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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2024, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 10333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione in seguito alle note in sostituzione dell'udienza del
12.03.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in calce dell'atto Parte_1 introduttivo del primo grado di giudizio dall'avv. Salvatore Varriale, presso il quale elettivamente domicilia.
Appellante
E
in persona del Procuratore p.t., come Controparte_1 tale domiciliato per la carica presso lo studio all'Avv. Giovanna Bevilacqua e con lui elett.te dom.to giusta procura in calce all'atto di costituzione,
Appellata
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato;
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti e note scritte ed il giudice introitava la causa a sentenza sulle conclusioni già depositate ex art. 281quinquies c. 2 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n. 29691/2021, pubblicata il 20.10.2021 a definizione del procedimento recante Rg n.
82443/2018, non notificata, resa in un giudizio proposto da in cui il Parte_1 giudice di primo grado dichiarava la nullità della cartella di pagamento, disponendo però la compensazione delle spese di lite,
A fronte di ciò, la impugnava la suddetta sentenza, dolendosi della Controparte_3 decisione del GdP, il quale dopo aver accolto l'opposizione compensava le spese le spese di lite.
Chiedeva pertanto la riforma di tale capo della sentenza, disponendosi la condanna totale alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale
Si costituiva solo l chiedendo il rigetto dell'appello in considerazione della CP_4 correttezza del governo delle spese in primo grado, anche in relazione all'entità della causa ed alla mancanza di richiesta di annullamento del ruolo in sede amministrativa.
Sulle note scritte dalle parti, il 12.03.2024, sulla base delle conclusioni già depositate, il giudice introitava la causa a sentenze.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , non costituitasi Controparte_2 nonostante regolare vocatio in ius.
Inoltre, va chiarito che l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese, alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni:
1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del
2014 che ha modificato la precedente versione in relazione al seguente inciso: “nel caso di
il giudice 2 Maria Ludovica Russo assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”). Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ, è necessario non solo che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla
L. n. 263 del 2005) nonché – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. Civ.
Siffatte "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia, nello specifico in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n. 16037 e nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2883del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011)
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 2018 cit.), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Cass. 24234/16).
Da ultimo la suprema corte è stata molto chiara nel chiarire che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
il giudice 3 Maria Ludovica Russo legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) Venendo alla ipotesi in oggetto, nel nostro caso il giudice di pace, ha dato conto della natura della pronuncia e della circostanza secondo cui non si potesse addebitare all'ente una nullità conseguente ad azione o missione del terzo, gestore del servizio postale.
Occorre dunque, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito questo giudicante di appello, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione, nonché lo svolgimento del giudizio.
Parte opponente infatti, ha chiesto annullarsi l'importo inserito in un estratto di ruolo, di cui si deduceva la prescrizione anche ove la cartella stessa fosse stata notificata
Sul punto allo stato, finalmente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 06 settembre 2022, n. 26283, la quale dovendo chiarire la portata applicativa dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre
2021, n. 215, ha finalmente esplicitato i limiti d'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
il giudice 4 Maria Ludovica Russo gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte, espressamente superando l'orientamento espresso da Cass. Sezioni
Unite n. 19704/2015, ha affermato che, “analogamente a quanto accade per il giudizio tributario, in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, anche per i giudizi non tributari – per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato, nel corso degli anni, variamente configurato dalla medesima giurisprudenza di legittimità – si approda alla definitiva esclusione di una tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021.”
Pertanto, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Dunque l'estratto di ruolo per il supremo consesso risulta impugnabile solo nei casi esplicitamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis (come inserito dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215) i quali vanno considerati come tassativi e non estensibili in via interpretativa.
L'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta, comunque, il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale – da tempo pienamente condiviso da questo giudicante – che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., allorquando alla cartella esattoriale,
il giudice 5 Maria Ludovica Russo notificata in precedenza, non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa.
In altri termini – secondo l'orientamento testé richiamato – in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. n. 20618/2016 e n. 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla
(anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura” (Cass. n. 7353/2022)
In primis, effettivamente l'impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata sancita esplicitamente solo dalle S.U. della S.C. n. 19704/2015, con cui risolvendo un contrasto circa l'interpretazione dell'art. 19, ult. co. del d.lgs. 546/1992, ha apertamente distinto tra facoltà di impugnare l'atto non notificato e onere di impugnare quello notificato.
Sul punto, però si è pronunciata altre volte la Suprema Corte: da un lato rapportandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con detta pronuncia, dall'altro chiarendo come vi sia l'ammissibilità dell'opposizione allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, attraverso l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti;
in tale situazione l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Diverso è il caso invece, in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in
il giudice 6 Maria Ludovica Russo assenza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione. (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass. 22946/16).
A ciò va aggiunta, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui;
situazione che verrebbe in essere ove il debitore potesse ottenere, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.( Cfr. Cass. 22946/16).
Di conseguenza, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né minacciata alcuna azione esecutiva e non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (v. in proposito Cass.
20618/16).
L'istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge - sostanziando l'interesse ad agire - l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo;
questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale
il giudice 7 Maria Ludovica Russo non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale (Cass. n. 7353/2022)
Orbene, come ha rimarcato anche recentissima giurisprudenza di legittimità, su questa impostazione risulta convergere, da ultimo, anche dallo steso legislatore il quale “in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del
1973), la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni: legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione”(cfr. Cass. 2022 n. 7353).
In conclusione, ove l'istante deduca che la pretesa creditoria contenuta in una cartella esattoriale - di cui si assume di aver avuto conoscenza tramite mera consultazione dell'estratto di ruolo – risulti prescritta per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella stessa, all'istante spetta di specificare ed allegare quale sia il concreto interesse ad agire che sorregge la domanda, in difetto la domanda avrà i caratteri di un'azione di accertamento "pura," ossia di ovvero una sorta d'interpello giudiziale, che, come tale non è prevista nell'attuale ordinamento processuale.
Nel nostro caso, a fronte della deduzione della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, non è emerso in alcun modo che il volesse Controparte_5 portare ad esecuzione il credito inserito nella cartella in oggetto.
D'altro lato, non risulta che l'opponente abbia attivato alcuna procedimento amministrativo in autotutela né nei confronti dell'ente impositore, né azionando la procedura amministrativa di cui all'art. 1 commi 538 e ss della L. n. 228/2014: con cui avrebbe potuto rendere noto all'amministrazione ed al Concessionario dell'esistenza di una causa di estinzione del credito, evitando la proposizione dell'impugnazione in sede giudiziaria (Così
Cass. 20618/16, tra le altre).
Pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, pur nella consapevolezza – ai fini del governo delle spese – che la materia, come si è
il giudice 8 Maria Ludovica Russo visto è obiettivamente caratterizzata da peculiarità e da revirement giurisprudenziali, che la rendono impregnata di tecnicismi e sottili “distinguo”.
3) Pertanto, poiché il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può - senza violare il principio del contraddittorio- sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum (cfr. Cass. 696/2002), va confermata la decisione in relazione al governo delle spese, seppure supportata dalla motivazione in atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio, però in considerazione della difesa dell alquanto CP_4 scarna e che non ha colto nel segno le questioni, vanno equamente compensate.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del
2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
il giudice 9 Maria Ludovica Russo
2. compensa le spese di questo grado di giudizio;
3. condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del contributo unificato;
Così deciso in Napoli, lì 18/03/2024
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 10 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 10333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione in seguito alle note in sostituzione dell'udienza del
12.03.2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in calce dell'atto Parte_1 introduttivo del primo grado di giudizio dall'avv. Salvatore Varriale, presso il quale elettivamente domicilia.
Appellante
E
in persona del Procuratore p.t., come Controparte_1 tale domiciliato per la carica presso lo studio all'Avv. Giovanna Bevilacqua e con lui elett.te dom.to giusta procura in calce all'atto di costituzione,
Appellata
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato;
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti e note scritte ed il giudice introitava la causa a sentenza sulle conclusioni già depositate ex art. 281quinquies c. 2 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n. 29691/2021, pubblicata il 20.10.2021 a definizione del procedimento recante Rg n.
82443/2018, non notificata, resa in un giudizio proposto da in cui il Parte_1 giudice di primo grado dichiarava la nullità della cartella di pagamento, disponendo però la compensazione delle spese di lite,
A fronte di ciò, la impugnava la suddetta sentenza, dolendosi della Controparte_3 decisione del GdP, il quale dopo aver accolto l'opposizione compensava le spese le spese di lite.
Chiedeva pertanto la riforma di tale capo della sentenza, disponendosi la condanna totale alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale
Si costituiva solo l chiedendo il rigetto dell'appello in considerazione della CP_4 correttezza del governo delle spese in primo grado, anche in relazione all'entità della causa ed alla mancanza di richiesta di annullamento del ruolo in sede amministrativa.
Sulle note scritte dalle parti, il 12.03.2024, sulla base delle conclusioni già depositate, il giudice introitava la causa a sentenze.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , non costituitasi Controparte_2 nonostante regolare vocatio in ius.
Inoltre, va chiarito che l'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese, alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni:
1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del
2014 che ha modificato la precedente versione in relazione al seguente inciso: “nel caso di
il giudice 2 Maria Ludovica Russo assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”). Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cod. proc. civ, è necessario non solo che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla
L. n. 263 del 2005) nonché – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. Civ.
Siffatte "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia, nello specifico in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n. 16037 e nello stesso senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 2883del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011)
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del 2018 cit.), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Cass. 24234/16).
Da ultimo la suprema corte è stata molto chiara nel chiarire che: “l'art. 92, comma 2,
c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
il giudice 3 Maria Ludovica Russo legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) Venendo alla ipotesi in oggetto, nel nostro caso il giudice di pace, ha dato conto della natura della pronuncia e della circostanza secondo cui non si potesse addebitare all'ente una nullità conseguente ad azione o missione del terzo, gestore del servizio postale.
Occorre dunque, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito questo giudicante di appello, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione, nonché lo svolgimento del giudizio.
