Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 7055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...] ( elett. dom. Parte_1 C.F._1
in Genova Via Corsica 2/3, presso lo studio dell'Avv. Alessio Iop ( ) che C.F._2 lo rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] ( ) elett. dom. Controparte_1 C.F._3 in Genova, Corso Torino 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso che la rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“affinché il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi sopra indicati, con ogni consequenziale provvedimento ed in ispecie con l'ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune Genova di annotare la pronunciata sentenza sul relativo atto di matrimonio (al n.
172, parte II, serie A, Vol. 1, Anno 2004, Ufficio 1); alle seguenti CONDIZIONI
a. La casa coniugale (facente parte dell'unità immobiliare, in comproprietà, ubicata a Genova in Via
Stefanina Moro 84/14 e cantina interno 4, recanti i seguenti dati catastali: Sezione Urbana GED,
Foglio 38, Particella 608, Sub22, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 3 e cantina Sezione Urbana
GED, Foglio 38, Particella 608, Sub 53, Zona Cens. 1, Categoria C/2, civico 84 interno 4) viene confermata come assegnata, nell'interesse della prole, alla SI , che vi continuerà ad CP_1 abitare con i figli fino al raggiungimento della maggiore età o indipendenza economica;
b) le spese ordinarie fisse e generali, relative a tale unità abitativa, saranno totalmente sostenute dalla SI
in qualità di assegnataria;
inoltre la SI si farà carico anche delle spese CP_1 CP_1 ordinarie relative al secondo ascensore oltre a quello condominiale (con accesso da Via Fereggiano che conduce in Via Stefanina Moro) e manutenzione strada sempre di Via Stefanina Moro, mentre quelle straordinarie sia dell'abitazione, della strada e secondo ascensore saranno divise parimenti tra i ricorrenti comproprietari. Le detrazioni afferenti alle future spese straordinarie dello stabile di via
Stefanina Moro n. 84 e dell'immobile di proprietà, della strada e secondo ascensore stabilite di anno in anno dalle normative fiscali, verranno detratte da entrambi con una quota del 50%; c) i figli minori,
e sono affidati in modo condiviso ai genitori, con residenza abitativa presso la Per_1 Per_2 SI;
d) il sig. terrà con sé i figli e a week end CP_1 Parte_1 Per_1 Per_2 alternati dal venerdì sera al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (circa 12 giorni al mese, quindi 5 giorni più del passato e quasi in misura paritaria); e) per le festività natalizie, i genitori decideranno di volta in volta e, in caso di mancato accordo, vigerà il principio dell'alternanza nei seguenti termini: la settimana dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori, la settimana dal 31 dicembre al 07 gennaio con l'altro. Al termine delle vacanze natalizie, l'alternanza dei weekend riprenderà con la medesima cadenza vigente nel periodo pre-vacanziero, al fine di consentire una puntuale programmazione ai fini lavorativi;
f) lo stesso principio dell'alternanza tra i genitori vigerà per le festività pasquali, per tutte le festività civili e religiose, per i ponti e per i compleanni;
g) per ciò che riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, previo reciproco accordo tra gli stessi, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
h) le parti sono economicamente autosufficienti e pertanto non vi sono i presupposti per la concessione di assegno di mantenimento tra loro;
i) il NO verserà comunque Parte_1 alla SI , a titolo di contributo per le spese non certificabili per il mantenimento di CP_1
e la somma mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio) da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
il sig. corrisponderà detta somma alla Parte_1 SI entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico su Conto Corrente acceso presso CP_1 la Filiale di Genova della Banca Intesa San Paolo IBAN: [...]; j) la rata del mutuo relativo alla casa familiare e gravante presso 1'INPS ed ammontante a circa 500,00 Euro mensili, sarà saldata da entrambi i coniugi nella misura di Euro 150,00 mensili a carico della SI
ed Euro 350,00 mensili a carico del NO La SI provvederà CP_1 Parte_1 CP_1 al pagamento della quota ad Ella spettante mediante bonifico bancario entro il 25 di ogni mese da effettuarsi presso la banca ING Direct: IBAN [...]CCO010438840 conto corrente intestato al SInor il quale, provvederà ad impiegare tali somme, alle scadenze Parte_1 prefissate dall'ente erogatore, al pagamento delle rate del mutuo;
k) l'assegno unico attualmente in vigore sarà percepito dalla SI;
l) il NO si impegna inoltre a CP_1 Parte_1 corrispondere, nella misura pari al 60%, tutte le spese straordinarie sostenute per i figli, mentre la SI contribuirà per il restante 40% e il pagamento delle stesse avverrà previa esibizione CP_1 del giustificativo di spesa. Per spese straordinarie, da concordarsi e non, si intendono le spese di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IV a del Tribunale di Genova, del 15 Settembre
