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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, nella persona del dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2112/2022 r.g.a.c. vertente tra Avv. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima
-appellante- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna GUERRISI
- appellato- e (p. i.v.a. Controparte_2
) P.IVA_2
-appellata contumace-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Controparte_1 conclusioni: come da verbale di udienza odierna
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420190023847319, Controparte_1 notificata il 22.11.2029, dell'importo di € 386,99 emessa a fronte del mancato pagamento del verbale di infrazione al codice della strada n. 22140SE/P17 del 17.11.2017, notificato il 15.1.2018 e del verbale n. 216293E/17P del 6.2.2017, notificato il 14.3.2017, elevati dalla polizia municipale di . Controparte_1
Ha eccepito la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia della cartella opposta per l'inesistenza e l'irritualità della notifica avvenuta sulla casella pec dell'appellante,
1 la quale ha attivato la casella pec per fini lavorativi in quanto titolare di partiva iva.
Ha dedotto che l'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 159/2015 che ha modificato l'art. 26 del d.p.r. n. 60/1973 ha consentito la notifica degli atti esattoriali e degli atti successivi mediante la posta elettronica certificata e si configura quale modalità esclusiva di notifica per un numero chiuso di soggetti ovvero le imprese individuali, le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi, legando, pertanto, l'attività svolta al servizio di posta certificata. Ha aggiunto che la norma prevede tale possibilità di notifica anche per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC.
Ha poi eccepito che dall'esame della cartella opposta non è possibile capire quali fossero le contestazioni mosse, gli importi originariamente richiesti e le motivazioni addotte a fondamento della pretesa esattoriale. Ha infatti eccepito anche la mancata notifica dei verbali di accertamento di infrazione al codice della strada secondo i termini previsti dagli artt. 201 e 204, comma 3, c.d.s. e, quindi, l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare le somme ingiunte. Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione. 1.1. Nel giudizio di primo grado si è costituito in giudizio il
[...] eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché la cartella di Controparte_1 pagamento non può essere oggetto di autonoma impugnativa tramite il giudizio di opposizione, tranne in caso di mancata notifica dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada. Ha, dunque, evidenziato che nel caso di specie i verbali sottesi alla cartella opposta sono stati regolarmente notificati a mezzo posta e, pertanto, la stessa non si può considerare il primo atto attraverso il quale la è venuta a Pt_1 conoscenza delle contravvenzioni elevate a suo carico.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con condanna al pagamento delle spese del giudizio. 1.2. L' è rimasta contumace. Controparte_2
1.3. Il Giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza n. 1808/2021 emessa e depositata il 28.12.2021, ha ritenuto provata l'avvenuta regolare notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento opposta ed ha rilevato che l'irritualità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo di posta certificata, non ne comporta la nullità visto che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza;
ha rilevato, altresì, che la cartella di pagamento opposta osserva il contenuto minimo così come stabilito dal legislatore nel d.m. del 28.6.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nella l. n. 241/1990 e nella l. n. 212/2000; pertanto, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha Parte_1
2 confermato la cartella di pagamento n. 09420190023847319000 dell'importo di € 386,99 e compensato fra le parti le spese del giudizio. 2. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 eccependo la nullità della sentenza per aver dichiarato valida la cartella in ordine alla notifica delle contravvenzioni sottese, con particolare riferimento alla notifica della contravvenzione del 17.11.2017 non essendo accompagnata dalla 'can' e la inutilizzabilità delle fotocopie per provare la notifica. Ha poi eccepito l'illegittimità della sentenza con riguardo all'inesistenza della notifica della cartella opposta avvenuta via pec, evidenziando che non si può invocare il principio del raggiungimento dello scopo quando, come nel caso di specie, la comunicazione non è avvenuta secondo i termini e le modalità tradizionali e come processualmente previsto dal codice di rito. Ha evidenziato che secondo il parere del garante della privacy, con nota diretta al avente ad oggetto l'uso della posta elettronica Controparte_3 certificata riferita a professionisti individuali da parte della polizia locale per la notifica di violazioni del codice della strada, come prevista dal d.m. 18 dicembre 2017 e dalla relativa circolare applicativa, la notifica per pec è vietata;
e prevede che le autorità competenti possano notificare via pec la contravvenzione qualora l'indirizzo sia stato comunicato dall'interessato o sia stato reperito “nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche” (e, come noto, le pec dei professionisti sono obbligatoriamente nel registro INI-PEC cui il CAD assegna il ruolo di indice dei domicili digitali per i professionisti iscritti ad albi e registri).
Ha eccepito, infine, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non intelligibilità della cartella opposta con riferimento soprattutto alla mancata indicazione degli interessi. Ha pertanto concluso nei seguenti termini:
“voglia l'On.le Tribunale Adito in riforma della sentenza impugnata:
– preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sentenza n. 1808/2021 e del relativo procedimento n.1889/2019 la quale non si è compiutamente pronunciata in ordine all'inesistenza della notifica via pec ed in ordine al difetto di prova rigorosa della notifica degli accertamenti originari uno dei quali contestato dinanzi al prefetto conseguentemente privando parte appellante dell'esercizio del proprio diritto di difesa come rappresentato dal garante e sposato dal nel provvedimento posto a conforto Controparte_3 della doglianza mossa. In accoglimento e per tutte le ragioni esposte nei punti sopra riportati, voglia il Tribunale adito dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o inesistente la cartella di pagamento impugnata n. 0942019002384731900 e la relativa comunicazione via pec da parte dell , Controparte_2 per violazione di legge come esposto al punto 1 della narrativa per difetto dei presupposti di legge, per difetto di prova rigorosa della notifica degli atti originari e conseguente inefficacia della stessa comunicazione via pec a ritenersi valido l'atto notificatorio per le contravvenzioni al codice della strada.
3 – Voglia altresì dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace la cartella di pagamento per difetto d'intellegibilità della stessa risultata carente anche degli elementi essenziali per la sua validità.
– Voglia come richiesto in primo grado in conseguenza della mancata prova della notifica degli atti originari e per difetto di notifica via pec della cartella contestata dichiarare illegittimo e/o inesistente il provvedimento impugnato anche per maturata decadenza ed invocata prescrizione in ossequio a quanto determinato dagli artt 201 e 204 cds inerenti la pretesa esattoriale con riferimento all'oggetto della cartella esattoriale presa in esame, mancando in atti i requisiti minimi per poter ritenere validamente notificata la cartella avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada mai notificate alla scrivente non essendo stata provata rigorosamente la notifica delle contravvenzioni inerenti la cartella gravata. Voglia quindi ritenere illegittima l'azione posta in essere dall'ente riscossore stante la mancata notifica delle contravvenzioni originarie oggetto dell'odierna cartella e conseguentemente annullare l'illegittimo atto e le contravvenzioni indicate in esso. Voglia in ragione di quanto sopra esposto, rendere nullo e/o annullare e/o inefficace il provvedimento impugnato previa riforma della sentenza n. 1808 2021. Con vittoria di spese e competenze”. 2.1. Si è costituito in giudizio il eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'irritualità dell'appello poiché introdotto con citazione mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso.
Ha ribadito il principio della sanatoria della nullità della notifica della cartella impugnata effettuata a mezzo pec, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo, nonché la regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella esattoriale opposta, specificando che il verbale n. 216293E/2017/P – Pr. 3676/2017 del 6.2.2017 è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 14.3.2017, con consegna fatta direttamente alla ricorrente, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, mentre la notifica del verbale n. 221408E/2017/P – Pr. 40822/2017 del 17.11.2017 si è ritualmente perfezionata, in data 15.1.2018, per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro del piego postale, da parte dell'interessata, temporaneamente assente dal proprio domicilio, previ incombenti di legge, ossia immissione in cassetta di avviso semplice e spedizione, a mezzo raccomandata n. 668164711713 del 4.1.2018, della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego, presso l'ufficio postale, mai ritirato dal destinatario, così come si desume da copia dell'avviso di ricevimento.
Ha sottolineato che nonostante controparte abbia asserito di aver impugnato il primo verbale di accertamento di infrazione al c.d.s., con ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, non ne ha fornito la prova documentale, né ha offerto in comunicazione il provvedimento, con il quale sarebbe stato definito il suddetto procedimento. Ha chiarito che in sede giurisdizionale, qualora una parte contesti la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti, relativi ad una notificazione, non implica, in assenza di un ordine in tal senso da parte del
4 giudice, che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali.
Ha, infine, ribadito che la cartella di pagamento opposta contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per permettere al destinatario di conoscere i motivi della pretesa economica dell'ente impositore, la natura del debito, le modalità di pagamento e l'autorità giudiziaria, alla quale eventualmente ricorrere, per la tutela dei propri diritti. Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, dichiarare l'irritualità dell'appello, essendo stato instaurato con atto di citazione, anziché con ricorso;
2) in via preliminare, nel merito, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, rigettare l'appello, e, per l'effetto confermare, la sentenza n. 1808/2021, del Giudice di Pace di (G.I., Dott. Antonio Polimeni), Controparte_1 emessa e pubblicata, in data 28/12/2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla Avv. , con conferma della cartella Parte_1 di pagamento n. 0942019 0023847319 000 di € 386,99 notificata il 22.11.2019 emessa da , ente creditore Controparte_4 Controparte_1
;
[...]
3) condannare in ogni caso la Sig.ra Avv. al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del giudizio;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare il al pagamento delle spese Controparte_5
e competenze del giudizio”.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. Preliminarmente, vista la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiara la contumacia dell . Controparte_2
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato. 5.1. L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata circa l'irritualità dell'appello, perché proposto con citazione, anziché con ricorso, è infondata e non può trovare accoglimento.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “ove l'appello sia stato erroneamente proposto con la forma della citazione, anziché con ricorso, l'impugnazione può considerarsi tempestiva solo se il relativo atto sia stato depositato in Cancelleria entro il termine (nel nostro caso) semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. n. 21161/2011; Cass. n. 9530/2010; Cass. n. 17645/2007; Cass. n. 13660/2004; Cass. n. 13422/2004). Il principio, tra l'altro, è stato ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3308 del 2014, hanno affermato: “quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta 5 mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge” (Cass. SS.UU., n. 4876 del 1991; in senso conforme cfr. Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 20 04; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011). Pertanto, in caso di erronea instaurazione del giudizio di appello mediante citazione, in luogo del ricorso, è ammissibile la relativa sanatoria dell'impugnazione, ma ai fini della tempestività del gravame rileva la data di deposito dell'atto introduttivo giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso. Applicando i suesposti principi alla vicenda in esame deve dichiararsi la sanatoria della presente impugnazione introdotta mediante citazione anziché con ricorso. Risulta, infatti, che la sentenza impugnata, mai notificata, è stata emessa e depositata il 28.12.2021 mentre il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione notificato e depositato il 28.6.2022 ovvero entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. 5.2. Con riferimento all'eccezione sollevata da parte appellante circa le modalità di notifica della cartella di pagamento impugnata, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
In base a quanto contemplato nel d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, recante la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, per cartella esattoriale si intende l'atto notificato al contribuente dal concessionario del servizio di riscossione per il recupero dei crediti vantati. L'art. 38, co. 4, lett. b) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge n. 122/2010), ha aggiunto, all'art. 26 – d.p.r. n. 602/73, il comma 2, il quale prevede che le cartella di pagamento possono essere notificata via pec, con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600/1973. Infatti, l'art. 60 ter del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo”; alla lettera c) “specifica se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente”. Nel caso in esame la notifica da parte dell' all'avv. Controparte_2
è avvenuta tramite pec e specificatamente al domicilio digitale Parte_1
6 professionale da lei eletto in quanto professionista iscritta all'albo, ovvero avvocato. La Suprema Corte (così: Cass. n. 12134/2024) ha stabilito che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue in tema di notificazione a mezzo pec della cartella esattoriale e soprattutto con riferimento all'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC: 'in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro' (tra le altre si veda: Cass. n. 18684/2023). Ancora, con l'ordinanza n. 1440/2025 ha stabilito che “il contribuente, per far annullare l'atto, dovrebbe dimostrare quali effetti pregiudizievoli ha subìto a causa di quel vizio (ad esempio, se l'e-mail fosse finita in spam o fosse stata ignorata perché sembrava provenire da soggetto sconosciuto). In mancanza di tale prova, prevale l'effettiva conoscenza: se la cartella è arrivata a destinazione e il destinatario l'ha letta, l'atto ha raggiunto lo scopo e non può essere annullato per un vizio meramente formale”. Da queste pronunce (deve citarsi altresì Cass. n. 17044/2025, in motivazione) si può ricavare il principio univoco che, escluso che trattasi di inesistenza, la nullità della notifica via pec (anche all'indirizzo pec del destinatario che ne ottiene conoscenza) richiede un vizio idoneo a impedire o limitare la difesa del destinatario. I vizi possono essere sanati dal risultato, cioè dall'avvenuta conoscenza dell'atto; solo se l'errore ha creato incertezza sull'atto o ha negato al contribuente la possibilità di reagire (ad esempio, pec mai ricevuta per casella errata), allora la notifica potrà essere dichiarata nulla. Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi al caso di specie occorre rilevare che l'avv. non ha mai negato di avere ricevuto Parte_1 la notifica dell'atto poi opposto;
piuttosto ne ha denunciato l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità della notifica, senza, tuttavia, dare atto di eventuali pregiudizi al diritto di difesa eventualmente subiti;
è incontestato che la cartella è arrivata a sua conoscenza tanto che la stessa l'ha impugnata nei termini di legge.
7 Infine, non è nemmeno specificato quale rischio per i dati personali abbia subito come da lei esposto nell'atto di appello. 5.3. Anche il motivo di appello relativo all'illegittima notifica dei verbali sottostanti la cartella di pagamento impugnata è infondato. Il verbale n. 216293E/2017/P – Pr. 3676/2017 del 6.2.2017 è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 14.3.2017, con consegna fatta direttamente alla ricorrente, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, mentre la notifica del verbale n. 221408E/2017/P – Pr. 40822/2017 del 17.11.2017 si è ritualmente perfezionata, in data 15.1.2018, per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro del piego postale, da parte dell'interessata, temporaneamente assente dal proprio domicilio, previ incombenti di legge, ossia immissione in cassetta di avviso semplice e spedizione, a mezzo raccomandata n. 668164711713 del 4.1.2018, della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego, presso l'ufficio postale, mai ritirato dal destinatario, così come si desume da copia dell'avviso di ricevimento.
Sul punto, deve richiamarsi, quanto alle ulteriori illegittimità eccepite, quanto esposto con la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 24616/2024) ossia che “per quanto riguarda l'onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata - a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall si Controparte_6 vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021)”. 5.4. Infine, occorre dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello avente ad oggetto la 'non intelligibilità dell'atto notificato anche con riferimento alla mancata indicazione degli interessi'. Trattasi di censure con le quali si contesta la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducono vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale che avrebbero dovuto essere veicolate nei termini previsti dalle opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 9087/2003). 6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e l'appellato e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione Controparte_1 dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate), 8 proporzionali al valore della controversia, di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato. Stante la contumacia dell nulla Controparte_7 deve essere disposto in merito.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1808/2021 del Giudice di pace di Controparte_1 presentato da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 dell , così provvede: Controparte_8
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 liquidate in € 332,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge;
- nulla nei confronti dell' ; Controparte_8
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Reggio Calabria il 17.12.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
9
-appellante- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna GUERRISI
- appellato- e (p. i.v.a. Controparte_2
) P.IVA_2
-appellata contumace-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Controparte_1 conclusioni: come da verbale di udienza odierna
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 09420190023847319, Controparte_1 notificata il 22.11.2029, dell'importo di € 386,99 emessa a fronte del mancato pagamento del verbale di infrazione al codice della strada n. 22140SE/P17 del 17.11.2017, notificato il 15.1.2018 e del verbale n. 216293E/17P del 6.2.2017, notificato il 14.3.2017, elevati dalla polizia municipale di . Controparte_1
Ha eccepito la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia della cartella opposta per l'inesistenza e l'irritualità della notifica avvenuta sulla casella pec dell'appellante,
1 la quale ha attivato la casella pec per fini lavorativi in quanto titolare di partiva iva.
Ha dedotto che l'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 159/2015 che ha modificato l'art. 26 del d.p.r. n. 60/1973 ha consentito la notifica degli atti esattoriali e degli atti successivi mediante la posta elettronica certificata e si configura quale modalità esclusiva di notifica per un numero chiuso di soggetti ovvero le imprese individuali, le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi, legando, pertanto, l'attività svolta al servizio di posta certificata. Ha aggiunto che la norma prevede tale possibilità di notifica anche per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC.
Ha poi eccepito che dall'esame della cartella opposta non è possibile capire quali fossero le contestazioni mosse, gli importi originariamente richiesti e le motivazioni addotte a fondamento della pretesa esattoriale. Ha infatti eccepito anche la mancata notifica dei verbali di accertamento di infrazione al codice della strada secondo i termini previsti dagli artt. 201 e 204, comma 3, c.d.s. e, quindi, l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare le somme ingiunte. Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione. 1.1. Nel giudizio di primo grado si è costituito in giudizio il
[...] eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché la cartella di Controparte_1 pagamento non può essere oggetto di autonoma impugnativa tramite il giudizio di opposizione, tranne in caso di mancata notifica dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada. Ha, dunque, evidenziato che nel caso di specie i verbali sottesi alla cartella opposta sono stati regolarmente notificati a mezzo posta e, pertanto, la stessa non si può considerare il primo atto attraverso il quale la è venuta a Pt_1 conoscenza delle contravvenzioni elevate a suo carico.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto con condanna al pagamento delle spese del giudizio. 1.2. L' è rimasta contumace. Controparte_2
1.3. Il Giudice di pace di Reggio Calabria con sentenza n. 1808/2021 emessa e depositata il 28.12.2021, ha ritenuto provata l'avvenuta regolare notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento opposta ed ha rilevato che l'irritualità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo di posta certificata, non ne comporta la nullità visto che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza;
ha rilevato, altresì, che la cartella di pagamento opposta osserva il contenuto minimo così come stabilito dal legislatore nel d.m. del 28.6.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nella l. n. 241/1990 e nella l. n. 212/2000; pertanto, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha Parte_1
2 confermato la cartella di pagamento n. 09420190023847319000 dell'importo di € 386,99 e compensato fra le parti le spese del giudizio. 2. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 eccependo la nullità della sentenza per aver dichiarato valida la cartella in ordine alla notifica delle contravvenzioni sottese, con particolare riferimento alla notifica della contravvenzione del 17.11.2017 non essendo accompagnata dalla 'can' e la inutilizzabilità delle fotocopie per provare la notifica. Ha poi eccepito l'illegittimità della sentenza con riguardo all'inesistenza della notifica della cartella opposta avvenuta via pec, evidenziando che non si può invocare il principio del raggiungimento dello scopo quando, come nel caso di specie, la comunicazione non è avvenuta secondo i termini e le modalità tradizionali e come processualmente previsto dal codice di rito. Ha evidenziato che secondo il parere del garante della privacy, con nota diretta al avente ad oggetto l'uso della posta elettronica Controparte_3 certificata riferita a professionisti individuali da parte della polizia locale per la notifica di violazioni del codice della strada, come prevista dal d.m. 18 dicembre 2017 e dalla relativa circolare applicativa, la notifica per pec è vietata;
e prevede che le autorità competenti possano notificare via pec la contravvenzione qualora l'indirizzo sia stato comunicato dall'interessato o sia stato reperito “nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche” (e, come noto, le pec dei professionisti sono obbligatoriamente nel registro INI-PEC cui il CAD assegna il ruolo di indice dei domicili digitali per i professionisti iscritti ad albi e registri).
Ha eccepito, infine, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla non intelligibilità della cartella opposta con riferimento soprattutto alla mancata indicazione degli interessi. Ha pertanto concluso nei seguenti termini:
“voglia l'On.le Tribunale Adito in riforma della sentenza impugnata:
– preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sentenza n. 1808/2021 e del relativo procedimento n.1889/2019 la quale non si è compiutamente pronunciata in ordine all'inesistenza della notifica via pec ed in ordine al difetto di prova rigorosa della notifica degli accertamenti originari uno dei quali contestato dinanzi al prefetto conseguentemente privando parte appellante dell'esercizio del proprio diritto di difesa come rappresentato dal garante e sposato dal nel provvedimento posto a conforto Controparte_3 della doglianza mossa. In accoglimento e per tutte le ragioni esposte nei punti sopra riportati, voglia il Tribunale adito dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o inesistente la cartella di pagamento impugnata n. 0942019002384731900 e la relativa comunicazione via pec da parte dell , Controparte_2 per violazione di legge come esposto al punto 1 della narrativa per difetto dei presupposti di legge, per difetto di prova rigorosa della notifica degli atti originari e conseguente inefficacia della stessa comunicazione via pec a ritenersi valido l'atto notificatorio per le contravvenzioni al codice della strada.
3 – Voglia altresì dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace la cartella di pagamento per difetto d'intellegibilità della stessa risultata carente anche degli elementi essenziali per la sua validità.
– Voglia come richiesto in primo grado in conseguenza della mancata prova della notifica degli atti originari e per difetto di notifica via pec della cartella contestata dichiarare illegittimo e/o inesistente il provvedimento impugnato anche per maturata decadenza ed invocata prescrizione in ossequio a quanto determinato dagli artt 201 e 204 cds inerenti la pretesa esattoriale con riferimento all'oggetto della cartella esattoriale presa in esame, mancando in atti i requisiti minimi per poter ritenere validamente notificata la cartella avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada mai notificate alla scrivente non essendo stata provata rigorosamente la notifica delle contravvenzioni inerenti la cartella gravata. Voglia quindi ritenere illegittima l'azione posta in essere dall'ente riscossore stante la mancata notifica delle contravvenzioni originarie oggetto dell'odierna cartella e conseguentemente annullare l'illegittimo atto e le contravvenzioni indicate in esso. Voglia in ragione di quanto sopra esposto, rendere nullo e/o annullare e/o inefficace il provvedimento impugnato previa riforma della sentenza n. 1808 2021. Con vittoria di spese e competenze”. 2.1. Si è costituito in giudizio il eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'irritualità dell'appello poiché introdotto con citazione mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso.
Ha ribadito il principio della sanatoria della nullità della notifica della cartella impugnata effettuata a mezzo pec, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo, nonché la regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella esattoriale opposta, specificando che il verbale n. 216293E/2017/P – Pr. 3676/2017 del 6.2.2017 è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 14.3.2017, con consegna fatta direttamente alla ricorrente, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, mentre la notifica del verbale n. 221408E/2017/P – Pr. 40822/2017 del 17.11.2017 si è ritualmente perfezionata, in data 15.1.2018, per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro del piego postale, da parte dell'interessata, temporaneamente assente dal proprio domicilio, previ incombenti di legge, ossia immissione in cassetta di avviso semplice e spedizione, a mezzo raccomandata n. 668164711713 del 4.1.2018, della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego, presso l'ufficio postale, mai ritirato dal destinatario, così come si desume da copia dell'avviso di ricevimento.
Ha sottolineato che nonostante controparte abbia asserito di aver impugnato il primo verbale di accertamento di infrazione al c.d.s., con ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, non ne ha fornito la prova documentale, né ha offerto in comunicazione il provvedimento, con il quale sarebbe stato definito il suddetto procedimento. Ha chiarito che in sede giurisdizionale, qualora una parte contesti la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti, relativi ad una notificazione, non implica, in assenza di un ordine in tal senso da parte del
4 giudice, che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali.
Ha, infine, ribadito che la cartella di pagamento opposta contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per permettere al destinatario di conoscere i motivi della pretesa economica dell'ente impositore, la natura del debito, le modalità di pagamento e l'autorità giudiziaria, alla quale eventualmente ricorrere, per la tutela dei propri diritti. Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, dichiarare l'irritualità dell'appello, essendo stato instaurato con atto di citazione, anziché con ricorso;
2) in via preliminare, nel merito, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, rigettare l'appello, e, per l'effetto confermare, la sentenza n. 1808/2021, del Giudice di Pace di (G.I., Dott. Antonio Polimeni), Controparte_1 emessa e pubblicata, in data 28/12/2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla Avv. , con conferma della cartella Parte_1 di pagamento n. 0942019 0023847319 000 di € 386,99 notificata il 22.11.2019 emessa da , ente creditore Controparte_4 Controparte_1
;
[...]
3) condannare in ogni caso la Sig.ra Avv. al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del giudizio;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare il al pagamento delle spese Controparte_5
e competenze del giudizio”.
3. Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
4. Preliminarmente, vista la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiara la contumacia dell . Controparte_2
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato. 5.1. L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata circa l'irritualità dell'appello, perché proposto con citazione, anziché con ricorso, è infondata e non può trovare accoglimento.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “ove l'appello sia stato erroneamente proposto con la forma della citazione, anziché con ricorso, l'impugnazione può considerarsi tempestiva solo se il relativo atto sia stato depositato in Cancelleria entro il termine (nel nostro caso) semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. n. 21161/2011; Cass. n. 9530/2010; Cass. n. 17645/2007; Cass. n. 13660/2004; Cass. n. 13422/2004). Il principio, tra l'altro, è stato ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3308 del 2014, hanno affermato: “quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta 5 mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge” (Cass. SS.UU., n. 4876 del 1991; in senso conforme cfr. Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 20 04; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011). Pertanto, in caso di erronea instaurazione del giudizio di appello mediante citazione, in luogo del ricorso, è ammissibile la relativa sanatoria dell'impugnazione, ma ai fini della tempestività del gravame rileva la data di deposito dell'atto introduttivo giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso. Applicando i suesposti principi alla vicenda in esame deve dichiararsi la sanatoria della presente impugnazione introdotta mediante citazione anziché con ricorso. Risulta, infatti, che la sentenza impugnata, mai notificata, è stata emessa e depositata il 28.12.2021 mentre il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione notificato e depositato il 28.6.2022 ovvero entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. 5.2. Con riferimento all'eccezione sollevata da parte appellante circa le modalità di notifica della cartella di pagamento impugnata, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
In base a quanto contemplato nel d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, recante la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, per cartella esattoriale si intende l'atto notificato al contribuente dal concessionario del servizio di riscossione per il recupero dei crediti vantati. L'art. 38, co. 4, lett. b) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge n. 122/2010), ha aggiunto, all'art. 26 – d.p.r. n. 602/73, il comma 2, il quale prevede che le cartella di pagamento possono essere notificata via pec, con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600/1973. Infatti, l'art. 60 ter del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo”; alla lettera c) “specifica se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente”. Nel caso in esame la notifica da parte dell' all'avv. Controparte_2
è avvenuta tramite pec e specificatamente al domicilio digitale Parte_1
6 professionale da lei eletto in quanto professionista iscritta all'albo, ovvero avvocato. La Suprema Corte (così: Cass. n. 12134/2024) ha stabilito che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue in tema di notificazione a mezzo pec della cartella esattoriale e soprattutto con riferimento all'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC: 'in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro' (tra le altre si veda: Cass. n. 18684/2023). Ancora, con l'ordinanza n. 1440/2025 ha stabilito che “il contribuente, per far annullare l'atto, dovrebbe dimostrare quali effetti pregiudizievoli ha subìto a causa di quel vizio (ad esempio, se l'e-mail fosse finita in spam o fosse stata ignorata perché sembrava provenire da soggetto sconosciuto). In mancanza di tale prova, prevale l'effettiva conoscenza: se la cartella è arrivata a destinazione e il destinatario l'ha letta, l'atto ha raggiunto lo scopo e non può essere annullato per un vizio meramente formale”. Da queste pronunce (deve citarsi altresì Cass. n. 17044/2025, in motivazione) si può ricavare il principio univoco che, escluso che trattasi di inesistenza, la nullità della notifica via pec (anche all'indirizzo pec del destinatario che ne ottiene conoscenza) richiede un vizio idoneo a impedire o limitare la difesa del destinatario. I vizi possono essere sanati dal risultato, cioè dall'avvenuta conoscenza dell'atto; solo se l'errore ha creato incertezza sull'atto o ha negato al contribuente la possibilità di reagire (ad esempio, pec mai ricevuta per casella errata), allora la notifica potrà essere dichiarata nulla. Applicati i suesposti e condivisi canoni interpretativi al caso di specie occorre rilevare che l'avv. non ha mai negato di avere ricevuto Parte_1 la notifica dell'atto poi opposto;
piuttosto ne ha denunciato l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità della notifica, senza, tuttavia, dare atto di eventuali pregiudizi al diritto di difesa eventualmente subiti;
è incontestato che la cartella è arrivata a sua conoscenza tanto che la stessa l'ha impugnata nei termini di legge.
7 Infine, non è nemmeno specificato quale rischio per i dati personali abbia subito come da lei esposto nell'atto di appello. 5.3. Anche il motivo di appello relativo all'illegittima notifica dei verbali sottostanti la cartella di pagamento impugnata è infondato. Il verbale n. 216293E/2017/P – Pr. 3676/2017 del 6.2.2017 è stato notificato, a mezzo del servizio postale, in data 14.3.2017, con consegna fatta direttamente alla ricorrente, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, mentre la notifica del verbale n. 221408E/2017/P – Pr. 40822/2017 del 17.11.2017 si è ritualmente perfezionata, in data 15.1.2018, per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro del piego postale, da parte dell'interessata, temporaneamente assente dal proprio domicilio, previ incombenti di legge, ossia immissione in cassetta di avviso semplice e spedizione, a mezzo raccomandata n. 668164711713 del 4.1.2018, della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego, presso l'ufficio postale, mai ritirato dal destinatario, così come si desume da copia dell'avviso di ricevimento.
Sul punto, deve richiamarsi, quanto alle ulteriori illegittimità eccepite, quanto esposto con la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 24616/2024) ossia che “per quanto riguarda l'onere di contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013). Più specificamente, deve essere sottolineato che la menzionata contestazione «va operata - a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993 del 13/12/2017; Cass. n. 27633 del 30/10/2018; con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall si Controparte_6 vedano anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 16557 del 20/06/2019; Cass. n. 14279 del 25/05/2021; Cass. n. 40750 del 20/12/2021)”. 5.4. Infine, occorre dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello avente ad oggetto la 'non intelligibilità dell'atto notificato anche con riferimento alla mancata indicazione degli interessi'. Trattasi di censure con le quali si contesta la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducono vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale che avrebbero dovuto essere veicolate nei termini previsti dalle opposizioni esecutive ex art. 617 c.p.c. (così Cass. n. 9087/2003). 6. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e l'appellato e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione Controparte_1 dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate), 8 proporzionali al valore della controversia, di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato. Stante la contumacia dell nulla Controparte_7 deve essere disposto in merito.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1808/2021 del Giudice di pace di Controparte_1 presentato da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 dell , così provvede: Controparte_8
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 liquidate in € 332,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge;
- nulla nei confronti dell' ; Controparte_8
- dà atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Reggio Calabria il 17.12.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
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