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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4859/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4859/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Salvatore Serao, presso il cui studio, sito in Villaricca (Na) alla via P. De Filippo n. 35 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.5.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4859/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 11.7.2020, Parte_1
alle ore 11:00 circa, in Giugliano in Campania (Na) mentre percorreva a piedi via Licoda, lungo il margine destro della strada, con direzione vico Gerundo, era stata investita da un'autovettura tipo IA Y di colore scuro proveniente da dietro;
che, a causa dell'impatto con la parte laterale posteriore destra della suddetta autovettura, aveva perso l'equilibrio ed era caduta al suolo;
che a seguito dell'incidente l'autovettura investitrice si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi;
che in conseguenza del sinistro aveva riportato lesioni fisiche che avevano reso necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale “San Giuliano” di
Giugliano in Campania dove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura femore sinistro”; che per l'accaduto aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli Nord da cui era originato il procedimento RGNR
522445/20/44, poi archiviato in data 29.1.2021; che a seguito del sinistro aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 18-20% di danno biologico;
che in conseguenza delle lesioni subite aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 78.033,00; che l'incidenza negativa delle menomazioni nello svolgimento delle attività quotidiane era aggravata dalla mancanza di familiari conviventi;
che, a mezzo racc.ta a/r, erano state formulate richieste di risarcimento danni alla compagnia assicurativa nella qualità di FGVS e alla ON;
Controparte_2
che in data 19.11.2021 era stata visitata dal medico fiduciario della , dott. Controparte_1
; che la compagnia convenuta era stata invitata alla stipula di una Persona_1
convenzione di negoziazione assistita senza alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_3
di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento della somma di € 78.033,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la in qualità di Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo Controparte_1
209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del
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combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della ON e della Fondo Garanzia Vittime Controparte_2
della Strada;
la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che, nonostante il trauma della strada subito, l'attrice era stata rinvenuta dal personale del 118 vigile e cosciente e non erano state rilevate lesioni agli arti inferiori;
che l'attrice era caduta dalla barella durante le operazioni di trasporto in Ospedale ad opera dei sanitari del 118; che non era stata dimostrata l'imputabilità delle lesioni fisiche subite alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno con riduzione della pretesa risarcitoria vantata, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 26.05.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti di copia della lettera di richiesta di risarcimento danni inviata a mezzo raccomandata a/r alla Compagnia assicurativa convenuta e alla
ON (cfr. richiesta di risarcimento danni allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con
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indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività della danneggiata, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione attestante che lo stessa non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attrice, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti.
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di Impresa
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada. Invero, l'attrice ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n.
990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
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Passando al merito, in punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez.
III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nella fattispecie in esame dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Infatti, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da Pt_1
nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione
[...]
testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
150058/20018480 del 11.07.2020 in cui veniva diagnosticata, già in quella sede, a carico dell'attrice una “frattura patologica di altre parti specificate del femore”, derivante da un riferito investimento stradale avvenuto in via Licoda a Giugliano in Campania (“rif. di essere stata investita in via Licoda a Giugliano”); (cfr. documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte attrice).
