Articolo 10 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 novembre 2000
Art. 10. (Talassoterapia) 1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1995, definisce altresi' i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 e' prorogata la validita' dei rapporti gia' in atto con il Servizio sanitario nazionale.
Nota all'art. 10:
- Il decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale".
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente