con il quarto motivo d'impugnazione viene censurata l'errata liquidazione delle spese di lite, asserendo che tale liquidazione sarebbe stata effettuata in misura eccessiva, poiché, considerando la causa di valore indeterminabile, e, dovendo quindi farsi riferimento allo scaglione ricompreso tra €
26.000,00 € 52.000,00, l'applicazione dei valori medi avrebbe condotto alla liquidazione di un compenso pari ad euro 7.616,00, anziché pari a € 9.757,00, che si avvicina ai valori massimi.
Al riguardo parte appellata rileva come sia stato liquidato un compenso tabellare, per le quattro fasi, coincidente con i valori medi previsti dalla tabella per le cause di lavoro, e cioè € 9.257,00, cui è stato pagina 11 di 13 aggiunto il compenso di euro 500,00 per la mediazione obbligatoria, che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Il motivo è infondato.
Occorre precisare come – diversamente da quanto sostenuto da parte appellata – al presente contenzioso non siano applicabili le tabelle previste per le cause di lavoro, atteso che la tabella applicabile va individuata non in base al rito, ma in base alla materia, sicché debbono applicarsi le tabelle previste per i giudizi ordinari.
Ciò posto, non è tuttavia condivisibile la censura di “eccessività” della liquidazione operata dal
Tribunale, poiché, avuto riguardo alla natura e al numero delle questioni trattate, sia in fatto che in diritto, alla difficoltà data dalla ricostruzione di fatti risalenti nel tempo - in particolare per gli allora ricorrenti, che di quei contratti non sono mai stati parte – nonché all'elevato numero di documenti prodotti da e che hanno dovuto essere disaminati, e alla Parte_1 Parte_2 qualità dell'opera prestata, il compenso liquidato, compreso tra i medi (€ 7.616,00) ed i massimi (€
11.425,00), risulta essere pienamente congruo e giustificato.
4. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono anch'esse la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte appellata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi, oltre al 15% rimborso spese forfettario, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 le parti appellanti sono inoltre tenute a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Specializzata Agraria, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e , in proprio e quali socie e Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_3
829/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Specializzata Agraria, emessa in data 14/11/2024, che conferma;
2) Condanna e in proprio e quali socie e legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti della e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 13 a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario del 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, a carico delle appellanti, e in proprio e quali socie e legali Parte_1 Pt_1 Parte_2 rappresentanti della , del versamento di un ulteriore Parte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22/05/2025 con lettura del presente dispositivo in udienza.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Edoardo Barelli Innocenti
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