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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4742/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4742/2023 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente per oggetto:
“usucapione” promossa
DA nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Martina Franca Parte_1
in Piazza Roma n. 28 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Torricella che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione del 25.9.2023
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
, nata a [...] il [...] CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 nonché della comparsa conclusionale del 4.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge citata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e successivamente rinnovato nei confronti di tutti i comproprietari risultanti dai registri immobiliari e catastali, conveniva in giudizio Parte_1 , e , chiedendo di dichiarare in proprio favore l'acquisto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in proprietà dei seguenti immobili per usucapione: Casa di Civile abitazione sita nel comune di
Taranto alla via Duca di Genova n. 40 Piano T, censito nel CF di Taranto al foglio di Mappa 319 p.lla
3117 sub 2, sub 4 e sub 6.
All'uopo assumeva l'attore di esercitare il possesso su detti beni da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico e continuo, con animus domini, occupando stabilmente i cespiti fin dall'infanzia e comunque in via esclusiva almeno dal 1997-1998.
I convenuti pur ritualmente citati non si costituivano nel presente giudizio per resistere alle pretese avverse, per cui ne veniva dichiarata la contumacia (udienza del 15.4.2024 e 4.11.2024).
Rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio in materia di diritti reali, l'attore veniva rimesso in termini, ma di fatto i convenuti non partecipavano al procedimento, sicché in data 11.2.2024 veniva redatto verbale negativo di mediazione (allegato agli atti).
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione delle prove documentali ed orali richieste.
All'esito dell'istruttoria essendo la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la discussione orale per il 7.7.2025 con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Prima di entrare nel merito della causa è bene fare alcune precisazioni in ordine all'istituto oggetto della domanda: l'usucapione, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
L'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata: «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri: dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche».
In altri termini affinché si possa fare ricorso a tale istituto, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (cfr. Sent. 1628/2017 Corte d'
Appello di Roma, richiamata dalla sentenza del 2.5.2019 emessa dal Tribunale Trieste), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale
Milano, sentenza 26 giugno 2019), inoltre: «la consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24.5.2019).
Al contrario non si ravvisa un possesso utile nel mero godimento della cosa: in questa ipotesi manca l'attività materiale incompatibile con il diritto altrui (cfr. sent. del 9.5.2019 del Tribunale di Genova).
Chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario
(cfr. sent. 26.6.2019 Trib. Milano).
Tale prova potrà essere fornita anche a mezzo di testimoni, purché questi siano terzi estranei
(Tribunale Salerno, n. 1380/2010, richiamato da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019) al rapporto tra le parti. La testimonianza dovrà essere completa e indicare con certezza «il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia». E ciò in considerazione del fatto che si vuole scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio. (Cass. civ., n. 9325/2011, richiamata da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha evidenziato che l'attore ha pacificamente esercitato in modo pubblico, continuo ed interrotto un potere di fatto sull'immobile oggetto della domanda, come identificato catastalmente dalle visure allegate in atti.
Le dichiarazioni circostanziate e univoche rese in udienza dai testi escussi hanno confermato il duraturo e continuo possesso del predetto immobile da parte del sig. esercitato uti dominus Pt_1 per oltre vent'anni, o almeno a partire dagli anni 1997-1998 (cfr. le dichiarazioni del teste Tes_1
e ) che costituiscono senz'altro i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per il maturare Tes_2 dell'usucapione immobiliare invocata.
In particolare: i testi hanno, infatti, riconosciuto sulla piantina allegata in atti come era predisposto l'immobile oggetto di causa, confermando di essersi più volte recati o a fare visita al vvero Pt_1 ad aiutarlo nei lavori di manutenzione all'impianto idrico od elettrico, vetusto, ovvero anche a tinteggiare i vani, sempre su incarico e a spese dell'attore; entrambi hanno confermato di non aver mai dubitato che il osse il proprietario dell'immobile dal momento che non solo provvedeva Pt_1
a manutenerlo, ma che mai nessuno nel corso degli anni ne aveva rivendicato la disponibilità.
