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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile RG n. 7290/2023, riassunta da
, in persona del legale rappresentante Rag. Parte_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Alfredo Adolfini del Foro di Milano, ed elettivamente Pt_2 domiciliata in Torino, via Beaumont n. 46, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Graglia;
ATTRICE
contro e con il patrocinio dell'Avv. Elena Controparte_1 Controparte_2
Pellegrini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Grosseto, Via della Pace n. 76;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
Nel merito
- condannare i signori nella loro qualità come in atti, in solido fra loro, a CP_1 versare ad la somma di € 33.310,13, ovvero la maggiore o Parte_1 minor somma accertata, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria come già liquidati in detta sede, e successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
pagina 1 di 7 In ogni caso condannare i signori in soldo fra loro, a rifondere CP_1 Parte_1 delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre oneri accessori
(c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del
15%)”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- in via principale ed assorbente la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Grosseto;
- in subordine rideterminare l'importo dovuto stante l'operatività della riduzione, già provata in atti, del 20% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella pratica edilizia oggetto del contratto di fideiussione e della pattuizione speciale relativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo l'ingiunzione nei confronti di e dei coobbligati sigg. Parte_3
e al pagamento della somma di euro 33.310,13, Controparte_3 Controparte_2 oltre agli interessi al tasso legale, con decorrenza dal 15 settembre 2021 sino al saldo e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di regresso in ordine al pagamento effettuato in forza della polizza fideiussoria n. 2021/13/6589370 rilasciata dalla ricorrente.
La ricorrente, a sostegno della propria pretesa creditoria, rilevava che
- aveva emesso polizza fideiussoria n 2021/13/6589370 a Parte_1 favore del a garanzia degli obblighi di pagamento di contributi di Controparte_4 costruzione e di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla pratica edilizia n. 122/2020 dovuti da per un importo complessivo di € 186.536,70; Parte_3
- con contestuale atto di coobbligazione, i sigg. e avevano CP_1 Controparte_2 assunto verso gli stessi obblighi di restituzione di Parte_1 Parte_3
- a seguito dell'inadempimento di il procedeva
Parte_3 Controparte_4 all'escussione della garanzia e, posto che i solleciti rivolti dalla Compagnia di assicurazioni a e ai coobbligati rimanevano inevasi,
Parte_3 Parte_1 procedeva al pagamento nei confronti del Comune garantito della somma di €33.310,13. Con decreto ingiuntivo n. 11216/2022 del 7.5.2022 il Tribunale di Milano ingiungeva a ed ai coobbligati sigg. e il pagamento della somma
Parte_3 CP_1 Controparte_2 corrisposta da al oltre agli interessi Parte_1 Controparte_4 come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione. e i sigg. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Parte_3 CP_1
pagina 2 di 7 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, i sigg. e CP_1 Controparte_2 eccepivano in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Grosseto (in quanto Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientrava il Comune garantito) ovvero alternativamente del Tribunale di Torino (in quanto foro esclusivo individuato dalle parti nell'atto di coobbligazione). Nel merito i sigg. CP_1 disconoscevano sia la polizza fideiussoria sia l'appendice di coobbligazione, sostenendo che si trattasse di documenti privi di data e sottoscrizione e pertanto istavano per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto non basato su idonea prova scritta. Gli opponenti evidenziavano poi che la riduzione degli oneri di urbanizzazione concessa dal CP_4 di in ossequio all'art 17 bis c 4bis dpr 380/2001 come modificato dall'art 10, CP_4 comma 1 lett h del dl 76/2020 (in cui viene prevista una riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) comportasse una riduzione dell'importo garantito e pertanto legittimasse (trattandosi di contratto autonomo di garanzia) l'opposizione dell'exceptio doli generalis da parte di . Ne conseguiva che Parte_1 nulla era dovuto alla convenuta opposta, posto che si trattava di escussione fideiussoria illegittima, che in quanto tale avrebbe potuto esser paralizzata dalla Compagnia di assicurazioni.
