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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice EN OV pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3673/2024 promossa da: attore:
, , con l'avv. dom. Roberta Sommavilla di Parte_1 C.F._1
Merano, giusta procura depositata, contro convenuta:
, , con l'avv. dom. Flavio Moccia di CP_1 C.F._2
Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: restituzione mutuo;
riconvenzionale di ristoro danni.
CONCLUSIONI dell'attore:
“in via principale: accertare e dichiarare l'esistenza del prestito di complessivi Euro 20.000,00 elargito dall'attore in favore della convenuta nonché l'inadempimento all'obbligazione di
pagina 1 di 13 restituzione integrale di detta somma ex articolo 1183, primo comma, c.c. e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione immediata di tutta la somma di Euro 20.000,00 con interessi legali dal dì del trasferimento delle somme in suo favore sino al saldo in favore dell'attrice;
- in via subordinata: solo nella negata e non accettata ipotesi in cui il Tribunale adito ravvisi la necessità della fissazione di un termine per l'adempimento, si chiede che il tribunale adito, in mancanza di accordo delle parti, voglia stabilire un termine per l'adempimento delle obbligazioni di restituzione della somma essenziale per gli effetti dell'articolo 1183, primo comma, seconda parte c.c., oltre interessi legali con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi;
sempre in via principale nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
in via subordinata ulteriore: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte convenuta, compensare i crediti vantati rispettivamente dalle parti in causa, previa adeguata quantificazione dell'asserito danno vantato da controparte così come dalla stessa eventualmente provato. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. della convenuta:
“In via principale di merito: per le ragioni di cui in narrativa, rigettare le domande avversarie, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
In via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla sig.ra
di un credito risarcitorio da fatto illecito nei confronti dell'odierno attore e, per CP_1
l'effetto, condannare il medesimo al relativo pagamento in favore della deducente comunque non inferiore ad € 25.000,00.- o altra somma maggiore o minore arbitranda.
pagina 2 di 13 In via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della convenuta nei confronti dell'odierno attore, comunque non inferiore ad € 25.000,00.- o CP_1
altra somma maggiore o minore arbitranda, e, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compensare i crediti vantati rispettivamente dalle parti in causa con gli eventuali conguagli;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge, IVA
e CPA.Per mero tuziorismo si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la II memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla Parte_1 CP_1
restituzione della somma di € 20.000,00 oltre interessi, sostenendo di averle prestato, a sua richiesta, diversi importi di denaro, mediante 4 bonifici di € 5.000,00 cadauno;
nonostante la promessa di restituzione, e vari solleciti, la convenuta non ha dato riscontro.
La convenuta si è opposta alla pretesa attorea, rappresentando: di avere CP_1
conosciuto nel corso del 2019, il quale ha iniziato a frequentare il suo negozio di fiori Pt_1
con insistenza, concretando una vera e propria persecuzione;
egli ha iniziato un'opera di profilazione, spiandola durante l'orario di lavoro, offrendosi di donarle la sua vecchia Ford KA, che essa accettava, pur insistendo per pagare una somma simbolica;
egli si è presentato in negozio con biglietti e regali, anche per il cane di lei, Whisky;
le ha fatto diversi regali;
, Pt_1
non vedendosi ricambiato, ha mutuato il suo sentimento in ossessione e prevaricazione;
l'11.06.2022 il suo amico ed aiutante, , ha sporto denuncia, a fronte delle Parte_2
minacce e ingiurie del;
si è poi scusato di tale comportamento;
nei mesi Pt_1 Pt_1
successivi persisteva nelle condotte persecutorie;
i bonifici attorei sono stati disposti Pt_1
non per spirito amichevole, bensì con mero spirito di liberalità, in assenza di proprie difficoltà economiche o richieste;
essa ha chiesto spiegazioni al in occasione del primo bonifico, Pt_1
in merito alla causale “prestito” e lui l'ha tranquillizzata, affermando che tale causale era stata pagina 3 di 13 compilata su indicazione della banca;
essa ha poi iniziato a frequentare fratello Persona_1
del suo aiutante, e ha disposto gli ulteriori bonifici;
l'ha seguita una volta in Pt_1 Pt_1
primavera, a bordo di un'auto della scuola guida, fino all'Obi di Sinigo;
essa è entrata in stato di ansia e paura ed ha dovuto dichiarare la cessazione della propria ditta individuale;
essa nei primi mesi del 2025 ha avvistato diverse volte in zone limitrofe alla propria casa, il Pt_1
quale il 3.3.2025 le ha lasciato un biglietto ed un peluche sul parabrezza dell'auto. La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore a rifonderle il danno subito, pari ad € 25.000,00.
