TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 271/2024 promossa da:
1. (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.10.1971, ivi residente in [...];
2. (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22.05.1968, residente in [...];
3. (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente a [...];
4. (C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e ivi residente in [...];
5. (C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._5
19.07.1973, ivi residente in [...];
6. (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._6
residente in [...]. (C.F. (C.F. nata a [...] il Parte_5 C.F._7
11.09.1978 e residente Birori (NU) Via Aldo Moro, 8;
8. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._8
28.03.1974, residente a [...];
9. (C.F. ), nata a [...] il Parte_6 C.F._9
12.07.1967, ivi residente in [...];
10. (C.F. ), nata a [...] il Parte_7 C.F._10
20.08.1976, ivi residente in [...];
1 11. (C.F. (C.F. ) nata a [...] il CP_4 C.F._11
26/05/1979 e residente a [...];
12. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_8 C.F._12
residente a[...]
13. (C.F. ) nata a [...] il Parte_9 C.F._13
12/02/1974 e residente a [...];
14. (C.F. ), nata ad [...] il Parte_10 C.F._14
20.04.1974, residente a [...]in Corso Umberto, 56;
15. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._15
10.10.1970, residente in [...];
16. (C.F. ), nata a [...] il CP_6 C.F._16
12.12.1974, ivi residente in [...];
17. (C.F. , nato a [...] il Controparte_7 C.F._17
20.05.1958, residente a [...];
18. (C.F. (C.F. nata a [...] Controparte_8 C.F._18
il 29/04/1980 e residente a [...];
19. (C.F. ) nata a [...] il Controparte_9 C.F._19
05/09/1977 e residente TA (OR) Via Tharros, 21;
20. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_10 C.F._20
04.03.1966, ivi residente in [...];
21. (C.F. ) nata a [...] il CP_11 C.F._21
16/11/1973, residente a [...];
22. (C.F. , nata ad [...] il Controparte_12 C.F._22
19.10.1991, residente in [...];
23. (C.F. ) nata a [...] il [...] CP_13 C.F._23
e residente a [...].
24. (C.F. ), nato ad [...] il Parte_11 C.F._24
16.04.1974, ivi residente in [...];
25. (C.F. ) nata a [...] il Parte_12 C.F._25
01/11/1986, residente a [...];
26. (C.F. ), nata a [...] [...], CP_14 C.F._26
residente in [...];
2 27. (C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_15 C.F._27
residente a [...]. (C.F. nata a [...] il [...], CP_16 C.F._28
residente in [...];
29. (C.F. ), nata a [...] il CP_17 C.F._29
29.05.1980, residente in [...];
30. (C.F. ), nata a Controparte_18 C.F._30
RO (NU) il 28.01.1990, residente a [...];
31. (C.F. , nata a [...] il [...], ivi CP_19 C.F._31
residente in [...]. (C.F. ) nata a [...] il CP_20 C.F._32
13/06/1985, residente a [...];
33. (C.F. ) nata a [...] il Parte_13 C.F._33
21.02.1978, ivi residente in [...];
34. (C.F. ), nata a [...] il CP_21 C.F._34
02.10.1977, residente in [...];
35. (C.F. ), nata a [...] il Parte_14 C.F._35
25.09.1980, residente in [...];
36. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_22 C.F._36
19/08/1993 e residente a [...];
37. (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_23 C.F._37
residente in [...];
38. (C.F. ), nata a [...] CP_24 C.F._38
il 10.12.1971, ivi residente in [...];
39. (C.F. ), nata a [...] il CP_25 C.F._39
24/10/1964, residente a [...];
40. ( ), nato a [...] il [...], residente CP_26 C.F._40
a Desulo (NU), Via La Marmora, 131;
41. (C.F. , nata a [...] il Controparte_27 C.F._41
19.12.1980, residente in [...];
42. (C.F. ), nata a [...] il CP_28 C.F._42
09.05.1968, ivi residente in [...];
3 43. (C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_29 C.F._43
residente a [...];
44. (C.F. , nata ad [...] il Parte_15 C.F._44
10.03.1975, ivi residente in [...];
45. (C.F. ), nata a [...] il CP_30 C.F._45
23.06.1977, residente in [...];
46. (C.F. , nata a [...] il [...] e CP_31 C.F._46
residente a [...];
47. (C.F. ) nata a [...] il CP_32 C.F._47
02/05/1972 e residente a [...]
48. (C. F. nato il [...] a [...] CP_33 C.F._48
(OR) residente in [...] C.so Umberto I°, 121;
49. : (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_34 C.F._49
residente in [...], Vico Enrico Fermi II, 22;
50. (C.F. ) nata a [...] il Parte_16 C.F._50
17.06.1973, ivi residente in [...];
51. (C.F. nato a [...] il Parte_17 C.F._51
29/07/1977, ivi in Via Cesare Battisti;
52. (C.F. ), nata a [...] Controparte_35 C.F._52
(NU) il 17.04.1973, residente in [...];
53. (C.F. nata a [...] il CP_36 C.F._53
15.03.1980, ivi residente in [...];
54. (C.F. nato a [...] il [...] Parte_18 C.F._54
e residente a [...];
55. (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_19 C.F._55
residente in [...];
56. (C.F. ) nata a [...] il CP_37 C.F._56
01/03/1979 e residente a [...] Vico E. D'Arborea, 16;
57. (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_38 C.F._57
residente a [...];
58. (C.F. ) nata a [...] il Parte_20 C.F._58
03.06.1959, residente in [...],
4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Robert Pietro Sanna, in virtù di procure speciali alle liti in atti, parte ricorrente contro
, c.f. , in persona Controparte_39 P.IVA_1
del Ministro in carica pro tempore, parte resistente - contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
All'udienza del 19.03.2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt.
63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_40
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui in capo agli attuali ricorrenti, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a
124 dell'art. 1 della L.107/2015, per gli anni scolastici indicati nell'espositiva che precede e qui di seguito trascritti e per gli importi di seguito esposti o per i diversi anni scolastici e per i diversi importi per cui il Giudice Ill.mo riterrà spettante il diritto alla corresponsione del beneficio richiesto e, per l'effetto, condannare il convenuto alla corresponsione in CP_39
favore dei ricorrenti, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L.107/2015, degli importi di seguito indicati o di quelli diversi che il Giudice riterrà spettanti:
1. SI
5 : a.s. 2019/2020 (dal 13.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal 23.09.20 Parte_1 al 31.08.21), per un totale di € 1.000,00;
2. : a.s. 2018/2019 (dal 17.09.18 al 31.08.19 – diffida inviata il Parte_2
29.12.2022); a.s. 2019/2020 (dal 12.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal 02.10.20 al
31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 14.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23), per un totale di € 2.500,00;
3. : a.s. 2019/2020 (dal 24.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 29.09.20 al CP_1
30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.09.22 al 31.08.23) per un totale di € 2.000,00;
4. : a.s. 2021/2022 (dal 22.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal Controparte_2
09.09.22 al 30.06.23), per un totale di € 1.000,00;
5. a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Parte_3
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23) a.s. 2023/2024 (dal 14.09.23 al 30.10.23; dal 31.10.23 al 06.02.24; dal 07.02.24 al 07.06.24); per un totale di € 2.000,00;
6. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 02.10.20 al Parte_4
30.06.21), per un totale di € 1.000,00;
7. : a.s. 2020/2021 (dal 06.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 11.09.21 al Parte_5
30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 11.09.23 al 30.06.24), per un totale di € 2.000,00;
8. : a.s. 2019/2020 (dal 16.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Controparte_3
22.09.20 al 31.08.21), per un totale di € 1.000,00;
9. CARTA NN IGNAZIA: a.s. 2019/2020 (dal 10.10.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal
11.11.20 al 10.12.20; dal 11.12.20 al 10.03.21; dal 11.03.21 al 11.06.21); a.s. 2021/2022 (dal
14.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal 05.10.23 al 30.06.24), per un totale di € 2.500,00;
10. : a.s. 2018/2019 (dal 11.10.18 al 06.05.19; dal 07.05.19 al Parte_7
12.05.19; dal 13.05.19 al 14.06.19); a.s. 2019/2020 (dal 07.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021
(dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal
17.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di €
3.000,00;
11. CASTA LAURA: a.s. 2020/2021 (dal 30.10.20 al 30.06.21 n. 2 contratti di 12 ore cadauno);
a.s. 2021/2022 (dal 21.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s.
6 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.000,00;
12. CASULA CLAUDIA: a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal
09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di €
1.500,00;
13. : a.s. 2022/2023 (dal 27.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal Parte_9
20.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 1.000,00;
14. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_10
29.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 28.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 10.10.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
15. : a.s. 2019/2020 (dal 19.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal Controparte_5
18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
16. : a.s. 2019/2020 (dal 18.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 15.09.20 CP_6
al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
17. : a.s. 2019/2020 (dal 01.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Controparte_7
01.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 01.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.09.22 al 31.08.23) per un totale di € 2.000,00;
18. : a.s. 2019/2020 (dal 23.09.19 al 30.06.20 (9 ore) e dal 25.09.19 Controparte_8
al 30.06.20 (9 ore); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al
30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
19. : a.s. 2019/2020 (dal 21.10.19 al 08.03.20; dal 09.03.20 al Controparte_9
09.05.20; dal 10.05.20 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 29.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022
(dal 09.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
20. : a.s. 2018/2019 (dal 11.10.18 al 30.06.19 – diffida inviata il Controparte_10
29.05.2023); a.s. 2019/2020 (dal 13.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 22.09.20 al
30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23) per un totale di€ 2.500,00;
21. a.s. 2019/2020 (dal 18.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_11
23.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22
7 al 30.06.23 (12 ore) e dal 03.10.22 al 30.06.23 (2 ore); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (14 ore) e dal 25.09.23 al 07.06.24 (2 ore) per un totale di € 2.500,00;
22. : a.s. 2019/2020 (dal 02.10.19 al 30.06.20 (2 ore) e dal 07.10.19 al Controparte_12
30.06.20 (9 ore); a.s. 2020/2021 (dal 17.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al
30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 16.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
23. : a.s. 2020/2021 (dal 28.10.20 al 30.06.21 (12 ore) e dal 30.10.20 al CP_13
30.06.21 (12 ore)); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22) per un totale di € 1.000,00;
24. : a.s. 2021/2022 (dal 07.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 21.10.22 Parte_11 al 30.06.23), per un totale di € 1.000,00;
25. a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Email_1
07.09.21 al 31.08.22), per un totale di € 1.000,00;
26. : a.s. 2019/2020 (dal 01.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al CP_14
30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 2.500,00;
27. : a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 CP_15
al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024) per un totale di € 1.500,00;
28. LOCHE a.s. 2018/2019 (dal 24.11.18 al 22.12.18; dal 23.12.18 al 12.01.19; dal CP_16
13.01.19 al 12.02.19; dal 13.02.19 al 13.03.19; dal 14.03.19 al 12.04.19; dal 13.04.19 al
12.05.19; dal 13.05.19 al 08.06.19 – diffida inviata e consegnata per Pec il 30.08.2023); a.s.
2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 15.09.20 al 30.06.21); a.s.
2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di € 2.500,00;
29. : a.s. 2021/2022 (dal 14.09.21 al 30.06.22 (13 ore); dal 29.10.21 al CP_17
30.06.22 (5 ore); dal 29.10.21 al 30.06.22 (1 ora); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23);
a.s. 2023/2024 (dal 11.09.23 al 30.06.24), per un totale di € 1.500,00;
30. : a.s. 2020/2021 (dal 28.10.20 al 28.11.20; dal Controparte_18
29.11.20 al 18.01.21; dal 19.01.21 al 16.03.21; dal 17.03.21 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal
14.09.21 al 31.08.22), per un totale di € 1.000,00;
31. : a.s. 2023/2024 (dal 18.09.23 al 19.09.23 e dal 20.09.23 al 30.06.24) per CP_19 un totale di € 500,00;
32. : a.s. 2018/2019 (dal 14.11.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 (dal 18.09.19 CP_20
8 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al
31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024) per un totale di € 3.000,00;
33. : a.s. 2019/2020 (dal 21.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_13
15.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23) per un totale di € 2.000,00;
34. : a.s. 2020/2021 (dal 30.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal CP_21
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23), per un totale di € 1.500,00;
35. ET NN : a.s. 2019/2020 (dal 24.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Pt_14
15.10.20 al 31.08.21), per un totale di € 1.000,00;
36. a.s. 2020/2021 (dal 11.12.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Controparte_22
28.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 27.09.22 al 31.08.23), per un totale di € 1.500,00;
37. MU CLAUDIA: a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di € 1.000,00;
38. : a.s. 2019/2020 (dal 07.01.20 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 CP_24
al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.10.22 al
30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di € 2.500,00;
39. a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_25
29.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di € 2.500,00;
40. NONNIS a.s. 2019/2020 (dal 01.09.19 al 06.06.20 (3 ore); dal 01.09.19 al 06.06.20 CP_26
(10 ore); dal 08.06.20 al 13.06.20 (10 ore); a.s. 2020/2021 (dal 01.09.20 al 12.06.21 (10 ore)
e dal 18.06.21 al 25.06.21 (10 ore); dal 31.10.20 al 30.06.21 (6 ore); a.s. 2021/2022 (dal
01.09.21 al 08.06.22 (11 ore) e dal 13.06.22 al 18.06.22 (11 ore); dal 23.10.21 al 30.06.22 (4 ore); dal 13.06.22 al 18.06.22 (11 ore); a.s. 2022/2023 (dal 01.09.22 al 10.06.23 (11 ore); dal
24.09.22 al 30.06.23 (6 ore); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.23 al 07.06.24 (11 ore) e dal 05.10.23 al 30.06.24 (6 ore) e così per un totale di € 2.500,00;
41. : a.s. 2020/2021 (dal 18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Controparte_27
07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23), per un totale di € 1.500,00;
42. : a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (7,5 ore); dal 01.09.23 al CP_28
30.06. 24 (4,5 ore); dal 01.09.23 al 09.06.24 (6 ore), per un totale di € 500,00;
43. : a.s. 2022/2023 (dal 20.09.22 al 10.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 CP_29
9 al 30.06.2024 (12 ore); dal 01.09.23 al 07.06.24 (2 ore); dal 05.10.23 al 07.06.24 (2 ore), per un totale di € 1.000,00;
44. : a.s. 2019/2020 (dal 17.09.2019 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_15
15.09.20 al 30.06.21); per un totale di € 1.000,00;
45. PAU BENDETTA: a.s. 2020/2021 (dal 17.11.20 al 30.06.21 (2 contratti da 12 ore ciascuno); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22 (12 ore) e dal 21.09.21 al 30.06.22 (12 ore)); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024), per un totale di € 2.000,00;
46. PINNA ROSA: a.s. 2020/2021 (dal 10.10.20 al 22.12.20; dal 23.12.20 al 18.01.21; dal
19.01.21 al 28.02.21; dal 01.03.21 al 03.05.21; dal 04.05.21 al 13.06.21); a.s. 2021/2022 (dal
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024), per un totale di € 2.000,00;
47. : a.s. 2018/2019 (dal 30.10.18 al 30.06.19 – diffida inviata e consegnata CP_32
per Pec il 17.10.23); a.s. 2019/2020 (dal 02.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
31.08.23); per un totale di € 2.500,00;
48. : a.s. 2021/2022 (dal 07.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal CP_33
09.09.22 al 30.06.23), per un totale di € 1.000,00;
49. : a.s. 2019/2020 (dal 07.10.19 al 30.06.20), per un totale di € 500,00; CP_34
50. VENERANDA: a.s. 2018/2019 (dal 25.09.18 al 30.06.19 - diffida del Parte_16
30.08.23); a.s. 2020/2021 (dal 24.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 21.09.21 al
30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 10.10.22 al 30.06.23) per un totale di € 2.000,00;
51. : a.s. 2019/2020 (dal 13.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_17
18.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23), per un totale di € 2.000,00;
52. : a.s. 2019/2020 (dal 19.09.19 al 30.06.20 (8 ore); dal Controparte_35
25.09.19 al 30.06.20 (9 ore); dal 10.10.19 al 30.06.20 (1 ora); dal 10.10.19 al 30.06.20 (1 ora);
a.s. 2020/2021 (dal 23.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s.
2022/2023 (dal 09.09.22 al 22.12.22 e dal 23.12.22 al 31.08.23), per un totale di € 2.000,00;
53. : a.s. 2018/2019 (dal 20.09.18 al 30.06.19 – diffida del 30.08.23) per CP_36 un totale di € 500,00;
54. : a.s. 2021/2022 (dal 19.10.21 al 30.06.22), per un totale di € 500,00; Parte_18
10 55. : a.s. 2020/2021 (dal 17.10.20 al 22.12.20; dal 07.01.21 al 07.05.21; dal Parte_19
08.05.21 al 12.06.21; dal 13.06.21 al 22.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s.
2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.23 al 30.06.24), per un totale di € 2.000,00;
56. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 15.09.20 CP_37
al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
30.06.23), per un totale di € 2.000,00;
57. : a.s. 2018/2019 (dal 29.09.18 al 30.06.19 – diffida inviata e consegnata CP_38
per Pec il 21.09.23); a.s. 2019/2020 (dal 21.09.19 al 30.06.20 (6 ore); dal 10.10.19 al 19.12.19; dal 20.12.19 al 20.12.19; dal 09.01.20 al 07.02.20; dal 08.02.20 al 21.02.20; dal 27.02.20 al
03.04.20; dal 04.04.20 al 08.04.20; dal 15.04.20 al 24.04.20, dal 29.04.20 al 30.04.20; dal
01.05.20 al 06.06.20; dal 07.06.20 al 17.06.20, tutti per 9 ore settimanali su sostegno presso
I.I.S De Castro di TA); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23), per un totale di € 2.500,00;
58. : a.s. 2018/2019 (dal 05.10.18 al 30.06.19 – diffida inviata e Parte_20
consegnata per Pec il 30.08.23); a.s. 2019/2020 (dal 30.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal
18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 27.09.21 al 30.06.22 (4 ore); dal 29.10.21 al
17.12.21; dal 18.12.21 al 24.03.22; dal 25.03.22 al 24.04.22; dal 25.04.22 al 11.06.22, tutti di
9 ore ciascuno); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.23 al
30.06.24) per un totale di € 3.000,00.
2- Vinte le spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2024, ritualmente notificato, le/i ricorrenti sopra generalizzati hanno convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro il , esponendo di essere docenti di scuola Controparte_39
Secondaria, Primaria e dell'Infanzia e attualmente in servizio in istituti scolastici della
Provincia di TA e di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_39
in forza di plurimi contratti a termine negli anni scolastici e per i periodi riportati nell'atto introduttivo, senza avere mai usufruito dell'erogazione del beneficio economico denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e il
11 d.P.C.M. del 28 novembre 2016 avevano previsto venisse erogata solamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Le parti ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità di tale disparità di trattamento, in quanto priva di qualsiasi giustificazione, dal momento che, durante il periodo di precariato, avevano svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed erano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti, come previsto dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non effettuavano alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Hanno richiamato, a fondamento del ricorso, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022, che aveva annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 2015 per contrarietà dell'esclusione del bonus di € 500,00 per il personale assunto a tempo determinato rispetto ai precetti degli artt.
3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., nonché l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, che aveva statuito nel senso che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_39
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_39 dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, nel senso del riconoscimento di tale beneficio anche ai docenti a tempo determinato si era espressa la giurisprudenza di merito richiamata nel ricorso e, da ultimo, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Le parti ricorrenti hanno, pertanto, concluso domandando che venisse riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico previsto dalla legge n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici meglio indicati nel ricorso e, per l'effetto, che il venisse condannato CP_39 all'attribuzione in loro favore della somma di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente”.
2. Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di CP_39 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali, è stata decisa all'odierna udienza
12 fissata per la discussione, mediante pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Occorre premettere che l'istituto della c.d. Carta del docente si inserisce nel contesto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva su cui è fondato il sistema della formazione del personale docente.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 282 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che, al comma 1, così recita:
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nello stesso senso depongono le previsioni del C.C.N.L. di comparto (stante il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impego c.d. privatizzato), per cui, in particolare, l'art. 63 stabilisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Lo stesso art. 63 aggiunge che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisandosi, al comma
2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Ancora più efficacemente, il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Avuto riguardo alle disposizioni testé richiamate, costituisce un approdo innegabile che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento riguarda tutto il personale docente,
13 come evidenziato nella sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 16 marzo
2022, n. 1842, citata dalla parte ricorrente, nella quale è stato condivisibilmente sostenuto che, soprattutto in ossequio al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione e l'aggiornamento anche di tale personale (e non certo esclusivamente di quello di ruolo) in modo adeguato, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, posto che, se così non fosse, “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”.
Per quanto qui maggiormente interessa, tali considerazioni sono state svolte dai giudici amministrativi proprio al fine di censurare l'interpretazione fornita dal
[...]
, che aveva ritenuto di escludere i ricorrenti, docenti a tempo determinato, dal CP_39
novero dei beneficiari della c.d. Carta docente, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore con legge 13 luglio 2015, n. 107 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), che, all'art. 1, comma 121, così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_41
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dello stesso art. 1 demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_42
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...]
14 modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica di cui al comma precedente.
Inoltre, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_42 rappresentative di categoria”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (in G.U. Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015), che, all'art. 2, ha previsto che i destinatari della Carta elettronica dovessero essere esclusivamente i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 è stato sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 (in G.U.
Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2016), che, all'art. 2, reca la disciplina della Carta elettronica, del valore nominale di 500,00 euro annui, realizzata in forma di applicazione web,
e individua al successivo art. 3 i soggetti beneficiari della Carta nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È in base alla disciplina sopra riportata, dunque, che il odierno resistente ha CP_39
ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato (come l'odierna ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari del beneficio economico in oggetto.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, l'esclusione tout court dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente non appare sostenibile, alla luce di una serie di argomentazioni che sono state fatte proprie dalla giurisprudenza di merito nazionale maggioritaria - che è andata consolidandosi a partire dall'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia Unione Europea, resa nella causa
15 C-450/21 - e in seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE
e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
Come è noto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a dire se la disciplina specificamente prevista dal legislatore italiano in materia di erogazione della carta docente sia idonea in concreto a determinare una disparità di trattamento non giustificata del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, così da porsi in contrasto con il principio di non discriminazione espressamente sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e
CEEP, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999.
La clausola 4 dell'Accordo quadro stabilisce, al punto 1, che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola testé richiamata è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito innanzitutto che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto e i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. sent. 8 novembre 2011, causa C-177/10, AD , Per_1
punti da 49 a 56).
Inoltre, è stato evidenziato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e le competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (cfr. sent. 8 settembre
2011, , causa C-177/10, punto 66, sent. 9 luglio 2015, GO Dans, causa C- Persona_2
177/14, punto 46 e sent. 5 giugno 2018, causa C-677/16, punto 51 e la Persona_3
giurisprudenza ivi citata).
16 Per quanto riguarda la nozione di “ragioni oggettive”, la stessa, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, contenuta in una legge o in un contratto collettivo, potendosi giustificare la disparità di trattamento constatata qualora sussistano elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 5 giugno 2018, C- Persona_3
677/16, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
Con specifico riferimento alla Carta elettronica del docente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza della VI Sezione emessa il 18 maggio 2021 nella causa pregiudiziale C-450/21, ha innanzitutto ritenuto, sulla base degli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, che la situazione della ricorrente nel procedimento principale, docente a tempo determinato, e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un Controparte_39
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fossero comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste.
La Corte di Lussemburgo ha poi reputato sussistente una differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_39
a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, dovendosi ricondurre anche l'erogazione della
Carta docente fra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, alla luce dell'orientamento, seguito dalla stessa Corte, secondo cui “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (v. paragrafi 33 e 34,
e giurisprudenza ivi citata).
Con particolare riferimento all'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, cit., tale criterio
è soddisfatto, in quanto tale indennità “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei
17 docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_39
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali CP_39
a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Chiarito quanto sopra, la stessa Corte ha infine escluso che sussista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, cit., che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, non potendo ritenersi sufficiente “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (v. paragrafo 46 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nel rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Vercelli, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_39 CP_39
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (grassetto nel testo).
18 4.3. La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023.
Da ultimo, sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 del 4 ottobre 2023 (pubblicata il 27 ottobre), sulla base di un'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 – bis c.p.c. (disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) emessa dal Tribunale di Taranto, chiamato a risolvere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio.
La Suprema Corte ha preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra tale sostegno economico alla formazione e la didattica, come evidenziato, fra l'altro, dall'incipit della norma stessa (ove si dice che la Carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, quindi al fine di un migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto), dall'essere la carta docente calibrata su un importo di 500,00 euro riconosciuto in una misura “annua” e per “anno scolastico” e dall'associazione della Carta docente ad “iniziative coerenti” con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia “agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative”.
Muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, espressi nella sopra richiamata ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di legittimità è giunta quindi ad affermare che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In particolare, la Corte di legittimità ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), che, ai primi due commi, così recita: “
1. Alla copertura delle cattedre
19 e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e avuto riguardo alla logica delle scelte legislative - che si muovono appunto sul piano del sostegno pieno, con la Carta docente, alla didattica “annua” -, la Suprema Corte ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121 L. n.
107/2015 si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il primo principio di diritto affermato dalla Corte è dunque il seguente:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_39
Quanto alla natura dell'obbligazione, la norma primaria fa riferimento all'acquisto di beni o servizi da parte del docente, che avviene tramite un sistema di accreditamento su una piattaforma informatica di un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (Consap) provvede per esso alla liquidazione. Tale pur CP_39
complessa operazione non consente di escludere che si tratti pur sempre di un'obbligazione,
20 sotto il profilo sostanziale, di pagamento, benché sui generis, in quanto vincolata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti.
Rispetto a tale obbligazione, la circostanza che il docente “precario” non abbia ricevuto gli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, “che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
Quanto alle azioni spettanti al docente a cui il beneficio economico di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo:
a) i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
b) i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Le due diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c., “che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, “è decennale e il termine
21 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4.4. La decisione del caso di specie.
Passando alla decisione del caso concreto oggetto di giudizio, preliminarmente deve rilevarsi che la domanda proposta nell'interesse di è stata rinunciata CP_25
espressamente, sicché nulla deve disporsi al riguardo.
Per quanto riguarda le domande proposte dalle restanti parti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, le/i ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, nei limiti di quanto dedotto nel ricorso introduttivo:
1. : a.s. 2019/2020 (dal 13.09.19 al 31.08.20); a.s. Parte_1
2020/2021 (dal 23.09.20 al 31.08.21);
2. : a.s. 2018/2019 (dal 17.09.18 al 31.08.19); a.s. 2019/2020 Parte_2
(dal 12.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal 02.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal
14.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23);
3. : a.s. 2019/2020 (dal 24.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 29.09.20 CP_1
al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.09.22 al
31.08.23);
4. : a.s. 2021/2022 (dal 22.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal Controparte_2
09.09.22 al 30.06.23);
5. : a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Parte_3
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 14.09.23 al 30.10.23; dal 31.10.23 al 06.02.24; dal 07.02.24 al 07.06.24);
6. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 02.10.20 Parte_4
al 30.06.21);
7. : a.s. 2020/2021 (dal 06.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 11.09.21 Parte_5
al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 11.09.23 al
30.06.24);
8. : a.s. 2019/2020 (dal 16.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Controparte_3
22.09.20 al 31.08.21);
9. CARTA NN IGNAZIA: a.s. 2019/2020 (dal 10.10.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021
(dal 11.11.20 al 10.12.20; dal 11.12.20 al 10.03.21; dal 11.03.21 al 11.06.21); a.s. 2021/2022
(dal 14.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal
22 05.10.23 al 30.06.24);
10. : a.s. 2018/2019 (dal 11.10.18 al 06.05.19; dal 07.05.19 Parte_7
al 12.05.19; dal 13.05.19 al 14.06.19); a.s. 2019/2020 (dal 07.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021
(dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal
17.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
11. LAURA: a.s. 2020/2021 (dal 30.10.20 al 30.06.21– n. 2 contratti di 12 ore CP_4
cadauno); a.s. 2021/2022 (dal 21.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23);
a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
12. CASULA CLAUDIA: a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal
09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
13. : a.s. 2022/2023 (dal 27.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 Parte_9
(dal 20.09.2023 al 30.06.2024);
14. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_10
29.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 28.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 10.10.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
15. : a.s. 2019/2020 (dal 19.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 Controparte_5
(dal 18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal
09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
16. : a.s. 2019/2020 (dal 18.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_6
15.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
17. : a.s. 2019/2020 (dal 01.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Controparte_7
01.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 01.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.09.22 al 31.08.23);
18. : a.s. 2019/2020 dal 23.09.19 al 30.06.20 (9 ore) e dal Controparte_8
25.09.19 al 30.06.20 (9 ore); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
19. : a.s. 2019/2020 (dal 21.10.19 al 08.03.20; dal 09.03.20 al Controparte_9
09.05.20; dal 10.05.20 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 29.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022
(dal 09.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024);
23 20. : a.s. 2018/2019 (dal 11.10.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 (dal Controparte_10
13.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 22.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23);
21. a.s. 2019/2020 (dal 18.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_11
23.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 dal 09.09.22 al 30.06.23 (12 ore) e dal 03.10.22 al 30.06.23 (2 ore); a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (14 ore) e dal 25.09.23 al 07.06.24 (2 ore);
22. : a.s. 2019/2020 dal 02.10.19 al 30.06.20 (2 ore) e dal 07.10.19 Controparte_12
al 30.06.20 (9 ore); a.s. 2020/2021 (dal 17.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al
30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 16.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024);
23. : a.s. 2020/2021 dal 28.10.20 al 30.06.21 (12 ore) e dal 30.10.20 al CP_13
30.06.21 (12 ore); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22);
24. : a.s. 2021/2022 (dal 07.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal Parte_11
21.10.22 al 30.06.23);
25. : a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal Parte_12
07.09.21 al 31.08.22);
26. : a.s. 2019/2020 (dal 01.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 CP_14
al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
27. : a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal CP_15
09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
28. LOCHE a.s. 2018/2019 (dal 24.11.18 al 22.12.18; dal 23.12.18 al 12.01.19; dal CP_16
13.01.19 al 12.02.19; dal 13.02.19 al 13.03.19; dal 14.03.19 al 12.04.19; dal 13.04.19 al
12.05.19; dal 13.05.19 al 08.06.19); a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021
(dal 15.09.20 al 30.06.21); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024);
29. : a.s. 2021/2022 dal 14.09.21 al 30.06.22 (13 ore), dal 29.10.21 CP_17
al 30.06.22 (5 ore) e dal 29.10.21 al 30.06.22 (1 ora); a.s. 2022/2023 (dal 14.09.22 al 31.08.23);
a.s. 2023/2024 (dal 11.09.23 al 30.06.24);
30. : a.s. 2020/2021 (dal 28.10.20 al Controparte_18
28.11.20; dal 29.11.20 al 18.01.21; dal 19.01.21 al 16.03.21; dal 17.03.21 al 30.06.21); a.s.
24 2021/2022 (dal 14.09.21 al 31.08.22);
31. : a.s. 2023/2024 (dal 18.09.23 al 19.09.23 e dal 20.09.23 al 30.06.24); CP_19
32. : a.s. 2018/2019 (dal 14.11.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 (dal CP_20
18.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al
30.06.2024);
33. : a.s. 2019/2020 (dal 21.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 Parte_13
(dal 15.10.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal
09.09.22 al 31.08.23);
34. : a.s. 2020/2021 (dal 30.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal CP_21
07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23);
35. : a.s. 2019/2020 (dal 24.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 Parte_14
(dal 15.10.20 al 31.08.21);
36. : a.s. 2020/2021 (dal 11.12.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 Controparte_22
(dal 28.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 27.09.22 al 31.08.23);
37. MU CLAUDIA: a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23); a.s. 2023/2024 (dal
01.09.2023 al 30.06.2024);
38. : a.s. 2019/2020 (dal 07.01.20 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_24
08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 01.10.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
39. NONNIS LUCA: a.s. 2019/2020 dal 01.09.19 al 06.06.20 (3 ore), dal 01.09.19 al
06.06.20 (10 ore), dal 08.06.20 al 13.06.20 (10 ore); a.s. 2020/2021 dal 01.09.20 al 12.06.21
(10 ore) e dal 18.06.21 al 25.06.21 (10 ore); dal 31.10.20 al 30.06.21 (6 ore); a.s. 2021/2022 dal
01.09.21 al 08.06.22 (11 ore) e dal 13.06.22 al 18.06.22 (11 ore); dal 23.10.21 al 30.06.22 (4 ore); dal 13.06.22 al 18.06.22 (4 ore); a.s. 2022/2023 dal 01.09.22 al 10.06.23 (11 ore) e dal
24.09.22 al 30.06.23 (6 ore);
40. : a.s. 2020/2021 (dal 18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 Controparte_27
(dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23);
41. : a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (7,5 ore); dal 01.09.23 CP_28
al 30.06.24 (4,5 ore) e dal 01.09.23 al 09.06.24 (6 ore);
42. : a.s. 2022/2023 (dal 20.09.22 al 10.06.23); a.s. 2023/2024 (dal CP_29
01.09.2023 al 30.06.2024 (12 ore), dal 01.09.23 al 07.06.24 (2 ore) e dal 05.10.23 al 07.06.24
25 (2 ore);
43. : a.s. 2019/2020 (dal 17.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_15
15.09.20 al 30.06.21);
44. PAU BENDETTA: a.s. 2020/2021 dal 17.11.20 al 30.06.21 (2 contratti da 12 ore ciascuno); a.s. 2021/2022 dal 07.09.21 al 30.06.22 (12 ore) e dal 21.09.21 al 30.06.22 (12 ore);
a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
45. PINNA ROSA: a.s. 2020/2021 dal 10.10.20 al 22.12.20, dal 23.12.20 al 18.01.21, dal
19.01.21 al 28.02.21, dal 01.03.21 al 03.05.21, dal 04.05.21 al 13.06.21 (tutti per 24 ore settimanali); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al
30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.2023 al 30.06.2024);
46. : a.s. 2018/2019 (dal 30.10.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 (dal CP_32
02.10.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23);
47. : a.s. 2021/2022 (dal 07.10.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal CP_33
09.09.22 al 30.06.23);
48. : a.s. 2019/2020 (dal 07.10.19 al 30.06.20); CP_34
49. VENERANDA: a.s. 2018/2019 (dal 25.09.18 al 30.06.19); a.s. Parte_16
2020/2021 (dal 24.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 21.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023
(dal 10.10.22 al 30.06.23);
50. : a.s. 2019/2020 (dal 13.09.19 al 31.08.20); a.s. 2020/2021 (dal Parte_17
18.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 31.08.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 31.08.23);
51. : a.s. 2019/2020 dal 19.09.19 al 30.06.20 (8 ore); Controparte_35
dal 25.09.19 al 30.06.20 (9 ore); dal 10.10.19 al 30.06.20 (1 ora); dal 10.10.19 al 30.06.20 (1 ora); a.s. 2020/2021 (dal 23.09.20 al 31.08.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s.