Nel caso di specie, in relazione al sinistro per cui è causa, l'attrice ha presentato denuncia-
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querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative nel fare espresso riferimento ad un incidente stradale cagionato da un'auto pirata, oltre ad indicare già in quella sede le generalità della teste . Testimone_1
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da , emergendo in modo inequivoco Parte_1
che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che a Testimone_1
metà del mese di luglio 2020, verso le ore 11:00 circa, mentre camminava Parte_1
per strada era stata investita da un'autovettura IA Y di colore scuro rimasta non identificata in quanto datasi alla fuga subito dopo aver urtato l'attrice; in particolare, la teste precisava che la parte posteriore destra dell'autoveicolo pirata aveva colpito Tes_1
il fianco sinistro della vittima che era caduta al suolo e aveva lamentato subito dopo dolore all'anca sinistra non riuscendo più ad alzarsi (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono alla metà di luglio 2020. Mi trovavo da sola in Piazza Trivio in Giugliano, avevo imboccato Via Licoda, erano circa le 11:00. Stavo andando a piedi a fare la spesa. Via Licoda è una strada stretta priva di marciapiedi ed è a senso unico;
ero sul margine destro della strada…c'era una signora che camminava ed era più avanti a me di circa 5-6 metri e che camminava nella mia stessa
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direzione, anche lei sul margine destro della strada. Sul lato opposto, alla stessa altezza di questa signora, c'era un gruppo di due o tre ragazzi…ad un certo punto ho visto una
IA Y di colore scuro provenire dalle nostre spalle che, nel cercare di evitare i ragazzi che si erano spostati verso il centro della carreggiata, si è spostata sul lato destro;
in tal modo ha urtato la signora con la sua parte posteriore destra. La signora è stata colpita sul suo fianco sinistro. E' caduta, non ricordo su che lato, ed io mi sono avvicinata per soccorrerla. Lei urlava, lamentava dolore all'anca sinistra e non riusciva ad alzarsi. Si è avvicinato un altro signore che ha telefonato la figlia della signora dal telefono di quest'ultima. Poi dopo ha chiamato anche un'ambulanza. Mi pare sia arrivata prima la figlia e poi l'ambulanza… la IA Y ha proseguito senza nemmeno rallentare…quando l'ambulanza è andata via io anche me ne sono andata, non prima di aver lasciato il mio recapito alla figlia della signora…fino all'arrivo dell'ambulanza la signora è rimasta a terra, era molto confusa, urlava per il dolore…non avevo mai visto la signora…è la prima volta che rendo testimonianza in giudizio”).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dalla teste
- figlia dell'attrice - la quale, riferiva che, al momento del suo arrivo sul Testimone_2
luogo del sinistro, la madre aveva forti dolori alla gamba sinistra ed era impossibilitata a rialzarsi, in particolare, la teste precisava che durante il trasporto in Ospedale Pt_1
l'attrice era scivolata dalla barella unitamente alla tavola spinale sul quale era posizionata
(“sono la figlia d;
confermo la circostanza di cui al capo 6); dopo dieci minuti Parte_1
sono arrivata sul posto;
mia madre era a terra dolorante al fianco sinistro. Accanto a lei c'erano alcune persone, tra queste la persona che ha appena testimoniato. Poi è venuto mio fratello ed insieme abbiamo poi seguito l'ambulanza; confermo la circostanza di cui al capo 10). Quando mia madre è uscita dall'ambulanza io ero proprio lì davanti;
confermo la circostanza di cui al capo 11); confermo la circostanza di cui al capo 12); confermo la circostanza di cui al capo 13); confermo la circostanza di cui al capo 14); confermo la circostanza di cui al capo 15). In quel periodo forse era a casa in attesa di una nuova destinazione. Lavora come guardia giurata;
confermo la circostanza di cui al capo
16”).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attrice all'arto inferiore
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sinistro a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità delle lesioni personali riportate da all'investimento provocato da un autoveicolo non identificato risultano Parte_1
poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata (tra cui il referto del P.S. Ospedale di Giugliano in Campania) e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, il CTU, dott. , mediante un'argomentazione logico- Persona_2
scientifica immune da vizi, ha accertato la sussistenza di un collegamento causale tra il sinistro stradale, le natura e la tipologia di lesioni iniziali riportate dalla vittima (“frattura patologica di altre parti specificate del femore”) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate.
Sul punto, la in qualità di FGVS ha eccepito l'insussistenza del nesso di causa CP_1
tra le lesioni riscontrate e la dinamica dell'incidente stradale narrato in citazione.
In particolare, la compagnia assicurativa convenuta ha dedotto che la menomazione accertata, per attitudine lesiva ed evoluzione riparativa, non sarebbe compatibile unicamente con le modalità di produzione dell'evento traumatico descritto nell'atto introduttivo atteso che, come pacificamente emergente dall'attività istruttoria, durante le
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operazioni di trasporto in Ospedale, l'attrice era caduta dalla barella utilizzata dai sanitari del 118 per la discesa dall'ambulanza.