Dopo il tentativo di conciliazione, risultato infruttuoso, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le mosse vanno prese dalla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra che CP_1
invoca un danno morale da stalking per € 10.000,00 ed un danno patrimoniale per € 15.000,00; il fatto illecito asseritamente commesso da sarebbe consistito nel frequentare Parte_1
quasi quotidianamente il suo negozio di fiori;
nel donarle una vecchia vettura ad un prezzo simbolico ed altri oggetti (pigiama ecc.); nel presentarsi in negozio ed inveire contro di lei;
nell'attività di spiarla, seguirla, frequentare le zone limitrofe alla sua abitazione.
2.1. Giova rilevare che in relazione alla messaggistica whatsapp depositata dall'attore con la seconda memoria istruttoria (doc. 7) la convenuta, nella successiva terza memoria, non ha espressamente contestato la genuinità dei messaggi, bensì “l'attendibilità della documentazione prodotta, rilevando la presenza di significative discrasie tra il contenuto dei messaggi prodotti da controparte e quello risultante dal supporto informatico nella disponibilità della convenuta”. La convenuta deduce di avere cancellato (la frase è carente dell'oggetto, verosimilmente le chat, cfr. pag. 1), per l'ansia provocata, ma non pare verosimile che, qualora l'attore effettivamente perseguitasse la convenuta, quest'ultima non avesse conservato una qualche copia della messaggistica, eventualmente inoltrandola a persona di fiducia, onde pagina 4 di 13 comprovare i suoi assunti. L'assunto è peraltro smentito dall'estratto di chat depositato dalla stessa convenuta, con la comparsa di costituzione (doc. 3).
L'attendibilità complessiva degli innumerevoli messaggi vicendevolmente spediti dalle parti, tra novembre 2020 e novembre 2023, è peraltro corroborata dai riscontri oggettivi (ad es. denuncia di tale , doc. 4 convenuta), e dal tenore degli stessi, posto che quelli Parte_2
di agosto 2023 riportano una condotta non particolarmente favorevole all'attore (su cui infra).
Inoltre, ed in via assorbente, la stessa convenuta ha depositato l'estratto della chat del
29.04.2022 (doc. 3), che è identica – in parte qua – alla conversazione depositata dall'attore.
Posto che l'attore ha depositato le conversazioni in modo più esaustivo, mentre la convenuta unicamente quella citata, sfavorevole all'attore, si analizzerà quella attorea.
2.2. Nei primi anni si nota una fitta messaggistica tra le parti in causa, con plurimi messaggi quotidiani, il cui tono è molto cordiale ed amichevole;
si evince chiaramente che si tratta di una frequentazione intensa, prolungata, con ripetuti incontri per caffè, cene, gite, dato che ogni giorno, dalla mattina alla sera, i due si scrivono, salutano, si vedono, si mandano emoticons sorridenti.
In via esemplificativa si riportano alcune comunicazioni. In data 29.11.2020, : Buon Pt_1
giorno , voi belle signorine ed il signorino quando avete deciso di fare il CP_1 Pt_3
girettino; RN . Verso le 13.30/14. Beh vieni anche te giusto? Come CP_1 Per_2
eravamo d'accordo”; 04.01.2021, manda un video;
: Ciao scusami CP_1 Pt_1 CP_1
sto lavorando…wuau bello il video...domani sono libero e cerco di fare un saltino da te in negozio per un caffè (…) va bene buon lavoro”. CP_1
In data 01.02.2021: Ciao ? : Oh gentilissima CP_1 Per_2 Parte_4 Pt_1
verrei molto volentieri se non dovessi lavorare..; il 04.02.2021, : Ciao CP_1 Pt_1
posso passare domani pomeriggio per il caffè.. Devi non posso. Ti aspetto”. CP_1 CP_1
pagina 5 di 13 In data 20.06.21: : Ti voglio bene . Sono arrivato a casa sano e salvo. Buona Pt_1 CP_1
serata e grazie. Anch'io. Meno male. Ben tornato. Anche il 29.06.2021 si legge uno CP_1
scambio di “ti voglio bene”.
Nell'autunno 2021 i messaggi sono affettuosi, pieni di emoticon sorridenti: il 09.10.2021
: ti voglio tanto tanto tanto tanto bene tutto un modo di bene” cui lei Pt_1 Per_3
risponde “anch'io”. L'08.12.2021 ringrazia per la “bella giornata passata insieme”. Il Pt_1
13.12.2021 : “sai giorno dopo giorno ti penso sempre di più ed è perché Pt_1 CP_1
giorno dopo giorno mi rendo sempre più conto che sei fantastica”. Il 20.12.2021 Pt_1
manda delle foto, per far scegliere ad quello che presumibilmente è il regalo di Natale. CP_1
Il 13.02.2022, Antonio: “Ti voglio tanto tanto bene ”, e lei risponde “Anch'io” con CP_1
emoticon rosa rossa;
lui scrive che non vede l'ora di aprire il suo regalo, la mattina successiva.
Anche nei mesi successivi, decine di messaggi quotidiani.
A giugno 2022 si inserisce un episodio, al quale la convenuta ricollega la sua richiesta di risarcimento. In data 11.06.2022 – collaboratore della convenuta - sporge Parte_2
denuncia contro , riferendo di essere stato minacciato ed insultato dallo stesso, Pt_1
presumendo “che lui reputa che la mia amica ( ) sia sua” (doc. 4 conv.). A tale CP_1
denuncia segue, su istanza di l'ammonimento del questore del 19.07.2022 CP_1
(doc. 5 conv.).
Mancano i messaggi tra l'11.06.2022 ed il 18.07.2022. Dal 26.07.2022 i due iniziano a scriversi con frequenza, verosimilmente per due lettere scritte dall'attore alla convenuta, e – pare di capire - per un incontro di riappacificazione. Si vedano i messaggi del 27.07.2022: : Pt_1
Grazie x avermi ascoltato, grazie x averti potuto vedere ancora una volta e grazie di tutto, buona notte; ci saranno altre volte ancora. Gesù ha sempre detto che chi ha un cuore CP_1
deve saper perdonare…tutti possiamo sbagliare. Io ti ho perdonato”.
pagina 6 di 13 Da quel momento in poi riprende una fitta conversazione whatsapp;
ad es il 10.08.2022, si contano in tutto 63 messaggi;
propone di “andare a mangiare una volta con tua CP_1
mamma” (14.08.2022) ed ripetutamente rimarca l'importanza della loro amicizia Pt_1
(22.08.2022). Se ne ricava un rapporto di amicizia ricambiata, rapporto che per l'attore pare peraltro assumere un certo grado di profondità.
Il 26.08.2022 sentendolo strano, insiste per saperne il motivo;
dopo qualche CP_1
rimostranza, : “probabilmente abbiamo una visione diversa sull'amicizia… mi sembra Pt_1
che devo prenotarmi x uscire con te e non sto parlando della tua famiglia..”. La convenuta quindi gli scrive “e ti dà fastidio se mi vedi con altra gente”, e lui replica facendole capire di provare un sentimento più profondo “i miei occhi prima o poi vi dimenticheranno ma il mio cuore non vi dimenticherà mai..carezzine e bacini a whisky x sempre”. quindi CP_1
l'apostrofa “ma te sei fuori. Tutto questo lo vuoi te. Grazie. Non ci sono compromessi in amicizia. E sti casini e discussione li vuoi te”. si congeda “ tu non hai bisogno Pt_1 CP_1
di me x vivere la tua vita…bn (…) Siamo diversi anche x avere un'amicizia… mi dispiace, bn.”
AR quindi “Fai come credi. Grazie x per la presa in giro.”
Il giorno seguente, 27.08.2022, è ad augurargli il buongiorno, cui lui risponde, con un CP_1
via via di messaggi.
Il 28.08.2022 scrive al che ha necessità di cambiare la borsa, lui s'informa sul CP_1 Pt_1
colore che le piacerebbe, precisando “così avresti tutti i colori da combinare, visto che tu ci tieni alla tua roba e la tieni in modo egregio, allora sarebbe un buon acquisto”. lo CP_1
ringrazia, precisando che ci tiene molto, e lui le promette di andare a vedere e mandarle qualche foto. Il 29.08.2022 nforma se le piace qualcuna “se non te ne dovesse Parte_5
piacere nessuna allora ti darò l'equivalente in soldini così forse ti tiro un pochino su di morale”. Il 07.09.2022 si scrivono di volersi tanto bene, altrettanto il 28.11.2022. Il 30.12.2022 gli augura sogni d'oro. CP_1
pagina 7 di 13 In data 01.01.2023 si nota un cambiamento di tono, posto che l'attore vorrebbe delle spiegazioni, “sono 3 mesi e mezzo che ti chiedo 2 ore di tempo x una pizza”. è irritato, Pt_1
imputandole di avere firmato la denuncia di come testimone, mentre lei replica che non Pt_2
era con lui e di non avere firmato alcuna denuncia, precisando che “la denuncia l'ha fatta
per le offese che gli hai dato te”. Ne segue uno scambia di accuse reciproche, mentre il Pt_2
giorno successivo l'attore si scusa. Nel periodo successivo continua lo scambio di messaggi, con tono affettuoso, il 09.01.2023 passano un pomeriggio insieme;
lei si ammala e lui si offre di farle la spesa. Il 15.01.2023 propone di andare a Padova domani, ed CP_1 Pt_1
propone di offrirle la sua auto;
“no, era x andare con te. Un'altra volta allora”. Dopo CP_1
innumerevoli altri scambi di messaggi, il 01.02.2023 le comunica di averle lasciato dei Pt_1
soldi nella cassetta delle lettere, e lei ringrazia. Il 05.02.2023 si dicono che si vogliono tanto bene. L'11.04.2023 si mettono d'accordo per mangiare una pizza a Il 03.05.2023 CP_2
l'attore le propone di andare al mare insieme, la convenuta replica che ci andrà con il figlio, ma che comunque potrebbe venire anche lui. Ne segue un battibecco, con accenno anche a tale
, e lui che le recrimina di non trovare abbastanza tempo da passare insieme (in tal senso Pt_2
anche i messaggi del 18.07.2023). Il 19.07.2023 : “vi voglio bene”, cui lei replica Pt_1
“anche noi” e poi nuovamente innumerevoli messaggi confidenziali, sulle attività quotidiane, con proposte di gite (20.07.2023).
Arrivando quindi al 01. -02.08.2023, l'attore le scrive alle ore 23 “ ma c'è CP_1 [...]
a casa tua adesso.. allora state insieme…adesso capisco tutto…che stronza che sei”, Per_1
comunicandole il proprio disappunto. La convenuta gli scrive di moderare le parole, di non permettersi più di offenderla, e di cessare con il controllo;
lui si scusa ripetutamente, e lei gli ripete di avere fatto una cosa gravissima, e di essere in uno stato d'ansia. Il giorno successivo si scusa di nuovo, mentre ribadisce di essere dall'avvocato. Passano alcuni Pt_1 CP_1
giorni, l'attore comunica di avere fatto un bonifico alla convenuta, che afferma di essere “nella
pagina 8 di 13 cacca” (08.08.2023) e ringrazia dei soldi ricevuti. Il 09.08.2023 è ad augurare il CP_1
buongiorno, con tanto di emoticons. Di lì in poi, continui messaggi ed altri bonifici dell'attore.
Il 14.08.2023, infine, comunica di essere passato con l'autobus e di avere visto l'auto Pt_1
di parcheggiata sotto casa della donna, e di averli poi visti uscire insieme, esprimendo la Per_1
sua profonda delusione;
le scrive di lasciargli 200€ ogni mese nella cassetta delle lettere per il prestito di 10.000,00 € che le ha fatto.