, costituendosi regolarmente in giudizio, aderiva all'eccezione Parte_1 di incompetenza a favore del Tribunale di Torino sollevata dagli opponenti coobbligati;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, mettendo innanzitutto in luce l'infondatezza del disconoscimento dei documenti effettuato dagli opponenti, data l'apposizione sugli stessi della firma digitale dei sigg. CP_1
2. Il Tribunale di Milano, in considerazione dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza relativa alla posizione dei sigg. dichiarava la CP_1 propria incompetenza, disponeva la separazione delle cause e dopo aver revocato- nei confronti dei sigg. il decreto ingiuntivo emesso, fissava il termine di 3 mesi CP_1 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Torino.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.03.2023 Parte_1 citava in giudizio i sigg. chiedendo che gli stessi venissero condannati
[...] CP_1 in solido al pagamento della somma di € 33.310,03, oltre interessi dal saldo e spese legali per la fase monitoria come liquidati in quella sede, e successive occorrende.
In particolare, la Compagnia assicurativa, anche in considerazione delle difese avanzate dai sigg. in fase di opposizione al decreto ingiuntivo poi revocato, rilevava Parte_4 che
- la polizza fideiussoria e l'appendice di coobbligazione posti a fondamento dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati sigg. fossero datati e muniti di CP_1 sottoscrizione con firma digitale tanto del sig. (sia come legale Controparte_1 rappresentante di sia come coobbligato), quanto del sig. Parte_3 Controparte_2
(come coobbligato); dichiarava pertanto di volersi avvalere dei predetti documenti e avanzava quindi istanza di verificazione degli stessi.
pagina 3 di 7 - in ogni caso il disconoscimento effettuato dai convenuti in riassunzione fosse irrilevante alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 1936 c.c.;
- che l'avvenuta consegna della polizza fideiussoria al Comune di fosse pacifica CP_4
e che allo stesso modo non fosse contestato che l'atto di coobbligazione dei sigg. avesse rappresentato la condizione necessaria per il rilascio della garanzia ad CP_1 opera della Compagnia assicurativa.
Si costituivano nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di Torino i sigg. CP_1 che in primo luogo eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Grosseto, indicato nella polizza fideiussoria quale foro competente per le controversie coinvolgenti il Comune garantito.
Nel merito ribadivano di disconoscere la polizza e l'appendice di coobbligazione prodotte a sostegno dell'azione di regresso da parte di , Parte_1 contestando le modalità di deposito dei suddetti atti, in quanto non idonee a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dei documenti e ad integrare quindi il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ai fini della validità dell'obbligazione di garanzia.
In subordine, chiedevano al Tribunale di rideterminare l'importo garantito, in considerazione dell'ottenuta riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti al
[...]
per la pratica edilizia oggetto del contratto di fideiussione e della relativa CP_4 pattuizione di coobbligazione.
La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenendo il Giudice superflua la nomina di un CTU;
pertanto, il Giudice all'udienza del 13.12.2023 tratteneva la causa a decisione concedendo i termini ex 189 c.p.c per il deposito delle rispettive precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Tutto ciò premesso, la domanda avanzata da con l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione merita accoglimento.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai sigg.
a favore del foro di Grosseto deve essere rigettata in quanto la questione di CP_1 competenza è stata definitivamente dalla sentenza del Tribunale di Milano che ha indicato la competenza di questo Tribunale;
inoltre il non Controparte_4 costituisce parte del presente giudizio e pertanto non può essere invocata la clausola della polizza fideiussoria che indica come competente per le cause contro il Comune
l'autorità giurisdizionale ove lo stesso rientra.
4. Nel merito, l'argomento principale della difesa di parte convenuta ruota attorno al disconoscimento della polizza fideiussoria e della connessa appendice di coobbligazione assunta dai sig. ma tale eccezione è del tutto pretestuosa, posto che i CP_1 convenuti si sono limitati a contestare le modalità di deposito degli atti e non l'autenticità delle firme digitali ad essi apposte.
5. La polizza fideiussoria reca infatti la sottoscrizione digitale del sig. Persona_1 quale legale rappresentante della società mentre l'appendice alla polizza è Parte_3 stata regolarmente sottoscritta da entrambi i convenuti coobbligati (come si evince dai documenti prodotti sia pure in scansione che recano tutti gli elementi della firma pagina 4 di 7 digitale), sicché la circostanza che documenti non siano stati depositati con le particolari modalità indicate dai convenuti (“la polizza e l'atto di obbligazione avrebbero dovuto essere depositati quali atti singoli in pdf . In tal caso, sarebbe stato possibile aprire i files con Acrobat Reader DC, mostrando così un banner con l'esito della verifica della firma. Cliccando sul pulsante "Pannello firma", il sistema avrebbe mostrato un pannello in cui visualizzare il nome dei firmatari e i dettagli relativi alle varie firme. Cliccando con il tasto destro sul nome del firmatario e cliccando successivamente su "Mostra proprietà firma...", il sistema avrebbe mostrato una schermata in cui viene visualizzata la data e l'ora in cui è stata apposta la firma”) è del tutto irrilevante. I sig. infatti, non hanno disconosciuto l'autenticità delle firme apposte ai CP_1 documenti in questione e pertanto non hanno mai messo in dubbio che le stesse siano a loro riconducibili, essendosi limitati a dichiarare che le modalità di produzione dei files contenenti la polizza e la connessa appendice non sono idonei “ad assurgere a prova della sottoscrizione”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis ord. Cass. n.17313/2021) il disconoscimento di un documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio contesti chiaramente e univocamente-in tutto o in parte- l'autenticità della stessa o della sua sottoscrizione, data l'assoluta irrilevanza di un disconoscimento non circostanziato e specifico. Nel caso di specie, a ben vedere, non si può nemmeno qualificare l'eccezione di parte convenuta come “disconoscimento” in senso proprio, posto che i sig. non hanno mai negato formalmente la propria CP_1 sottoscrizione, adducendo di non aver sottoscritto i documenti prodotti.
In ogni caso occorre poi rilevare che, al contrario di quanto sostenuto dai sigg.
il contratto di fideiussione non richiede ai fini della sua validità la forma CP_1 scritta ad substantiam potendo lo stesso concludersi validamente anche in forma orale.
Sotto tal profilo costituisce circostanza pacifica (in quanto documentalmente provata e comunque mai contestata) che abbia emesso una polizza Parte_1 fideiussoria per garantire l'adempimento degli oneri di urbanizzazione dovuti da Pt_3
in favore del fideiussione che prevedeva quale appendice
[...] Controparte_4
l'atto di coobbligazione.
Dunque dal complesso degli elementi in atti appare provata l'esistenza della fideiussione da parte dei convenuti.
6. Risulta poi del tutto infondato l'argomento di parte convenuta per cui la Compagnia assicuratrice avrebbe potuto paralizzare la richiesta del facendo Controparte_4 valere- in via di excepio doli- la riduzione del 20% dei contributi di urbanizzazione dovuti in relazione alla pratica edilizia oggetto di garanzia. Innanzitutto, preme evidenziare come la polizza fideiussoria sia qualificabile- dal tenore dell'accordo (in particolare dall' art. 6 della polizza) e secondo la stessa ricostruzione accolta dai sig. come contratto autonomo di garanzia, sicché data l'assenza di accessorietà CP_1 dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, non Parte_1 avrebbe potuto opporre alla richiesta di pagamento avanzata dal Controparte_4
pagina 5 di 7 alcuna eccezione, salvo quelle relative all'inesistenza del credito per nullità del rapporto fondamentale ovvero finalizzate a far valere il carattere prima facie abusivo e fraudolento della richiesta di escussione (exceptio doli generalis).
Come ben messo in luce dalla sentenza del Tribunale di Milano n.6490/2023, che ha deciso in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
l'ottenimento di una riduzione da parte del creditore garantito integra invece
“un'eccezione di merito non rilevante al fine di impedire il pagamento del garante”. In secondo luogo, dall'esame del Doc. C prodotto da parte convenuta emerge che il riconoscimento della riduzione da parte del (ed il conseguente Controparte_4 svincolo della polizza fideiussoria) avvenne in data posteriore (il 5/12/2022) al pagamento della garanzia da parte di (avvenuto il 14/9/2021), Parte_1 sicché anche sul piano fattuale la Compagnia assicuratrice non poteva eccepire alcunchè.
7. Svolte tali considerazioni la domanda di condanna a titolo di regresso avanzata da nei confronti dei sigg. e deve essere Parte_1 CP_1 Controparte_2 integralmente accolta e i sig. sono tenuti a corrispondere a parte attrice le CP_1 somme dalla stessa versate al Comune di , infatti: CP_4
- per le ragioni di cui supra, risultano pienamente valide sia la polizza fideiussoria sia l'appendice di coobligazione, pertanto ha dimostrato la fonte Parte_1 del proprio credito;
- non è contestato l'avvenuto pagamento da parte di a favore Parte_1 del della somma di €33.310,13 a fronte della richiesta di Controparte_4 escussione da parte del creditore garantito;
- il pagamento del credito garantito è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della polizza fideiussoria, avendo la Compagnia assicuratrice dato pronto avviso ai sig. della richiesta di escussione, prima di procedere al pagamento a favore del CP_1 garantito. CP_4
8. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico dei sigg. e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 medi di cui al D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra €26.001 e 52.000, ridotta ai minimi la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
- condanna i sigg. e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2 favore di la somma di € 33.310,13 oltre interessi dalla data del Parte_1 pagamento al saldo;
- condanna i sig. e il sig. a rifondere a favore di Controparte_1 Controparte_2
le spese processuali liquidate in € 6.713 per compensi, oltre a Parte_1
Iva, c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, in data 30/05/2025 pagina 6 di 7 Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Persona_2
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile RG n. 7290/2023, riassunta da
, in persona del legale rappresentante Rag. Parte_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Alfredo Adolfini del Foro di Milano, ed elettivamente Pt_2 domiciliata in Torino, via Beaumont n. 46, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Graglia;
ATTRICE
contro e con il patrocinio dell'Avv. Elena Controparte_1 Controparte_2
Pellegrini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Grosseto, Via della Pace n. 76;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
Nel merito
- condannare i signori nella loro qualità come in atti, in solido fra loro, a CP_1 versare ad la somma di € 33.310,13, ovvero la maggiore o Parte_1 minor somma accertata, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria come già liquidati in detta sede, e successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
pagina 1 di 7 In ogni caso condannare i signori in soldo fra loro, a rifondere CP_1 Parte_1 delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre oneri accessori
(c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del
15%)”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- in via principale ed assorbente la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Grosseto;
- in subordine rideterminare l'importo dovuto stante l'operatività della riduzione, già provata in atti, del 20% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella pratica edilizia oggetto del contratto di fideiussione e della pattuizione speciale relativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo l'ingiunzione nei confronti di e dei coobbligati sigg. Parte_3
e al pagamento della somma di euro 33.310,13, Controparte_3 Controparte_2 oltre agli interessi al tasso legale, con decorrenza dal 15 settembre 2021 sino al saldo e alle spese del procedimento monitorio, a titolo di regresso in ordine al pagamento effettuato in forza della polizza fideiussoria n. 2021/13/6589370 rilasciata dalla ricorrente.
La ricorrente, a sostegno della propria pretesa creditoria, rilevava che
- aveva emesso polizza fideiussoria n 2021/13/6589370 a Parte_1 favore del a garanzia degli obblighi di pagamento di contributi di Controparte_4 costruzione e di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alla pratica edilizia n. 122/2020 dovuti da per un importo complessivo di € 186.536,70; Parte_3
- con contestuale atto di coobbligazione, i sigg. e avevano CP_1 Controparte_2 assunto verso gli stessi obblighi di restituzione di Parte_1 Parte_3
- a seguito dell'inadempimento di il procedeva
Parte_3 Controparte_4 all'escussione della garanzia e, posto che i solleciti rivolti dalla Compagnia di assicurazioni a e ai coobbligati rimanevano inevasi,
Parte_3 Parte_1 procedeva al pagamento nei confronti del Comune garantito della somma di €33.310,13. Con decreto ingiuntivo n. 11216/2022 del 7.5.2022 il Tribunale di Milano ingiungeva a ed ai coobbligati sigg. e il pagamento della somma
Parte_3 CP_1 Controparte_2 corrisposta da al oltre agli interessi Parte_1 Controparte_4 come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione. e i sigg. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Parte_3 CP_1
pagina 2 di 7 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, i sigg. e CP_1 Controparte_2 eccepivano in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Grosseto (in quanto Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientrava il Comune garantito) ovvero alternativamente del Tribunale di Torino (in quanto foro esclusivo individuato dalle parti nell'atto di coobbligazione). Nel merito i sigg. CP_1 disconoscevano sia la polizza fideiussoria sia l'appendice di coobbligazione, sostenendo che si trattasse di documenti privi di data e sottoscrizione e pertanto istavano per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto non basato su idonea prova scritta. Gli opponenti evidenziavano poi che la riduzione degli oneri di urbanizzazione concessa dal CP_4 di in ossequio all'art 17 bis c 4bis dpr 380/2001 come modificato dall'art 10, CP_4 comma 1 lett h del dl 76/2020 (in cui viene prevista una riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) comportasse una riduzione dell'importo garantito e pertanto legittimasse (trattandosi di contratto autonomo di garanzia) l'opposizione dell'exceptio doli generalis da parte di . Ne conseguiva che Parte_1 nulla era dovuto alla convenuta opposta, posto che si trattava di escussione fideiussoria illegittima, che in quanto tale avrebbe potuto esser paralizzata dalla Compagnia di assicurazioni.
, costituendosi regolarmente in giudizio, aderiva all'eccezione Parte_1 di incompetenza a favore del Tribunale di Torino sollevata dagli opponenti coobbligati;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, mettendo innanzitutto in luce l'infondatezza del disconoscimento dei documenti effettuato dagli opponenti, data l'apposizione sugli stessi della firma digitale dei sigg. CP_1
2. Il Tribunale di Milano, in considerazione dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza relativa alla posizione dei sigg. dichiarava la CP_1 propria incompetenza, disponeva la separazione delle cause e dopo aver revocato- nei confronti dei sigg. il decreto ingiuntivo emesso, fissava il termine di 3 mesi CP_1 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Torino.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.03.2023 Parte_1 citava in giudizio i sigg. chiedendo che gli stessi venissero condannati
[...] CP_1 in solido al pagamento della somma di € 33.310,03, oltre interessi dal saldo e spese legali per la fase monitoria come liquidati in quella sede, e successive occorrende.
In particolare, la Compagnia assicurativa, anche in considerazione delle difese avanzate dai sigg. in fase di opposizione al decreto ingiuntivo poi revocato, rilevava Parte_4 che
- la polizza fideiussoria e l'appendice di coobbligazione posti a fondamento dell'azione di regresso nei confronti dei coobbligati sigg. fossero datati e muniti di CP_1 sottoscrizione con firma digitale tanto del sig. (sia come legale Controparte_1 rappresentante di sia come coobbligato), quanto del sig. Parte_3 Controparte_2
(come coobbligato); dichiarava pertanto di volersi avvalere dei predetti documenti e avanzava quindi istanza di verificazione degli stessi.
pagina 3 di 7 - in ogni caso il disconoscimento effettuato dai convenuti in riassunzione fosse irrilevante alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 1936 c.c.;
- che l'avvenuta consegna della polizza fideiussoria al Comune di fosse pacifica CP_4
e che allo stesso modo non fosse contestato che l'atto di coobbligazione dei sigg. avesse rappresentato la condizione necessaria per il rilascio della garanzia ad CP_1 opera della Compagnia assicurativa.
Si costituivano nel giudizio riassunto davanti al Tribunale di Torino i sigg. CP_1 che in primo luogo eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Grosseto, indicato nella polizza fideiussoria quale foro competente per le controversie coinvolgenti il Comune garantito.
Nel merito ribadivano di disconoscere la polizza e l'appendice di coobbligazione prodotte a sostegno dell'azione di regresso da parte di , Parte_1 contestando le modalità di deposito dei suddetti atti, in quanto non idonee a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dei documenti e ad integrare quindi il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam ai fini della validità dell'obbligazione di garanzia.
In subordine, chiedevano al Tribunale di rideterminare l'importo garantito, in considerazione dell'ottenuta riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti al
[...]
per la pratica edilizia oggetto del contratto di fideiussione e della relativa CP_4 pattuizione di coobbligazione.
La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenendo il Giudice superflua la nomina di un CTU;
pertanto, il Giudice all'udienza del 13.12.2023 tratteneva la causa a decisione concedendo i termini ex 189 c.p.c per il deposito delle rispettive precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Tutto ciò premesso, la domanda avanzata da con l'atto di Parte_1 citazione in riassunzione merita accoglimento.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai sigg.
a favore del foro di Grosseto deve essere rigettata in quanto la questione di CP_1 competenza è stata definitivamente dalla sentenza del Tribunale di Milano che ha indicato la competenza di questo Tribunale;
inoltre il non Controparte_4 costituisce parte del presente giudizio e pertanto non può essere invocata la clausola della polizza fideiussoria che indica come competente per le cause contro il Comune
l'autorità giurisdizionale ove lo stesso rientra.
4. Nel merito, l'argomento principale della difesa di parte convenuta ruota attorno al disconoscimento della polizza fideiussoria e della connessa appendice di coobbligazione assunta dai sig. ma tale eccezione è del tutto pretestuosa, posto che i CP_1 convenuti si sono limitati a contestare le modalità di deposito degli atti e non l'autenticità delle firme digitali ad essi apposte.
5. La polizza fideiussoria reca infatti la sottoscrizione digitale del sig. Persona_1 quale legale rappresentante della società mentre l'appendice alla polizza è Parte_3 stata regolarmente sottoscritta da entrambi i convenuti coobbligati (come si evince dai documenti prodotti sia pure in scansione che recano tutti gli elementi della firma pagina 4 di 7 digitale), sicché la circostanza che documenti non siano stati depositati con le particolari modalità indicate dai convenuti (“la polizza e l'atto di obbligazione avrebbero dovuto essere depositati quali atti singoli in pdf . In tal caso, sarebbe stato possibile aprire i files con Acrobat Reader DC, mostrando così un banner con l'esito della verifica della firma. Cliccando sul pulsante "Pannello firma", il sistema avrebbe mostrato un pannello in cui visualizzare il nome dei firmatari e i dettagli relativi alle varie firme. Cliccando con il tasto destro sul nome del firmatario e cliccando successivamente su "Mostra proprietà firma...", il sistema avrebbe mostrato una schermata in cui viene visualizzata la data e l'ora in cui è stata apposta la firma”) è del tutto irrilevante. I sig. infatti, non hanno disconosciuto l'autenticità delle firme apposte ai CP_1 documenti in questione e pertanto non hanno mai messo in dubbio che le stesse siano a loro riconducibili, essendosi limitati a dichiarare che le modalità di produzione dei files contenenti la polizza e la connessa appendice non sono idonei “ad assurgere a prova della sottoscrizione”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis ord. Cass. n.17313/2021) il disconoscimento di un documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio contesti chiaramente e univocamente-in tutto o in parte- l'autenticità della stessa o della sua sottoscrizione, data l'assoluta irrilevanza di un disconoscimento non circostanziato e specifico. Nel caso di specie, a ben vedere, non si può nemmeno qualificare l'eccezione di parte convenuta come “disconoscimento” in senso proprio, posto che i sig. non hanno mai negato formalmente la propria CP_1 sottoscrizione, adducendo di non aver sottoscritto i documenti prodotti.
In ogni caso occorre poi rilevare che, al contrario di quanto sostenuto dai sigg.
il contratto di fideiussione non richiede ai fini della sua validità la forma CP_1 scritta ad substantiam potendo lo stesso concludersi validamente anche in forma orale.
Sotto tal profilo costituisce circostanza pacifica (in quanto documentalmente provata e comunque mai contestata) che abbia emesso una polizza Parte_1 fideiussoria per garantire l'adempimento degli oneri di urbanizzazione dovuti da Pt_3
in favore del fideiussione che prevedeva quale appendice
[...] Controparte_4
l'atto di coobbligazione.
Dunque dal complesso degli elementi in atti appare provata l'esistenza della fideiussione da parte dei convenuti.
6. Risulta poi del tutto infondato l'argomento di parte convenuta per cui la Compagnia assicuratrice avrebbe potuto paralizzare la richiesta del facendo Controparte_4 valere- in via di excepio doli- la riduzione del 20% dei contributi di urbanizzazione dovuti in relazione alla pratica edilizia oggetto di garanzia. Innanzitutto, preme evidenziare come la polizza fideiussoria sia qualificabile- dal tenore dell'accordo (in particolare dall' art. 6 della polizza) e secondo la stessa ricostruzione accolta dai sig. come contratto autonomo di garanzia, sicché data l'assenza di accessorietà CP_1 dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, non Parte_1 avrebbe potuto opporre alla richiesta di pagamento avanzata dal Controparte_4
pagina 5 di 7 alcuna eccezione, salvo quelle relative all'inesistenza del credito per nullità del rapporto fondamentale ovvero finalizzate a far valere il carattere prima facie abusivo e fraudolento della richiesta di escussione (exceptio doli generalis).
Come ben messo in luce dalla sentenza del Tribunale di Milano n.6490/2023, che ha deciso in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Parte_3
l'ottenimento di una riduzione da parte del creditore garantito integra invece
“un'eccezione di merito non rilevante al fine di impedire il pagamento del garante”. In secondo luogo, dall'esame del Doc. C prodotto da parte convenuta emerge che il riconoscimento della riduzione da parte del (ed il conseguente Controparte_4 svincolo della polizza fideiussoria) avvenne in data posteriore (il 5/12/2022) al pagamento della garanzia da parte di (avvenuto il 14/9/2021), Parte_1 sicché anche sul piano fattuale la Compagnia assicuratrice non poteva eccepire alcunchè.
7. Svolte tali considerazioni la domanda di condanna a titolo di regresso avanzata da nei confronti dei sigg. e deve essere Parte_1 CP_1 Controparte_2 integralmente accolta e i sig. sono tenuti a corrispondere a parte attrice le CP_1 somme dalla stessa versate al Comune di , infatti: CP_4
- per le ragioni di cui supra, risultano pienamente valide sia la polizza fideiussoria sia l'appendice di coobligazione, pertanto ha dimostrato la fonte Parte_1 del proprio credito;
- non è contestato l'avvenuto pagamento da parte di a favore Parte_1 del della somma di €33.310,13 a fronte della richiesta di Controparte_4 escussione da parte del creditore garantito;
- il pagamento del credito garantito è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della polizza fideiussoria, avendo la Compagnia assicuratrice dato pronto avviso ai sig. della richiesta di escussione, prima di procedere al pagamento a favore del CP_1 garantito. CP_4
8. In applicazione del principio di soccombenza le spese del presente giudizio sono poste a carico dei sigg. e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 medi di cui al D.M. n. 55/2014, per le cause di valore compreso tra €26.001 e 52.000, ridotta ai minimi la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
- condanna i sigg. e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_2 favore di la somma di € 33.310,13 oltre interessi dalla data del Parte_1 pagamento al saldo;
- condanna i sig. e il sig. a rifondere a favore di Controparte_1 Controparte_2
le spese processuali liquidate in € 6.713 per compensi, oltre a Parte_1
Iva, c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, in data 30/05/2025 pagina 6 di 7 Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Persona_2
La Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
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