Tale circostanza indurrebbe a dubitare della riferibilità esclusiva della frattura al femore subita dalla all'investimento stradale de quo, a maggior ragione considerando che Pt_1
i sanitari al momento del loro arrivo sul luogo teatro del sinistro non avevano rilevato la presenza di ferite agli arti inferiori della paziente.
A fronte di tali deduzioni difensive il dott. ha confermato la sussistenza Persona_2
di una piena compatibilità tra le lesioni di natura ossea subite dall'attrice e la ricostruzione del sinistro stradale narrato in citazione.
Alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio la ferita riportata dalla vittima risulta ragionevolmente riconducibile alla dinamica della caduta causata dall'impatto con l'autovettura pirata, escludendosi che il successivo scivolamento accidentale dell'attrice, unitamente alla tavola spinale cui era assicurata, possa aver esplicato un'efficacia causale determinante o concorrente nel provocare la frattura del femore sinistro (“le lesioni riportate dalla sig.ra appaiono compatibili con la dinamica narrata Parte_1
dall'istante. Pertanto, ritengo che sussista nesso di causalità tra l'incidente di cui è causa e le lesioni;
cfr. pag.
5-6 CTU).
Occorre, in tal senso, considerare che al momento dell'arrivo dei sanitari, subito dopo l'investimento, l'attrice non era in grado di camminare a causa della menomazione invalidante sofferta all'arto inferiore, evidentemente già prodottasi in conseguenza della caduta scaturita dall'investimento (“ciò nonostante, le note critiche redatte dal Dott.
, in merito alle quali eccepisce il nesso in quanto agli atti risulta che Persona_1 la sig.r durante il soccorso del 118, cadeva dalla barella riportando un trauma Pt_1
contusivo. Ma l al momento dell'intervento, veniva dichiarata dai paramedici non Pt_1
deambulante. D'altra parte sembra improbabile che una paziente di 74 anni, investita da una autovettura, dolorante, rimanga a terra volontariamente per oltre mezzora fino all'arrivo dell'ambulanza”; cfr. pag.
5-6 CTU).
Tale conclusione è corroborata dalle dichiarazioni della teste , la quale Testimone_2
ha riferito che, al momento in cui è sopraggiunta sul luogo dell'incidente, poco tempo dopo il verificarsi dell'accaduto, la madre già risentiva dei forti dolori alla gamba sinistra provocati dall'impatto ed era impossibilita ad alzarsi;
la teste ha poi precisato che, Tes_2
durante le operazioni di trasporto in Ospedale, nonostante lo scivolamento di schiena della
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madre dalla barella, il corpo della stessa rimase immobilizzato e protetto dalla tavola spinale alla quale era agganciato.
Pertanto, l'esame complessivo delle risultanze istruttorie consente di ritenere dimostrato che lo scivolamento dell'attrice durante il trasporto in Ospedale non ha costituito una circostanza esterna e sopravvenuta tale da escludere il legame eziologico esclusivo tra l'incidente stradale e le lesioni fisiche subite dalla vittima o tale da aggravare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli provocate in via diretta e immediata dal sinistro.
In base ad una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non sconfessata da elementi di segno contrario, può ritenersi accertato che i postumi invalidanti permanenti riscontrati (“esiti di frattura scomposta pertrocanterica del femore sinistro con esito cicatriziale chirurgico in regione trocanterica del femore di cm. 5 normocromica ed esito cicatriziale di cm. 2 in corrispondenza del III medio difemore regione laterale, non dolente, normotrofica. limitazione funzionale a carico delle rotazioni e della ab-adduzione di circa ¼. Deambulazione con lieve zoppia da caduta con lieve ipotonotrofia muscolare”; cfr. pag. 6 CTU) siano causalmente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico dell'attrice risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
L'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità
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del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del
10.7.2008).
Nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attrice si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la in qualità di FGVS non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto CP_1
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. Civ. n. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c.
è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
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Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dalla teste
, emerge che l'attrice camminava a piedi lungo il margine destro della carreggiata Tes_1
su una strada priva di marciapiedi.
Nella fattispecie in esame, la teste ha riferito che l'autovettura investitrice nel Tes_1
tentativo di evitare un gruppo di ragazzi che si erano diretti verso il centro della carreggiata, si era spostata sul lato destro e aveva colpito l'attrice con la parte posteriore destra.
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura ignota, con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 11.7.2020 in danno di . Parte_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del
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danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Questo Giudice osserva che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì,
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ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di frattura scomposta pertrocanterica del femore sinistro con esito cicatriziale chirurgico in regione trocanterica del femore di cm.
5 normocromica ed esito cicatriziale di cm. 2 in corrispondenza del III medio difemore regione laterale, non dolente, normotrofica. limitazione funzionale a carico delle rotazioni e della ab-adduzione di circa ¼. Deambulazione con lieve zoppia da caduta con lieve ipotonotrofia muscolare”
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 12 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale in 40 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla
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giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità
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psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id
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quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 74 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 40 di ITP al 50% → € 2.300,00
- gg. 20 di ITP al 25% → € 575,00
- danno biologico permanente al 12% → € 21.731,00
Pertanto, va stimato in € 6.325,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
21.731,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 28.056,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
Nel caso di specie, la dedotta circostanza dell'assenza di familiari conviventi non può essere valorizzata quale elemento di personalizzazione risarcitoria in grado di giustificare
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un incremento della somma tesa a ristorare la sofferenza soggettiva di natura dinamico- relazionale di cui è già espressione la voce di danno biologico.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 102,00.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
102,00.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere a , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di Parte_1
€ 28.056,00, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 102,00.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla
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somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.7.2020), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta le spese relative alla
C.T.U., liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Impresa Controparte_1
Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della
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Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 28.056,00 a titolo di risarcimento per il danno non
[...]
patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 102,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• condanna quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
€ 786,00 per esborsi e € 4.000,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Salvatore Serao dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 23.9.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4859/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Salvatore Serao, presso il cui studio, sito in Villaricca (Na) alla via P. De Filippo n. 35 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 22.5.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 4859/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 11.7.2020, Parte_1
alle ore 11:00 circa, in Giugliano in Campania (Na) mentre percorreva a piedi via Licoda, lungo il margine destro della strada, con direzione vico Gerundo, era stata investita da un'autovettura tipo IA Y di colore scuro proveniente da dietro;
che, a causa dell'impatto con la parte laterale posteriore destra della suddetta autovettura, aveva perso l'equilibrio ed era caduta al suolo;
che a seguito dell'incidente l'autovettura investitrice si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi;
che in conseguenza del sinistro aveva riportato lesioni fisiche che avevano reso necessario il suo trasporto, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale “San Giuliano” di
Giugliano in Campania dove i sanitari le avevano diagnosticato una “frattura femore sinistro”; che per l'accaduto aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli Nord da cui era originato il procedimento RGNR
522445/20/44, poi archiviato in data 29.1.2021; che a seguito del sinistro aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 18-20% di danno biologico;
che in conseguenza delle lesioni subite aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 78.033,00; che l'incidenza negativa delle menomazioni nello svolgimento delle attività quotidiane era aggravata dalla mancanza di familiari conviventi;
che, a mezzo racc.ta a/r, erano state formulate richieste di risarcimento danni alla compagnia assicurativa nella qualità di FGVS e alla ON;
Controparte_2
che in data 19.11.2021 era stata visitata dal medico fiduciario della , dott. Controparte_1
; che la compagnia convenuta era stata invitata alla stipula di una Persona_1
convenzione di negoziazione assistita senza alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_3
di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento della somma di € 78.033,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la in qualità di Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo Controparte_1
209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del
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combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della ON e della Fondo Garanzia Vittime Controparte_2
della Strada;
la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che, nonostante il trauma della strada subito, l'attrice era stata rinvenuta dal personale del 118 vigile e cosciente e non erano state rilevate lesioni agli arti inferiori;
che l'attrice era caduta dalla barella durante le operazioni di trasporto in Ospedale ad opera dei sanitari del 118; che non era stata dimostrata l'imputabilità delle lesioni fisiche subite alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto;
che la vittima dell'incidente non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno con riduzione della pretesa risarcitoria vantata, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 26.05.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti di copia della lettera di richiesta di risarcimento danni inviata a mezzo raccomandata a/r alla Compagnia assicurativa convenuta e alla
ON (cfr. richiesta di risarcimento danni allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con
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indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività della danneggiata, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione attestante che lo stessa non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attrice, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti.
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di Impresa
Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada. Invero, l'attrice ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n.
990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
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Passando al merito, in punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez.
III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Nella fattispecie in esame dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Infatti, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da Pt_1
nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione
[...]
testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela sporta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
150058/20018480 del 11.07.2020 in cui veniva diagnosticata, già in quella sede, a carico dell'attrice una “frattura patologica di altre parti specificate del femore”, derivante da un riferito investimento stradale avvenuto in via Licoda a Giugliano in Campania (“rif. di essere stata investita in via Licoda a Giugliano”); (cfr. documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte attrice).
Nel caso di specie, in relazione al sinistro per cui è causa, l'attrice ha presentato denuncia-
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querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, con ciò dimostrando di aver informato del fatto le autorità investigative nel fare espresso riferimento ad un incidente stradale cagionato da un'auto pirata, oltre ad indicare già in quella sede le generalità della teste . Testimone_1
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'investimento stradale subito da , emergendo in modo inequivoco Parte_1
che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che a Testimone_1
metà del mese di luglio 2020, verso le ore 11:00 circa, mentre camminava Parte_1
per strada era stata investita da un'autovettura IA Y di colore scuro rimasta non identificata in quanto datasi alla fuga subito dopo aver urtato l'attrice; in particolare, la teste precisava che la parte posteriore destra dell'autoveicolo pirata aveva colpito Tes_1
il fianco sinistro della vittima che era caduta al suolo e aveva lamentato subito dopo dolore all'anca sinistra non riuscendo più ad alzarsi (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono alla metà di luglio 2020. Mi trovavo da sola in Piazza Trivio in Giugliano, avevo imboccato Via Licoda, erano circa le 11:00. Stavo andando a piedi a fare la spesa. Via Licoda è una strada stretta priva di marciapiedi ed è a senso unico;
ero sul margine destro della strada…c'era una signora che camminava ed era più avanti a me di circa 5-6 metri e che camminava nella mia stessa
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direzione, anche lei sul margine destro della strada. Sul lato opposto, alla stessa altezza di questa signora, c'era un gruppo di due o tre ragazzi…ad un certo punto ho visto una
IA Y di colore scuro provenire dalle nostre spalle che, nel cercare di evitare i ragazzi che si erano spostati verso il centro della carreggiata, si è spostata sul lato destro;
in tal modo ha urtato la signora con la sua parte posteriore destra. La signora è stata colpita sul suo fianco sinistro. E' caduta, non ricordo su che lato, ed io mi sono avvicinata per soccorrerla. Lei urlava, lamentava dolore all'anca sinistra e non riusciva ad alzarsi. Si è avvicinato un altro signore che ha telefonato la figlia della signora dal telefono di quest'ultima. Poi dopo ha chiamato anche un'ambulanza. Mi pare sia arrivata prima la figlia e poi l'ambulanza… la IA Y ha proseguito senza nemmeno rallentare…quando l'ambulanza è andata via io anche me ne sono andata, non prima di aver lasciato il mio recapito alla figlia della signora…fino all'arrivo dell'ambulanza la signora è rimasta a terra, era molto confusa, urlava per il dolore…non avevo mai visto la signora…è la prima volta che rendo testimonianza in giudizio”).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dalla teste
- figlia dell'attrice - la quale, riferiva che, al momento del suo arrivo sul Testimone_2
luogo del sinistro, la madre aveva forti dolori alla gamba sinistra ed era impossibilitata a rialzarsi, in particolare, la teste precisava che durante il trasporto in Ospedale Pt_1
l'attrice era scivolata dalla barella unitamente alla tavola spinale sul quale era posizionata
(“sono la figlia d;
confermo la circostanza di cui al capo 6); dopo dieci minuti Parte_1
sono arrivata sul posto;
mia madre era a terra dolorante al fianco sinistro. Accanto a lei c'erano alcune persone, tra queste la persona che ha appena testimoniato. Poi è venuto mio fratello ed insieme abbiamo poi seguito l'ambulanza; confermo la circostanza di cui al capo 10). Quando mia madre è uscita dall'ambulanza io ero proprio lì davanti;
confermo la circostanza di cui al capo 11); confermo la circostanza di cui al capo 12); confermo la circostanza di cui al capo 13); confermo la circostanza di cui al capo 14); confermo la circostanza di cui al capo 15). In quel periodo forse era a casa in attesa di una nuova destinazione. Lavora come guardia giurata;
confermo la circostanza di cui al capo
16”).