2.3. Da quanto esposto, si ricava in modo inequivocabile che tra le parti in causa, nel periodo in esame, sussisteva una assidua frequentazione amichevole, caratterizzata da continui e plurimi messaggi quotidiani, a partire dal buongiorno fino alla buonanotte. Il tenore dei messaggi evidenzia il desiderio dell'attore di approfondire l'amicizia con la convenuta, la quale invece non asseconda tale intenzione, pur essendo affettuosa e cercando essa stessa di continuo il
Pilotto. Se ne ricava un quadro di corteggiamento assiduo, del , e dell'assecondare Pt_1
respingendo, da parte della in un contesto di evidente reciproca affettuosità. La CP_1
convenuta, invero, fino ad agosto 2023 non ha mai chiaramente manifestato di non gradire i messaggi o la compagnia del;
fino all'agosto 2023, ogni frequentazione delle parti è Pt_1
avvenuta su evidente base volontaria.
L'episodio del giugno 2022, in cui ha ingiuriato , visto al bar con la Pt_1 Parte_2
convenuta, dalla stessa rappresentazione datane dalla convenuta era diretto a questi, e non a lei
(cfr. sul punto anche la chat del 01.01.2023 sopra riportata), la quale ha infatti dopo qualche settimana ripreso la frequentazione con l'attore.
L'ulteriore episodio dell'agosto 2023, in cui – vedendo prima l'auto di Pt_1 Persona_1
poi questi con la convenuta uscire dalla casa di lei - esprime tutta la sua delusione e chiede spiegazioni, non assurge a condotta di stalking, trattandosi di episodio isolato, nel corso di una pluriennale frequentazione.
pagina 9 di 13 Se è pur vero che la convenuta riferisce che nella primavera del 2024 l'attore l'avrebbe seguita a bordo di un'auto della scuola guida, fino all'Obi; tuttavia, la saltuarietà di tale atto, oltre al tempo passato dall'agosto 2023, fanno ritenere la condotta del tutto accidentale, anche considerato che in una piccola cittadina come Merano è impossibile non incrociarsi mai.
Giova ricordare che ad integrare il reato di stalking è necessaria una serie di azioni, ripetute nel tempo, che hanno caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o di comunicazione e che suscitano nel destinatario ansia, preoccupazione e timore. Trattandosi di un reato abituale, non è sufficiente un isolato comportamento molesto o inopportuno, che non può ritenersi in grado di turbare la tranquillità personale della controparte.
In altri termini, se i messaggi mandati dal dopo avere capito che la aveva Pt_1 CP_1
iniziato una relazione con – per avere osservato la sua auto parcheggiata sotto casa Parte_2
della convenuta - sono indubbiamente inopportuni, tuttavia tale condotta non è sufficiente ad integrare un ossessivo controllo continuato, che richiede una condotta ripetuta di pedinamento.
La modifica della vita della convenuta, che ha chiuso la sua ditta individuale, va plausibilmente attribuita alle sue difficoltà economiche, come emergono anche dai messaggi col Pilotto, e non ad un presunto atteggiamento persecutorio dello stesso.
Infine, quanto all'asserita frequentazione del nelle zone limitrofe alla casa della Pt_1 CP_1
nei primi mesi del 2025, che avrebbe spinto a telefonare alla Casa delle Donne a CP_1
febbraio 2025, da un lato sono affermazioni generiche (cfr. anche il relativo capitolo di prova n.
16, non ammesso per tale motivo) e prive di un qualche riscontro documentale;
dall'altro sarebbero comunque atti successivi alla notifica dell'atto di citazione, per i quali non potrebbe quindi escludersi, da parte della convenuta, una qualche strumentalità con la causa già pendente.
Non ravvisandosi il necessario fatto illecito, nella condotta dell'attore, va respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta.
pagina 10 di 13 3. È incontestato e documentalmente provato che l'attore ha effettuato alla Parte_1
convenuta nel periodo ottobre 2022 – agosto 2023, n. 4 bonifici da € 5.000,00 CP_1
per un totale di € 20.000,00 (v. doc. 5 fascicolo attore).