2016. Per quanto concerne le spese fiscalmente detraibili (esempio mediche, sportive trasporto, ecc..), sarà cura del genitore che effettuerà la spesa di fornire copia fotostatica del documento fiscale, da intestare a o all'altro genitore al fine di poter Controparte_2 Controparte_3 consentire ad entrambi di detrarre fiscalmente la spesa nella propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50%. Con vittoria di spese ed onorari.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
”1) In via preliminare, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto con rito civile celebrato in data 13.06.2004 nel Comune di Genova (Atto n. 172 P. II S. A
Vol. 1 Anno 2004 Uff. 1) in regime di separazione legale dei beni;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o in subordine infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie per i motivi suesposti e/o per quello che emergerà in corso di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente;
3) Rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate.
4) Condannare il SI. a corrispondere in favore della SI.ra la somma di Euro Parte_1 CP_1
500,00, dallo stesso prelevate sul libretto postale n. 28430879 acceso in data 13/08/2010, presso la filiale 28001 delle Poste S.p.A, per i motivi i cui in premessa;
5) Visto il peggioramento delle condizioni economiche della Resistente si chiede che il NO Pt_1 versi, alla SI , a titolo di contributo per il mantenimento di e
[...] CP_1 Per_1
la somma mensile di Euro 450,00 e/o altra somma veglio vista e ritenuta, oltre Per_2 rivalutazione dalla data della separazione, per ciascun figlio;
il Regia Corte corrisponderà detta somma alla SI entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico su Conto Corrente CP_1 acceso presso la Filiale di Genova della Banca Intesa San Paolo - [...] e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) In via di subordine, confermare tutte le condizioni di separazione sottoscritte in data 03.05.2021, nanti il Tribunale Civile di GENOVA, con istanza congiunta il cui verbale è stato omologato in data
14-19.05.2021, le quali vengono quivi ritrascritte con le seguenti precisazioni, a variazione di quanto riportato in sede di separazione, che:
1. coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. I figli minori, e sono affidati in modo condiviso ai genitori, con collocazione Per_1 Per_2 abitativa prevalente presso la SI .
3. La casa coniugale viene assegnata, nell'interesse
CP_1 della prole, alla SI , che vi continuerà ad abitare con i figli minori.
4. Le Spese ordinarie
CP_1 fisse e generali, relative a tale unità abitativa, saranno totalmente sostenute dalla SI
CP_1 in qualità di assegnataria;
inoltre la SI si farà carico anche delle spese ordinarie
CP_1 relative al secondo ascensore oltre a quello condominiale (con accesso da Via Fereggiano che conduce in Via Stefanina Moro) e manutenzione strada sempre di Via Stefanina Moro, mentre quelle straordinarie sia dell'abitazione, della strada e secondo ascensore saranno divise parimenti tra i ricorrenti comproprietari. Le detrazioni afferenti alle future spese straordinarie dello stabile di via
Stefanina Moro n. 84 e dell'immobile di proprietà, stabilite di anno in anno dalle normative fiscali, verranno detratte da entrambi con una quota del 50%;
5. I ricorrenti si danno, reciprocamente, atto di essere entrambi in condizione di provvedere a sé stessi con i propri mezzi e rinunciano, pertanto, allo stato, ad ogni pretesa di mantenimento reciproco e dichiarano, altresì, di aver risolto ogni altra pendenza economica fra loro e, quindi, di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
6. Il NO verserà, alla SI , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento di e , la somma mensile di Euro 300,00 oltre rivalutazione dalla Per_1 Per_2 data dell'omologa, per ciascun figlio fino alla data del 31.12.2023; successivamente a partire dal mese di gennaio 2024, la somma mensile sarà rideterminata in Euro 350,00, oltre rivalutazione monetaria per ciascuno figlio;
il Regia corrisponderà detta somma alla SI entro il giorno Pt_1 CP_1
25 di ogni mese tramite bonifico su Conto Corrente acceso presso la Filiale di Genova della Banca
Intesa San Paolo - [...] e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7. La rata del mutuo relativo alla casa familiare e gravante di circa 500,00 Euro mensili, sarà saldata da entrambi i genitori mensili a carico della SI (nella misura di € 150,00) e CP_1 del SI. nella misura di Euro 350,00. La SI provvederà al pagamento Parte_1 CP_1 della rata mediante bonifico bancario entro il 25 di ogni mese da effettuarsi Direct: IBAN
[...]CC0010438840 conto corrente del SI. , il quale, provvederà ad Parte_1 impiegare tali somme, dall'ente erogatore, al pagamento delle rate del mutuo.
8. L'assegno unico e/o altro indennità sarà percepito dalla IG quale collocataria ed a tal fine il SI. Regia CP_1
Corte si obbliga a non rinnovare la richiesta degli assegni medesimi al proprio datore di lavoro per fare in modo che la relativa richiesta venga effettuata dalla IG . Le detrazioni per CP_1 carichi di famiglia verranno mantenute invariate al 50% per ciascun genitore.
9. II NO Pt_1 si impegna inoltre a corrispondere, nella misura pari al 60%, tutte le spese straordinarie
[...] sostenute per i figli non coperte dall'assegno periodico di mantenimento, mentre la SI CP_1 contribuirà per il restante 40% e il pagamento delle stesse avverrà previa esibizione del giustificativo di spesa. Per spese straordinarie, da concordarsi e non, si intendono le spese di cui al documento che esprime l'orientamento - della Sezione IV del Tribunale di Genova, del 15 Settembre 2016, allegato al ricorso introduttivo e che le parti, previa sottoscrizione, danno per accettato. Per quanto concerne le spese fiscalmente detraibili (esempio mediche, sportive trasporto, ecc..), sarà cura del genitore che effettuerà la spesa di fornire copia fotostatica del documento fiscale, da intestare a CP_2
o all'altro genitore al fine di poter consentire ad entrambi di
[...] Controparte_3 detrarre fiscalmente la spesa nella propria dichiarazione dei redditi nella misura del 50% 10. Il SInori
e , co-titolari del libretto postale n. 28430879 acceso in data 13/08/2010, presso Parte_1 CP_1 la filiale 28001 delle Poste S.p.A. di Genova centro, provvederanno entro il mese di gennaio 2021 a chiuderlo, le relative somme giacenti, circa Euro 500,00, verranno depositate su libretto postale che verrà intestato alla SI.ra e le cui somme saranno destinate ad ed CP_1 Controparte_2
a ; 11. Il finanziamento richiesto a in data 4/12/2013, per ristrutturazione Controparte_3 CP_4 immobile, con numero di pratica 005201300124083, importo finanziato euro 32.900,00 ed il - finanziamento richiesto alla nel mese di luglio 2015, per acquisto autovettura Fiat punto, CP_5 numero contratto 0004760411, importo finanziato euro 10.266,00, intestati al SI. Parte_1 rimarranno in capo esclusivo al medesimo e nulla potrà essere richiesto alla SI.a ; 12. Il CP_1 finanziamento richiesto a Banca Intesa San Paolo, in data 11/11/2015, per ristrutturazione immobile, importo finanziato di Euro 14.838,00 su c/c 2068106 intestato a SI.ra , rimarrà Controparte_1 in capo esclusivo alla medesima e nulla potrà essere richiesto al SI. 13. Il padre avrà Parte_1 facoltà di tenere i figli con sé a weekend alternati (tendenzialmente dal venerdì sera alla domenica pomeriggio alle ore 18.00) nonché un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, con eventuale pernottamento. 14. I genitori si alterneranno con i figli anno per anno nella settimana di
Natale o in quella di Capodanno e, ad anni alterni, nella settimana di Pasqua;
ed ancora, il padre terrà con sé i figli per una settimana nel periodo invernale, ad anni alterni, e per 15 giorni complessivi nel periodo estivo, previo accordo tra i genitori sui rispettivi periodi di ferie, da comunicarsi con un congruo preavviso e, comunque, entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 15. Il padre, infine, avrà la facoltà di vedere i figli ogni qual volta lo desideri, previi accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa e con gli impegni scolastici dei figli. 16. I coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiano determinanti per il futuro dei minori. 17. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. 18. I coniugi prestano, fin da ora, reciprocamente, il proprio consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2023 il NO allegava di aver Parte_1
contratto matrimonio, con rito concordatario, con la SI in data Controparte_1
13.06.2004 in Genova;
che dall'unione erano nati due figli: nato Controparte_2
a Genova il 05.12.2005 e nata a [...] il [...]; che Controparte_3
successivamente i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 03.05.2021 omologato da questo Tribunale con decreto del 19.05.2021; che in virtù del suddetto accordo i figli erano stati affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la possibilità per il padre di frequentare i minori secondo il calendario ivi previsto;
che il NO doveva corrispondere, quale Parte_1 contributo per il mantenimento per ciascun figlio, la somma di euro 300,00 mensili fino al
31.12.2023, successivamente a tale data, la somma sarebbe aumentata ad euro 350,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie;
che i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti;
che entrambi i coniugi si oneravano del mutuo gravante sulla ex casa familiare, in particolare nella misura di euro 150,00 mensili per quanto riguarda la SI
e di euro 350,00 mensili con riguardo al NO che gli assegni CP_1 Parte_1
familiari sarebbero stati integralmente percepiti dalla SI;
che il libretto CP_1
postale intestato ad entrambi i coniugi sarebbe stato chiuso e le relative somme depositate in un ulteriore libretto intestato esclusivamente alla SI;
che il CP_1
finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa familiare e per l'acquisto di un'autovettura sarebbe rimasto a carico del NO mentre l'ulteriore Parte_1 finanziamento relativo alla casa coniugale stipulato dalla SI sarebbe CP_1
rimasto alla medesima;
che essendo trascorsi i tempi previsti dalla legge, il NO Pt_1
chiedeva emettersi sentenza di divorzio con la modifica di alcune condizioni della
[...]
separazione ed in particolare chiedeva la riduzione del contributo economico per i figli a seguito dell'ampliamento del calendario di frequentazione.
Con comparsa di risposta del 31.10.2023 si costituiva la convenuta, la SI CP_1
la quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi
[...]
quanto alle relative condizioni, in particolare chiedeva un aumento del contributo per i figli o, in subordine, la conferma delle condizioni della separazione.
All'udienza del 04.12.2023 le parti venivano interrogate liberamente e, dopo un primo rinvio dato atto che non era possibile addivenire un accordo, il GD emetteva Ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc in cui confermava in via provvisoria ed urgente la condizioni della separazione, ammetteva i documenti prodotti dalle parti, fissava udienza per l'ascolto della figlia minore.
All'udienza del 27.03.2024 veniva quindi ascoltata la minore e le Controparte_3
parti, dopo alcuni rinvii per trattative, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Invero, è documentalmente provato che il NO e la SI Parte_1 [...]
si sposarono il 13.06.2004 in Genova e che i predetti si sono poi CP_1
consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del 03.05.2021 omologato con
Decreto di questo Tribunale del 19.05.2021.
Va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre
2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai NOi e Parte_1 Controparte_1
Sul regime di affidamento della figlia minore, sulla collocazione abitativa e sul calendario di frequentazione con il padre
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore.
Nel caso di specie la minore può essere affidata in forma condivisa Controparte_3 ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, così come è stato finora e come concordemente richiesto dalle parti. Il calendario di frequentazione con il padre potrà essere il più ampio possibile e comunque secondo le seguenti modalità, tenuto anche conto delle dichiarazioni rilasciate dalla minore in sede di ascolto: “Vivo con mia mamma e vedo mio padre tutti i mercoledì dal tardo pomeriggio verso le 18,00 poi mi fermo a cena dormiamo lì io e mio FR e poi la mattina ci accompagna a scuola;
e poi lo vediamo a fine settimana alternati dal venerdì sempre verso le 18,00 fino al lunedì mattina quando poi ci porta a scuola. Mio FR segue questo stesso schema. Io ho un buon rapporto sia con mamma che con PÀ, però io ora mi trovo bene con questi giorni perché la mia vita personale
è organizzata con questa modalità per cui non vorrei cambiare e mi trovo bene così. Questo calendario va avanti più o meno da tre anni se non ricordo male, da quando i miei genitori si sono separati”.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì sera fino al lunedì pomeriggio alle 18.00 e poi, in via infrasettimanale, il mercoledì dal tardo pomeriggio fino al giovedì mattina;
le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
durante il periodo estivo la minore potrà trascorrere un periodo di quindi giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori da concordare con congruo preavviso e, comunque, entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Sul contributo paterno per il mantenimento dei figli
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita ed il relativo fondamento si trova nella Costituzione, all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice
Civile.
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come parametro di valutazione quello della
“adeguatezza”, secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere tenuto conto della sua età, del tenore di vita goduto dai genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun di essi e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ.
Sez. I ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383). Per quanto riguarda il caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle pareti, si ricava quanto segue:
Redditi del ricorrente:
- MOD 730/2021 reddito imponibile euro 41.759,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.700,00;
- MOD 730/2022 reddito imponibile euro 42.686,00 da cui, al netto delle imposte, si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.750,00;
- MOD 730/2023 reddito imponibile euro 44.965,00 da cui, al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 2.900,00.
Il predetto, Ispettore della GdF, vive in un alloggio di servizio ed ha oneri di circa 244,00 mensili, nonchè è onerato del pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale di euro 350,00.
Redditi della resistente
- CU 2021 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 13.394,84;
- CU 2022 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 13.714,09;
- CU 2023 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 12.456,31;
- CU 2024 reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro euro 13.874,42;
La SI , che è impiegata con regolare contratto a tempo indeterminato, CP_1
vive con i due figli nella casa coniugale di cui paga in quota parte, per euro 150,00 mensili la rata del mutuo ivi gravante, prende per intero l'AU di circa euro 300,00 mensili.
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni delle parti, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, degli oneri alloggiativi sulle medesime gravanti con particolare riferimento al pagamento, pro quota, del mutuo gravante sulla ex casa familiare così come concordato in sede di separazione, pare equo confermare quanto ivi stabilito anche con riguardo al contributo paterno per il loro mantenimento e cioè la somma di euro 350,00 mensili per ciascun figlio – come ad oggi rivalutato - oltre al 60% delle spese straordinarie. Si dà infine atto che le parti sono concordi, affinché l'AU venga percepito integralmente dalla SI Controparte_1
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il
13.06.2004 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n 172 P. II S. A Vol. Anno 2004 Uff. 1);
- Assegna la casa familiare sita in Genova in Via Stefanina Moro 84/14 e relativa cantina interno 4, recanti i seguenti dati catastali: Sezione Urbana GED, Foglio 38,
Particella 608, Sub22, Zona Cens. 1, Categoria A/3, Classe 3 e cantina Sezione Urbana
GED, Foglio 38, Particella 608, Sub 53, Zona Cens. 1, Categoria C/2, civico 84 interno
4) alla SI Controparte_1
- Affida la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i Controparte_3
genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre, di vederla e tenerla con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Conferma in capo al NO l'onere di corrispondere, entro il Parte_1
giorno 25 di ogni mese, in favore della SI a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli nato a [...] il Controparte_2
05.12.2005 e nata a [...] il [...] la somma di euro Controparte_3
350,00 per ciascun figlio e come ad oggi rivalutati, oltre al 60% delle spese straordinarie relative ai predetti secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del
Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Rigetta le altre domande;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 11.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni