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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1431/2023 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE TEMPESTINI
APPELLANTE
contro
(CF ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SIMONE CALZOLAI
(CF ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CHIARA BERTI
APPELLATI
avverso la sentenza n. 586/22 del Giudice di Pace di Prato pronunciata nel procedimento RG 2337/21 pubblicata il 2.12.22,
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate con note ex art. 352 n. 1) c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso «per l'accoglimento Parte_1 delle domande di cui agli articoli 94, 88 e 96 c.p.c. nei confronti di entrambi gli appellati» nonché come da atto di appello chiedendo, pertanto: «voglia il Tribunale di Prato in appello, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n. 586/2022, R. G. n. 2337/2021, rep. n. 1026/2022, cron. 5391/2022, depositata in data 2/12/2022, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Prato, dott. Emanuele
Calabrese Ioppolo: accogliere i cinque motivi di appello come sopra formulati […] in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova ma a conferma della documentazione prodotta, ammettere pagina 1 di 9 interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale sui seguenti capitoli: […] nel merito, condannare il ubicato a Prato in Viale Galileo Galilei nn. 227 - 229 - 231 al Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari a euro 4.164,66 lordi Parte_1
(di cui euro 4.059,18 netti da versare all'attrice ed euro 105,48 per ritenute fiscali da versare all'erario) oltre importi e accessori successivi e oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo meno i tre acconti tardivi di euro 392,94 netti del 1/3/2021, di euro 1.401,84 netti del 22/10/2021 e di euro 881,46 netti del 18/2/2022 imputati come per legge, o in subordine al pagamento della somma di giustizia oltre importi e accessori successivi e oltre interessi;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese (della procedura di negoziazione assistita, sopra inclusi, e) di entrambi i gradi del giudizio, oltre maggiorazioni dell'art. 4, commi 1 - 8 s.s.a., del D. M. n. 55/2014, rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come di legge e con condanna personale anche dell'amministratore e legale rappresentante a spese, danni e somme equitative ex artt. Parte_2
94, 88 e 96 c.p.c. in solido con il condominio da lui rappresentato (o in subordine, nei confronti dell'amministratore, con compensazione delle spese) e comunque a rimborsare a euro Parte_1
1091,94 pagati per compulsum al solo fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza impugnata e con riserva di ripetizione, oltre accessori. ».
Il procuratore di ha chiesto: «- in via Controparte_1 pregiudiziale: accertare e dichiarare che alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate nell'ambito del giudizio di primo grado, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, è altamente probabile che i motivi di impugnazione della sentenza n° 586/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Prato, Dott. Emanuele Calabrese Ioppolo, pubblicata il 02.12.2022, dedotti nell'atto di appello proposto da non possano trovare accoglimento sulla Parte_1 base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la inammissibilità del gravame, anche per violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza, con ogni conseguente pronuncia di rigetto e di integrale conferma della sentenza de qua;
- nel merito, in ogni caso: rigettare l'appello proposto da siccome del tutto infondato Parte_1 con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza. Il tutto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del grado di giudizio ex D.M. 55/2014.».
Il procuratore di ha concluso come da Parte_2 comparsa di costituzione in appello, chiedendo, pertanto: «In via preliminare e nel rito accertare e dichiarare che i motivi di impugnazione della sentenza n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Giudice di Pace di Prato dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022, dedotti da
[...] non potranno trovare accoglimento per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'inammissibilità del gravame con ogni conseguente pronuncia di rigetto e di integrale conferma della sentenza appellata n. 586/2022 (R.G. n.2337/2021), emessa dal Giudice di Pace di Prato, dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, e depositata in data 02.12.2022; Nel merito rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Parte_1
Giudice di Pace di Prato, dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Giudice di Pace di Prato dott.
Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022. In ogni caso, condannare parte appellante, pagina 2 di 9 alla refusione delle spese del grado e competenze professionali difensive di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 586/22 il Giudice di Pace di Prato ha condannato il al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite, liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA, ha condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_4 liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese Parte_2 generali, IVA e CPA.
aveva introdotto il giudizio nei confronti di Parte_1
(condomina), del e della Controparte_4 Controparte_1 [...] chiedendo la condanna della prima, al pagamento della somma di Parte_2
€ 340,38, del secondo al pagamento della somma di € 4.163,94, oltre interessi, e detratto l'acconto di
€ 392,94 — il tutto per servizi di disinfestazione, sanificazione e fornitura di erogatori di gel disinfettante
— e della terza, quale amministratore «a spese, danni e somme equitative ex artt. 94, 88 e 96 c.p.c.» in solido con il condominio amministrato.
Questo l'iter motivazionale del provvedimento gravato, per quanto qui ancora interessa, non essendo stati impugnati i capi della sentenza concernenti la posizione di Controparte_4
- il in sede conclusionale, aveva documentato di aver eseguito tutti i pagamenti;
CP_1
- il tuttavia, aveva saldato le fatture a distanza di due anni dall'emissione e dopo CP_1
l'introduzione del giudizio;
- restava da statuire unicamente sulle spese di lite, da porsi a carico del CP_1
- l'amministratore non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento dei debiti condominiali, non sussistendo alcuna responsabilità personale;
- non v'era prova della malafede dell'amministratore;
- non risultavano i gravi motivi ex art. 94 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 interposto appello, affidandosi ai cinque motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità dell'affermazione della totale estinzione dei crediti, risultando da saldare “quantomeno” € 84,96 per la fattura 1592/19 ed € 329,22 per la fattura 917/20
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omesso esame della domanda in punto di interessi.
Con il terzo motivo, si censura la statuizione in punto di spese, non essendo stati riconosciuti i compensi per le fasi di attivazione e negoziazione della negoziazione assistita, il compenso per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, le maggiorazioni di cui all'art. 4, co. 1, 2, 7, 8, il contributo unificato e la marca per anticipazioni forfettarie.
pagina 3 di 9 Con il quarto motivo, si lamenta l'erroneità della decisione in punto di condanna dell'amministratore, sussistendo, difformemente da quanto argomentato dal Giudice di Pace, la responsabilità dello stesso.
Con il quanti motivo, l'appellante censura la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'amministratore.
L'appellante ha altresì chiesto la correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel provvedimento gravato.
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo Controparte_1 P.IVA_4 la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Si è costituito in giudizio l'appellata Parte_2 chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata rimessa in decisione, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza del 30 gennaio 2024..
* * *
1. Deve premettersi che la sentenza gravata, che ex professo si pronuncia unicamente sulle spese di lite, contiene altresì, per quanto ancora interessa, una statuizione implicita di cessazione della materia del contendere tra e il Parte_1 Controparte_1
27/229/231, nonché un'ulteriore statuizione di rigetto della domanda nei confronti di
[...] capi della pronuncia che, unitamente al capo sulle spese, sono stati fatti oggetto di Parte_2 impugnazione da parte di . Parte_1
2. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di appello.
2.1. Il primo motivo d'appello è fondato.
2.1.1. La sentenza gravata è censurata non nella parte in cui ha accertato l'ammontare del credito, che
è stato ritenuto ammesso dal , ma laddove ha opinato che esso fosse stato integralmente CP_1 saldato. Argomenta, infatti, l'appellante, che «all'ultima udienza il debitore [aveva] prodotto un terzo acconto tardivo di euro 1.097,40 netti del 18/2/2022 eseguito per ulteriori forniture di cui solo cinque azionate ma due invece estranee alla presente causa, senza saldare le forniture azionate nn. 1592/2019
e 917/2020 per residui euro 84,96 + 329,22 netti». Dall'esame degli atti del primo grado, si rileva come all'udienza del 15.6.22 il procuratore del , nel depositare la comparsa conclusionale, abbia CP_1 prodotto, quale doc. 6 (ora riprodotto in appello nel fascicolo dell'appellato ), una contabile CP_1 di pagamento di € 1.097,40, avente quale causale “Pf 369-370-685-1055-1061 del 2020 + ft 693-572 del
2021”. L'appellato eccepisce che la somma di € 329,22 «att[eneva] a credito totalmente CP_1 contestato», e comunque richiesto ad e non al nel giudizio di primo Controparte_5 CP_1 grado.
2.1.2. Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata: per un verso, deve ritenersi che l'accertamento del credito, in difetto di appello incidentale da parte del , sia ormai definitivo, mentre, per CP_1 altro verso, dall'esame dell'atto di citazione in primo grado (p. 5) emerge come la somma di cui alla fattura 917/20 fosse stata domandata non solo alla sig.ra ma anche, e in via principale, al CP_4
È d'uopo, allora, osservare che il debitore, indicando nella causale le fatture, ha compiuto CP_1 pagina 4 di 9 una imputazione del pagamento ad esse, ai sensi dell'art. 1193 c.c. Poiché l'ammontare complessivo delle fatture 693/21 e 572/21 (doc. H bis fascicolo appellante), che espongono prestazioni non sono oggetto del presente procedimento è pari ad € 215,94 al netto della ritenuta d'acconto, deve ritenersi che tale pagamento non possa tenersi in considerazione ai fini della valutazione in ordine all'effettività del pagamento.
2.1.3. Orbene, a fronte di un credito vantato complessivamente ammontante ad € 2.965,42 al netto della ritenuta d'acconto — da ritenersi, come visto, accertato — risultano pagamenti per € 392,94 (doc. 4 fasc.
1° grado ), € 1.401,84 (doc. 5 fasc. 1° grado ) e, come segnalato, CP_1 CP_1
€ 881,46 (doc. 6 fasc. 1° grado ), per complessivi € 2.676,24. Risulta, pertanto, ancora CP_1 dovuta la somma di € 289,18 al netto della ritenuta d'acconto. Alla stregua delle considerazioni appena svolte, deve dunque ritenersi che il risulti tuttora debitore unicamente della somma di CP_1
€ 289,18 netti, in relazione alla fattura n. 917/20 del 22.6.20.
2.1.4. In parziale riforma della sentenza impugnata, che ha dichiarato (implicitamente) la cessazione della materia del contendere, l'appellato deve condannarsi al pagamento della somma di € 289,18, al netto della ritenuta d'acconto. In difetto di precisazione in merito al dies a quo dei richiesti interessi al tasso legale, che non si rinviene nell'atto di citazione (ove si fa riferimento alle “singole scadenze”, che non sono specificamente indicate), non essendo consentito al giudice di ricercare tra i documenti prodotti dalla parte i fatti che questa era onerata di allegare specificamente, e non potendosi supplire mediante una eventuale CTU le carenze d'allegazione della parte, gli interessi debbono riconoscersi dalla domanda giudiziale (8 maggio 2021, data della notifica dell'atto di citazione).
2.2. Il secondo motivo d'appello è fondato.
L'appellante, parte attrice in primo grado, aveva richiesto il pagamento degli «interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo». Su tale domanda il giudice inferiore si è implicitamente pronunciato ritenendo cessata la materia del contendere con il pagamento, che assumeva integrale. Con
l'interposto gravame, l'appellante si duole che sia stato escluso il proprio diritto agli interessi, segnalando che i pagamenti sono intervenuti in corso di giudizio.
Osserva questo giudice d'appello che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda in punto di interessi. Invero, se, come correttamente affermato, il pagamento in corso di causa è fatto sopravvenuto che ha effetto estintivo del diritto di credito oggetto del giudizio, deve osservarsi che, naturalmente, il pagamento del solo capitale, non estingue il diritto di credito per il pagamento degli interessi, che rimangono dovuti sino all'effettivo soddisfo. Non coglie, pertanto, nel segno, l'apodittica affermazione dell'appellato che «la sentenza non reca condanna al pagamento degli interessi proprio perché il credito, secondo il corretto accertamento operato in primo grado, si è estinto in corso di causa», ostandovi il disposto dell'art. 82, u.c., c.c., ai sensi del quale «i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto».
In difetto di specificazione delle somme che l'appellante ritiene dovute — di cui si chiede l'imputazione
“come per legge”, senza specificare il quantum richiesto — richiamato quanto sopra affermato in merito al dies a quo del decorso degli interessi, da individuarsi nella data della domanda giudiziale, ed osservato che non possono ritenersi dovuti interessi sulla somma corrisposta prima dell'introduzione della causa, il deve condannarsi al pagamento degli interessi legali, come richiesto, dalla domanda CP_1
pagina 5 di 9 giudiziale (8.5.21), al giorno in cui sono stati compiuti i pagamenti parziali (21 ottobre 2021 quanto alla somma di € 1.401,84 e 18 febbraio 2022 quanto alla somma di € 1.097,40).
2.3. Il terzo motivo d'appello è parzialmente fondato.
L'appellante si duole che, in sede di liquidazione delle spese di lite, non siano stati riconosciuti seguenti compensi: compensi per fase di attivazione della negoziazione assistita € 284,00; compensi per fase di negoziazione € 567,00; compensi base per fase istruttoria e/o di trattazione del giudizio € 352,00; maggiorazione art. 4 comma 1 D. M. n. 55/2014 (numero delle questioni trattate ecc.) + 50%; maggiorazione art. 4 comma 2 D. M. n. 55/2014 (pluralità delle controparti) + 30%; maggiorazione art. 4 comma 7 D. M. n. 55/2014 (condotte dilatorie) + 30%; maggiorazione art. 4 comma 8 D. M. n. 55/2014
(difese manifestamente fondate) + 30%; contributo unificato 98,00 + marca anticipazioni 27,00.
L'appellato eccepisce che si tratterebbe di mero errore di calcolo, da emendarsi mediante la CP_1 procedura di correzione dell'errore materiale. L'argomento non persuade: dal complesso della motivazione, invero, non possono trarsi elementi tali da far ritenere che si tratti di errore materiale, emendabile mediante l'apposito provvedimento. D'altra parte, l'appellato contesta, nel merito, che, nel caso di specie, ricorrano in presupposti per l'applicazione degli aumenti.
Ritiene il Tribunale che, in aggiunta rispetto alle spese liquidate in sentenza, debbano riconoscersi i compensi per la fase di attivazione e negoziazione, con riferimento alla negoziazione assistita, che è pacifico che abbia avuto luogo, da liquidarsi, tuttavia, nei minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare (trattandosi di domanda di pagamento di somma per fornitura); il compenso per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di merito,, da liquidarsi nei minimi, tenuto conto che ha avuto luogo il deposito delle memorie integrative, ma non è stata svolta istruttoria, e il rimborso del contributo unificato e della marca per anticipazioni forfettarie.
Ritiene questo giudice d'appello, invece, che non sussistano i presupposti per l'applicazione degli aumenti invocati: certamente, non per il numero delle questioni trattate, avendo il giudizio semplicemente ad oggetto pagamenti per forniture, e non potendo la profusione di attività difensiva, ove sproporzionata alla complessità e al rilievo della causa, giustificare aumenti di compensi, né per la pluralità di parti, difettandone il presupposto, giacché trattasi di statuizione sulle spese nella causa tra i soli
[...]
e , né per le condotte dilatorie, che non comportano di per sé Pt_1 Controparte_6 aumento del compenso — ai sensi dell'art. 4, co. 7, «costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli» — e in ogni caso non rilevano, avendo avuto il giudizio una durata contenuta (un anno e mezzo), né, infine, per la manifesta fondatezza delle difese dell'attore, che il Giudice di Pace non ha ritenuto, essendosi limitato a constatare la cessazione della materia del contendere, e che non può derivarsi, sic et simpliciter dall'accoglimento della domanda, con rigetto delle eccezioni avversarie, come pur ritiene la parte appellante.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite, il deve condannarsi a rifondere a le spese di lite del Controparte_6 Parte_1 procedimento di primo grado, così liquidate: compensi di avvocato per il giudizio di merito: € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 243,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 425,00 per pagina 6 di 9 fase decisionale;
spese per il giudizio di merito: € 125,00; compensi per il procedimento di negoziazione assistita: € 425,00.
2.4. Il quarto e il quinto motivo d'appello, che debbono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con il quarto mezzo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'amministratore del condominio. Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi che la fu evocata in giudizio al solo fine di sentirla condannare a “spese danni e somme Parte_2 equitative ex artt. 94, 88 e 96 c.p.c.”. Senonché, come fatto palese dal collocamento di tali disposizioni all'interno del codice di rito, si tratta di particolari ipotesi di responsabilità processuale, che non ridondano sul piano sostanziale: l'art. 94, in particolare, consente che «coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati […] alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata», con una previsione che, per la parte vittoriosa, ha l'unico effetto (in caso di solidarietà) di vedersi aggiungere un condebitore.
Tanto premesso, risulta certamente incongruo che il rappresentante sia stato evocato in giudizio in proprio al solo fine di sentirlo condannare ex art. 94 c.p.c., statuizione che può adottarsi nei confronti del rappresentante nella misura in cui egli, appunto, rappresenti la parte in giudizio, il che si ricava, pianamente, dalla disposizione processuale sopra indicata nonché dal rilievo che, poiché trattasi di responsabilità derivante dalla condotta tenuta dal rappresentante nel corso del giudizio, al momento dell'apertura della lite l'attore certamente non è in grado di conoscere se e in quale misura il rappresentante del convenuto terrà una condotta processuale tale da integrare gli estremi dell'art. 94
c.p.c., che richiama «motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza».
Correttamene, pertanto, il Giudice di Pace ha disatteso la domanda nei confronti della Pt_2 giacché essa, a ben vedere, è stata evocata in giudizio senza che nei suoi confronti fosse
[...] proposta alcuna domanda diversa della condanna alle spese — peraltro trovante fondamento su atti precedenti all'instaurazione del giudizio, riportati anche nel corpo dell'atto di appello, come tali irrilevanti ai fini della statuizione ex art. 94 c.p.c. — che, tuttavia, non è un petitum idoneo a sostenere l'autonoma vocatio in ius del rappresentante. In ogni caso, non risulta che il rappresentante del nel corso del giudizio di primo grado o d'appello, abbia tenuta una condotta tale da CP_1 ingenerare una propria autonoma responsabilità in punto di spese, essendosi le sue difese, esercizio del diritto costituzionale di difendersi in giudizio, mantenute nei limiti di una corretta dialettica processuale.
Al rigetto del quarto motivo di appello consegue il rigetto del quinto, con la conferma della statuizione in punto di spese nel giudizio di primo grado.
2.5. La richiesta di correzione di errori materiali è inammissibile in questa sede, dovendosi seguire il procedimento di cui all'art. 287 ss. c.p.c. e, in ogni caso, trattandosi di presunti errori che non appaiono avere alcun incidenza sulla portata decisoria della sentenza, o sulla sua idoneità ad essere eseguita, e difettando, pertanto l'interesse dell'appellante a chiederne la modifica in questa sede.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3.1. Quanto alla causa tra e Parte_1 [...]
, esse debbono porsi a carico di quest'ultimo. Si procede a Controparte_1 P.IVA_4
pagina 7 di 9 liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, e della sua prossimità al limite inferiore dello scaglione, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, che non ha avuto luogo. Non sono dovuti gli aumenti richiesti in nota spese sulla scorta delle argomentazioni svolte al par.
2.3 con riferimento alle spese del giudizio di primo grado.
3.2. Le spese della causa tra e Parte_1 [...] debbono porsi a carico della prima. Si procede a Parte_2 liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa come indicato dall'appellante (non essendo specificato il valore della domanda nei confronti di , dei valori medi per lo scaglione Parte_2 da € 1.100,01 a € 5.200,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, che non ha avuto luogo. È altresì dovuto l'amento di cui all'art. 4, co. 8, DM 55/2014, nella misura massima consentita, essendo risultate manifestamente fondate le difese delle parte vittoriosa.
4. Come sopra argomentato, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 94 del rappresentante dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. n. 586/22 del Giudice di Pace di Prato:
1. condanna il al pagamento a Controparte_1 della somma di € 289,18 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dal 8 maggio 2021 al saldo;
2. condanna il al pagamento a Controparte_1 egli interessi al tasso legale: Parte_1
▪ sulla somma di € 1.401,84 dall'8 maggio 2021 al 21 ottobre 2021;
▪ sulla somma di € 1.097,40 dall'8 maggio 2021 al 18 febbraio 2022;
3. condanna il 227/229/231 a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate in € 1.183,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 425,00 per compensi di avvocato del procedimento di negoziazione, € 125,00 per spese;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a CP_1 CP_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite le spese di lite del presente grado Parte_1 del giudizio, che si liquidano in € 164,00 per spese, € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite le spese di lite del presente Parte_2 grado del giudizio, che si liquidano, già operato l'aumento di cui all'art. 4, co. 8 DM 55/2014, in
€ 2.268,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato, il 14 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1431/2023 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE TEMPESTINI
APPELLANTE
contro
(CF ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SIMONE CALZOLAI
(CF ), con il patrocinio CP_2 Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CHIARA BERTI
APPELLATI
avverso la sentenza n. 586/22 del Giudice di Pace di Prato pronunciata nel procedimento RG 2337/21 pubblicata il 2.12.22,
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate con note ex art. 352 n. 1) c.p.c.:
Il procuratore di ha concluso «per l'accoglimento Parte_1 delle domande di cui agli articoli 94, 88 e 96 c.p.c. nei confronti di entrambi gli appellati» nonché come da atto di appello chiedendo, pertanto: «voglia il Tribunale di Prato in appello, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n. 586/2022, R. G. n. 2337/2021, rep. n. 1026/2022, cron. 5391/2022, depositata in data 2/12/2022, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Prato, dott. Emanuele
Calabrese Ioppolo: accogliere i cinque motivi di appello come sopra formulati […] in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova ma a conferma della documentazione prodotta, ammettere pagina 1 di 9 interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale sui seguenti capitoli: […] nel merito, condannare il ubicato a Prato in Viale Galileo Galilei nn. 227 - 229 - 231 al Controparte_1 pagamento in favore di della somma pari a euro 4.164,66 lordi Parte_1
(di cui euro 4.059,18 netti da versare all'attrice ed euro 105,48 per ritenute fiscali da versare all'erario) oltre importi e accessori successivi e oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo meno i tre acconti tardivi di euro 392,94 netti del 1/3/2021, di euro 1.401,84 netti del 22/10/2021 e di euro 881,46 netti del 18/2/2022 imputati come per legge, o in subordine al pagamento della somma di giustizia oltre importi e accessori successivi e oltre interessi;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese (della procedura di negoziazione assistita, sopra inclusi, e) di entrambi i gradi del giudizio, oltre maggiorazioni dell'art. 4, commi 1 - 8 s.s.a., del D. M. n. 55/2014, rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come di legge e con condanna personale anche dell'amministratore e legale rappresentante a spese, danni e somme equitative ex artt. Parte_2
94, 88 e 96 c.p.c. in solido con il condominio da lui rappresentato (o in subordine, nei confronti dell'amministratore, con compensazione delle spese) e comunque a rimborsare a euro Parte_1
1091,94 pagati per compulsum al solo fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza impugnata e con riserva di ripetizione, oltre accessori. ».
Il procuratore di ha chiesto: «- in via Controparte_1 pregiudiziale: accertare e dichiarare che alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate nell'ambito del giudizio di primo grado, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, è altamente probabile che i motivi di impugnazione della sentenza n° 586/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Prato, Dott. Emanuele Calabrese Ioppolo, pubblicata il 02.12.2022, dedotti nell'atto di appello proposto da non possano trovare accoglimento sulla Parte_1 base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la inammissibilità del gravame, anche per violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza, con ogni conseguente pronuncia di rigetto e di integrale conferma della sentenza de qua;
- nel merito, in ogni caso: rigettare l'appello proposto da siccome del tutto infondato Parte_1 con conseguente integrale conferma della impugnata sentenza. Il tutto con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del grado di giudizio ex D.M. 55/2014.».
Il procuratore di ha concluso come da Parte_2 comparsa di costituzione in appello, chiedendo, pertanto: «In via preliminare e nel rito accertare e dichiarare che i motivi di impugnazione della sentenza n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Giudice di Pace di Prato dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022, dedotti da
[...] non potranno trovare accoglimento per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'inammissibilità del gravame con ogni conseguente pronuncia di rigetto e di integrale conferma della sentenza appellata n. 586/2022 (R.G. n.2337/2021), emessa dal Giudice di Pace di Prato, dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, e depositata in data 02.12.2022; Nel merito rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Parte_1
Giudice di Pace di Prato, dott. Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022, perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto in narrativa e conseguentemente confermare integralmente la sentenza appellata n. 586/2022 (R.G. n. 2337/2021), Giudice di Pace di Prato dott.
Calabrese Ioppolo Emanuele, depositata in data 02.12.2022. In ogni caso, condannare parte appellante, pagina 2 di 9 alla refusione delle spese del grado e competenze professionali difensive di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 586/22 il Giudice di Pace di Prato ha condannato il al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite, liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Parte_1
CPA, ha condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_4 liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 913,00 oltre rimborso spese Parte_2 generali, IVA e CPA.
aveva introdotto il giudizio nei confronti di Parte_1
(condomina), del e della Controparte_4 Controparte_1 [...] chiedendo la condanna della prima, al pagamento della somma di Parte_2
€ 340,38, del secondo al pagamento della somma di € 4.163,94, oltre interessi, e detratto l'acconto di
€ 392,94 — il tutto per servizi di disinfestazione, sanificazione e fornitura di erogatori di gel disinfettante
— e della terza, quale amministratore «a spese, danni e somme equitative ex artt. 94, 88 e 96 c.p.c.» in solido con il condominio amministrato.
Questo l'iter motivazionale del provvedimento gravato, per quanto qui ancora interessa, non essendo stati impugnati i capi della sentenza concernenti la posizione di Controparte_4
- il in sede conclusionale, aveva documentato di aver eseguito tutti i pagamenti;
CP_1
- il tuttavia, aveva saldato le fatture a distanza di due anni dall'emissione e dopo CP_1
l'introduzione del giudizio;
- restava da statuire unicamente sulle spese di lite, da porsi a carico del CP_1
- l'amministratore non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento dei debiti condominiali, non sussistendo alcuna responsabilità personale;
- non v'era prova della malafede dell'amministratore;
- non risultavano i gravi motivi ex art. 94 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 interposto appello, affidandosi ai cinque motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce l'erroneità dell'affermazione della totale estinzione dei crediti, risultando da saldare “quantomeno” € 84,96 per la fattura 1592/19 ed € 329,22 per la fattura 917/20
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omesso esame della domanda in punto di interessi.
Con il terzo motivo, si censura la statuizione in punto di spese, non essendo stati riconosciuti i compensi per le fasi di attivazione e negoziazione della negoziazione assistita, il compenso per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, le maggiorazioni di cui all'art. 4, co. 1, 2, 7, 8, il contributo unificato e la marca per anticipazioni forfettarie.
pagina 3 di 9 Con il quarto motivo, si lamenta l'erroneità della decisione in punto di condanna dell'amministratore, sussistendo, difformemente da quanto argomentato dal Giudice di Pace, la responsabilità dello stesso.
Con il quanti motivo, l'appellante censura la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'amministratore.
L'appellante ha altresì chiesto la correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel provvedimento gravato.
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo Controparte_1 P.IVA_4 la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Si è costituito in giudizio l'appellata Parte_2 chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, è stata rimessa in decisione, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza del 30 gennaio 2024..
* * *
1. Deve premettersi che la sentenza gravata, che ex professo si pronuncia unicamente sulle spese di lite, contiene altresì, per quanto ancora interessa, una statuizione implicita di cessazione della materia del contendere tra e il Parte_1 Controparte_1
27/229/231, nonché un'ulteriore statuizione di rigetto della domanda nei confronti di
[...] capi della pronuncia che, unitamente al capo sulle spese, sono stati fatti oggetto di Parte_2 impugnazione da parte di . Parte_1
2. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di appello.
2.1. Il primo motivo d'appello è fondato.
2.1.1. La sentenza gravata è censurata non nella parte in cui ha accertato l'ammontare del credito, che
è stato ritenuto ammesso dal , ma laddove ha opinato che esso fosse stato integralmente CP_1 saldato. Argomenta, infatti, l'appellante, che «all'ultima udienza il debitore [aveva] prodotto un terzo acconto tardivo di euro 1.097,40 netti del 18/2/2022 eseguito per ulteriori forniture di cui solo cinque azionate ma due invece estranee alla presente causa, senza saldare le forniture azionate nn. 1592/2019
e 917/2020 per residui euro 84,96 + 329,22 netti». Dall'esame degli atti del primo grado, si rileva come all'udienza del 15.6.22 il procuratore del , nel depositare la comparsa conclusionale, abbia CP_1 prodotto, quale doc. 6 (ora riprodotto in appello nel fascicolo dell'appellato ), una contabile CP_1 di pagamento di € 1.097,40, avente quale causale “Pf 369-370-685-1055-1061 del 2020 + ft 693-572 del
2021”. L'appellato eccepisce che la somma di € 329,22 «att[eneva] a credito totalmente CP_1 contestato», e comunque richiesto ad e non al nel giudizio di primo Controparte_5 CP_1 grado.
2.1.2. Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata: per un verso, deve ritenersi che l'accertamento del credito, in difetto di appello incidentale da parte del , sia ormai definitivo, mentre, per CP_1 altro verso, dall'esame dell'atto di citazione in primo grado (p. 5) emerge come la somma di cui alla fattura 917/20 fosse stata domandata non solo alla sig.ra ma anche, e in via principale, al CP_4
È d'uopo, allora, osservare che il debitore, indicando nella causale le fatture, ha compiuto CP_1 pagina 4 di 9 una imputazione del pagamento ad esse, ai sensi dell'art. 1193 c.c. Poiché l'ammontare complessivo delle fatture 693/21 e 572/21 (doc. H bis fascicolo appellante), che espongono prestazioni non sono oggetto del presente procedimento è pari ad € 215,94 al netto della ritenuta d'acconto, deve ritenersi che tale pagamento non possa tenersi in considerazione ai fini della valutazione in ordine all'effettività del pagamento.
2.1.3. Orbene, a fronte di un credito vantato complessivamente ammontante ad € 2.965,42 al netto della ritenuta d'acconto — da ritenersi, come visto, accertato — risultano pagamenti per € 392,94 (doc. 4 fasc.