Secondo l'attore, si tratta di un prestito privato da restituire, e quindi fruttifero di interessi;
la convenuta sostiene invece che i bonifici costituivano liberalità.
Va precisato che l'onere della prova grava su chi chiede la restituzione di un presunto mutuo, dovendo dimostrare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione (Cass., ord. 16.10.2017 n. 24328). La mera consegna di somme non basta a fondare la richiesta di restituzione se il destinatario ne contesta il titolo. Tale prova deve essere rigorosa, poiché la domanda si fonda esclusivamente sul contratto di mutuo (Cass., sent.
28.07.2014 n. 17050).
Il Tribunale osserva che l'assenza di una relazione sentimentale nel periodo dei bonifici, come riferito da entrambi, impone una particolare cautela nel valutare la sussistenza di una presunta donazione, che verosimilmente è più frequente tra partner sentimentali (ad es. coniugi o conviventi). Giova rilevare che in tutte le disposizioni di bonifico, del 27.10.2022, del
27.04.2023, dell'08.08.2023 e del 10.08.2023, per € 5.000,00 cadauna, compare la causale
“prestito” (doc. 2 attore).
L'assunto della convenuta, di avere chiesto spiegazioni al in merito a tale causale, il Pt_1
quale le avrebbe risposto di averla indicata su suggerimento della banca, promettendole che non avrebbe mai dovuto restituirli, non convince. Non solamente nel primo, ma anche nei successivi tre bonifici è indicata la medesima causale “prestito”, nozione che anche per l'uomo comune comporta un'inequivoca connessione con la restituzione: si presta una cosa o una somma di denaro, le quali vanno restituite a chi le ha prestate.
Il ripetuto utilizzo del termine “prestito”, nell'effettuare i bonifici oggetto di causa, non può che comportare l'obbligo, per il recipiente, di restituire quanto oggetto di “prestito”.
pagina 11 di 13 Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla considerazione che nella lettera monitoria spedita il 24.04.2024 dall'avvocato attoreo Sommavilla, vengono elencate altre somme elargite alla (€ 3.500,00 il 16.08.2022, € 1.000,00 il 29.03.2023 ecc., cfr. doc. 3). Posto che per CP_1
tali importi nulla è stato richiesto, se ne deduce che si sia trattato di effettive donazioni, a differenza degli importi consegnati quale “prestito” ed azionati in causa. Di un prestito da
10.000,00 € vi è traccia anche nel messaggio inviato dal il 14.08.2023, a valle del Pt_1
secondo bonifico da € 5.000,00 di cui egli le scrive il 09.08.2023.
Pertanto, si accerta che l'attore ha consegnato alla convenuta € 20.000,00 a titolo di mutuo da restituire. In mancanza di diverso accordo, sono dovuti gli interessi legali ex artt. 1815, co. 1, e
1284 c.c., decorrenti dal 13.10.2024 (data del verbale negativo di negoziazione assistita, doc.
4), non essendoci prova della ricezione della diffida (doc. 3, att.).
4. Le spese di lite sono poste a carico della convenuta. Quanto al valore, la domanda riconvenzionale non si cumula alla pretesa attorea, non essendo diretta contro il medesimo soggetto convenuto (Cass., ord. 23406/2023), e pertanto trova applicazione lo scaglione fino ad
€ 26.000,00, riducendo la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie). Si precisa che la procuratrice dell'attore ha indicato che le spese sono “da distrarsi”, ma non ha reso la necessaria dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto gli onorari (cfr.
Cass., ord. 34202/2024; ord. 10236/2022), e pertanto non si può accogliere tale incompleta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, assorbita o dichiarata inammissibile, così dispone:
1) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € CP_1 Parte_1
20.000,00, oltre interessi legali dal 13.10.2024 fino al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale della convenuta CP_1
pagina 12 di 13 3) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano nel seguente modo: € 4.237,00 per compenso di avvocato, € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 23/12/2025 la Giudice
EN OV
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