Parte opponente infatti, ha chiesto annullarsi l'importo inserito in un estratto di ruolo, di cui si deduceva la prescrizione anche ove la cartella stessa fosse stata notificata
Sul punto allo stato, finalmente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 06 settembre 2022, n. 26283, la quale dovendo chiarire la portata applicativa dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre
2021, n. 215, ha finalmente esplicitato i limiti d'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
il giudice 4 Maria Ludovica Russo gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte, espressamente superando l'orientamento espresso da Cass. Sezioni
Unite n. 19704/2015, ha affermato che, “analogamente a quanto accade per il giudizio tributario, in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, anche per i giudizi non tributari – per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato, nel corso degli anni, variamente configurato dalla medesima giurisprudenza di legittimità – si approda alla definitiva esclusione di una tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73, come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021.”
Pertanto, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Dunque l'estratto di ruolo per il supremo consesso risulta impugnabile solo nei casi esplicitamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis (come inserito dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215) i quali vanno considerati come tassativi e non estensibili in via interpretativa.
L'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta, comunque, il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale – da tempo pienamente condiviso da questo giudicante – che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., allorquando alla cartella esattoriale,
il giudice 5 Maria Ludovica Russo notificata in precedenza, non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa.
In altri termini – secondo l'orientamento testé richiamato – in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. n. 20618/2016 e n. 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla
(anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura” (Cass. n. 7353/2022)
In primis, effettivamente l'impugnabilità dell'estratto di ruolo è stata sancita esplicitamente solo dalle S.U. della S.C. n. 19704/2015, con cui risolvendo un contrasto circa l'interpretazione dell'art. 19, ult. co. del d.lgs. 546/1992, ha apertamente distinto tra facoltà di impugnare l'atto non notificato e onere di impugnare quello notificato.
Sul punto, però si è pronunciata altre volte la Suprema Corte: da un lato rapportandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con detta pronuncia, dall'altro chiarendo come vi sia l'ammissibilità dell'opposizione allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, attraverso l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti;
in tale situazione l'opposizione gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Diverso è il caso invece, in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in
il giudice 6 Maria Ludovica Russo assenza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione. (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass. 22946/16).
A ciò va aggiunta, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui;
situazione che verrebbe in essere ove il debitore potesse ottenere, con l'azione di mero accertamento, l'estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.( Cfr. Cass. 22946/16).
Di conseguenza, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né minacciata alcuna azione esecutiva e non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (v. in proposito Cass.
20618/16).
L'istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge - sostanziando l'interesse ad agire - l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo;
questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale
il giudice 7 Maria Ludovica Russo non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale (Cass. n. 7353/2022)
Orbene, come ha rimarcato anche recentissima giurisprudenza di legittimità, su questa impostazione risulta convergere, da ultimo, anche dallo steso legislatore il quale “in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, con legge n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (comma 4-bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602 del
1973), la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del «ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata» in specificate e tassative eccezioni: legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione”(cfr. Cass. 2022 n. 7353).
In conclusione, ove l'istante deduca che la pretesa creditoria contenuta in una cartella esattoriale - di cui si assume di aver avuto conoscenza tramite mera consultazione dell'estratto di ruolo – risulti prescritta per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella stessa, all'istante spetta di specificare ed allegare quale sia il concreto interesse ad agire che sorregge la domanda, in difetto la domanda avrà i caratteri di un'azione di accertamento "pura," ossia di ovvero una sorta d'interpello giudiziale, che, come tale non è prevista nell'attuale ordinamento processuale.
Nel nostro caso, a fronte della deduzione della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, non è emerso in alcun modo che il volesse Controparte_5 portare ad esecuzione il credito inserito nella cartella in oggetto.
D'altro lato, non risulta che l'opponente abbia attivato alcuna procedimento amministrativo in autotutela né nei confronti dell'ente impositore, né azionando la procedura amministrativa di cui all'art. 1 commi 538 e ss della L. n. 228/2014: con cui avrebbe potuto rendere noto all'amministrazione ed al Concessionario dell'esistenza di una causa di estinzione del credito, evitando la proposizione dell'impugnazione in sede giudiziaria (Così
Cass. 20618/16, tra le altre).
Pertanto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, pur nella consapevolezza – ai fini del governo delle spese – che la materia, come si è
il giudice 8 Maria Ludovica Russo visto è obiettivamente caratterizzata da peculiarità e da revirement giurisprudenziali, che la rendono impregnata di tecnicismi e sottili “distinguo”.
3) Pertanto, poiché il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può - senza violare il principio del contraddittorio- sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum (cfr. Cass. 696/2002), va confermata la decisione in relazione al governo delle spese, seppure supportata dalla motivazione in atti.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio, però in considerazione della difesa dell alquanto CP_4 scarna e che non ha colto nel segno le questioni, vanno equamente compensate.
Il presente appello, essendo stato instaurato, in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 determina l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione, atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato (Cfr. Cass. 5955 del
2014 e conformemente Cass. 2014 n. 10306).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
il giudice 9 Maria Ludovica Russo
2. compensa le spese di questo grado di giudizio;
3. condanna l'appellante al versamento di un importo pari al valore del contributo unificato;
Così deciso in Napoli, lì 18/03/2024
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 10 Maria Ludovica Russo