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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9289/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9289/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to SANDRA COLETTA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti TANIA ROSSI e Controparte_1
RENATO LICCIARDI;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2018, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sessa RU (CE) il 24.04.1982 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 16.10.1983), (il 16.01.1993) e (il 21.09.1994), adiva il Tribunale di Santa Maria Per_1 Per_2 Per_3
Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, sin dall'inizio della vita matrimoniale, si mostrava superbo e violento, perpetrando nei confronti della moglie violenze fisiche e psicologiche;
che tentava di recuperare la relazione matrimoniale, subendo in silenzio le prevaricazioni del marito, nella speranza di un suo cambiamento;
che vari erano stati gli episodi di violenza anche nei confronti dei figli, all'epoca minori;
che, con il passare degli anni, l'atteggiamento violento del resistente diventava sempre più frequente, tanto da creare un clima di tensione insostenibile in famiglia;
di aver tentato di emanciparsi prendendo la patente per essere autonoma e trovare lavoro, dovendosi tuttavia scontrarsi con l'opposizione del marito che le vietava di avere una propria auto;
di non riuscire a guidare a causa degli abusi psicologici perpetrati dal marito;
di non averlo mai denunciato per amore dei figli e per timore di provocare il licenziamento del marito, così perdendo l'unica fonte di reddito del nucleo familiare;
che dal maggio
2014, dopo una lite banale, il IG. si rinchiudeva in una parte indipendente della casa CP_1
coniugale, impedendo l'accesso alla moglie e ai figli;
di essere venuta a conoscenza di operazioni postali poste in essere dal marito aventi ad oggetto i buoni fruttiferi cointestati, motivo per cui procedeva a denunciarlo;
che tale denuncia veniva rimessa in virtù di un accordo intercorso tra i coniugi per cui il IG. si impegnava a svolgere un percorso di psicoterapia;
che dal mese di febbraio 2018 il CP_1
resistente si disinteressava completamente della famiglia e non provvedeva in alcun modo alle spese della vita quotidiana;
che in data 8.3.2018 si verificava l'ennesimo episodio di violenza in suo danno, allorquando il marito la aggrediva scaraventandola contro un mobile in seguito ad una banale lite;
che, lamentando forti dolori alla testa, si recava al pronto soccorso il giorno successivo ricevendo una prognosi di cinque giorni;
che, per tale ragione, si decideva a sporgere denuncia contro il IG.
. Rappresentava di vivere nella casa coniugale con i figli e , maggiorenni ma CP_1 Per_3 Per_2
non economicamente autosufficienti;
di essere disoccupata e di aver lavorato solo un anno presso un pagina 2 di 14 ospedale e di aver poi rinunciato al lavoro su richiesta del marito, dedicandosi di poi solo alla famiglia;
che il resistente le impediva di svolgere qualunque lavoro, in quanto ostile all'emancipazione della moglie;
che il IG. percepiva una pensione cospicua, avendo svolto la professione di autista CP_1
presso ditte pubbliche e private, ma di non saperne l'importo preciso;
che egli versava, prima di conoscere dell'intenzione della ricorrente di separarsi giudizialmente, l'importo di euro 900,00 per le spese familiari;
di provvedere da sola, dal mese di febbraio 2018, alle spese della famiglia.
Chiedeva quindi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente a causa del comportamento violento ed aggressivo del marito, reiterato per tutti gli anni di vita matrimoniale;
l'assegnazione della casa coniugale a sé, essendone la proprietaria esclusiva;
la collocazione dei figli maggiorenni e presso di lei, in quanto non economicamente indipendenti. Chiedeva Per_3 Per_2
altresì di assegnare al resistente la parte di abitazione in cui si era trasferito, essendo in comproprietà tra di loro, con l'impegno del IG. di effettuare lavori utili ad impedirgli l'accesso diretto CP_1
nella casa coniugale;
un assegno mensile a carico del marito di euro 900,00 di cui 500,00 euro per la moglie e 200,00 euro ciascuno per i figli e oltre al contributo del 50% delle spese Per_2 Per_3
straordinarie; il risarcimento di euro 500.00,00 per i danni morali ed esistenziali subiti dalla stessa in ragione del comportamento aggressivo tenuto dal marito durante gli anni di matrimonio;
il pagamento in suo favore di tutte le somme percepite dal marito in costanza di matrimonio a titolo di TFR.
Con memoria di costituzione dell'8.02.2019, il resistente, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del disinteresse mostrato dalla IG.ra nei confronti del marito a partire dall'inizio del 2018, quando costei gli comunicava di non aver Pt_1
più piacere a stare con lui, costringendolo ad isolarsi in una porzione dell'abitazione familiare;
che la ricorrente sporgeva denuncia contro di lui per maltrattamenti, giudizio penale che veniva archiviato perché privo di fondamento;
che la IG.ra , non curante dell'angoscia generata nel marito a Pt_1
causa del procedimento penale, chiedeva anche la separazione con addebito;
che, con riguardo ai presunti maltrattamenti subiti da lei e dai figli, la procura chiedeva l'archiviazione del fascicolo;
che i figli, escussi nell'ambito del procedimento penale, riferivano di non aver mai subito violenza domestica da parte del padre, né di aver mai assistito a violenze perpetrate nei confronti della madre;
che la moglie era irascibile e molto avida;
di avere cointestati dei buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio per un importo totale di più di 1.450.000,00 euro, ma di non averne la materiale disponibilità, essendo gestiti solo dalla IG.ra ; di aver proposto un accordo di separazione per dividere tali sostanze tra i figli, Pt_1
ma non aveva trovato adesione da parte della ricorrente;
di aver scoperto che la moglie aveva pagina 3 di 14 svincolato a sua insaputa tali buoni, prelevando 340.000,00 euro in contanti;
che il suo reddito da lavoro aveva sempre rappresentato l'unico mezzo di sostentamento del nucleo familiare;
che la ricorrente aveva preferito occuparsi dei figli e dei genitori anziani, percependone le relative pensioni;
che la stessa continuava a percepire la pensione del padre ammontante a circa 3.000 euro mensili, utilizzandone una parte per sé e una parte per pagare la casa di cura per il padre;
di non averle mai impedito di emanciparsi, tanto da averla incoraggiata a partecipare negli anni '93-'94 ad un corso per parrucchiera, acquistando anche tutto il necessario per aprire un negozio e che, tuttavia, la moglie aveva ripensamenti sui vantaggi economici che ne sarebbero derivati;
che, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, la aiutava ad esercitarsi per prendere la patente, ma era lei stessa che rinunciava poi a guidare per timore del traffico;
di essere pensionato, percependo 1.040,00 euro mensili;
di non poter godere dei buoni fruttiferi cointestati con la moglie.