2022/2023 (dal 09.09.22 al 22.12.22 e dal 23.12.22 al 31.08.23);
52. : a.s. 2018/2019 (dal 20.09.18 al 30.06.19); CP_36
53. : a.s. 2021/2022 (dal 19.10.21 al 30.06.22); Parte_18
54. : a.s. 2020/2021 (dal 17.10.20 al 22.12.20; dal 07.01.21 al 07.05.21; Parte_19
dal 08.05.21 al 12.06.21; dal 13.06.21 al 22.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22);
a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024 (dal 01.09.23 al 30.06.24);
55. : a.s. 2019/2020 (dal 25.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal CP_37
26 15.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23);
56. : a.s. 2018/2019 (dal 29.09.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 dal CP_38
21.09.19 al 30.06.20 (6 ore); dal 10.10.19 al 19.12.19; dal 20.12.19 al 20.12.19; dal 09.01.20 al
07.02.20; dal 08.02.20 al 21.02.20; dal 27.02.20 al 03.04.20; dal 04.04.20 al 08.04.20; dal
15.04.20 al 24.04.20, dal 29.04.20 al 30.04.20; dal 01.05.20 al 06.06.20; dal 07.06.20 al
17.06.20, tutti per 9 ore settimanali su sostegno presso I.I.S De Castro di TA;
a.s.
2020/2021 (dal 08.10.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 (dal 07.09.21 al 30.06.22); a.s. 2022/2023
(dal 09.09.22 al 31.08.23);
57. : a.s. 2018/2019 (dal 05.10.18 al 30.06.19); a.s. 2019/2020 Parte_20
(dal 30.09.19 al 30.06.20); a.s. 2020/2021 (dal 18.09.20 al 30.06.21); a.s. 2021/2022 dal
27.09.21 al 30.06.22 (4 ore); dal 29.10.21 al 17.12.21; dal 18.12.21 al 24.03.22; dal 25.03.22 al
24.04.22; dal 25.04.22 al 11.06.22; a.s. 2022/2023 (dal 09.09.22 al 30.06.23); a.s. 2023/2024
(dal 01.09.23 al 30.06.24).
Con riferimento agli anni scolastici in cui sono state svolte supplenze annuali (fino al
31.08) e fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06), non vi è dubbio che il mancato riconoscimento della carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
In relazione all'anno scolastico 2023/2024, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto, all'art. 15, che “la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Sennonché, si deve ritenere che anche tale disposizione normativa si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta di cui all'art. 1, comma 1, cit., ai solo docenti incaricati di supplenze annuali, negandolo invece ai docenti incaricati di supplenze fino al termine delle attività didattiche, la cui situazione, come
27 si è visto, è parimenti comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda gli altri anni in cui invece alcuni dei ricorrenti hanno svolto attività di docenza in forza di contratti di supplenza breve, occorre rilevare che la Corte di Cassazione (v. supra, punto 4.3), nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
In proposito, la scrivente reputa doversi aderire all'impostazione che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolga attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che, cumulate, abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto, come si è visto, a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore
28 dei docenti non di ruolo.
A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. n. 297/1994, ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, ovverosia in relazione al periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Applicati tali principi nel caso in esame, si deve ritenere che i ricorrenti abbiano provato di avere svolto supplenze conformi ai parametri fissati dalla Suprema Corte.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in forza di consecutivi contratti che hanno coperto un periodo continuativo nell'anno scolastico senza soluzione di continuità, in continuità didattica anche per sede di esecuzione, nonché per orario e tipo di posto.
Nello specifico:
ED LI: nell'a.s. 2023/2024 continuativamente dal 14.09.23 al
07.06.24, per 18 ore settimanali, su posto comune, presso;
CP_43
: nell'a.s. 2020/2021 continuativamente dal 11.11.20 Parte_6
al 11.06.21, per 9 ore settimanali, su sostegno, presso I. Superiore Costa Atzara
Sorgono;
: nell'a.s. 2018/2019 continuativamente dal 22.10.18 Parte_7
al 14.06.19 per 12 ore settimanali, su posto comune, presso I.T. Industriale
“Othoca”;
DEMONTIS GIUSEPPINA: nell'a.s. 2019/2020 dal 21.10.19 al 30.06.20, per 12,5 ore settimanali, su posto comune, presso I.C. n. 2 di TA;
: nell'a.s. 2018/2019 continuativamente dal 24.11.18 all'08.06.19, CP_16
per 24 ore settimanali, su posto comune, presso I.C. n. 2 di TA;
: a.s. 2020/2021 continuativamente Controparte_18
dal 28.10.20 al 30.06.21, per 18 ore settimanali, su posto comune, presso I.C.
29 Lanusei;
: nell'a.s. 2019/2020 dal 01.09.19 al 13.06.20 per 3 ore settimanali CP_26
su posto comune, presso I.C. Gavoi, nonché dal 01.09.19 al 06.06.20 per 10 ore settimanali su posto comune presso I.C. Desulo;
nell'a.s. 2020/2021 continuativamente dal 01.09.20 al 12.06.21 per 10 ore settimanali su posto comune, presso I.C. Desulo, e dal 18.06.21 al 25.06.21 per 10 ore settimanali su posto comune, presso I.C. Desulo;
nell'a.s. 2021/2022 continuativamente dal 01.09.21 al
08.06.22 per 11 ore settimanali su posto comune, presso I.C. Desulo e dal 13.06.22 al 18.06.22 per 11 ore settimanali su posto comune, sempre presso I.C. Desulo, nonché dal 23.10.21 al 30.06.22 per 4 ore settimanali su posto normale, presso Ist.
Sup. “S. Satta” Macomer;
: nell'a.s. 2020/2021 continuativamente dal 10.10.20 al 13.06.21, per CP_31
24 ore settimanali, su sostegno, presso I.C. di Ales;
: a.s. 2020/2021 continuativamente dal 17.10.20 al 22.06.21, Parte_19
sempre per 18 ore settimanali, su posto normale, presso . CP_43
È stata, infine, prodotta documentazione aggiornata, da cui risulta che le altre parti ricorrenti sono ancora interne al sistema delle docenze scolastiche, ai fini dell'individuazione dell'azione spettante (di adempimento in forma specifica), nei termini indicati dalla sopra citata sentenza della Suprema Corte.
Nello specifico:
, Parte_1 CP_1 Parte_4 Controparte_3 Persona_4
, , CP_13 Parte_12 Parte_14 Controparte_27 Persona_5
, , e CP_34 Controparte_35 CP_36 Parte_18 CP_37
, dopo aver prestato servizio a tempo determinato negli anni precedentemente Persona_6
Part indicati, sono tutti attualmente dipendenti di ruolo del in virtù di contratti di assunzione a tempo indeterminato;
, , e Controparte_7 Controparte_8 CP_15 CP_20 CP_21
sono attualmente impiegati con contratto a tempo determinato fino al CP_33
31.08.2025;
, Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Parte_7 CP_4
, ,
[...] Parte_8 Parte_10 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , CP_9 CP_11 Controparte_12 Parte_11 CP_14 CP_16
30 , CP_17 CP_18 Controparte_18 Parte_13 CP_22
, ,
[...] CP_24 CP_26 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
e sono
[...] CP_32 Parte_17 Parte_19 Parte_20
attualmente impiegati con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2025;
Carta AN ZI, e sono Parte_9 CP_19 Parte_16
attualmente impiegati con contratti brevi a tempo determinato nel corrente anno scolastico e risultano iscritti nelle GPS per il biennio 2024/2026;
e pur non essendo state destinatarie, per il corrente anno CP_23 Parte_5
scolastico, di contratti di lavoro, risultano regolarmente inserite nel sistema scolastico in virtù della loro iscrizione nelle GPS in corso di validità.
Conseguentemente, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, e, per quanto occorrer possa, dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nonché dell'art. 15 del decreto legge n. 69/2023, conv. in legge n. 103/2023, per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riconoscono il diritto alla Carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non anche agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche
(quanto al d.l. n. 69/2023, nella parte in cui riconosce il diritto alla Carta in oggetto ai solo insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati di supplenze annuali, e non anche ai supplenti fino al termine delle attività didattiche), deve essere accolta la domanda di adempimento spiegata dalle parti ricorrenti avente ad oggetto l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, cit., secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, pari a euro
500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m.
10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenuto conto della materia, del valore della causa in base al decisum (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente occorsa, avuto riguardo al fatto che la causa è stata decisa alla prima udienza, nella contumacia del . CP_39
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto, deve essere disposta la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
31
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che le parti ricorrenti hanno diritto, in relazione agli anni scolastici indicati, a percepire un beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e
8, d.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e, per l'effetto,
2) condanna il , in persona del in carica pro Controparte_39 CP_42
tempore, a erogare, per i titoli e le causali di cui al capo 1) che precede e tramite accredito sulla medesima Carta: la somma di Euro 1.000,00 a favore di;
Parte_1
la somma di Euro 2.500,00 a favore di;
Parte_2
la somma di Euro 2.000,00 a favore di;
CP_1
la somma di Euro 1.000,00 a favore di;
Controparte_2
la somma di Euro 2.000,00 a favore di Parte_3
la somma di Euro 1.000,00 a favore di;
Parte_4
la somma di Euro 2.000,00 a favore di Parte_5
la somma di Euro 1.000,00 a favore di Controparte_3
la somma di Euro 2.500,00 a favore di;
Parte_6
la somma di Euro 3.000,00 a favore di Parte_7
la somma di Euro 2.000,00 a favore di;
CP_4
la somma di Euro 1.500,00 a favore di;
Parte_8
la somma di Euro 1.000,00 a favore di;
Parte_9
la somma di Euro 2.500,00 a favore di;
Parte_10
la somma di Euro 2.500,00 a favore di;
Controparte_5
la somma di Euro 2.500,00 a favore di CP_6
la somma di Euro 2.000,00 a favore di;
Controparte_7
la somma di Euro 2.500,00 a favore Controparte_8
la somma di Euro 2.500,00 a favore di Controparte_9
la somma di Euro 2.500,00 a favore di Persona_4
la somma di Euro 2.500,00 a favore di CP_11
32 la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 1.500,00 a favore di la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 1.500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 500,00 a favore di la somma di Euro3.000,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 1.500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 1.500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 1.500,00 a favore di la somma di Euro 500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 2.500,00 a favore di la somma di Euro 1.000,00 a favore di la somma di Euro 500,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 2.000,00 a favore di la somma di Euro 500,00 a favore di la somma di Euro 500,00 a favore di
; Controparte_12
; CP_13
; Parte_11
; Parte_12
; CP_14
; CP_15
CP_16
CP_17
; Controparte_18
; CP_19
CP_20
Parte_13
CP_21
Parte_14
Controparte_22
CP_23
CP_24
CP_26
Controparte_27
; CP_28
CP_29
Persona_5
CP_30
CP_31
; CP_32
; CP_33
; CP_34
Parte_16
Parte_17
; Controparte_35
; CP_36
Parte_18
33 la somma di Euro 2.000,00 a favore di Parte_19
la somma di Euro 2.000,00 a favore di;
CP_37
la somma di Euro 2.500,00 a favore di;
CP_38
la somma di Euro 3.000,00 a favore di Parte_20
oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo;
3) condanna il , in persona del in carica pro Controparte_39 CP_42
tempore, alla rifusione in favore delle parti ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nell'importo di Euro 379,50 per spese vive e di Euro 10.717,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Robert Pietro Sanna, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in TA, il 19/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
34