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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15956/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15956/19 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Concetta La Delfa;
C.F._1
- Attore -
contro
, nato A Bronte il 15.03.1973, C.F. , Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. entrambi Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Catania via Umberto 303, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Ippolito che li rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuti -
pagina 1 di 5 -- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 13
novembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 23.10.19 l'attore conveniva in giudizio i coniugi e esponendo quanto segue: Controparte_1 Controparte_2
- di avere sottoscritto contratto preliminare di vendita del 22.02.2016 con i coniugi che si erano obbligati a vendergli la piena proprietà dell'abitazione Persona_1
unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia distinta al catasto fabbricati al foglio 84, particella
492 sub 1, per il prezzo convenuto di €.120.000,00;
- di aver corrisposto ai convenuti, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del preliminare, la somma di €. 2.500,00;
- di avere, poi, in ossequio alle obbligazioni assunte, corrisposto la somma di 90.000,00 euro mediante 36 versamenti mensili di €. 2.500,00 in favore dei coniugi – che CP_1 CP_2
rilasciavano, di volta in volta, corrispondente quietanza in calce al contratto preliminare;
- di avere convenuto l'obbligo di corrispondere il saldo, pari a 27.000,00 euro,
contestualmente alla stipula del rogito prevista per il 31.03.2019;
- di avere, inoltre, pattuito che il possesso dell'immobile sarebbe stato trasferito al momento del rogito;
pagina 2 di 5 - di non avere potuto stipulare l'atto pubblico di trasferimento a cagione dell'inadempimento che i coniugi che non avevano consegnato quanto promesso in vendita e Controparte_3
si erano rifiutati di procedere alla stipula;
- di avere subito un danno a cagione del ritardo nella stipula e nella consegna dell'unità
immobiliare per non averne potuto godere e disporre.
Ciò premesso, l'attore chiedeva il trasferimento coattivo dell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte.
In primo luogo si osserva che, dalla puntuale produzione documentale dell'attore emerge: 1) la stipula inter partes del suindicato contratto preliminare di vendita;
2) l'adempimento da parte dell'attore delle obbligazioni a suo carico nascenti dal detto contratto;
3) la scadenza del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo. Ne deriva che la scadenza di tale termine abilita senz'altro l'attore ad agire per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, considerato che parte convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non fornendo alcuna legittima giustificazione al riguardo. Si osserva altresì che l'attore non è tenuto al pagamento del saldo del prezzo di euro 27.500,00, visto quanto dedotto e richiesto da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1; in particolare, è emersa l'esistenza di ipoteca giudiziale iscritta l'8.4.2019 Registro generale n. 13401 Registro particolare n. 1688, sull'unità immobiliare promessa in vendita per euro 35.000,00 a fronte di un debito di euro 23.123,30 in favore di pertanto, la suindicata somma di euro 27.500,00 non risulta più dovuta, Controparte_4
dovendo l'attore con una somma analoga o addirittura maggiore provvedere al pagamento del creditore ipotecario e alla successiva cancellazione dell'ipoteca. pagina 3 di 5 In definitiva, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento all'attore della proprietà esclusiva dell'abitazione unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia, sviluppantesi al piano terra e primo, di vani catastali 5,5 e circostante terreno costituente accessorio di circa metri quadri
2.180 confinante proprietà o aventi causa, con , con certo Controparte_5 Persona_2
e con la strada comunale, distinto al catasto fabbricati del Comune di Bronte al foglio Per_3
84 particella 492 sub 1, cat. A/2, classe 3, vani catastali 5,5 rendita catastale 255,65. Si specifica che in corso di causa parte attrice ha altresì dedotto e documentato in ordine alla regolarità urbanistica dell'immobile per cui è causa.
E' stata, infine, legittimamente chiesta la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, allegando che, in dipendenza dell'ingiustificato ritardo nella stipula del definitivo, l'attore è stato privato della disponibilità del bene. Il danno de quo va quantificato in via equitativa in euro 400,00 al mese, tenuto conto dell'ubicazione e della consistenza dell'immobile de quo, ricavabile anche dal preliminare inter partes e dei valori medi rilevati presso l' in CP_6
relazione alla fattispecie concreta.
I convenuti vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma mensile di euro 400,00 dall'ottobre 2019 (in cui è stata notificata la citazione in esame) fino all'effettivo rilascio dell'immobile; su ciascuna di tali somme mensili sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza della stessa al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15956/19, così statuisce:
pagina 4 di 5 1) TRASFERISCE ex 2932 c.c. all'attore la proprietà esclusiva dell'abitazione unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia, sviluppantesi al piano terra e primo, di vani catastali 5,5 e circostante terreno costituente accessorio di circa metri quadri 2.180 confinante con proprietà o aventi causa, con , con certo e Controparte_5 Persona_2 Per_3
con la strada comunale, distinto al catasto fabbricati del Comune di Bronte al foglio 84
particella 492 sub 1, cat. A/2, classe 3, vani catastali 5,5 rendita catastale 255,65;
2) DISPONE che il Conservatore dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma mensile di euro 400,00 dall'ottobre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, oltre agli interessi legali per come specificato in motivazione;
4) condanna i convenuti in solido tra loro al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese vive e euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. For..
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15956/19 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Concetta La Delfa;
C.F._1
- Attore -
contro
, nato A Bronte il 15.03.1973, C.F. , Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. entrambi Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Catania via Umberto 303, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Ippolito che li rappresenta e difende per procura in atti;
- Convenuti -
pagina 1 di 5 -- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 13
novembre 2024.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 23.10.19 l'attore conveniva in giudizio i coniugi e esponendo quanto segue: Controparte_1 Controparte_2
- di avere sottoscritto contratto preliminare di vendita del 22.02.2016 con i coniugi che si erano obbligati a vendergli la piena proprietà dell'abitazione Persona_1
unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia distinta al catasto fabbricati al foglio 84, particella
492 sub 1, per il prezzo convenuto di €.120.000,00;
- di aver corrisposto ai convenuti, a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del preliminare, la somma di €. 2.500,00;
- di avere, poi, in ossequio alle obbligazioni assunte, corrisposto la somma di 90.000,00 euro mediante 36 versamenti mensili di €. 2.500,00 in favore dei coniugi – che CP_1 CP_2
rilasciavano, di volta in volta, corrispondente quietanza in calce al contratto preliminare;
- di avere convenuto l'obbligo di corrispondere il saldo, pari a 27.000,00 euro,
contestualmente alla stipula del rogito prevista per il 31.03.2019;
- di avere, inoltre, pattuito che il possesso dell'immobile sarebbe stato trasferito al momento del rogito;
pagina 2 di 5 - di non avere potuto stipulare l'atto pubblico di trasferimento a cagione dell'inadempimento che i coniugi che non avevano consegnato quanto promesso in vendita e Controparte_3
si erano rifiutati di procedere alla stipula;
- di avere subito un danno a cagione del ritardo nella stipula e nella consegna dell'unità
immobiliare per non averne potuto godere e disporre.
Ciò premesso, l'attore chiedeva il trasferimento coattivo dell'unità immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte.
In primo luogo si osserva che, dalla puntuale produzione documentale dell'attore emerge: 1) la stipula inter partes del suindicato contratto preliminare di vendita;
2) l'adempimento da parte dell'attore delle obbligazioni a suo carico nascenti dal detto contratto;
3) la scadenza del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo. Ne deriva che la scadenza di tale termine abilita senz'altro l'attore ad agire per l'esecuzione in forma specifica del preliminare, considerato che parte convenuta non ha adempiuto il proprio obbligo di stipula del definitivo, non fornendo alcuna legittima giustificazione al riguardo. Si osserva altresì che l'attore non è tenuto al pagamento del saldo del prezzo di euro 27.500,00, visto quanto dedotto e richiesto da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1; in particolare, è emersa l'esistenza di ipoteca giudiziale iscritta l'8.4.2019 Registro generale n. 13401 Registro particolare n. 1688, sull'unità immobiliare promessa in vendita per euro 35.000,00 a fronte di un debito di euro 23.123,30 in favore di pertanto, la suindicata somma di euro 27.500,00 non risulta più dovuta, Controparte_4
dovendo l'attore con una somma analoga o addirittura maggiore provvedere al pagamento del creditore ipotecario e alla successiva cancellazione dell'ipoteca. pagina 3 di 5 In definitiva, deve disporsi ex 2932 c.c. il trasferimento all'attore della proprietà esclusiva dell'abitazione unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia, sviluppantesi al piano terra e primo, di vani catastali 5,5 e circostante terreno costituente accessorio di circa metri quadri
2.180 confinante proprietà o aventi causa, con , con certo Controparte_5 Persona_2
e con la strada comunale, distinto al catasto fabbricati del Comune di Bronte al foglio Per_3
84 particella 492 sub 1, cat. A/2, classe 3, vani catastali 5,5 rendita catastale 255,65. Si specifica che in corso di causa parte attrice ha altresì dedotto e documentato in ordine alla regolarità urbanistica dell'immobile per cui è causa.
E' stata, infine, legittimamente chiesta la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, allegando che, in dipendenza dell'ingiustificato ritardo nella stipula del definitivo, l'attore è stato privato della disponibilità del bene. Il danno de quo va quantificato in via equitativa in euro 400,00 al mese, tenuto conto dell'ubicazione e della consistenza dell'immobile de quo, ricavabile anche dal preliminare inter partes e dei valori medi rilevati presso l' in CP_6
relazione alla fattispecie concreta.
I convenuti vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma mensile di euro 400,00 dall'ottobre 2019 (in cui è stata notificata la citazione in esame) fino all'effettivo rilascio dell'immobile; su ciascuna di tali somme mensili sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza della stessa al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15956/19, così statuisce:
pagina 4 di 5 1) TRASFERISCE ex 2932 c.c. all'attore la proprietà esclusiva dell'abitazione unifamiliare sita in Bronte, contrada Rivolia, sviluppantesi al piano terra e primo, di vani catastali 5,5 e circostante terreno costituente accessorio di circa metri quadri 2.180 confinante con proprietà o aventi causa, con , con certo e Controparte_5 Persona_2 Per_3
con la strada comunale, distinto al catasto fabbricati del Comune di Bronte al foglio 84
particella 492 sub 1, cat. A/2, classe 3, vani catastali 5,5 rendita catastale 255,65;
2) DISPONE che il Conservatore dei registri immobiliari proceda alla trascrizione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma mensile di euro 400,00 dall'ottobre 2019 fino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, oltre agli interessi legali per come specificato in motivazione;
4) condanna i convenuti in solido tra loro al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese vive e euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. For..
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il giudice
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