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attrice all'arto inferiore
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sinistro a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità delle lesioni personali riportate da all'investimento provocato da un autoveicolo non identificato risultano Parte_1
poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione sanitaria allegata (tra cui il referto del P.S. Ospedale di Giugliano in Campania) e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, il CTU, dott. , mediante un'argomentazione logico- Persona_2
scientifica immune da vizi, ha accertato la sussistenza di un collegamento causale tra il sinistro stradale, le natura e la tipologia di lesioni iniziali riportate dalla vittima (“frattura patologica di altre parti specificate del femore”) e le compromissioni anatomiche e funzionali riscontrate.
Sul punto, la in qualità di FGVS ha eccepito l'insussistenza del nesso di causa CP_1
tra le lesioni riscontrate e la dinamica dell'incidente stradale narrato in citazione.
In particolare, la compagnia assicurativa convenuta ha dedotto che la menomazione accertata, per attitudine lesiva ed evoluzione riparativa, non sarebbe compatibile unicamente con le modalità di produzione dell'evento traumatico descritto nell'atto introduttivo atteso che, come pacificamente emergente dall'attività istruttoria, durante le
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operazioni di trasporto in Ospedale, l'attrice era caduta dalla barella utilizzata dai sanitari del 118 per la discesa dall'ambulanza.
Tale circostanza indurrebbe a dubitare della riferibilità esclusiva della frattura al femore subita dalla all'investimento stradale de quo, a maggior ragione considerando che Pt_1
i sanitari al momento del loro arrivo sul luogo teatro del sinistro non avevano rilevato la presenza di ferite agli arti inferiori della paziente.
A fronte di tali deduzioni difensive il dott. ha confermato la sussistenza Persona_2
di una piena compatibilità tra le lesioni di natura ossea subite dall'attrice e la ricostruzione del sinistro stradale narrato in citazione.
Alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio la ferita riportata dalla vittima risulta ragionevolmente riconducibile alla dinamica della caduta causata dall'impatto con l'autovettura pirata, escludendosi che il successivo scivolamento accidentale dell'attrice, unitamente alla tavola spinale cui era assicurata, possa aver esplicato un'efficacia causale determinante o concorrente nel provocare la frattura del femore sinistro (“le lesioni riportate dalla sig.ra appaiono compatibili con la dinamica narrata Parte_1
dall'istante. Pertanto, ritengo che sussista nesso di causalità tra l'incidente di cui è causa e le lesioni;
cfr. pag.
5-6 CTU).
Occorre, in tal senso, considerare che al momento dell'arrivo dei sanitari, subito dopo l'investimento, l'attrice non era in grado di camminare a causa della menomazione invalidante sofferta all'arto inferiore, evidentemente già prodottasi in conseguenza della caduta scaturita dall'investimento (“ciò nonostante, le note critiche redatte dal Dott.
, in merito alle quali eccepisce il nesso in quanto agli atti risulta che Persona_1 la sig.r durante il soccorso del 118, cadeva dalla barella riportando un trauma Pt_1
contusivo. Ma l al momento dell'intervento, veniva dichiarata dai paramedici non Pt_1
deambulante. D'altra parte sembra improbabile che una paziente di 74 anni, investita da una autovettura, dolorante, rimanga a terra volontariamente per oltre mezzora fino all'arrivo dell'ambulanza”; cfr. pag.
5-6 CTU).