Anche il teste , nipote del non solo confermava di essere sempre andato a trovare Tes_2 Pt_1
lo zio in quella casa a partire dal 1998 – era poco più che adolescente - e di non aver mai visto altri utilizzarlo;
ma ha anche aggiunto di essersi reso personalmente disponibile ad aiutare lo zio per eseguire piccoli lavori;
il teste inoltre confermava esaminando la piantina esibitagli che l'immobile in questione era frutto della fusione di due particelle ma si trattava di un solo immobile che lo zio ha sempre utilizzato per sé (cfr. sent. n. 8612 del 27.3.2023 Cass. Civ. sez. II “ai fini dell'usucapione la convivenza o il fatto di abitare in un immobile, accompagnato da comportamenti da cui risulti
l'animus possidendi, costituisce elemento sintomatico dell'intento di possedere come proprietario”).
Inoltre l'esame delle risultanze catastali e ipotecarie confermano che ciascuno dei convenuti o dei loro dante causa è intestatario di una porzione dell'immobile che di fatto costituisce un unico immobile (in particolare dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati al foglio 319 p.lla 3117 sub 2 risulta nudo proprietario , mentre l'usufrutto costituito in favore di Controparte_2 CP_4
è ormai consolidato stante il decesso dell'usufruttuaria; inoltre dell'immobile riportato al
[...]
foglio 319 p.lla 3117 sub 4 risultano nudi proprietari , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
mentre usufruttuaria risulta che essendo deceduta ha ormai consolidato la
[...] Controparte_4
proprietà in capo ai tre nudi proprietari;
infine dell'immobile riportato al foglio 319 p.lla 3117 sub 6 di cui risulta nudo proprietario ed usufruttuaria essendo ormai Controparte_2 Controparte_4
deceduta ha consolidato la proprietà in capo al inoltre nato nel 1962 è CP_2 Persona_1
deceduto nel 2021 lasciando come unici eredi la madre ed il fratello ) CP_3 Controparte_1 ma non emergono atti interruttivi del possesso, né gravami ostativi in danno dell'odierno attore.
Ad ulteriore conferma della fondatezza della domanda soccorre anche la perizia di parte allegata in atti a firma del Geom. e le planimetrie riconosciute anche dai testi comparsi in aula che CP_5
rafforzano l'esatta identificazione materiale dei cespiti.
Naturalmente anche il comportamento processuale dei convenuti, rimasti contumaci nel presente giudizio, e l'inerzia protrattasi per oltre vent'anni costituiscono ulteriore conferma dell'assenza di contestazioni (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4409) e costituiscono ulteriore dimostrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini della dichiarazione di usucapione richiesta (cfr. Sent.
n. 12867/2023 Cass. Civ., sez. II "l'inerzia processuale delle parti convenute può essere valutata come elemento indiziario a sostegno delle deduzioni attoree").
Alla luce degli elementi acquisti la domanda dell'attore va accolta, ricorrendo i presupposti di legge ai fini della dichiarazione di acquisto della proprietà dei beni oggetto della domanda per maturata usucapione ventennale.
La mancata costituzione dei convenuti, la natura della controversia avente ad oggetto accertamento in via giudiziale dell'acquisto a titolo originario dell'immobile indicato nell'atto di citazione, legittimano lo scrivente giudice a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , e , contrariis reiectis così provvede: Controparte_1 Controparte_2 CP_3 accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la piena proprietà dei seguenti Parte_1
immobili: Casa di civile abitazione sita in Taranto, via Duca di Genova n. 40, piano terra, censita al foglio di mappa 319, particella 3117, subalterni 2, 4 e 6; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate, Servizio Pubblicità
Immobiliare di Taranto, di procedere alla trascrizione della presente sentenza e alla voltura catastale in favore dell'attore con esonero da responsabilità. Parte_1
Spese compensate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22.5.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4742/2023 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente per oggetto:
“usucapione” promossa
DA nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Martina Franca Parte_1
in Piazza Roma n. 28 presso e nello studio dell'avv. Alessandro Torricella che lo rappresenta e difende in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione del 25.9.2023
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Controparte_2
, nata a [...] il [...] CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 nonché della comparsa conclusionale del 4.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli art.45 e 52 della legge n.69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, I0 comma della citata legge citata.
