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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da
1) Parte_1
Nato a Udine (UD), il 02/06/1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Marotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Marotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 129, parte II, serie A, dell'anno 2001.
In separazione dei beni.
□ separati consensualmente con verbale in data 30/11/2009 omologato con decreto del 14/12/2009
con i seguenti figlie: ( , nata a [...], il Persona_1 C.F._3
30/10/2001 e residente in [...] e Controparte_1
( ), nata a [...], il [...] e residente presso la casa della C.F._4 madre sita in Milano Via Michele Saponaro n. 32
FATTO
- in data 10/02/2001 in Milano (MI), i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, e il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 129, parte II, serie A, dell'anno 2001.
(doc. 01 - Atto integrale di matrimonio;
doc. 02 - certificato di residenza e stato di famiglia
; doc. 03 – certificato di residenza e stato di famiglia ); Pt_2 Parte_1
- dal matrimonio sono nate due figlie:
( , nata a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._3
Milano (MI), Via Michele Saponaro n. 32, domiciliata presso la casa del padre in CC
(MI), Via Certosa di Pavia n. 3, cittadina italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente, tuttavia prossima alla conclusione scolastica e dunque proiettata nell'ambito lavorativo;
( ), nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._4 presso la casa della madre sita in Milano Via Michele Saponaro n. 32 cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente;
impiegata con contratto a tempo determinato c/o fondazione Associazione Amani Onlus (MI) reddito mensile circa € 1.438,00
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, con ricorso congiunto, i coniugi adivano il Tribunale di Milano al fine di ottenere pronunzia di separazione personale (causa
RG n. 53248/2009);
- la separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di Milano con decreto di omologazione del 18/12/2009 (doc. 04 - copia autentica verbale ex art. 711 c.p.c. e omologa);
- non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della L.
01/12/1970, n. 898 e successive modifiche;
- i coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alle figlie maggiorenni di cui una non economicamente autosufficiente ( ) e ai loro Persona_1 rapporti economici;
- i ricorrenti dispongono di adeguati redditi propri che gli consentono di essere economicamente indipendenti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile;
- le parti confermano sin d'ora le condizioni formulate col presente ricorso e chiedono di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, rinunciando reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza (doc. 05 – copia ricorso sottoscritto dalle parti personalmente;
doc. 06 – C.I. ; doc. 06 – C.I. Del CO). Pt_2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La ex casa coniugale Piazza Carrara n. 19 in Milano e condotta in locazione nelle more del matrimonio è stata già rilasciata dai coniugi a seguito dell'avvenuta separazione coniugale. Per_
2) Le figlie maggiorenni, benché residenti/domiciliate presso il padre ( ) e la madre ( ) concorderanno con i rispettivi genitori il diritto di visita secondo gli impegni CP_1 professionali e personali delle stesse, in ogni caso secondo la loro volontà e come da prassi familiare ormai consolidata.
3) A titolo di concorso al mantenimento della figlia CO non ancora Per_1 autonoma economicamente il sig. verserà alla figlia l'importo Parte_1 Persona_1 di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili mediante bonifico bancario, tramite accredito diretto sul conto corrente della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero sino al raggiungimento dell'autonomia Per_ patrimoniale di e comunque non oltre il 31/12/2025.
4) L'Assegno Unico per le figlie, ove riconosciuto per entrambe, continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal Sig. . Parte_1
5) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile.
6) Le parti danno atto che tutte le altre questioni patrimoniali sono già state tra loro regolate e, pertanto, entrambi i coniugi null'altro hanno a pretendere tra loro in conseguenza degli obblighi nascenti dal matrimonio o dal regime di separazione in vigore sino ad oggi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1)Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto (Milano il 10/02/2001) tra e . Parte_1 Parte_2
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3 ) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5)Compensa tra le parti le spese di procedura
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Ruvo di Puglia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.205
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da
1) Parte_1
Nato a Udine (UD), il 02/06/1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Marotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosanna Marotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 129, parte II, serie A, dell'anno 2001.
