Articolo 1 della Legge 22 marzo 1952, n. 173
Versione
18 aprile 1952
Art. 1. Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti".

Entrata in vigore il 18 aprile 1952