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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1178/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1178/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 25/09/2004 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in CRECCHIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1)-I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2)-I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti convengono quanto segue:
-la casa coniugale e n. 2 garage siti in Spoltore (Pe) alla Via Danubio n. 22, sono stati acquistati in parti uguali fra loro coniugi istanti ed attualmente la casa coniugale è abitata dalla sig.ra insieme col figlio di anni 17 e mezzo (18 a Pt_1 Per_1
settembre 2025), studente al quarto anno del Liceo Classico. I coniugi, di comune accordo stabiliscono che la quota pari al 50% di proprietà della sig.ra viene Pt_1 ceduta al coniuge, Sig. , proprietario dell'altro 50%. CP_1
-Pertanto, ai sensi dell'art. 1376 del c.c. la sig.ra manifesta la Parte_1
chiara ed inequivoca volontà a procedere col trasferimento della sua quota pari al
50% degli immobili in comproprietà col coniuge, sig. che dichiara Controparte_1
di accettare, e precisamente:
Immobile così individuato al competente Catasto Fabbricati in relazione alla quota pari ad ½, oggetto di cessione:
Foglio 21, Particella 413 e 486, Sub 1 (graffate), Via Pescarina n. SNC, Piani T-1,
Cat. A/2a), Classe 3, Vani catastali 7,5, RC Euro 619,75, Superficie 148 metri quadri, totale escluse aree scoperte 125 metri quadri, proprietà e Parte_1
ciascuno per ½ (All. 3 – visura catastale aggiornata). Controparte_1
pagina 3 di 11 Immobile così individuato in atto di compravendita del 5.05.2011 a rogito per Notar
– Rep. n. 103315 – Racc. n. 20172 – trascritto in data 9.05.2011 Persona_2
con Reg. Part. n. 4324 e Reg. Gen. n. 7054:
-Porzione del fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Spoltore (Pe) alla Via
Danubio n. 22, facente parte del complesso denominato “Pescarina Alta” e precisamente:
Appartamento da cielo a terra, composto di sala, cucina, ripostiglio, bagno e c.t. e disimpegno con balcone a livello, posti al piano terra;
tre camere, due bagni, ripostiglio e disimpegno con due balconi a livello, posti al piano primo cui si accede mediante gradinata interna esclusiva, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto a confine con proprietà aventi causa della società Pescarina Alta CP_2
S.R.L. a più lati, salvo altri.
-Immobile pervenuto agli istanti per acquisto fattone dai sig.ri e Parte_2
con atto di compravendita del 5 maggio 2011 con n. 103315 di Parte_3
Repertorio e n. 20172 di Raccolta per Notar Notaio in Pescara, Persona_2
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pescara e Teramo.
-Quanto sopra è pervenuto alla parte venditrice, sig.ri e per acquisto Pt_2 Pt_3
fattone dalla società Pescarina Alta S.R.L. con sede in Pescara con atto antecedente al ventennio (atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 16 Persona_3
gennaio 1978, REP. n. 19241 ed in data 20 marzo 1978, Rep. n. 19878/7042, trascritto a Pescara in data 11 aprile1978 al n. 2202 RP) e successiva disposizione di rettifica dati catastali giusta sentenza del Tribunale di Pescara del 29 novembre 2007,
Sent. n. 1520/07 – R.G. n. 1963/05, Cron. n. 16745/07, Rep. 1439, trascritto a
Pescara in data 11 luglio 2008 al n. 7447 RP (All. 4 – atto notarile di compravendita).
Locali garage così individuati al Competente Catasto Fabbricati in relazione alla quota pari ad ½, oggetto di cessione:
pagina 4 di 11 -Foglio 21, particella 420, Via Pescarina, piano T, Cat. C/6a, Classe 2, Consistenza mq. 15, R.C. € 24,02, Dati di superficie totale 18 mq. (All. 5 – visura catastale aggiornata)
-Foglio 21, particella 421, Via Pescarina, piano T, Cat. C/6a, Classe 2, Consistenza mq. 15, R.C. € 24,02, Dati di superficie totale 16 mq. (All. 5 – visura catastale aggiornata)
Locali garage così individuati in atto di compravendita del 5.05.2011 a rogito per
Notar – Rep. n. 103315 – Racc. n. 20172 – trascritto in data Persona_2
9.05.2011 con Reg. Part. n. 4325 e Reg. Gen. n. 7055:
-N. 2 locali adibiti ad uso garage, adiacenti e contigui tra loro, posti al piano terra, confinanti nell'insieme con vano centrale elettrica condominiale, area di manovra, corte esclusiva dell'appartamento censito al Foglio 21, particelle 413 e 486, subalterno 1 (graffate) – (siccome individuato supra al n. 2 del presente ricorso congiunto).
