Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 439/2025 promossa da:
ass. avv.te MASSA BOVA TIZIANA e MORESSA BARBARA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
GI. CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio la GI. chiedendo al CP_1
tribunale: di accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole con lettera del
15/10/2024 e per l'effetto di condannare la resistente al pagamento in proprio favore dell'indennità risarcitoria massima calcolata sulla scorta di una retribuzione utile ai fini del calcolo del FR pari ad euro 1123, 50; di condannare la resistente al pagamento della somma lorda di euro 2362, 43 risultante dalla busta paga di ottobre
2024 e della somma di euro 624, 15 a titolo di differenze retributive;
pur regolarmente evocata in giudizio, la società convenuta è rimasta contumace;
2. all'odierna udienza di discussione la ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento dell'importo di euro 624, 15, preteso a titolo di compenso per il lavoro supplementare asseritamente svolto;
oggetto della presente causa, pertanto, è la domanda di impugnativa del licenziamento e quella di pagamento dell'importo risultante dalla busta paga di ottobre 2024;
3.
1
30/8/2024, con mansioni di commessa ricondotte al V livello del C.C.N.L. commercio e con orario part time al 60% (cfr. doc. 1, 6 e 7); la lettera di licenziamento sub doc. 4 dimostra che il rapporto di lavoro della ricorrente è stato risolto "per giusta causa" dalla società convenuta in data
1510/2024;
4. la ricorrente non contesta l'inquadramento attribuitole nè l'orario part time indicato nel suo contratto di lavoro, ma deduce di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2025, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità per ferie maturate e non godute, del FR e dell'indennità sostitutiva del preavviso;
il conteggio contenuto in ricorso appare correttamente redatto in quanto conforme ai dati retributivi della busta paga di ottobre 2024 (doc.7), da cui risulta l'importo richiesto dalla ricorrente per i titoli di cui sopra e segnatamente l'importo lordo di euro
2362, 43; parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a pagarle l'importo lordo di euro 2362, 43 oltre alla rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e agli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
5. deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con lettera del 15/10/24; il licenziamento disciplinare irrogato alla lavoratrice, infatti, è illegittimo per insussistenza dei fatti alla medesima contestati con lettera del 9/10/2024 (doc. 2) e posti a base del recesso datoriale: la società convenuta, infatti, avrebbe dovuto allegare e provare gli illeciti disciplinari ascritti alla ricorrente, il che nel caso di specie non è avvenuto;
2 ne consegue l'applicazione della tutela di cui all'art. 9 del dlgs 23/2015, che indica l'indennità massima astrattamente conseguibile dal lavoratore in 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del FR , tanto nei casi di cui all'art. 3, comma 1
D.Lgs. 23/2015 (assenza di giusta causa: indennizzo compreso tra tre e sei mensilità), quanto nel caso delle violazioni formali e procedurali di cui all'art. 4 del medesimo decreto (indennizzo compreso tra una e sei mensilità);
i criteri per la determinazione nel caso concreto dell'indennità, nell'ambito dell'intervallo tra il minimo e il massimo, sono indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 8/11/2018 n. 194, capo 15 ultimo capoverso:
“Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata
l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”; tenuto conto della ridotta anzianità di servizio del ricorrente (circa 5 mesi), in assenza di indicazioni per l'applicazione degli ulteriori criteri, l'indennità risarcitoria spettante alla ricorrente deve essere liquidata nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che deve essere quantificata nell'importo lordo di euro 1123,50 risultante dai conteggi di parte ricorrente i quali paiono correttamente redatti in quanto conformi ai dati retributivi di cui buste paga in atti;
il convenuto, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, deve essere condannato a pagarle l'importo lordo di euro 2808, 75 a titolo di indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015;
12. le spese di lite sono poste a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della ridotta complessità delle questioni oggetto di decisione;
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 15/10/2024;
condanna, per l'effetto, la convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 9 del dlgs 23/2015, l'importo lordo di euro 2808,75 pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 2.362,43, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna, infine, la convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2059 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 22/5/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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