Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 7.1.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16943/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 548/2023 R.G. relativa alla precedente fase di ATP
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Avino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2023 (al quale veniva assegnato il n. 548/2023 R.G.), riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico al fine di sentir accertare in capo allo stesso la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, sulla base della domanda amministrativa del 12.9.2022 (come precisato all'udienza del 10.12.2024).
Lamentava che la competente commissione medica aveva ritenuto la sussistenza “solo” del requisito di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione, ritenendo che l'istante Persona_1 non è in possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 19.7.2024 (al quale è stato assegnato il n. 16943/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, vinte le spese di lite, con attribuzione.
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Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito enunciate.
1
- che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui il ricorrente è affetto;
- che “le condizioni di salute dell'istante … risultano peggiorate”.
Quanto al primo ordine di doglianze, si rileva che le stesse, in ragione della genericità delle deduzioni, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ricorso, peraltro, viene allegata l'esistenza di un decreto di omologa non depositato in atti.
Né di tale decreto è stata dedotta la data di emissione, nonché del numero di registro generale del relativo giudizio.
Per completezza, si evidenzia che la valutazione del c.t.u. resa della fase di ATP risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di accertamento richiesto, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
La stessa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Quanto, infine, al lamentato aggravamento delle “condizioni di salute dell'istante”, si osserva che il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione a sostegno dello stesso.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si osserva quanto segue.
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo si rinviene la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non sottoscritta dal ricorrente.
Sul punto si osserva che tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, non
2 può che essere effettuata dalla parte interessata, rectius, il ricorrente, come peraltro prevista dalla suindicata norma
Alcun valore, pertanto, può essere riconosciuto alla dichiarazione resa dal procuratore del ricorrente in ricorso.
Né la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. si rinviene in atti.
L'istante, infatti, ha depositato una dichiarazione (cfr. doc. 6) in cui, pur richiedendo l'esenzione dal pagamento delle spese di lite, ha dichiarato di non superare un limite reddituale superiore a quello previsto dalla norma in esame.
Le spese di lite, pertanto, dovrebbero seguire la soccombenza.
Considerato, però, che il quadro patologico diagnosticato, per la sua gravità, si discosta solo in misura minima dai requisiti sanitari richiesti per la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di
ATPO) vengono integralmente compensate tra le parti.
A carico della ricorrente, vengono poste definitivamente solo le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, a carico della ricorrente.
In Napoli, il 7.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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