-Quanto sopra è pervenuto alla parte venditrice in forza di acquisto fattone dalla società “Edil Pescara s.r.l.” con atto ricevuto dal Notaio del Persona_4
4.07.1989, Rep. n. 34173, trascritto a Pescara il 15.07.1989 al n. 5348 RP (All. 4 – atto notarile di compravendita).
3)-La cessione di quota comprende tutte le accessioni e pertinenze, accessori e dipendenze, accessi, servitù attive e passive esistenti.
-Le parti convengono e pattuiscono che la cessione della quota del 50% degli immobili individuati al sig. che ne diventa unico e pieno Controparte_1
proprietario, oggetto del presente accordo, avviene a titolo gratuito a definizione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro coniugi, senza null'altro a che pretendere reciprocamente, di talché nessun corrispettivo monetario è dovuto dal beneficiario a favore della cedente;
pagina 5 di 11 -I cespiti oggetto del presente atto appaiono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate al Catasto fabbricati in data 17.07.2008, prot. n. PE0146239, in data 17.07.2008, n. prot. PE0146269 e in data 17.07.2008, n. PE0146271, come da atto notarile di compravendita.
All'uopo il cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati (come da visura aggiornata all. 3 per abitazione, all. 5 per garage) e la planimetria catastale citata in atto notarile (All. 9) nonché le planimetrie aggiornate in data 4.06.2025 (All. 16) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
Altresì dichiara e garantisce che nell'unità immobiliare in questione non sono state apportate variazioni e/o modifiche per le quali fosse necessario un provvedimento autorizzativo della Autorità amministrativa e che non esistono, per la predetta unità immobiliare, provvedimenti sanzionatori o domande di sanatoria in corso.
-Il cedente/proprietario dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, assumendosi ogni conseguente responsabilità, che gli immobili oggetto
(appartamento e n. 2 garage) del presente contratto sono stati edificati nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di edilizia vigenti di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del predetto D.P.R.
-Dichiara e garantisce che quanto in oggetto fa parte di un fabbricato realizzato in forza di concessione edilizia n. 454 del 28.09.1974 e che per l'immobile in oggetto sono state rilasciate Concessioni Edilizie a Sanatoria n. 977/99 del 20.01.1999 e n.
1124 del 22.007.2004 e che le unità immobiliari in oggetto sono agibili, non sono affette da irregolarità urbanistico-edilizie che ne escludano o ne limitino in alcun modo la loro commerciabilità. Come da verbale di udienza del 19/06/2025, i coniugi precisano che i titoli abilitativi e di agibilità relativi agli immobili da trasferire sono i seguenti: 1) Licenza Edilizia n. 54 del 28/09/1974; 2) Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 977 del 20/01/1999; 3) DIA N. 151/07, Prot. n. 2697 del 10/08/2007; 4)
pagina 6 di 11 SCIA Prot. n. 22467 del 02/07/2015 (per gazebo); 5) SCAGI (Segnalazione
Certificata di Agibilità) Prot. n. 20442 del 17/06/2025.
-Dichiara, altresì, che gli immobili sono liberi da pesi, oneri e vincoli di qualsiasi natura;
non vi sono ipoteche, servitù o pignoramenti che possano pregiudicare i diritti del beneficiario. A tal riguardo, si precisa: il sig. , in qualità di CP_1
comproprietario per la quota di ½, dichiara e garantisce che, in riferimento al mutuo acceso sull'immobile di Spoltore da entrambi i coniugi, in data 5.05.2011 e prossimo alla scadenza fissata per il 31.05.2026, con Rep. n. 103316 e Racc. n. 20173, stipulato presso Banca di Credito Cooperativo Abruzzese dinanzi al Notaio
[...]
(All. 6), nessun obbligo di pagamento è imputabile alla moglie, seppure Per_2
cointestataria, per aver sempre adempiuto lui stesso personalmente. Pertanto, dichiara e garantisce, liberando la sig.ra da ogni responsabilità, che il Pt_1
suddetto mutuo, siccome risulta anche da ispezione ipotecaria (All. 7) con annotazione della trascrizione avvenuta in data 9.05.2011 – Reg. Part. 1238 – Reg.
Gen. 7056, non costituisce alcun vincolo o pretesa nei confronti della moglie né limitazioni o pregiudizi alla disponibilità del bene oggetto di odierna cessione e questo nella misura del valore della quota pari al 50% di proprietà della sig.ra
, già ampiamente riscattata negli anni a mezzo di regolare pagamento mensile Pt_1
delle rate di mutuo stabilite.
-Il cedente, quindi, dichiara e garantisce che la quota ceduta è nella sua piena disponibilità, con rinuncia all'ipoteca legale.
- Il cedente dichiara che l'immobile di civile abitazione è in regola con l'attestazione
APE (All. 10) e dichiara che il valore della quota di ½ degli immobili da trasferire è pari ad € 92.500,00 per l'appartamento ed € 14.310,00 per i box e così per complessivi € 106.810,00 (All. 10bis).
Con il possesso legale si trasferiscono alla parte beneficiaria i relativi vantaggi ed oneri.
pagina 7 di 11 -Le parti autorizzano, sin d'ora, la trascrizione del provvedimento di separazione legale tra coniugi e del relativo accordo transattivo, accollandosi, laddove necessario, in misura pari al 50% le spese di tutti i relativi oneri di trascrizione.
-Il cedente produce tutta la documentazione necessaria per la successiva trascrizione e dichiara e conferma che non esiste nessuna formalità pregiudizievole a suo carico che possa ledere i diritti del futuro beneficiario.
-Entrambi i coniugi dichiarano che i pagamenti di tutti i tributi locali sono in regola nonché le quote condominiali di spettanza.
-I coniugi dichiarano che si obbligano essi stessi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
-I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999, trattandosi di accordi che costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva del rapporto matrimoniale.
In tal modo le parti si ritengono soddisfatte degli accordi raggiunti, con relativa intesa economica, a compensazione totale e senza possibilità alcuna di future richieste economiche reciproche di essi coniugi, ad eccezione di quanto previsto nel punto 4), 5), 6), 7) e 8), 9), siccome di seguito disciplinato.
Sul figlio di anni 17 e mezzo:
4)-Il figlio, ormai quasi maggiorenne viene comunque affidato ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con l'obbligo da parte di entrambi di curarlo, educarlo, istruirlo e mantenerlo, secondo Legge, sino al completo raggiungimento dell'autonomia e dell'autosufficienza economica.
pagina 8 di 11 Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno quindi assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del proprio figlio.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e comunque sempre previa comunicazione all'altro genitore.
5)-Il Sig. già sta esercitando i suoi diritti di visita liberamente e senza alcun CP_1 problema, data l'età del figlio, ormai quasi maggiorenne ed il clima familiare sereno.
6)-I coniugi si impegnano, comunque, a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e Per_1
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, altresì, si impegnano sin da ora e per il futuro a non escludere il figlio ormai quasi maggiorenne, dalle loro Per_1
eventuali nuove vite affettive.
7)-Il sig. si obbliga a versare direttamente alla sig.ra CP_1 Parte_1
quale contributo per il suo mantenimento, l'importo di € 500,00 e quale contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di € 400,00, per un totale di € 900,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico intestato alla sig.ra con coordinate: IBAN Parte_1
[...]; C/C. N. 1038927560; e questo a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
8)-Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale.
pagina 9 di 11 Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
9)-L'assegno unico per il figlio verrà percepito per intero e direttamente Per_1
dalla sig.ra ed il sig. sin da ora dichiara di prestare il suo consenso. Pt_1 CP_1
10)-Il sig. , nel frattempo, a definitiva e completa compensazione tra loro CP_1
coniugi, ha provveduto all'acquisto di nuova abitazione intestata alla moglie (All. 8), sita in Pescara alla Via Gole di San Venanzio n. 44, che vi andrà a vivere col figlio, presso di lei collocato;
e questo ad ultimazione quantomeno dei lavori di ristrutturazione interna (abitabilità dell'immobile) e arredo della cucina a carico del sig. (la sig.ra ha provveduto a tutto il resto dell'arredo di casa); con CP_1 Pt_1
impegno, sempre del sig. , ad ultimare i lavori esterni (tetto e corte esterna) CP_1
entro il 30 luglio prossimo. La sig.ra nulla obietta. Pt_1
Sarà, pertanto, cura degli istanti procedere personalmente, entro il 28 giugno 2025, a seguito di udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara per la redazione del verbale completo di separazione consensuale e contestuale trasferimento della quota oggetto dell'odierno accordo, alla relativa trascrizione, secondo la normativa vigente, per usufruire anche delle c.d. agevolazioni “Prima Casa”.
I coniugi concordemente stabiliscono, altresì, che, se entro il 30 luglio 2025 la nuova abitazione non sarà completamente finita ed arredata (arredo cucina, bagno e camere), per cause non imputabili alla loro volontà, la sig.ra ed il figlio Pt_1
potranno rimanere nella casa coniugale di Spoltore sino a completamento dei Per_1
lavori che non dovranno protrarsi oltre il 30 agosto 2025.
11)-Per quel che riguarda l'autovettura Lancia Y, tg. GD143ZV, in uso alla moglie ed intestata alla società del marito “L'hobby snob srls”, con contratto di noleggio in scadenza il prossimo 30.12.2025, il sig. si impegna, alla scadenza, a CP_1
pagina 10 di 11 procurare altro mezzo di trasporto adeguato alle necessità della sig.ra oltre Pt_1
ad eventuali altri spese sul mezzo da concordare tra loro coniugi, con le modalità che riterrà opportune purché trattasi di mezzo idoneo.
12)-I coniugi dichiarano di aver provveduto alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali pregressi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
13)-I coniugi si autorizzano al rinnovo della propria carta di identità valida anche per l'espatrio, dei rispettivi passaporti, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per il figlio fintanto che non raggiunga la maggiore età a settembre
2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CRECCHIO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1178/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. DI COSMO LARA LETIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 25/09/2004 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in CRECCHIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1)-I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2)-I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti convengono quanto segue:
-la casa coniugale e n. 2 garage siti in Spoltore (Pe) alla Via Danubio n. 22, sono stati acquistati in parti uguali fra loro coniugi istanti ed attualmente la casa coniugale è abitata dalla sig.ra insieme col figlio di anni 17 e mezzo (18 a Pt_1 Per_1
settembre 2025), studente al quarto anno del Liceo Classico. I coniugi, di comune accordo stabiliscono che la quota pari al 50% di proprietà della sig.ra viene Pt_1 ceduta al coniuge, Sig. , proprietario dell'altro 50%. CP_1
-Pertanto, ai sensi dell'art. 1376 del c.c. la sig.ra manifesta la Parte_1
chiara ed inequivoca volontà a procedere col trasferimento della sua quota pari al
50% degli immobili in comproprietà col coniuge, sig. che dichiara Controparte_1
di accettare, e precisamente:
Immobile così individuato al competente Catasto Fabbricati in relazione alla quota pari ad ½, oggetto di cessione:
Foglio 21, Particella 413 e 486, Sub 1 (graffate), Via Pescarina n. SNC, Piani T-1,
Cat. A/2a), Classe 3, Vani catastali 7,5, RC Euro 619,75, Superficie 148 metri quadri, totale escluse aree scoperte 125 metri quadri, proprietà e Parte_1
ciascuno per ½ (All. 3 – visura catastale aggiornata). Controparte_1
pagina 3 di 11 Immobile così individuato in atto di compravendita del 5.05.2011 a rogito per Notar
– Rep. n. 103315 – Racc. n. 20172 – trascritto in data 9.05.2011 Persona_2
con Reg. Part. n. 4324 e Reg. Gen. n. 7054:
-Porzione del fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Spoltore (Pe) alla Via
Danubio n. 22, facente parte del complesso denominato “Pescarina Alta” e precisamente:
Appartamento da cielo a terra, composto di sala, cucina, ripostiglio, bagno e c.t. e disimpegno con balcone a livello, posti al piano terra;
tre camere, due bagni, ripostiglio e disimpegno con due balconi a livello, posti al piano primo cui si accede mediante gradinata interna esclusiva, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto a confine con proprietà aventi causa della società Pescarina Alta CP_2
S.R.L. a più lati, salvo altri.
-Immobile pervenuto agli istanti per acquisto fattone dai sig.ri e Parte_2
con atto di compravendita del 5 maggio 2011 con n. 103315 di Parte_3
Repertorio e n. 20172 di Raccolta per Notar Notaio in Pescara, Persona_2
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pescara e Teramo.
-Quanto sopra è pervenuto alla parte venditrice, sig.ri e per acquisto Pt_2 Pt_3
fattone dalla società Pescarina Alta S.R.L. con sede in Pescara con atto antecedente al ventennio (atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 16 Persona_3
gennaio 1978, REP. n. 19241 ed in data 20 marzo 1978, Rep. n. 19878/7042, trascritto a Pescara in data 11 aprile1978 al n. 2202 RP) e successiva disposizione di rettifica dati catastali giusta sentenza del Tribunale di Pescara del 29 novembre 2007,
Sent. n. 1520/07 – R.G. n. 1963/05, Cron. n. 16745/07, Rep. 1439, trascritto a
Pescara in data 11 luglio 2008 al n. 7447 RP (All. 4 – atto notarile di compravendita).
Locali garage così individuati al Competente Catasto Fabbricati in relazione alla quota pari ad ½, oggetto di cessione:
pagina 4 di 11 -Foglio 21, particella 420, Via Pescarina, piano T, Cat. C/6a, Classe 2, Consistenza mq. 15, R.C. € 24,02, Dati di superficie totale 18 mq. (All. 5 – visura catastale aggiornata)
-Foglio 21, particella 421, Via Pescarina, piano T, Cat. C/6a, Classe 2, Consistenza mq. 15, R.C. € 24,02, Dati di superficie totale 16 mq. (All. 5 – visura catastale aggiornata)
Locali garage così individuati in atto di compravendita del 5.05.2011 a rogito per
Notar – Rep. n. 103315 – Racc. n. 20172 – trascritto in data Persona_2
9.05.2011 con Reg. Part. n. 4325 e Reg. Gen. n. 7055:
-N. 2 locali adibiti ad uso garage, adiacenti e contigui tra loro, posti al piano terra, confinanti nell'insieme con vano centrale elettrica condominiale, area di manovra, corte esclusiva dell'appartamento censito al Foglio 21, particelle 413 e 486, subalterno 1 (graffate) – (siccome individuato supra al n. 2 del presente ricorso congiunto).
-Quanto sopra è pervenuto alla parte venditrice in forza di acquisto fattone dalla società “Edil Pescara s.r.l.” con atto ricevuto dal Notaio del Persona_4
4.07.1989, Rep. n. 34173, trascritto a Pescara il 15.07.1989 al n. 5348 RP (All. 4 – atto notarile di compravendita).
3)-La cessione di quota comprende tutte le accessioni e pertinenze, accessori e dipendenze, accessi, servitù attive e passive esistenti.
-Le parti convengono e pattuiscono che la cessione della quota del 50% degli immobili individuati al sig. che ne diventa unico e pieno Controparte_1
proprietario, oggetto del presente accordo, avviene a titolo gratuito a definizione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro coniugi, senza null'altro a che pretendere reciprocamente, di talché nessun corrispettivo monetario è dovuto dal beneficiario a favore della cedente;
pagina 5 di 11 -I cespiti oggetto del presente atto appaiono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate al Catasto fabbricati in data 17.07.2008, prot. n. PE0146239, in data 17.07.2008, n. prot. PE0146269 e in data 17.07.2008, n. PE0146271, come da atto notarile di compravendita.
All'uopo il cedente dichiara che i dati catastali sopra riportati (come da visura aggiornata all. 3 per abitazione, all. 5 per garage) e la planimetria catastale citata in atto notarile (All. 9) nonché le planimetrie aggiornate in data 4.06.2025 (All. 16) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
Altresì dichiara e garantisce che nell'unità immobiliare in questione non sono state apportate variazioni e/o modifiche per le quali fosse necessario un provvedimento autorizzativo della Autorità amministrativa e che non esistono, per la predetta unità immobiliare, provvedimenti sanzionatori o domande di sanatoria in corso.
-Il cedente/proprietario dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, assumendosi ogni conseguente responsabilità, che gli immobili oggetto
(appartamento e n. 2 garage) del presente contratto sono stati edificati nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di edilizia vigenti di riferimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del predetto D.P.R.
-Dichiara e garantisce che quanto in oggetto fa parte di un fabbricato realizzato in forza di concessione edilizia n. 454 del 28.09.1974 e che per l'immobile in oggetto sono state rilasciate Concessioni Edilizie a Sanatoria n. 977/99 del 20.01.1999 e n.
1124 del 22.007.2004 e che le unità immobiliari in oggetto sono agibili, non sono affette da irregolarità urbanistico-edilizie che ne escludano o ne limitino in alcun modo la loro commerciabilità. Come da verbale di udienza del 19/06/2025, i coniugi precisano che i titoli abilitativi e di agibilità relativi agli immobili da trasferire sono i seguenti: 1) Licenza Edilizia n. 54 del 28/09/1974; 2) Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 977 del 20/01/1999; 3) DIA N. 151/07, Prot. n. 2697 del 10/08/2007; 4)
pagina 6 di 11 SCIA Prot. n. 22467 del 02/07/2015 (per gazebo); 5) SCAGI (Segnalazione
Certificata di Agibilità) Prot. n. 20442 del 17/06/2025.
-Dichiara, altresì, che gli immobili sono liberi da pesi, oneri e vincoli di qualsiasi natura;
non vi sono ipoteche, servitù o pignoramenti che possano pregiudicare i diritti del beneficiario. A tal riguardo, si precisa: il sig. , in qualità di CP_1
comproprietario per la quota di ½, dichiara e garantisce che, in riferimento al mutuo acceso sull'immobile di Spoltore da entrambi i coniugi, in data 5.05.2011 e prossimo alla scadenza fissata per il 31.05.2026, con Rep. n. 103316 e Racc. n. 20173, stipulato presso Banca di Credito Cooperativo Abruzzese dinanzi al Notaio
[...]
(All. 6), nessun obbligo di pagamento è imputabile alla moglie, seppure Per_2
cointestataria, per aver sempre adempiuto lui stesso personalmente. Pertanto, dichiara e garantisce, liberando la sig.ra da ogni responsabilità, che il Pt_1
suddetto mutuo, siccome risulta anche da ispezione ipotecaria (All. 7) con annotazione della trascrizione avvenuta in data 9.05.2011 – Reg. Part. 1238 – Reg.
Gen. 7056, non costituisce alcun vincolo o pretesa nei confronti della moglie né limitazioni o pregiudizi alla disponibilità del bene oggetto di odierna cessione e questo nella misura del valore della quota pari al 50% di proprietà della sig.ra
, già ampiamente riscattata negli anni a mezzo di regolare pagamento mensile Pt_1
delle rate di mutuo stabilite.
-Il cedente, quindi, dichiara e garantisce che la quota ceduta è nella sua piena disponibilità, con rinuncia all'ipoteca legale.
- Il cedente dichiara che l'immobile di civile abitazione è in regola con l'attestazione
APE (All. 10) e dichiara che il valore della quota di ½ degli immobili da trasferire è pari ad € 92.500,00 per l'appartamento ed € 14.310,00 per i box e così per complessivi € 106.810,00 (All. 10bis).
Con il possesso legale si trasferiscono alla parte beneficiaria i relativi vantaggi ed oneri.
pagina 7 di 11 -Le parti autorizzano, sin d'ora, la trascrizione del provvedimento di separazione legale tra coniugi e del relativo accordo transattivo, accollandosi, laddove necessario, in misura pari al 50% le spese di tutti i relativi oneri di trascrizione.
-Il cedente produce tutta la documentazione necessaria per la successiva trascrizione e dichiara e conferma che non esiste nessuna formalità pregiudizievole a suo carico che possa ledere i diritti del futuro beneficiario.
-Entrambi i coniugi dichiarano che i pagamenti di tutti i tributi locali sono in regola nonché le quote condominiali di spettanza.
-I coniugi dichiarano che si obbligano essi stessi a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
-I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999, trattandosi di accordi che costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva del rapporto matrimoniale.
In tal modo le parti si ritengono soddisfatte degli accordi raggiunti, con relativa intesa economica, a compensazione totale e senza possibilità alcuna di future richieste economiche reciproche di essi coniugi, ad eccezione di quanto previsto nel punto 4), 5), 6), 7) e 8), 9), siccome di seguito disciplinato.
