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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16293 2024 RG
FRA
Avv. CACCIAPAGLIA BERNADETTE Parte_1
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorso viene depositato tempestivamente, in data 24.4.2024, al fine di impugnare l'avviso di addebito n. 39720240003278053000 ed il ruolo sottostante aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS, per un totale di € 4.434,20 emessi da sede di Roma CP_1
(all. 1 Avviso di addebito datato 9 aprile 2024) per il periodo 07/2021 a 04/2022.
Viene eccepita dalla società opponente la decadenza ex art.25 d.lgs 46/99 relativamente ai contributi riferibili al periodo richiesto.
Osserva il Giudice che, seppure le contestazioni ed i rilievi dell' in punto di CP_2
tardività non colgano nel segno, il ricorso non meriti accoglimento, considerato che unico motivo a sostegno della opposizione risulta essere quelle con il quale viene eccepita la decadenza.
Va invero precisato che l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (ex multis, Sez. L, n. 24134/2021, secondo cui: "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)".
Il credito azionato non viene contestato nel merito e pertanto alla stregua dei motivi esposti, del tutto assorbenti, deve ritenersi tuttora esigibile.
Alla stregua dei motivi esposti, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 13.6.2025 Il Giudice