Con atto di citazione ritualmente notificato e successivamente rinnovato nei confronti di tutti i comproprietari risultanti dai registri immobiliari e catastali, conveniva in giudizio Parte_1 , e , chiedendo di dichiarare in proprio favore l'acquisto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in proprietà dei seguenti immobili per usucapione: Casa di Civile abitazione sita nel comune di
Taranto alla via Duca di Genova n. 40 Piano T, censito nel CF di Taranto al foglio di Mappa 319 p.lla
3117 sub 2, sub 4 e sub 6.
All'uopo assumeva l'attore di esercitare il possesso su detti beni da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico e continuo, con animus domini, occupando stabilmente i cespiti fin dall'infanzia e comunque in via esclusiva almeno dal 1997-1998.
I convenuti pur ritualmente citati non si costituivano nel presente giudizio per resistere alle pretese avverse, per cui ne veniva dichiarata la contumacia (udienza del 15.4.2024 e 4.11.2024).
Rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio in materia di diritti reali, l'attore veniva rimesso in termini, ma di fatto i convenuti non partecipavano al procedimento, sicché in data 11.2.2024 veniva redatto verbale negativo di mediazione (allegato agli atti).
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione delle prove documentali ed orali richieste.
All'esito dell'istruttoria essendo la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza per la discussione orale per il 7.7.2025 con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Prima di entrare nel merito della causa è bene fare alcune precisazioni in ordine all'istituto oggetto della domanda: l'usucapione, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
L'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata: «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri: dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche».
In altri termini affinché si possa fare ricorso a tale istituto, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (cfr. Sent. 1628/2017 Corte d'
Appello di Roma, richiamata dalla sentenza del 2.5.2019 emessa dal Tribunale Trieste), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale
Milano, sentenza 26 giugno 2019), inoltre: «la consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014; n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24.5.2019).
Al contrario non si ravvisa un possesso utile nel mero godimento della cosa: in questa ipotesi manca l'attività materiale incompatibile con il diritto altrui (cfr. sent. del 9.5.2019 del Tribunale di Genova).
Chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario
(cfr. sent. 26.6.2019 Trib. Milano).
Tale prova potrà essere fornita anche a mezzo di testimoni, purché questi siano terzi estranei
(Tribunale Salerno, n. 1380/2010, richiamato da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019) al rapporto tra le parti. La testimonianza dovrà essere completa e indicare con certezza «il termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, non essendo minimamente idoneo l'impiego di espressioni quali "da tempo immemorabile" et similia». E ciò in considerazione del fatto che si vuole scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio. (Cass. civ., n. 9325/2011, richiamata da Tribunale Caltagirone, sentenza 23 aprile 2019).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha evidenziato che l'attore ha pacificamente esercitato in modo pubblico, continuo ed interrotto un potere di fatto sull'immobile oggetto della domanda, come identificato catastalmente dalle visure allegate in atti.
Le dichiarazioni circostanziate e univoche rese in udienza dai testi escussi hanno confermato il duraturo e continuo possesso del predetto immobile da parte del sig. esercitato uti dominus Pt_1 per oltre vent'anni, o almeno a partire dagli anni 1997-1998 (cfr. le dichiarazioni del teste Tes_1
e ) che costituiscono senz'altro i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per il maturare Tes_2 dell'usucapione immobiliare invocata.
In particolare: i testi hanno, infatti, riconosciuto sulla piantina allegata in atti come era predisposto l'immobile oggetto di causa, confermando di essersi più volte recati o a fare visita al vvero Pt_1 ad aiutarlo nei lavori di manutenzione all'impianto idrico od elettrico, vetusto, ovvero anche a tinteggiare i vani, sempre su incarico e a spese dell'attore; entrambi hanno confermato di non aver mai dubitato che il osse il proprietario dell'immobile dal momento che non solo provvedeva Pt_1
a manutenerlo, ma che mai nessuno nel corso degli anni ne aveva rivendicato la disponibilità.