In separazione dei beni.
□ separati consensualmente con verbale in data 30/11/2009 omologato con decreto del 14/12/2009
con i seguenti figlie: ( , nata a [...], il Persona_1 C.F._3
30/10/2001 e residente in [...] e Controparte_1
( ), nata a [...], il [...] e residente presso la casa della C.F._4 madre sita in Milano Via Michele Saponaro n. 32
FATTO
- in data 10/02/2001 in Milano (MI), i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, e il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 129, parte II, serie A, dell'anno 2001.
(doc. 01 - Atto integrale di matrimonio;
doc. 02 - certificato di residenza e stato di famiglia
; doc. 03 – certificato di residenza e stato di famiglia ); Pt_2 Parte_1
- dal matrimonio sono nate due figlie:
( , nata a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._3
Milano (MI), Via Michele Saponaro n. 32, domiciliata presso la casa del padre in CC
(MI), Via Certosa di Pavia n. 3, cittadina italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente, tuttavia prossima alla conclusione scolastica e dunque proiettata nell'ambito lavorativo;
( ), nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._4 presso la casa della madre sita in Milano Via Michele Saponaro n. 32 cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente;
impiegata con contratto a tempo determinato c/o fondazione Associazione Amani Onlus (MI) reddito mensile circa € 1.438,00
- essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, con ricorso congiunto, i coniugi adivano il Tribunale di Milano al fine di ottenere pronunzia di separazione personale (causa
RG n. 53248/2009);
- la separazione consensuale veniva omologata dal Tribunale di Milano con decreto di omologazione del 18/12/2009 (doc. 04 - copia autentica verbale ex art. 711 c.p.c. e omologa);
- non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
- dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della L.
01/12/1970, n. 898 e successive modifiche;
- i coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alle figlie maggiorenni di cui una non economicamente autosufficiente ( ) e ai loro Persona_1 rapporti economici;
- i ricorrenti dispongono di adeguati redditi propri che gli consentono di essere economicamente indipendenti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile;
- le parti confermano sin d'ora le condizioni formulate col presente ricorso e chiedono di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte, rinunciando reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza (doc. 05 – copia ricorso sottoscritto dalle parti personalmente;
doc. 06 – C.I. ; doc. 06 – C.I. Del CO). Pt_2 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La ex casa coniugale Piazza Carrara n. 19 in Milano e condotta in locazione nelle more del matrimonio è stata già rilasciata dai coniugi a seguito dell'avvenuta separazione coniugale. Per_
2) Le figlie maggiorenni, benché residenti/domiciliate presso il padre ( ) e la madre ( ) concorderanno con i rispettivi genitori il diritto di visita secondo gli impegni CP_1 professionali e personali delle stesse, in ogni caso secondo la loro volontà e come da prassi familiare ormai consolidata.
3) A titolo di concorso al mantenimento della figlia CO non ancora Per_1 autonoma economicamente il sig. verserà alla figlia l'importo Parte_1 Persona_1 di € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili mediante bonifico bancario, tramite accredito diretto sul conto corrente della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero sino al raggiungimento dell'autonomia Per_ patrimoniale di e comunque non oltre il 31/12/2025.
4) L'Assegno Unico per le figlie, ove riconosciuto per entrambe, continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal Sig. . Parte_1
5) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile.
6) Le parti danno atto che tutte le altre questioni patrimoniali sono già state tra loro regolate e, pertanto, entrambi i coniugi null'altro hanno a pretendere tra loro in conseguenza degli obblighi nascenti dal matrimonio o dal regime di separazione in vigore sino ad oggi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1)Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto (Milano il 10/02/2001) tra e . Parte_1 Parte_2
2)Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3 ) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5)Compensa tra le parti le spese di procedura
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Ruvo di Puglia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.205
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG