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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6847/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 11.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. TRAMONTANO RAFFAELLA;
per la società convenuta l'avv. Elena Pisa.; per il terzo chiamato nessuno è comparso;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 11.33
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6847/22 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli (NA) Parte_1 C.F._1 al Corso Amedeo di Savoia n.182 presso lo studio dell'avv. Tramontano Raffaella, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione in appello
- APPELLANTE
E
, c.f.: residente in [...] C.F._3
Marchese Palmieri n. 30, sc. A
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente dom.ta in Napoli (NA) alla via F. Petrarca, 35 presso lo studio dell'avv. Elena
Pisa (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._4
dell'atto di comparsa e costituzione e risposta in appello
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con atto di citazione , in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo Parte_1
Honda Transalp tg. DM49501, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli,
e in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
rispettivamente di proprietario e di impresa di assicurazione del predetto motociclo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 06/11/2014, alle ore 18,00, circa, in Napoli (NA) alla via Correra F. Saverio, allorquando cadeva dal predetto motociclo a causa di una brusca frenata del conducente.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te pro tempore, che Controparte_2
eccepiva la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per la genericità nell'esposizione dei fatti, nonché il mancato verificarsi del sinistro l'eccessiva sinistrosità del convenuto e contestata in subordine la misura del risarcimento preteso concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_1
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una ctu medico-legale onde accertare le lesioni riportate dall'attrice ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n.33186/21, dichiarava improponibile la domanda per essere stata preceduta da una richiesta di risarcimento dei danni, all'impresa di assicurazione convenuta, incompleta, in violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda sull'assunto che la richiesta di risarcimento stragiudiziale inviata all'impresa convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, contenesse gli elementi sufficienti per consentire all'impresa di formulare un'offerta di risarcimento, per cui riproposta la domanda formulata in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente giudizio CP_1
di appello.
Costituitasi in persona del legale rapp.te p.t., condivisa la sentenza Controparte_2
impugnata e, comunque, riproposte le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, l'appello va rigettato previa correzione della sentenza di primo grado.
Giova premettere che l'attrice ha esperito l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro in quanto ha fatto valere la sua qualità di terza trasportata.
Infatti, il richiamato art. 141 prevede che < fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo>>.
A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che
<> al terzo trasportato < siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civil>> (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha dedotto che fosse coinvolto nel sinistro un ulteriore veicolo diverso da quello a bordo del quale viaggiava, per cui la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice di quest'ultimo è infondata.
Inoltre, in conformità alla regola dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., in tema di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale all'asserito danneggiato spetta allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, dato che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne pagina 4 di 7 discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rinviare per relationem, alla documentazione medica depositata, l'individuazione delle stesse, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto il predetto onere assertivo atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte dell'odierna appellante la consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_2
pagina 5 di 7 legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia. CP_1
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.22956/20 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da , nei confronti di e in Parte_1 CP_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
CP_1
2.rigetta l'appello;
3. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, che si liquidano in 1.701,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 11.30 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. TRAMONTANO RAFFAELLA;
per la società convenuta l'avv. Elena Pisa.; per il terzo chiamato nessuno è comparso;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 11.33
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6847/22 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli (NA) Parte_1 C.F._1 al Corso Amedeo di Savoia n.182 presso lo studio dell'avv. Tramontano Raffaella, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione in appello
- APPELLANTE
E
, c.f.: residente in [...] C.F._3
Marchese Palmieri n. 30, sc. A
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente dom.ta in Napoli (NA) alla via F. Petrarca, 35 presso lo studio dell'avv. Elena
Pisa (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._4
dell'atto di comparsa e costituzione e risposta in appello
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con atto di citazione , in qualità di terza trasportata a bordo del motociclo Parte_1
Honda Transalp tg. DM49501, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli,
e in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2
rispettivamente di proprietario e di impresa di assicurazione del predetto motociclo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi in data 06/11/2014, alle ore 18,00, circa, in Napoli (NA) alla via Correra F. Saverio, allorquando cadeva dal predetto motociclo a causa di una brusca frenata del conducente.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rapp.te pro tempore, che Controparte_2
eccepiva la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per la genericità nell'esposizione dei fatti, nonché il mancato verificarsi del sinistro l'eccessiva sinistrosità del convenuto e contestata in subordine la misura del risarcimento preteso concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
, anche se regolarmente citato, restava contumace. CP_1
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una ctu medico-legale onde accertare le lesioni riportate dall'attrice ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n.33186/21, dichiarava improponibile la domanda per essere stata preceduta da una richiesta di risarcimento dei danni, all'impresa di assicurazione convenuta, incompleta, in violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità della domanda sull'assunto che la richiesta di risarcimento stragiudiziale inviata all'impresa convenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, contenesse gli elementi sufficienti per consentire all'impresa di formulare un'offerta di risarcimento, per cui riproposta la domanda formulata in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente giudizio CP_1
di appello.
Costituitasi in persona del legale rapp.te p.t., condivisa la sentenza Controparte_2
impugnata e, comunque, riproposte le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 7 Venendo al merito, l'appello va rigettato previa correzione della sentenza di primo grado.
Giova premettere che l'attrice ha esperito l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro in quanto ha fatto valere la sua qualità di terza trasportata.
Infatti, il richiamato art. 141 prevede che < fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo>>.
A tal proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che
<> al terzo trasportato < siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civil>> (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha dedotto che fosse coinvolto nel sinistro un ulteriore veicolo diverso da quello a bordo del quale viaggiava, per cui la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice di quest'ultimo è infondata.
Inoltre, in conformità alla regola dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., in tema di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale all'asserito danneggiato spetta allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, dato che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne pagina 4 di 7 discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rinviare per relationem, alla documentazione medica depositata, l'individuazione delle stesse, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto il predetto onere assertivo atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte dell'odierna appellante la consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_2
pagina 5 di 7 legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di stante la sua contumacia. CP_1
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.22956/20 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da , nei confronti di e in Parte_1 CP_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
1.dichiara la contumacia di;
CP_1
2.rigetta l'appello;
3. condanna , al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, che si liquidano in 1.701,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
CP_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Napoli, 11/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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