Non si opponeva quindi alla pronuncia di separazione, ma ne chiedeva l'addebito alla ricorrente per le gravi affermazioni formulate nel ricorso introduttivo;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
assegnazione a sé della porzione di casa coniugale in cui egli si trasferiva a seguito della crisi coniugale;
si mostrava disponibile a corrispondere direttamente ai figli il sostegno di cui abbisognavano, rifiutando il versamento in favore della madre per il loro mantenimento;
chiedeva, ancora, rigettarsi la richiesta di mantenimento della moglie, in considerazione delle ingenti somme di cui ella disponeva;
rigettarsi la richiesta di pagamento delle somme del TFR percepito in costanza di matrimonio, in quanto già incluse nei depositi postali suddetti;
ordinarsi alla ricorrente il versamento del 50% del patrimonio o, in via subordinata, disporne il versamento di euro 300.000,00 in favore di ciascun figlio, ripartendone il residuo tra i coniugi al 50%; confermare la comproprietà al 50% degli immobili acquistati in costanza di matrimonio;
condannare la IG.ra al risarcimento per le gravi accuse formulate nei suoi Pt_1
confronti per un importo di euro 700.000,00.
All'udienza presidenziale del 20.02.2019, venivano ascoltate le parti personalmente e all'esito, il presidente delegato, ritenuto di dover disporre adeguati accertamenti sulla situazione economica e reddituale delle parti, delegava la Guardia di Finanza di procedere alle verifiche a tal uopo necessarie.
In data 7.11.2019, veniva depositata la relazione della Guardia di Finanza di Sessa RU.
All'udienza del 19.02.2020, il difensore di parte resistente lamentava l'incompletezza delle indagini finanziare, atteso che non risultava il nominativo del soggetto che procedeva agli svincoli dei buoni fruttiferi. Il difensore di parte ricorrente riferiva che le operazioni effettuate dalla IG.ra erano Pt_1
regolari e acconsentite dal marito, opponendosi ad ulteriori integrazioni di indagini.
pagina 4 di 14 Con ordinanza del 25.2.2020, il Presidente delegato, preso atto che, dalla situazione economica delle parti come rappresentata dalla documentazione da loro prodotta e dalle indagini tributarie, la IG.ra risultava essere proprietaria o comproprietaria di 12 fabbricati, 14 terreni e di buoni postali e Pt_1
depositi a risparmio, alcuni dei quali cointestati con il resistente, rigettava la domanda di disporre in suo favore un assegno di mantenimento. Nulla disponeva sull'affido e sul diritto di visita dei figli in quanto maggiorenni, ma assegnava la casa alla moglie, convivente con essi, attesa la loro non autosufficienza economica. Tenuto conto, altresì, della situazione patrimoniale del resistente – titolare di un reddito annuo di 13.800,00 euro e di buoni cointestati con la moglie per la maggior parte estinti - poneva a suo carico un assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti di euro 400,00 mensili
(200,00 euro ciascuno), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa, parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, contestando tutto quanto dedotto dal resistente con particolare riguardo alla ricostruzione fatta del patrimonio della ricorrente.
Con memoria integrativa, parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e rilevava che, anche se ancora pendente il processo penale per lesioni e percosse, dall'escussione dei figli in quella sede si palesava la infondatezza delle deduzioni della ricorrente relative alla presunta aggressione avvenuta nel marzo 2018. Lamentava poi la mancata indagine sull'autore degli svincoli dei buoni postali e ribadiva di non averne la materiale disponibilità, non potendo dunque neanche disporne.
Con memorie ex art. 183 co. 6, le parti ribadivano quanto già dedotto nei rispettivi atti difensivi e formulavano richieste istruttorie.
Valutate le richieste istruttorie, venivano sentiti i testimoni e interrogata formalmente la ricorrente.
Con provvedimento del 10.5.2023, il g.i. a scioglimento di riserva, revocava l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni come disposto da ordinanza presidenziale del
25.2.2020 e rinviava per prosieguo prova.
All'udienza del 19.4.2024, il difensore di parte resistente riferiva che il suo assistito era stato assolto nel processo penale per i reati di maltrattamento e lesioni personali e ribadiva la richiesta di integrazione delle indagini tributarie al fine di far emergere l'autore degli svincoli effettuati sui buoni fruttiferi. Il difensore di parte ricorrente si opponeva, sostenendo che gli svincoli eventualmente effettuati dalla IG.ra erano legittimi in quanto effettuati in costanza di matrimonio. Il g.i., ritenendo esaustive Pt_1
ai fini della decisione le relazioni in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 14 Con note di trattazione per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai loro atti e scritti difensivi e, all'udienza del 18.12.2024, il giudice riservava la decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, parte ricorrente, ribadendo quanto già dedotto nel corso dell'iter giudiziale, concludeva riportandosi puntualmente alle domande formulate nel ricorso e, segnatamente,
l'addebito della separazione, l'assegnazione della casa coniugale, il risarcimento danni e il pagamento in suo favore delle somme percepite dal marito in costanza di matrimonio a titolo di TFR. Nulla riferiva in merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé e per i figli formulata col ricorso e non ribadita in questa sede.
Con memoria conclusionale di replica, la ricorrente riferiva di non aver impugnato l'ordinanza datata
10.5.2023 con cui si revocava l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni disposto all'esito dell'udienza presidenziale e di non aver ribadito la domanda formulata nel ricorso in ragione dell'età degli stessi e della loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, pur continuando a sostenerne il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Con comparsa conclusionale, parte resistente ribadiva quanto già dedotto nel corso del giudizio e contestava puntualmente le deduzioni di parte ricorrente. Concludeva riportandosi alle richieste già formulate nel ricorso, chiedendo tuttavia la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito rinvenendo la causa della crisi coniugale nel comportamento violento ed aggressivo tenuto dal coniuge negli anni di vita matrimoniale.
Con memoria di costituzione anche parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie in ragione delle gravi ed infamanti accuse da lei formulate nei suoi confronti.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario pagina 6 di 14 ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006; Corte di
Cassazione, sez. I, sentenza n. 4038 del 14.02.2024).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
A tal proposito, occorre rilevare che se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non possa prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo.
A giudizio del Collegio la domanda della ricorrente di addebito ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie, parte ricorrente fonda la richiesta di addebito motivandolo sulla scorta di un asserito comportamento violento e aggressivo perpetrato dal marito nei confronti suoi e dei figli nel corso del matrimonio. Riporta, più specificamente, un episodio occorso in data 8.3.2018 durante il quale, a seguito di un banale litigio, il IG. l'avrebbe strattonata per i capelli e spinta contro CP_1
il muro, provocandole dei forti dolori alla testa per cui la stessa, il giorno seguente, era costretta a recarsi in pronto soccorso, ricevendo una prognosi di cinque giorni. Da tale episodio scaturiva la denuncia che la IG.ra sporgeva contro il marito per lesioni e maltrattamenti. Pt_1
Orbene, le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria forniscono IGnificativi elementi probatori a sostegno di tali allegazioni. Invero, il figlio – l'unico presente in casa durante Per_2
l'episodio dell'8.3.2018 – ha confermato l'aggressione, riferendo di aver sentito le urla della madre e di essersi perciò recato nella stanza da cui provenivano, assistendo alla parte finale del diverbio (cfr pagina 7 di 14 verbale d'udienza del 28.11.2023; sulla circostanza n. 1 della memoria ex art. 183 n. 2c.p.c. di parte ricorrente “ ha sempre avuto un carattere superbo e violento perpetrando nei Controparte_1
confronti della moglie violenze sia di carattere fisico che di carattere psicologico” dichiarava: “si, è successo una volta, li ho visti, ho visto che aggrediva fisicamente mia madre, ho sentito urlare e si capiva, quando sono sceso ho assistito alla parte finale”; sulla circostanza n. 25 della stessa memoria “in data
08.03.2018 si è verificato un gravissimo episodio di violenza in danno di la quale veniva Parte_1
aggredita dal marito per motivi futili e scaraventata contro il mobile della cucina riportando lesioni personali” riferiva: “credo sia l'episodio di cui stavo parlando prima, io sono arrivato nella parte finale perchè sentivo le urla, inizialmente ero al piano di sopra. Ricordo che mamma urlava, ma poichè sono trascorsi tanti anni il ricordo non è molto nitido”).
Può dirsi peraltro provata anche la deduzione di parte ricorrente con riguardo all'asserito atteggiamento aggressivo adottato nel corso del matrimonio dal resistente nei confronti dei figli. Ed invero, sia che , ascoltati come testimoni, hanno confermato tale allegazione (in Per_2 Per_1
particolare, ha dichiarato “Io lavoravo fuori e la maggior parte delle volte non ero in casa, ho Per_1
lavorato fuori fino a 5/6 anni fa, quando i miei genitori hanno cominciato a litigare io ero già fuori, mio padre era violento anche con noi, ricordo di un episodio in cui voleva investirmi con l'auto perchè avevo risposto male mentre facevo le noccioline, anche con mio fratello era violento. Voglio raccontare un episodio avevo circa 17 anni ed ero lento nel fare le noccioline, cominciammo a litigare e gli dissi che era un uomo di merda così iniziò a inseguirmi con la macchina per investirmi e riuscì a scansarlo perchè mi nascosi dietro i paletti della luce”; ha riferito: “si, quando disobbedivo posso dire che ci sono Per_2
stati schiaffi nei miei confronti e in quelli di mia sorella”).
Peraltro, risulta ex actis anche il referto del pronto soccorso risalente al giorno successivo all'aggressione, quando la ricorrente si recava al nosocomio lamentando forti dolori alla testa (cfr referto del 9.3.2018 da cui risulta che la IG.ra riferiva ai sanitari che i motivi delle lesioni erano Pt_1
da ricondursi a “violenza altrui” e la prognosi di giorni 5).
Ciò detto, il resistente contesta fermamente quanto dedotto dalla ricorrente, negando, anzitutto,
l'episodio di violenza denunciato e ponendo a sostegno della richiesta di rigetto dell'addebito, l'esito a sé favorevole dei procedimenti penali instauratisi a suo carico. Ed invero, risultano ex actis
l'archiviazione (per i maltrattamenti) e assoluzione (per le lesioni) adottate sulla scorta della ritenuta neutralità delle dichiarazioni rese nel corso dei giudizi anzidetti dai figli della coppia.
pagina 8 di 14 Agli atti sono depositate, invero, le sommarie informazioni rese dai tre figli innanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini scaturite dalla denuncia della ricorrente a seguito dell'episodio anzidetto. In quella sede , e riferivano di non aver assistito a particolari episodi di violenza del Per_2 Per_1 Per_3
padre nei confronti della madre e di avere ottimi rapporti con lo stesso, rinvenendo la causa dei litigi tra i coniugi in una profonda incompatibilità caratteriale. In particolare, con riguardo alla lite intercorsa tra i genitori l'8.3.2018, riferiva genericamente di aver visto i genitori discutere animatamente. Per_2
, invece, dichiarava di aver accompagnato la madre al pronto soccorso e di aver saputo solo in Per_1
seguito dai sanitari che la madre aveva riferito di essere stata picchiata dal padre.
Orbene, ad avviso di questo Collegio la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai figli nel corso del giudizio civile e nel corso del giudizio penale non vale ad inficiare l'attendibilità dei testimoni.
Il contrasto tra le dichiarazioni rese può ragionevolmente giustificarsi alla luce del diverso impatto emotivo che la prospettazione di una eventuale sentenza di condanna penale provoca sui figli dell'imputato. Non può escludersi, infatti, che le dichiarazioni da loro rese in sede penale siano state condizionate dal timore delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli scaturenti da un giudizio penale.
Occorre altresì rilevare che la sentenza di assoluzione o il provvedimento di archiviazione per reati di lesioni o maltrattamenti resi in sede penale non vincolano, nelle loro determinazioni, il giudice civile che, nell'ambito del procedimento per separazione, debba statuire sulla domanda di addebito.
Orbene, è opportuno rilevare che, ai fini del riconoscimento dell'addebitabilità della separazione per condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, la prova del nesso di causalità tra tali condotte e la crisi coniugale richiede un diverso grado di probabilità nell'accertamento rispetto alla quasi certezza richiesta per fondare la responsabilità penale.
Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata nel corso dell'odierno giudizio è sufficiente per ritenere provati i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'addebito, ovvero la condotta cosciente e volontaria contraria agli obblighi coniugali tenuta dal IG. nel corso del CP_1
matrimonio sia nei confronti dei figli che della moglie, ed il nesso di causalità tra tale condotta e la crisi coniugale. In particolare, ai fini della prova della sussistenza del nesso di causalità, si rileva che ex actis emerge che la IG.ra si sia determinata ad instaurare il giudizio di separazione a seguito Pt_1
dell'episodio di violenza subito dal marito atteso che risulta depositata la lettera raccomandata con cui, per il tramite del suo difensore, la predetta comunicava al marito l'intenzione di addivenire alla pagina 9 di 14 separazione e tale lettera è datata 17.4.2018, dunque in epoca di poco successiva alla data dell'episodio da lei riferito.
Orbene, occorre rilevare che il resistente, pur avendo contestato la veridicità di quanto allegato dalla ricorrente, non ha provato né che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, né che l'episodio di violenza non si sia effettivamente verificato.
A tal fine, invero, i provvedimenti adottati in sede penale e depositati dal resistente non forniscono un valido elemento probatorio non avendo questi accertato che il fatto non si è storicamente verificato, determinandosi invece per l'archiviazione e per l'assoluzione del IG. solo in ragione del CP_1
mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Pertanto, risulta provata la condotta del resistente contraria ai doveri coniugali durante la vita matrimoniale e, dunque, alla luce dell'“id quod plerumque accidit”, si presume che la violazione del dovere coniugale da parte del resistente abbia determinato come effetto la fine dell'unione coniugale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Anche parte resistente formula domanda di addebito alla ricorrente, motivandola sulla scorta delle disonorevoli affermazioni fatte con riguardo alla sua asserita aggressività.
La richiesta di addebito di parte resistente va rigettata.
Non emerge, invero, alcun riscontro probatorio che dia fondamento alla domanda di addebito, non potendosi, dunque, ritenere che le accuse formulate dalla ricorrente abbiano determinato l'intollerabilità della convivenza.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli e occorre osservare quanto Per_2 Per_3
segue.
Con ricorso introduttivo, la IG.ra ha chiesto disporsi a carico del marito un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli e di euro 400,00 mensili (200,00 euro a figlio) Per_2 Per_3
assumendo il mancato raggiungimento da parte di entrambi della autosufficienza economica.
Con ordinanza presidenziale veniva riconosciuto tale onere in capo al resistente, per poi essere revocato con ordinanza del 10.05.2023 ritenendo il g.i. che la madre collocataria non avesse assolto l'onere a suo carico riguardante le ragioni del mancato raggiungimento da parte dei figli, all'epoca di 29 e 30 anni, dell'autosufficienza economica.
pagina 10 di 14 Orbene, in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente si riporta genericamente al ricorso introduttivo;
al contrario, in sede di successive comparse conclusionali e memorie di replica, la IG.ra
, pur riportando analiticamente le richieste formulate con il ricorso introduttivo, omette di Pt_1
ribadire la domanda relativa all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli. In particolare, a tale proposito, ammette di non aver richiesto l'assegno per i figli – pur ritenendoli ancora non economicamente autosufficienti – attesa l'età degli stessi e la loro idoneità all'inserimento nel mondo del lavoro.
A tal riguardo, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa” (Cass. Sez. Un. n. 3453 del 7.2.2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene la domanda di parte ricorrente rinunciata e dunque nulla dispone a riguardo.
Per quanto concerne la casa coniugale, in assenza del presupposto di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il Collegio nulla dispone.
In riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente in suo favore, occorre osservare quanto segue.
pagina 11 di 14 La IG.ra , nel ricorso introduttivo, ha formulato richiesta di assegno di mantenimento di euro Pt_1
500,00 mensili. Con ordinanza presidenziale tale richiesta – sulla scorta delle indagini tributarie espletate che non evidenziavano una sproporzione reddituale tra le parti - veniva rigettata.
A tal riguardo è opportuno rilevare che la ricorrente – riportando analiticamente le domande formulate nel ricorso introduttivo - non ha ribadito tale richiesta in sede di comparse conclusionali, omettendo qualsiasi riferimento all'intenzione di rinunciarvi.
Orbene, questo Collegio ritiene che – non avendovi espressamente rinunciato e tenendo conto della natura solo illustrativa delle comparse conclusionali – non possa per ciò solo ritenersi la domanda abbandonata.
Ciò detto, sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ebbene, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. Sez I n. 11494/2024), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, n. 17134 del 27.08.2004). La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, dall'istruttoria espletata non è emersa ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi.
Invero, la IG.ra risulta aver percepito negli anni 2015, 2016, 2017 redditi rispettivamente di Pt_1
euro 555,00, 587,00 608,00; è intestataria e cointestataria (con ciascuno dei figli, con il marito, con il padre) di numerosi e consistenti buoni fruttiferi postali;
è proprietaria di diversi immobili e di terreni,
pagina 12 di 14 che, seppur a volerli ritenere – come sostenuto dalla ricorrente - di modico valore, rappresentano cionondimeno delle valide fonti di reddito (cfr relazione della Guardia di Finanza in atti).
Il resistente dimostra, invece, di essere titolare di una pensione di 1.040,00 euro come si evince dai CUD in atti (CUD 2016 relativo all'anno 2015 di euro 12.823,33; CUD 2017 relativo all'anno 2016 di euro CP_ 13.655,59; CUD 2018 relativo all'anno 2017 di euro 13.655,59, redditi corrisposti dall' . Quanto alla titolarità di immobili, si evince solo la comproprietà della porzione di casa familiare comprata con la moglie durante il matrimonio e adiacente alla casa coniugale di proprietà della IG.ra . Il IG. Pt_1
risulta, infine, cointestatario di buoni fruttiferi con la IG.ra , non avendo tuttavia CP_1 Pt_1
alcun buono fruttifero intestato solo allo stesso.
Tenuto conto, dunque, delle situazioni patrimoniali dei coniugi pocanzi illustrate, non può ritenersi che tra i coniugi sussista una sproporzione reddituale tale da fondare la domanda di parte ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore.
Infine, le domande risarcitorie proposte reciprocamente dalle parti sono inammissibili. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni (Cass. 8.9.2014, n.
18870). Identica sorte va riconosciuta alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di quota del TFR.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• accoglie la richiesta di addebito di parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito di parte resistente;
• rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno di mantenimento in suo favore;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria pagina 13 di 14 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa RU (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982;
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 11.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9289/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to SANDRA COLETTA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti TANIA ROSSI e Controparte_1
RENATO LICCIARDI;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2018, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sessa RU (CE) il 24.04.1982 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 16.10.1983), (il 16.01.1993) e (il 21.09.1994), adiva il Tribunale di Santa Maria Per_1 Per_2 Per_3
Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, sin dall'inizio della vita matrimoniale, si mostrava superbo e violento, perpetrando nei confronti della moglie violenze fisiche e psicologiche;
che tentava di recuperare la relazione matrimoniale, subendo in silenzio le prevaricazioni del marito, nella speranza di un suo cambiamento;
che vari erano stati gli episodi di violenza anche nei confronti dei figli, all'epoca minori;
che, con il passare degli anni, l'atteggiamento violento del resistente diventava sempre più frequente, tanto da creare un clima di tensione insostenibile in famiglia;
di aver tentato di emanciparsi prendendo la patente per essere autonoma e trovare lavoro, dovendosi tuttavia scontrarsi con l'opposizione del marito che le vietava di avere una propria auto;
di non riuscire a guidare a causa degli abusi psicologici perpetrati dal marito;
di non averlo mai denunciato per amore dei figli e per timore di provocare il licenziamento del marito, così perdendo l'unica fonte di reddito del nucleo familiare;
che dal maggio
2014, dopo una lite banale, il IG. si rinchiudeva in una parte indipendente della casa CP_1
coniugale, impedendo l'accesso alla moglie e ai figli;
di essere venuta a conoscenza di operazioni postali poste in essere dal marito aventi ad oggetto i buoni fruttiferi cointestati, motivo per cui procedeva a denunciarlo;
che tale denuncia veniva rimessa in virtù di un accordo intercorso tra i coniugi per cui il IG. si impegnava a svolgere un percorso di psicoterapia;
che dal mese di febbraio 2018 il CP_1
resistente si disinteressava completamente della famiglia e non provvedeva in alcun modo alle spese della vita quotidiana;
che in data 8.3.2018 si verificava l'ennesimo episodio di violenza in suo danno, allorquando il marito la aggrediva scaraventandola contro un mobile in seguito ad una banale lite;
che, lamentando forti dolori alla testa, si recava al pronto soccorso il giorno successivo ricevendo una prognosi di cinque giorni;
che, per tale ragione, si decideva a sporgere denuncia contro il IG.
. Rappresentava di vivere nella casa coniugale con i figli e , maggiorenni ma CP_1 Per_3 Per_2
non economicamente autosufficienti;
di essere disoccupata e di aver lavorato solo un anno presso un pagina 2 di 14 ospedale e di aver poi rinunciato al lavoro su richiesta del marito, dedicandosi di poi solo alla famiglia;
che il resistente le impediva di svolgere qualunque lavoro, in quanto ostile all'emancipazione della moglie;
che il IG. percepiva una pensione cospicua, avendo svolto la professione di autista CP_1
presso ditte pubbliche e private, ma di non saperne l'importo preciso;
che egli versava, prima di conoscere dell'intenzione della ricorrente di separarsi giudizialmente, l'importo di euro 900,00 per le spese familiari;
di provvedere da sola, dal mese di febbraio 2018, alle spese della famiglia.
Chiedeva quindi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente a causa del comportamento violento ed aggressivo del marito, reiterato per tutti gli anni di vita matrimoniale;
l'assegnazione della casa coniugale a sé, essendone la proprietaria esclusiva;
la collocazione dei figli maggiorenni e presso di lei, in quanto non economicamente indipendenti. Chiedeva Per_3 Per_2
altresì di assegnare al resistente la parte di abitazione in cui si era trasferito, essendo in comproprietà tra di loro, con l'impegno del IG. di effettuare lavori utili ad impedirgli l'accesso diretto CP_1
nella casa coniugale;
un assegno mensile a carico del marito di euro 900,00 di cui 500,00 euro per la moglie e 200,00 euro ciascuno per i figli e oltre al contributo del 50% delle spese Per_2 Per_3
straordinarie; il risarcimento di euro 500.00,00 per i danni morali ed esistenziali subiti dalla stessa in ragione del comportamento aggressivo tenuto dal marito durante gli anni di matrimonio;
il pagamento in suo favore di tutte le somme percepite dal marito in costanza di matrimonio a titolo di TFR.
Con memoria di costituzione dell'8.02.2019, il resistente, contestando quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del disinteresse mostrato dalla IG.ra nei confronti del marito a partire dall'inizio del 2018, quando costei gli comunicava di non aver Pt_1
più piacere a stare con lui, costringendolo ad isolarsi in una porzione dell'abitazione familiare;
che la ricorrente sporgeva denuncia contro di lui per maltrattamenti, giudizio penale che veniva archiviato perché privo di fondamento;
che la IG.ra , non curante dell'angoscia generata nel marito a Pt_1
causa del procedimento penale, chiedeva anche la separazione con addebito;
che, con riguardo ai presunti maltrattamenti subiti da lei e dai figli, la procura chiedeva l'archiviazione del fascicolo;
che i figli, escussi nell'ambito del procedimento penale, riferivano di non aver mai subito violenza domestica da parte del padre, né di aver mai assistito a violenze perpetrate nei confronti della madre;
che la moglie era irascibile e molto avida;
di avere cointestati dei buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio per un importo totale di più di 1.450.000,00 euro, ma di non averne la materiale disponibilità, essendo gestiti solo dalla IG.ra ; di aver proposto un accordo di separazione per dividere tali sostanze tra i figli, Pt_1
ma non aveva trovato adesione da parte della ricorrente;
di aver scoperto che la moglie aveva pagina 3 di 14 svincolato a sua insaputa tali buoni, prelevando 340.000,00 euro in contanti;
che il suo reddito da lavoro aveva sempre rappresentato l'unico mezzo di sostentamento del nucleo familiare;
che la ricorrente aveva preferito occuparsi dei figli e dei genitori anziani, percependone le relative pensioni;
che la stessa continuava a percepire la pensione del padre ammontante a circa 3.000 euro mensili, utilizzandone una parte per sé e una parte per pagare la casa di cura per il padre;
di non averle mai impedito di emanciparsi, tanto da averla incoraggiata a partecipare negli anni '93-'94 ad un corso per parrucchiera, acquistando anche tutto il necessario per aprire un negozio e che, tuttavia, la moglie aveva ripensamenti sui vantaggi economici che ne sarebbero derivati;
che, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, la aiutava ad esercitarsi per prendere la patente, ma era lei stessa che rinunciava poi a guidare per timore del traffico;
di essere pensionato, percependo 1.040,00 euro mensili;
di non poter godere dei buoni fruttiferi cointestati con la moglie.