Tale conclusione è corroborata dalle dichiarazioni della teste , la quale Testimone_2
ha riferito che, al momento in cui è sopraggiunta sul luogo dell'incidente, poco tempo dopo il verificarsi dell'accaduto, la madre già risentiva dei forti dolori alla gamba sinistra provocati dall'impatto ed era impossibilita ad alzarsi;
la teste ha poi precisato che, Tes_2
durante le operazioni di trasporto in Ospedale, nonostante lo scivolamento di schiena della
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madre dalla barella, il corpo della stessa rimase immobilizzato e protetto dalla tavola spinale alla quale era agganciato.
Pertanto, l'esame complessivo delle risultanze istruttorie consente di ritenere dimostrato che lo scivolamento dell'attrice durante il trasporto in Ospedale non ha costituito una circostanza esterna e sopravvenuta tale da escludere il legame eziologico esclusivo tra l'incidente stradale e le lesioni fisiche subite dalla vittima o tale da aggravare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli provocate in via diretta e immediata dal sinistro.
In base ad una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non sconfessata da elementi di segno contrario, può ritenersi accertato che i postumi invalidanti permanenti riscontrati (“esiti di frattura scomposta pertrocanterica del femore sinistro con esito cicatriziale chirurgico in regione trocanterica del femore di cm. 5 normocromica ed esito cicatriziale di cm. 2 in corrispondenza del III medio difemore regione laterale, non dolente, normotrofica. limitazione funzionale a carico delle rotazioni e della ab-adduzione di circa ¼. Deambulazione con lieve zoppia da caduta con lieve ipotonotrofia muscolare”; cfr. pag. 6 CTU) siano causalmente riconducibili alle suddette lesioni traumatiche, potendosi, quindi, ritenere provato che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso a carico dell'attrice risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto in citazione.
L'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità
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del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del
10.7.2008).
Nel caso di specie, la Compagnia Assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attrice si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la in qualità di FGVS non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto CP_1
circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. Civ. n. 8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c.
è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
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Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dalla teste
, emerge che l'attrice camminava a piedi lungo il margine destro della carreggiata Tes_1
su una strada priva di marciapiedi.
Nella fattispecie in esame, la teste ha riferito che l'autovettura investitrice nel Tes_1
tentativo di evitare un gruppo di ragazzi che si erano diretti verso il centro della carreggiata, si era spostata sul lato destro e aveva colpito l'attrice con la parte posteriore destra.
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente dell'autovettura ignota, con una condotta di guida imprudente ed avventata abbia provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura investitrice rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 11.7.2020 in danno di . Parte_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del
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danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente
[...]
tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Questo Giudice osserva che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì,
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ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di frattura scomposta pertrocanterica del femore sinistro con esito cicatriziale chirurgico in regione trocanterica del femore di cm.
5 normocromica ed esito cicatriziale di cm. 2 in corrispondenza del III medio difemore regione laterale, non dolente, normotrofica. limitazione funzionale a carico delle rotazioni e della ab-adduzione di circa ¼. Deambulazione con lieve zoppia da caduta con lieve ipotonotrofia muscolare”
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in Persona_2
una percentuale del 12 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale in 40 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla
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giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità
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psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id
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quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 74 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 40 di ITP al 50% → € 2.300,00
- gg. 20 di ITP al 25% → € 575,00
- danno biologico permanente al 12% → € 21.731,00
Pertanto, va stimato in € 6.325,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
21.731,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 28.056,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
Nel caso di specie, la dedotta circostanza dell'assenza di familiari conviventi non può essere valorizzata quale elemento di personalizzazione risarcitoria in grado di giustificare
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un incremento della somma tesa a ristorare la sofferenza soggettiva di natura dinamico- relazionale di cui è già espressione la voce di danno biologico.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 102,00.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
102,00.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere a , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo di Parte_1
€ 28.056,00, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali l'importo di € 102,00.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla
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somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.7.2020), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico della Compagnia convenuta le spese relative alla
C.T.U., liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna quale Impresa Controparte_1
Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della
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Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 28.056,00 a titolo di risarcimento per il danno non
[...]
patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 102,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per il danno patrimoniale, oltre agli interessi come in motivazione;
• condanna quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
€ 786,00 per esborsi e € 4.000,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Salvatore Serao dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 23.9.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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