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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 561/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 561 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) ( ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
30/05/1988; con l'Avv. GIOVANNI GUARINI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “In via principale, annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale artt. 5/6 e art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998”;
per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del Marocco, con ricorso depositato il 4-3-2024, agisce in giudizio avverso il provvedimento della Questura di di rigetto dell'istanza di CP_1
rilascio di permesso di protezione speciale, emesso il 10-11-2023, notificato il 24-2-2024, esponendo:
-di essere emigrato dal Marocco e di essere giunto in Italia nel 2008, ove, l'11-8-2022, ha presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Trento richiesta di protezione speciale;
-che, in data 23-3-2023, la Questura di notificava preavviso di rigetto, CP_1 rilevando il ricorrente “non aver una occupazione lavorativa, né un alloggio, tali da fargli avere un'esistenza dignitosa, se non durante il percorso di riabilitazione” (doc. 7);
-che venivano inviate osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto, riferendosi la sussistenza di “un'occupazione dignitosa presso Il GA Soc. Cooperativa Sociale con sede in Via Provina, 20 – 38123 – Ravina (TN) dal 6/7/2022” e che il ricorrente fosse inserito in un progetto di reinserimento (doc. 8);
-che, dal suo ingresso in Italia nel 2008, ha posto in essere condotte penalmente rilevanti in ragione della sua dipendenza da sostanze stupefacenti e che, tuttavia, dal 2021 ha avviato percorso terapeutico e di reinserimento sociale (doc. 5);
-che, con provvedimento del 25-9-2023, l'Ufficio di Sorveglianza di Trento ha ritenuto cessata la pericolosità sociale ed escluso l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, così motivando: “la persona ha dimostrato capacità sempre maggiore di esprimere la netta volontà di cambiare completamente stili di vita per ritrovare una strada socialmente positiva e costruttiva. L' ha riferito che attualmente è possibile Tes_1 affermare che l'impegno del soggetto nell'intraprendere il percorso il percorso Cont terapeutico riabilitavo all'interno dell' l'inserimento lavorativo presso la soc. coop CP_ I GA, il mantenimento di contatti con il e le solide relazioni con il nucleo del fratello, siano elementi positivi e concreti circa la prosecuzione di un percorso di
pag. 2/7 reinserimento sociale…il Giudice alla luce di tali emergenze ed in carenza di ulteriori e diversi elementi di valutazione, ritiene che non siano presenti in atti elementi sufficienti per formulare un giudizio attuale e perdurante di pericolosità sociale”
(doc. 11);
-di svolgere attività lavorativa presso la soc. coop. Il GA con mansione di manutentore di area giochi (docc. 1-2-3), con riconoscimento di stima e rispetto da parte del datore di lavoro (doc. 9);
-di aver inoltro condotto positivamente il progetto di reinserimento dell'Associazione
Famiglie Tossicodipendenti, che ha messo altresì a disposizione un alloggio (doc. 4); CP_
-di seguire regolarmente il progetto del (doc. 12);
-di aver sul territorio il fratello e la di lui moglie, che abitano a (doc. Pt_2 CP_1
6); conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento opposto, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con provvedimento del 28-5-2024 il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento, in particolare rilevando che il provvedimento di diniego della Questura ha richiamato la motivazione di cui al parere contrario, definito come vincolante, reso dalla Commissione territoriale, ove si legge “L'istante non ha dimostrato di avere intrapreso un positivo percorso di integrazione in quanto, pur se presente sul territorio nazionale dal 2008, non risulta abbia mai avuto un'occupazione lavorativa, né una sistemazione abitativa autonoma, se non in occasione del progetto di riabilitazione in cui
è stato di recente coinvolto, con redditi comunque insufficienti a garantirgli un'esistenza dignitosa”.
Il Tribunale ha osservato che, da un lato, “Emerge dunque in modo chiaro dal provvedimento della Questura che la ragione del diniego non sta nella pericolosità sociale del ricorrente ma nell'assenza di integrazione sociale dello stesso, perché solo
l'assenza di integrazione sociale è stata posta a base del parere vincolante della
Commissione” e, dall'altro lato, “la difesa ha allegato invece significativi elementi della vita privata stabilita dal ricorrente in Italia: la sua lunghissima presenza nel nostro
Paese, da ben 16 anni;
il reperimento di un'occupazione part-time nel luglio 2022 (doc.
pag. 3/7 1) poi trasformata a tempo pieno nel gennaio 2023 (doc.2), una retribuzione di circa
900,00 euro mensili che gli consente di condurre una vita dignitosa (doc. 3); un'abitazione (doc. 5); l'apprezzamento del datore di lavoro (doc.5); la frequentazione di un progetto contro le tossicodipendenze (doc. 4)”.
Nel costituirsi in giudizio parte resistente:
-ha contestato il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, rimarcando innanzitutto il carattere obbligatorio e vincolante del parere della Commissione territoriale;
-ha esposto che dal Casellario Giudiziale relativo al ricorrente risultano plurimi precedenti penali (doc. 4); conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
Il ricorrente è comparso personalmente all'udienza del 3-12-2024 e la difesa ha riferito che “il ricorrente è accolto dalla associazione Famiglie Tossicodipendenti a , abita CP_1 in un alloggio fornito dall'associazione, in particolare a Romagnano, è sotto controllo costante del Serd, tuttavia da quando è entrato nel progetto Famiglie Tossicodipendenti le analisi del sangue e dei capelli sono pulite, non presentano tracce di sostanza, al Serd hanno detto che i controlli saranno più diradati nel tempo. Ora va ogni due mesi al centro, ma i controlli saranno poi più diradati”; richiedendo termine per la produzione della documentazione esibita in udienza.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Con note del 10-12-2024 la difesa ha prodotto in giudizio le buste paga per il periodo da gennaio a ottobre 2024 (doc. 17), la proroga del contratto di lavoro sino al 31-12-2024
(doc. 18), oltre a dichiarazione della società datrice di lavoro attestante l'impegno alla proroga del contratto anche per il periodo dall'1-1-2025 sino al 31-12-2025 (doc. 19).
Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
*
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (11-8-2022), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, c.d. T.U.I., nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l.
pag. 4/7 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), rilevando, nel caso di specie, in particolare, il disposto di cui al comma 1.1 dell'art. 19 cit. nella parte in cui prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare:
pag. 5/7 a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 16 anni (non controverso l'ingresso in Italia sin dall'anno 2008);
b) lo svolgimento di attività lavorativa dalla data del 6-7-2022 (doc. 1), con contratto prorogato nel tempo (docc. 2) e che ha assunto infine carattere di stabilità (doc.
18), altresì con impegno del datore di lavoro a ulteriore proroga sino al 31-12-
2025 (doc. 19);
c) la padronanza della lingua italiana, come dimostrata in sede di udienza del 3-12-
2024 con risposta alle domande del giudice senza l'ausilio di interprete;
d) la presenza sul territorio del fratello (doc. 6).
Per ciò che concerne le risultanze di cui al casellario giudiziale, vale innanzitutto considerare che il provvedimento di diniego per cui è causa, pur richiamando dette risultanze, fa perno sull'asserito difetto di integrazione, in specie per l'assenza di un'attività lavorativa, quest'ultima, tuttavia, come detto, dimostrata allo stato anche nella sua continuità e stabilità.
Per completezza si osserva, inoltre, che i provvedimenti a carico più recenti risalgono all'anno 2019, per fatto relativo al 2018, per reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 390/1990
(escluso dall'elenco di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998), con pena eseguita per affidamento in prova conclusosi il 21-9-2022; nonché parimenti all'anno 2019 con riguardo a reato di ricettazione ex art. 648 c.p.
Con provvedimento del 25-9-2023 l'Ufficio di Sorveglianza di Trento, precisamente con riguardo al menzionato precedente ex art. 73, comma 5, ha dichiarato “cessata la pericolosità sociale di ” (doc. 11). Parte_1
Dalle verifiche effettuate non risultano allo stato carichi pendenti.
I pregressi episodi che hanno coinvolto il ricorrente risultano, pertanto, sufficientemente risalenti nel tempo e interrotti attraverso percorso di reinserimento
(docc. 4, 5 e 12), confluito nel conseguimento di un rapporto lavorativo che ha via via assunto carattere di stabilità, oltre a rivelarsi tale da poter garantire adeguate entrate reddituali (docc. 3 e 17).