Non si opponeva quindi alla pronuncia di separazione, ma ne chiedeva l'addebito alla ricorrente per le gravi affermazioni formulate nel ricorso introduttivo;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
assegnazione a sé della porzione di casa coniugale in cui egli si trasferiva a seguito della crisi coniugale;
si mostrava disponibile a corrispondere direttamente ai figli il sostegno di cui abbisognavano, rifiutando il versamento in favore della madre per il loro mantenimento;
chiedeva, ancora, rigettarsi la richiesta di mantenimento della moglie, in considerazione delle ingenti somme di cui ella disponeva;
rigettarsi la richiesta di pagamento delle somme del TFR percepito in costanza di matrimonio, in quanto già incluse nei depositi postali suddetti;
ordinarsi alla ricorrente il versamento del 50% del patrimonio o, in via subordinata, disporne il versamento di euro 300.000,00 in favore di ciascun figlio, ripartendone il residuo tra i coniugi al 50%; confermare la comproprietà al 50% degli immobili acquistati in costanza di matrimonio;
condannare la IG.ra al risarcimento per le gravi accuse formulate nei suoi Pt_1
confronti per un importo di euro 700.000,00.
All'udienza presidenziale del 20.02.2019, venivano ascoltate le parti personalmente e all'esito, il presidente delegato, ritenuto di dover disporre adeguati accertamenti sulla situazione economica e reddituale delle parti, delegava la Guardia di Finanza di procedere alle verifiche a tal uopo necessarie.
In data 7.11.2019, veniva depositata la relazione della Guardia di Finanza di Sessa RU.
All'udienza del 19.02.2020, il difensore di parte resistente lamentava l'incompletezza delle indagini finanziare, atteso che non risultava il nominativo del soggetto che procedeva agli svincoli dei buoni fruttiferi. Il difensore di parte ricorrente riferiva che le operazioni effettuate dalla IG.ra erano Pt_1
regolari e acconsentite dal marito, opponendosi ad ulteriori integrazioni di indagini.
pagina 4 di 14 Con ordinanza del 25.2.2020, il Presidente delegato, preso atto che, dalla situazione economica delle parti come rappresentata dalla documentazione da loro prodotta e dalle indagini tributarie, la IG.ra risultava essere proprietaria o comproprietaria di 12 fabbricati, 14 terreni e di buoni postali e Pt_1
depositi a risparmio, alcuni dei quali cointestati con il resistente, rigettava la domanda di disporre in suo favore un assegno di mantenimento. Nulla disponeva sull'affido e sul diritto di visita dei figli in quanto maggiorenni, ma assegnava la casa alla moglie, convivente con essi, attesa la loro non autosufficienza economica. Tenuto conto, altresì, della situazione patrimoniale del resistente – titolare di un reddito annuo di 13.800,00 euro e di buoni cointestati con la moglie per la maggior parte estinti - poneva a suo carico un assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti di euro 400,00 mensili
(200,00 euro ciascuno), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria integrativa, parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, contestando tutto quanto dedotto dal resistente con particolare riguardo alla ricostruzione fatta del patrimonio della ricorrente.
Con memoria integrativa, parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e rilevava che, anche se ancora pendente il processo penale per lesioni e percosse, dall'escussione dei figli in quella sede si palesava la infondatezza delle deduzioni della ricorrente relative alla presunta aggressione avvenuta nel marzo 2018. Lamentava poi la mancata indagine sull'autore degli svincoli dei buoni postali e ribadiva di non averne la materiale disponibilità, non potendo dunque neanche disporne.
Con memorie ex art. 183 co. 6, le parti ribadivano quanto già dedotto nei rispettivi atti difensivi e formulavano richieste istruttorie.
Valutate le richieste istruttorie, venivano sentiti i testimoni e interrogata formalmente la ricorrente.
Con provvedimento del 10.5.2023, il g.i. a scioglimento di riserva, revocava l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni come disposto da ordinanza presidenziale del
25.2.2020 e rinviava per prosieguo prova.
All'udienza del 19.4.2024, il difensore di parte resistente riferiva che il suo assistito era stato assolto nel processo penale per i reati di maltrattamento e lesioni personali e ribadiva la richiesta di integrazione delle indagini tributarie al fine di far emergere l'autore degli svincoli effettuati sui buoni fruttiferi. Il difensore di parte ricorrente si opponeva, sostenendo che gli svincoli eventualmente effettuati dalla IG.ra erano legittimi in quanto effettuati in costanza di matrimonio. Il g.i., ritenendo esaustive Pt_1
ai fini della decisione le relazioni in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 14 Con note di trattazione per la precisazione delle conclusioni, le parti si riportavano ai loro atti e scritti difensivi e, all'udienza del 18.12.2024, il giudice riservava la decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, parte ricorrente, ribadendo quanto già dedotto nel corso dell'iter giudiziale, concludeva riportandosi puntualmente alle domande formulate nel ricorso e, segnatamente,
l'addebito della separazione, l'assegnazione della casa coniugale, il risarcimento danni e il pagamento in suo favore delle somme percepite dal marito in costanza di matrimonio a titolo di TFR. Nulla riferiva in merito alla domanda di assegno di mantenimento per sé e per i figli formulata col ricorso e non ribadita in questa sede.
Con memoria conclusionale di replica, la ricorrente riferiva di non aver impugnato l'ordinanza datata
10.5.2023 con cui si revocava l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni disposto all'esito dell'udienza presidenziale e di non aver ribadito la domanda formulata nel ricorso in ragione dell'età degli stessi e della loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, pur continuando a sostenerne il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Con comparsa conclusionale, parte resistente ribadiva quanto già dedotto nel corso del giudizio e contestava puntualmente le deduzioni di parte ricorrente. Concludeva riportandosi alle richieste già formulate nel ricorso, chiedendo tuttavia la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Negli atti introduttivi parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito rinvenendo la causa della crisi coniugale nel comportamento violento ed aggressivo tenuto dal coniuge negli anni di vita matrimoniale.
Con memoria di costituzione anche parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie in ragione delle gravi ed infamanti accuse da lei formulate nei suoi confronti.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario pagina 6 di 14 ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006; Corte di
Cassazione, sez. I, sentenza n. 4038 del 14.02.2024).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
A tal proposito, occorre rilevare che se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non possa prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo.