Sul figlio di anni 17 e mezzo:
4)-Il figlio, ormai quasi maggiorenne viene comunque affidato ad entrambi i genitori secondo il regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con l'obbligo da parte di entrambi di curarlo, educarlo, istruirlo e mantenerlo, secondo Legge, sino al completo raggiungimento dell'autonomia e dell'autosufficienza economica.
pagina 8 di 11 Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno quindi assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del proprio figlio.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e comunque sempre previa comunicazione all'altro genitore.
5)-Il Sig. già sta esercitando i suoi diritti di visita liberamente e senza alcun CP_1 problema, data l'età del figlio, ormai quasi maggiorenne ed il clima familiare sereno.
6)-I coniugi si impegnano, comunque, a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e Per_1
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi, altresì, si impegnano sin da ora e per il futuro a non escludere il figlio ormai quasi maggiorenne, dalle loro Per_1
eventuali nuove vite affettive.
7)-Il sig. si obbliga a versare direttamente alla sig.ra CP_1 Parte_1
quale contributo per il suo mantenimento, l'importo di € 500,00 e quale contributo per il mantenimento del figlio, l'importo di € 400,00, per un totale di € 900,00 (con rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico intestato alla sig.ra con coordinate: IBAN Parte_1
[...]; C/C. N. 1038927560; e questo a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
8)-Tutte le spese straordinarie, siccome elencate dettagliamente dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara e che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre e saranno rimborsate all'altro genitore, che eventualmente le ha anticipate, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale.
pagina 9 di 11 Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 5 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
9)-L'assegno unico per il figlio verrà percepito per intero e direttamente Per_1
dalla sig.ra ed il sig. sin da ora dichiara di prestare il suo consenso. Pt_1 CP_1
10)-Il sig. , nel frattempo, a definitiva e completa compensazione tra loro CP_1
coniugi, ha provveduto all'acquisto di nuova abitazione intestata alla moglie (All. 8), sita in Pescara alla Via Gole di San Venanzio n. 44, che vi andrà a vivere col figlio, presso di lei collocato;
e questo ad ultimazione quantomeno dei lavori di ristrutturazione interna (abitabilità dell'immobile) e arredo della cucina a carico del sig. (la sig.ra ha provveduto a tutto il resto dell'arredo di casa); con CP_1 Pt_1
impegno, sempre del sig. , ad ultimare i lavori esterni (tetto e corte esterna) CP_1
entro il 30 luglio prossimo. La sig.ra nulla obietta. Pt_1
Sarà, pertanto, cura degli istanti procedere personalmente, entro il 28 giugno 2025, a seguito di udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Pescara per la redazione del verbale completo di separazione consensuale e contestuale trasferimento della quota oggetto dell'odierno accordo, alla relativa trascrizione, secondo la normativa vigente, per usufruire anche delle c.d. agevolazioni “Prima Casa”.
I coniugi concordemente stabiliscono, altresì, che, se entro il 30 luglio 2025 la nuova abitazione non sarà completamente finita ed arredata (arredo cucina, bagno e camere), per cause non imputabili alla loro volontà, la sig.ra ed il figlio Pt_1
potranno rimanere nella casa coniugale di Spoltore sino a completamento dei Per_1
lavori che non dovranno protrarsi oltre il 30 agosto 2025.
11)-Per quel che riguarda l'autovettura Lancia Y, tg. GD143ZV, in uso alla moglie ed intestata alla società del marito “L'hobby snob srls”, con contratto di noleggio in scadenza il prossimo 30.12.2025, il sig. si impegna, alla scadenza, a CP_1
pagina 10 di 11 procurare altro mezzo di trasporto adeguato alle necessità della sig.ra oltre Pt_1
ad eventuali altri spese sul mezzo da concordare tra loro coniugi, con le modalità che riterrà opportune purché trattasi di mezzo idoneo.
12)-I coniugi dichiarano di aver provveduto alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali pregressi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
13)-I coniugi si autorizzano al rinnovo della propria carta di identità valida anche per l'espatrio, dei rispettivi passaporti, nonché della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per il figlio fintanto che non raggiunga la maggiore età a settembre
2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CRECCHIO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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