Sentenza 23 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12405 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA C2 4 05 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE A SEZIONE LA Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 27354/01 - Consigliere Cron. 26287 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 19/02/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente - 1047 avverso la sentenza n. 2578/01 del Tribunale di -1- NAPOLI, depositata il 06/06/01 R.G.N. 44984/95; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso la decisione con la quale il Pretore di Torre Annunziata aveva condannato il Ministero al pagamento in favore di RI UM degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione assistenziale a lei versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito, ha rigettato la domanda della assistita. Ha ritenuto il giudice del gravame che il diritto a tali accessori è soggetto alla prescrizione quinquennale, quale appunto eccepita dall'Amministrazione, e non a quella decennale, come invece aveva affermato la sentenza pretorile. La UM ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La parte ricorrente, denunciando, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 e dell'art. 2946 cod. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data in cui matura il diritto alla prestazione. Il ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni seguenti. -Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa UM c. Ministero Interno 3 di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalle indicazioni della ricorrente - con riferimento a ratei comunque scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare che (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od A assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa 3 attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. UM c. Ministero Interno 4 Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145).Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato - sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero - se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado d'appello va individuato in una corte d'appello (Cass., S.. U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2003. Il Presidenteesidente་་བ་བཅན་ཚ་ ви UM c. Ministero Interno Атоловатогра ゾ ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LÉGGÉ 11:9:79 N: 533