Per tutto quanto sopra, in considerazione dei plurimi elementi di integrazione infine verificatisi, la domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
pag. 6/7 In considerazione dell'accoglimento come conseguente, almeno in parte, a fatti sopravvenuti all'avvio del giudizio, in specie in punto di percorso lavorativo e di verifica dei relativi caratteri di stabilità e continuità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. riconosce a (0586VNB) (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
MAROCCO il 30/05/1988, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 19/12/2024
Il Presidente
Dott. Benedetto Sieff
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 561/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 561 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) ( ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
30/05/1988; con l'Avv. GIOVANNI GUARINI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: “In via principale, annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale artt. 5/6 e art. 19 comma 1.1. d. lgs. 286/1998”;
per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del Marocco, con ricorso depositato il 4-3-2024, agisce in giudizio avverso il provvedimento della Questura di di rigetto dell'istanza di CP_1
rilascio di permesso di protezione speciale, emesso il 10-11-2023, notificato il 24-2-2024, esponendo:
-di essere emigrato dal Marocco e di essere giunto in Italia nel 2008, ove, l'11-8-2022, ha presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Trento richiesta di protezione speciale;
-che, in data 23-3-2023, la Questura di notificava preavviso di rigetto, CP_1 rilevando il ricorrente “non aver una occupazione lavorativa, né un alloggio, tali da fargli avere un'esistenza dignitosa, se non durante il percorso di riabilitazione” (doc. 7);
-che venivano inviate osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto, riferendosi la sussistenza di “un'occupazione dignitosa presso Il GA Soc. Cooperativa Sociale con sede in Via Provina, 20 – 38123 – Ravina (TN) dal 6/7/2022” e che il ricorrente fosse inserito in un progetto di reinserimento (doc. 8);
-che, dal suo ingresso in Italia nel 2008, ha posto in essere condotte penalmente rilevanti in ragione della sua dipendenza da sostanze stupefacenti e che, tuttavia, dal 2021 ha avviato percorso terapeutico e di reinserimento sociale (doc. 5);
-che, con provvedimento del 25-9-2023, l'Ufficio di Sorveglianza di Trento ha ritenuto cessata la pericolosità sociale ed escluso l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, così motivando: “la persona ha dimostrato capacità sempre maggiore di esprimere la netta volontà di cambiare completamente stili di vita per ritrovare una strada socialmente positiva e costruttiva. L' ha riferito che attualmente è possibile Tes_1 affermare che l'impegno del soggetto nell'intraprendere il percorso il percorso Cont terapeutico riabilitavo all'interno dell' l'inserimento lavorativo presso la soc. coop CP_ I GA, il mantenimento di contatti con il e le solide relazioni con il nucleo del fratello, siano elementi positivi e concreti circa la prosecuzione di un percorso di
pag. 2/7 reinserimento sociale…il Giudice alla luce di tali emergenze ed in carenza di ulteriori e diversi elementi di valutazione, ritiene che non siano presenti in atti elementi sufficienti per formulare un giudizio attuale e perdurante di pericolosità sociale”
(doc. 11);
-di svolgere attività lavorativa presso la soc. coop. Il GA con mansione di manutentore di area giochi (docc. 1-2-3), con riconoscimento di stima e rispetto da parte del datore di lavoro (doc. 9);
-di aver inoltro condotto positivamente il progetto di reinserimento dell'Associazione
Famiglie Tossicodipendenti, che ha messo altresì a disposizione un alloggio (doc. 4); CP_
-di seguire regolarmente il progetto del (doc. 12);
-di aver sul territorio il fratello e la di lui moglie, che abitano a (doc. Pt_2 CP_1
6); conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento opposto, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con provvedimento del 28-5-2024 il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento, in particolare rilevando che il provvedimento di diniego della Questura ha richiamato la motivazione di cui al parere contrario, definito come vincolante, reso dalla Commissione territoriale, ove si legge “L'istante non ha dimostrato di avere intrapreso un positivo percorso di integrazione in quanto, pur se presente sul territorio nazionale dal 2008, non risulta abbia mai avuto un'occupazione lavorativa, né una sistemazione abitativa autonoma, se non in occasione del progetto di riabilitazione in cui
è stato di recente coinvolto, con redditi comunque insufficienti a garantirgli un'esistenza dignitosa”.
Il Tribunale ha osservato che, da un lato, “Emerge dunque in modo chiaro dal provvedimento della Questura che la ragione del diniego non sta nella pericolosità sociale del ricorrente ma nell'assenza di integrazione sociale dello stesso, perché solo
l'assenza di integrazione sociale è stata posta a base del parere vincolante della
Commissione” e, dall'altro lato, “la difesa ha allegato invece significativi elementi della vita privata stabilita dal ricorrente in Italia: la sua lunghissima presenza nel nostro
Paese, da ben 16 anni;
il reperimento di un'occupazione part-time nel luglio 2022 (doc.
pag. 3/7 1) poi trasformata a tempo pieno nel gennaio 2023 (doc.2), una retribuzione di circa
900,00 euro mensili che gli consente di condurre una vita dignitosa (doc. 3); un'abitazione (doc. 5); l'apprezzamento del datore di lavoro (doc.5); la frequentazione di un progetto contro le tossicodipendenze (doc. 4)”.
Nel costituirsi in giudizio parte resistente:
-ha contestato il diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, rimarcando innanzitutto il carattere obbligatorio e vincolante del parere della Commissione territoriale;
-ha esposto che dal Casellario Giudiziale relativo al ricorrente risultano plurimi precedenti penali (doc. 4); conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
Il ricorrente è comparso personalmente all'udienza del 3-12-2024 e la difesa ha riferito che “il ricorrente è accolto dalla associazione Famiglie Tossicodipendenti a , abita CP_1 in un alloggio fornito dall'associazione, in particolare a Romagnano, è sotto controllo costante del Serd, tuttavia da quando è entrato nel progetto Famiglie Tossicodipendenti le analisi del sangue e dei capelli sono pulite, non presentano tracce di sostanza, al Serd hanno detto che i controlli saranno più diradati nel tempo. Ora va ogni due mesi al centro, ma i controlli saranno poi più diradati”; richiedendo termine per la produzione della documentazione esibita in udienza.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Con note del 10-12-2024 la difesa ha prodotto in giudizio le buste paga per il periodo da gennaio a ottobre 2024 (doc. 17), la proroga del contratto di lavoro sino al 31-12-2024
(doc. 18), oltre a dichiarazione della società datrice di lavoro attestante l'impegno alla proroga del contratto anche per il periodo dall'1-1-2025 sino al 31-12-2025 (doc. 19).
Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
*
La domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (11-8-2022), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, c.d. T.U.I., nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l.
pag. 4/7 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), rilevando, nel caso di specie, in particolare, il disposto di cui al comma 1.1 dell'art. 19 cit. nella parte in cui prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare:
pag. 5/7 a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 16 anni (non controverso l'ingresso in Italia sin dall'anno 2008);
b) lo svolgimento di attività lavorativa dalla data del 6-7-2022 (doc. 1), con contratto prorogato nel tempo (docc. 2) e che ha assunto infine carattere di stabilità (doc.
18), altresì con impegno del datore di lavoro a ulteriore proroga sino al 31-12-
2025 (doc. 19);
c) la padronanza della lingua italiana, come dimostrata in sede di udienza del 3-12-
2024 con risposta alle domande del giudice senza l'ausilio di interprete;
d) la presenza sul territorio del fratello (doc. 6).
Per ciò che concerne le risultanze di cui al casellario giudiziale, vale innanzitutto considerare che il provvedimento di diniego per cui è causa, pur richiamando dette risultanze, fa perno sull'asserito difetto di integrazione, in specie per l'assenza di un'attività lavorativa, quest'ultima, tuttavia, come detto, dimostrata allo stato anche nella sua continuità e stabilità.
Per completezza si osserva, inoltre, che i provvedimenti a carico più recenti risalgono all'anno 2019, per fatto relativo al 2018, per reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 390/1990
(escluso dall'elenco di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998), con pena eseguita per affidamento in prova conclusosi il 21-9-2022; nonché parimenti all'anno 2019 con riguardo a reato di ricettazione ex art. 648 c.p.
Con provvedimento del 25-9-2023 l'Ufficio di Sorveglianza di Trento, precisamente con riguardo al menzionato precedente ex art. 73, comma 5, ha dichiarato “cessata la pericolosità sociale di ” (doc. 11). Parte_1
Dalle verifiche effettuate non risultano allo stato carichi pendenti.
I pregressi episodi che hanno coinvolto il ricorrente risultano, pertanto, sufficientemente risalenti nel tempo e interrotti attraverso percorso di reinserimento
(docc. 4, 5 e 12), confluito nel conseguimento di un rapporto lavorativo che ha via via assunto carattere di stabilità, oltre a rivelarsi tale da poter garantire adeguate entrate reddituali (docc. 3 e 17).
Per tutto quanto sopra, in considerazione dei plurimi elementi di integrazione infine verificatisi, la domanda del ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
pag. 6/7 In considerazione dell'accoglimento come conseguente, almeno in parte, a fatti sopravvenuti all'avvio del giudizio, in specie in punto di percorso lavorativo e di verifica dei relativi caratteri di stabilità e continuità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. riconosce a (0586VNB) (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
MAROCCO il 30/05/1988, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 19/12/2024
Il Presidente
Dott. Benedetto Sieff
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 7/7