A giudizio del Collegio la domanda della ricorrente di addebito ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ed invero, nel caso di specie, parte ricorrente fonda la richiesta di addebito motivandolo sulla scorta di un asserito comportamento violento e aggressivo perpetrato dal marito nei confronti suoi e dei figli nel corso del matrimonio. Riporta, più specificamente, un episodio occorso in data 8.3.2018 durante il quale, a seguito di un banale litigio, il IG. l'avrebbe strattonata per i capelli e spinta contro CP_1
il muro, provocandole dei forti dolori alla testa per cui la stessa, il giorno seguente, era costretta a recarsi in pronto soccorso, ricevendo una prognosi di cinque giorni. Da tale episodio scaturiva la denuncia che la IG.ra sporgeva contro il marito per lesioni e maltrattamenti. Pt_1
Orbene, le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria forniscono IGnificativi elementi probatori a sostegno di tali allegazioni. Invero, il figlio – l'unico presente in casa durante Per_2
l'episodio dell'8.3.2018 – ha confermato l'aggressione, riferendo di aver sentito le urla della madre e di essersi perciò recato nella stanza da cui provenivano, assistendo alla parte finale del diverbio (cfr pagina 7 di 14 verbale d'udienza del 28.11.2023; sulla circostanza n. 1 della memoria ex art. 183 n. 2c.p.c. di parte ricorrente “ ha sempre avuto un carattere superbo e violento perpetrando nei Controparte_1
confronti della moglie violenze sia di carattere fisico che di carattere psicologico” dichiarava: “si, è successo una volta, li ho visti, ho visto che aggrediva fisicamente mia madre, ho sentito urlare e si capiva, quando sono sceso ho assistito alla parte finale”; sulla circostanza n. 25 della stessa memoria “in data
08.03.2018 si è verificato un gravissimo episodio di violenza in danno di la quale veniva Parte_1
aggredita dal marito per motivi futili e scaraventata contro il mobile della cucina riportando lesioni personali” riferiva: “credo sia l'episodio di cui stavo parlando prima, io sono arrivato nella parte finale perchè sentivo le urla, inizialmente ero al piano di sopra. Ricordo che mamma urlava, ma poichè sono trascorsi tanti anni il ricordo non è molto nitido”).
Può dirsi peraltro provata anche la deduzione di parte ricorrente con riguardo all'asserito atteggiamento aggressivo adottato nel corso del matrimonio dal resistente nei confronti dei figli. Ed invero, sia che , ascoltati come testimoni, hanno confermato tale allegazione (in Per_2 Per_1
particolare, ha dichiarato “Io lavoravo fuori e la maggior parte delle volte non ero in casa, ho Per_1
lavorato fuori fino a 5/6 anni fa, quando i miei genitori hanno cominciato a litigare io ero già fuori, mio padre era violento anche con noi, ricordo di un episodio in cui voleva investirmi con l'auto perchè avevo risposto male mentre facevo le noccioline, anche con mio fratello era violento. Voglio raccontare un episodio avevo circa 17 anni ed ero lento nel fare le noccioline, cominciammo a litigare e gli dissi che era un uomo di merda così iniziò a inseguirmi con la macchina per investirmi e riuscì a scansarlo perchè mi nascosi dietro i paletti della luce”; ha riferito: “si, quando disobbedivo posso dire che ci sono Per_2
stati schiaffi nei miei confronti e in quelli di mia sorella”).
Peraltro, risulta ex actis anche il referto del pronto soccorso risalente al giorno successivo all'aggressione, quando la ricorrente si recava al nosocomio lamentando forti dolori alla testa (cfr referto del 9.3.2018 da cui risulta che la IG.ra riferiva ai sanitari che i motivi delle lesioni erano Pt_1
da ricondursi a “violenza altrui” e la prognosi di giorni 5).
Ciò detto, il resistente contesta fermamente quanto dedotto dalla ricorrente, negando, anzitutto,
l'episodio di violenza denunciato e ponendo a sostegno della richiesta di rigetto dell'addebito, l'esito a sé favorevole dei procedimenti penali instauratisi a suo carico. Ed invero, risultano ex actis
l'archiviazione (per i maltrattamenti) e assoluzione (per le lesioni) adottate sulla scorta della ritenuta neutralità delle dichiarazioni rese nel corso dei giudizi anzidetti dai figli della coppia.
pagina 8 di 14 Agli atti sono depositate, invero, le sommarie informazioni rese dai tre figli innanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini scaturite dalla denuncia della ricorrente a seguito dell'episodio anzidetto. In quella sede , e riferivano di non aver assistito a particolari episodi di violenza del Per_2 Per_1 Per_3
padre nei confronti della madre e di avere ottimi rapporti con lo stesso, rinvenendo la causa dei litigi tra i coniugi in una profonda incompatibilità caratteriale. In particolare, con riguardo alla lite intercorsa tra i genitori l'8.3.2018, riferiva genericamente di aver visto i genitori discutere animatamente. Per_2
, invece, dichiarava di aver accompagnato la madre al pronto soccorso e di aver saputo solo in Per_1
seguito dai sanitari che la madre aveva riferito di essere stata picchiata dal padre.
Orbene, ad avviso di questo Collegio la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai figli nel corso del giudizio civile e nel corso del giudizio penale non vale ad inficiare l'attendibilità dei testimoni.
Il contrasto tra le dichiarazioni rese può ragionevolmente giustificarsi alla luce del diverso impatto emotivo che la prospettazione di una eventuale sentenza di condanna penale provoca sui figli dell'imputato. Non può escludersi, infatti, che le dichiarazioni da loro rese in sede penale siano state condizionate dal timore delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli scaturenti da un giudizio penale.
Occorre altresì rilevare che la sentenza di assoluzione o il provvedimento di archiviazione per reati di lesioni o maltrattamenti resi in sede penale non vincolano, nelle loro determinazioni, il giudice civile che, nell'ambito del procedimento per separazione, debba statuire sulla domanda di addebito.
Orbene, è opportuno rilevare che, ai fini del riconoscimento dell'addebitabilità della separazione per condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, la prova del nesso di causalità tra tali condotte e la crisi coniugale richiede un diverso grado di probabilità nell'accertamento rispetto alla quasi certezza richiesta per fondare la responsabilità penale.
Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata nel corso dell'odierno giudizio è sufficiente per ritenere provati i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'addebito, ovvero la condotta cosciente e volontaria contraria agli obblighi coniugali tenuta dal IG. nel corso del CP_1
matrimonio sia nei confronti dei figli che della moglie, ed il nesso di causalità tra tale condotta e la crisi coniugale. In particolare, ai fini della prova della sussistenza del nesso di causalità, si rileva che ex actis emerge che la IG.ra si sia determinata ad instaurare il giudizio di separazione a seguito Pt_1
dell'episodio di violenza subito dal marito atteso che risulta depositata la lettera raccomandata con cui, per il tramite del suo difensore, la predetta comunicava al marito l'intenzione di addivenire alla pagina 9 di 14 separazione e tale lettera è datata 17.4.2018, dunque in epoca di poco successiva alla data dell'episodio da lei riferito.
Orbene, occorre rilevare che il resistente, pur avendo contestato la veridicità di quanto allegato dalla ricorrente, non ha provato né che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, né che l'episodio di violenza non si sia effettivamente verificato.
A tal fine, invero, i provvedimenti adottati in sede penale e depositati dal resistente non forniscono un valido elemento probatorio non avendo questi accertato che il fatto non si è storicamente verificato, determinandosi invece per l'archiviazione e per l'assoluzione del IG. solo in ragione del CP_1
mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Pertanto, risulta provata la condotta del resistente contraria ai doveri coniugali durante la vita matrimoniale e, dunque, alla luce dell'“id quod plerumque accidit”, si presume che la violazione del dovere coniugale da parte del resistente abbia determinato come effetto la fine dell'unione coniugale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Anche parte resistente formula domanda di addebito alla ricorrente, motivandola sulla scorta delle disonorevoli affermazioni fatte con riguardo alla sua asserita aggressività.
La richiesta di addebito di parte resistente va rigettata.
Non emerge, invero, alcun riscontro probatorio che dia fondamento alla domanda di addebito, non potendosi, dunque, ritenere che le accuse formulate dalla ricorrente abbiano determinato l'intollerabilità della convivenza.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli e occorre osservare quanto Per_2 Per_3
segue.
Con ricorso introduttivo, la IG.ra ha chiesto disporsi a carico del marito un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei figli e di euro 400,00 mensili (200,00 euro a figlio) Per_2 Per_3
assumendo il mancato raggiungimento da parte di entrambi della autosufficienza economica.
Con ordinanza presidenziale veniva riconosciuto tale onere in capo al resistente, per poi essere revocato con ordinanza del 10.05.2023 ritenendo il g.i. che la madre collocataria non avesse assolto l'onere a suo carico riguardante le ragioni del mancato raggiungimento da parte dei figli, all'epoca di 29 e 30 anni, dell'autosufficienza economica.
pagina 10 di 14 Orbene, in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente si riporta genericamente al ricorso introduttivo;
al contrario, in sede di successive comparse conclusionali e memorie di replica, la IG.ra
, pur riportando analiticamente le richieste formulate con il ricorso introduttivo, omette di Pt_1
ribadire la domanda relativa all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli. In particolare, a tale proposito, ammette di non aver richiesto l'assegno per i figli – pur ritenendoli ancora non economicamente autosufficienti – attesa l'età degli stessi e la loro idoneità all'inserimento nel mondo del lavoro.
A tal riguardo, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa” (Cass. Sez. Un. n. 3453 del 7.2.2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene la domanda di parte ricorrente rinunciata e dunque nulla dispone a riguardo.
Per quanto concerne la casa coniugale, in assenza del presupposto di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il Collegio nulla dispone.
In riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente in suo favore, occorre osservare quanto segue.
pagina 11 di 14 La IG.ra , nel ricorso introduttivo, ha formulato richiesta di assegno di mantenimento di euro Pt_1
500,00 mensili. Con ordinanza presidenziale tale richiesta – sulla scorta delle indagini tributarie espletate che non evidenziavano una sproporzione reddituale tra le parti - veniva rigettata.
A tal riguardo è opportuno rilevare che la ricorrente – riportando analiticamente le domande formulate nel ricorso introduttivo - non ha ribadito tale richiesta in sede di comparse conclusionali, omettendo qualsiasi riferimento all'intenzione di rinunciarvi.
Orbene, questo Collegio ritiene che – non avendovi espressamente rinunciato e tenendo conto della natura solo illustrativa delle comparse conclusionali – non possa per ciò solo ritenersi la domanda abbandonata.
Ciò detto, sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ebbene, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre
Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. Sez I n. 11494/2024), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. I, n. 17134 del 27.08.2004). La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, dall'istruttoria espletata non è emersa ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi.
Invero, la IG.ra risulta aver percepito negli anni 2015, 2016, 2017 redditi rispettivamente di Pt_1
euro 555,00, 587,00 608,00; è intestataria e cointestataria (con ciascuno dei figli, con il marito, con il padre) di numerosi e consistenti buoni fruttiferi postali;
è proprietaria di diversi immobili e di terreni,
pagina 12 di 14 che, seppur a volerli ritenere – come sostenuto dalla ricorrente - di modico valore, rappresentano cionondimeno delle valide fonti di reddito (cfr relazione della Guardia di Finanza in atti).
Il resistente dimostra, invece, di essere titolare di una pensione di 1.040,00 euro come si evince dai CUD in atti (CUD 2016 relativo all'anno 2015 di euro 12.823,33; CUD 2017 relativo all'anno 2016 di euro CP_ 13.655,59; CUD 2018 relativo all'anno 2017 di euro 13.655,59, redditi corrisposti dall' . Quanto alla titolarità di immobili, si evince solo la comproprietà della porzione di casa familiare comprata con la moglie durante il matrimonio e adiacente alla casa coniugale di proprietà della IG.ra . Il IG. Pt_1
risulta, infine, cointestatario di buoni fruttiferi con la IG.ra , non avendo tuttavia CP_1 Pt_1
alcun buono fruttifero intestato solo allo stesso.
Tenuto conto, dunque, delle situazioni patrimoniali dei coniugi pocanzi illustrate, non può ritenersi che tra i coniugi sussista una sproporzione reddituale tale da fondare la domanda di parte ricorrente di un assegno di mantenimento in suo favore.
Infine, le domande risarcitorie proposte reciprocamente dalle parti sono inammissibili. Giova citare, al riguardo, il pacifico orientamento secondo il quale l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, sicché è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio o di separazione e quella avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento danni (Cass. 8.9.2014, n.
18870). Identica sorte va riconosciuta alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento di quota del TFR.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• accoglie la richiesta di addebito di parte ricorrente;
• rigetta la richiesta di addebito di parte resistente;
• rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno di mantenimento in suo favore;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria pagina 13 di 14 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa RU (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982;
• Spese compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 11.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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