Anche il teste , nipote del non solo confermava di essere sempre andato a trovare Tes_2 Pt_1
lo zio in quella casa a partire dal 1998 – era poco più che adolescente - e di non aver mai visto altri utilizzarlo;
ma ha anche aggiunto di essersi reso personalmente disponibile ad aiutare lo zio per eseguire piccoli lavori;
il teste inoltre confermava esaminando la piantina esibitagli che l'immobile in questione era frutto della fusione di due particelle ma si trattava di un solo immobile che lo zio ha sempre utilizzato per sé (cfr. sent. n. 8612 del 27.3.2023 Cass. Civ. sez. II “ai fini dell'usucapione la convivenza o il fatto di abitare in un immobile, accompagnato da comportamenti da cui risulti
l'animus possidendi, costituisce elemento sintomatico dell'intento di possedere come proprietario”).
Inoltre l'esame delle risultanze catastali e ipotecarie confermano che ciascuno dei convenuti o dei loro dante causa è intestatario di una porzione dell'immobile che di fatto costituisce un unico immobile (in particolare dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati al foglio 319 p.lla 3117 sub 2 risulta nudo proprietario , mentre l'usufrutto costituito in favore di Controparte_2 CP_4
è ormai consolidato stante il decesso dell'usufruttuaria; inoltre dell'immobile riportato al
[...]
foglio 319 p.lla 3117 sub 4 risultano nudi proprietari , e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
mentre usufruttuaria risulta che essendo deceduta ha ormai consolidato la
[...] Controparte_4
proprietà in capo ai tre nudi proprietari;
infine dell'immobile riportato al foglio 319 p.lla 3117 sub 6 di cui risulta nudo proprietario ed usufruttuaria essendo ormai Controparte_2 Controparte_4
deceduta ha consolidato la proprietà in capo al inoltre nato nel 1962 è CP_2 Persona_1
deceduto nel 2021 lasciando come unici eredi la madre ed il fratello ) CP_3 Controparte_1 ma non emergono atti interruttivi del possesso, né gravami ostativi in danno dell'odierno attore.
Ad ulteriore conferma della fondatezza della domanda soccorre anche la perizia di parte allegata in atti a firma del Geom. e le planimetrie riconosciute anche dai testi comparsi in aula che CP_5
rafforzano l'esatta identificazione materiale dei cespiti.
Naturalmente anche il comportamento processuale dei convenuti, rimasti contumaci nel presente giudizio, e l'inerzia protrattasi per oltre vent'anni costituiscono ulteriore conferma dell'assenza di contestazioni (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4409) e costituiscono ulteriore dimostrazione dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini della dichiarazione di usucapione richiesta (cfr. Sent.
n. 12867/2023 Cass. Civ., sez. II "l'inerzia processuale delle parti convenute può essere valutata come elemento indiziario a sostegno delle deduzioni attoree").
Alla luce degli elementi acquisti la domanda dell'attore va accolta, ricorrendo i presupposti di legge ai fini della dichiarazione di acquisto della proprietà dei beni oggetto della domanda per maturata usucapione ventennale.
La mancata costituzione dei convenuti, la natura della controversia avente ad oggetto accertamento in via giudiziale dell'acquisto a titolo originario dell'immobile indicato nell'atto di citazione, legittimano lo scrivente giudice a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , e , contrariis reiectis così provvede: Controparte_1 Controparte_2 CP_3 accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la piena proprietà dei seguenti Parte_1
immobili: Casa di civile abitazione sita in Taranto, via Duca di Genova n. 40, piano terra, censita al foglio di mappa 319, particella 3117, subalterni 2, 4 e 6; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia delle Entrate, Servizio Pubblicità
Immobiliare di Taranto, di procedere alla trascrizione della presente sentenza e alla voltura catastale in favore dell'attore con esonero da responsabilità. Parte_1
Spese compensate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22.5.2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Raffaela Gennari