1° grado ), € 1.401,84 (doc. 5 fasc. 1° grado ) e, come segnalato, CP_1 CP_1
€ 881,46 (doc. 6 fasc. 1° grado ), per complessivi € 2.676,24. Risulta, pertanto, ancora CP_1 dovuta la somma di € 289,18 al netto della ritenuta d'acconto. Alla stregua delle considerazioni appena svolte, deve dunque ritenersi che il risulti tuttora debitore unicamente della somma di CP_1
€ 289,18 netti, in relazione alla fattura n. 917/20 del 22.6.20.
2.1.4. In parziale riforma della sentenza impugnata, che ha dichiarato (implicitamente) la cessazione della materia del contendere, l'appellato deve condannarsi al pagamento della somma di € 289,18, al netto della ritenuta d'acconto. In difetto di precisazione in merito al dies a quo dei richiesti interessi al tasso legale, che non si rinviene nell'atto di citazione (ove si fa riferimento alle “singole scadenze”, che non sono specificamente indicate), non essendo consentito al giudice di ricercare tra i documenti prodotti dalla parte i fatti che questa era onerata di allegare specificamente, e non potendosi supplire mediante una eventuale CTU le carenze d'allegazione della parte, gli interessi debbono riconoscersi dalla domanda giudiziale (8 maggio 2021, data della notifica dell'atto di citazione).
2.2. Il secondo motivo d'appello è fondato.
L'appellante, parte attrice in primo grado, aveva richiesto il pagamento degli «interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo». Su tale domanda il giudice inferiore si è implicitamente pronunciato ritenendo cessata la materia del contendere con il pagamento, che assumeva integrale. Con
l'interposto gravame, l'appellante si duole che sia stato escluso il proprio diritto agli interessi, segnalando che i pagamenti sono intervenuti in corso di giudizio.
Osserva questo giudice d'appello che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda in punto di interessi. Invero, se, come correttamente affermato, il pagamento in corso di causa è fatto sopravvenuto che ha effetto estintivo del diritto di credito oggetto del giudizio, deve osservarsi che, naturalmente, il pagamento del solo capitale, non estingue il diritto di credito per il pagamento degli interessi, che rimangono dovuti sino all'effettivo soddisfo. Non coglie, pertanto, nel segno, l'apodittica affermazione dell'appellato che «la sentenza non reca condanna al pagamento degli interessi proprio perché il credito, secondo il corretto accertamento operato in primo grado, si è estinto in corso di causa», ostandovi il disposto dell'art. 82, u.c., c.c., ai sensi del quale «i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto».
In difetto di specificazione delle somme che l'appellante ritiene dovute — di cui si chiede l'imputazione
“come per legge”, senza specificare il quantum richiesto — richiamato quanto sopra affermato in merito al dies a quo del decorso degli interessi, da individuarsi nella data della domanda giudiziale, ed osservato che non possono ritenersi dovuti interessi sulla somma corrisposta prima dell'introduzione della causa, il deve condannarsi al pagamento degli interessi legali, come richiesto, dalla domanda CP_1
pagina 5 di 9 giudiziale (8.5.21), al giorno in cui sono stati compiuti i pagamenti parziali (21 ottobre 2021 quanto alla somma di € 1.401,84 e 18 febbraio 2022 quanto alla somma di € 1.097,40).
2.3. Il terzo motivo d'appello è parzialmente fondato.
L'appellante si duole che, in sede di liquidazione delle spese di lite, non siano stati riconosciuti seguenti compensi: compensi per fase di attivazione della negoziazione assistita € 284,00; compensi per fase di negoziazione € 567,00; compensi base per fase istruttoria e/o di trattazione del giudizio € 352,00; maggiorazione art. 4 comma 1 D. M. n. 55/2014 (numero delle questioni trattate ecc.) + 50%; maggiorazione art. 4 comma 2 D. M. n. 55/2014 (pluralità delle controparti) + 30%; maggiorazione art. 4 comma 7 D. M. n. 55/2014 (condotte dilatorie) + 30%; maggiorazione art. 4 comma 8 D. M. n. 55/2014
(difese manifestamente fondate) + 30%; contributo unificato 98,00 + marca anticipazioni 27,00.
L'appellato eccepisce che si tratterebbe di mero errore di calcolo, da emendarsi mediante la CP_1 procedura di correzione dell'errore materiale. L'argomento non persuade: dal complesso della motivazione, invero, non possono trarsi elementi tali da far ritenere che si tratti di errore materiale, emendabile mediante l'apposito provvedimento. D'altra parte, l'appellato contesta, nel merito, che, nel caso di specie, ricorrano in presupposti per l'applicazione degli aumenti.
Ritiene il Tribunale che, in aggiunta rispetto alle spese liquidate in sentenza, debbano riconoscersi i compensi per la fase di attivazione e negoziazione, con riferimento alla negoziazione assistita, che è pacifico che abbia avuto luogo, da liquidarsi, tuttavia, nei minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare (trattandosi di domanda di pagamento di somma per fornitura); il compenso per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di merito,, da liquidarsi nei minimi, tenuto conto che ha avuto luogo il deposito delle memorie integrative, ma non è stata svolta istruttoria, e il rimborso del contributo unificato e della marca per anticipazioni forfettarie.
Ritiene questo giudice d'appello, invece, che non sussistano i presupposti per l'applicazione degli aumenti invocati: certamente, non per il numero delle questioni trattate, avendo il giudizio semplicemente ad oggetto pagamenti per forniture, e non potendo la profusione di attività difensiva, ove sproporzionata alla complessità e al rilievo della causa, giustificare aumenti di compensi, né per la pluralità di parti, difettandone il presupposto, giacché trattasi di statuizione sulle spese nella causa tra i soli
[...]
e , né per le condotte dilatorie, che non comportano di per sé Pt_1 Controparte_6 aumento del compenso — ai sensi dell'art. 4, co. 7, «costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli» — e in ogni caso non rilevano, avendo avuto il giudizio una durata contenuta (un anno e mezzo), né, infine, per la manifesta fondatezza delle difese dell'attore, che il Giudice di Pace non ha ritenuto, essendosi limitato a constatare la cessazione della materia del contendere, e che non può derivarsi, sic et simpliciter dall'accoglimento della domanda, con rigetto delle eccezioni avversarie, come pur ritiene la parte appellante.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite, il deve condannarsi a rifondere a le spese di lite del Controparte_6 Parte_1 procedimento di primo grado, così liquidate: compensi di avvocato per il giudizio di merito: € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 243,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 425,00 per pagina 6 di 9 fase decisionale;
spese per il giudizio di merito: € 125,00; compensi per il procedimento di negoziazione assistita: € 425,00.
2.4. Il quarto e il quinto motivo d'appello, che debbono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Con il quarto mezzo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'amministratore del condominio. Al riguardo, deve, anzitutto, osservarsi che la fu evocata in giudizio al solo fine di sentirla condannare a “spese danni e somme Parte_2 equitative ex artt. 94, 88 e 96 c.p.c.”. Senonché, come fatto palese dal collocamento di tali disposizioni all'interno del codice di rito, si tratta di particolari ipotesi di responsabilità processuale, che non ridondano sul piano sostanziale: l'art. 94, in particolare, consente che «coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati […] alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata», con una previsione che, per la parte vittoriosa, ha l'unico effetto (in caso di solidarietà) di vedersi aggiungere un condebitore.
Tanto premesso, risulta certamente incongruo che il rappresentante sia stato evocato in giudizio in proprio al solo fine di sentirlo condannare ex art. 94 c.p.c., statuizione che può adottarsi nei confronti del rappresentante nella misura in cui egli, appunto, rappresenti la parte in giudizio, il che si ricava, pianamente, dalla disposizione processuale sopra indicata nonché dal rilievo che, poiché trattasi di responsabilità derivante dalla condotta tenuta dal rappresentante nel corso del giudizio, al momento dell'apertura della lite l'attore certamente non è in grado di conoscere se e in quale misura il rappresentante del convenuto terrà una condotta processuale tale da integrare gli estremi dell'art. 94
c.p.c., che richiama «motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza».
Correttamene, pertanto, il Giudice di Pace ha disatteso la domanda nei confronti della Pt_2 giacché essa, a ben vedere, è stata evocata in giudizio senza che nei suoi confronti fosse
[...] proposta alcuna domanda diversa della condanna alle spese — peraltro trovante fondamento su atti precedenti all'instaurazione del giudizio, riportati anche nel corpo dell'atto di appello, come tali irrilevanti ai fini della statuizione ex art. 94 c.p.c. — che, tuttavia, non è un petitum idoneo a sostenere l'autonoma vocatio in ius del rappresentante. In ogni caso, non risulta che il rappresentante del nel corso del giudizio di primo grado o d'appello, abbia tenuta una condotta tale da CP_1 ingenerare una propria autonoma responsabilità in punto di spese, essendosi le sue difese, esercizio del diritto costituzionale di difendersi in giudizio, mantenute nei limiti di una corretta dialettica processuale.
Al rigetto del quarto motivo di appello consegue il rigetto del quinto, con la conferma della statuizione in punto di spese nel giudizio di primo grado.
2.5. La richiesta di correzione di errori materiali è inammissibile in questa sede, dovendosi seguire il procedimento di cui all'art. 287 ss. c.p.c. e, in ogni caso, trattandosi di presunti errori che non appaiono avere alcun incidenza sulla portata decisoria della sentenza, o sulla sua idoneità ad essere eseguita, e difettando, pertanto l'interesse dell'appellante a chiederne la modifica in questa sede.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3.1. Quanto alla causa tra e Parte_1 [...]
, esse debbono porsi a carico di quest'ultimo. Si procede a Controparte_1 P.IVA_4
pagina 7 di 9 liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, e della sua prossimità al limite inferiore dello scaglione, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, che non ha avuto luogo. Non sono dovuti gli aumenti richiesti in nota spese sulla scorta delle argomentazioni svolte al par.
2.3 con riferimento alle spese del giudizio di primo grado.
3.2. Le spese della causa tra e Parte_1 [...] debbono porsi a carico della prima. Si procede a Parte_2 liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa come indicato dall'appellante (non essendo specificato il valore della domanda nei confronti di , dei valori medi per lo scaglione Parte_2 da € 1.100,01 a € 5.200,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, che non ha avuto luogo. È altresì dovuto l'amento di cui all'art. 4, co. 8, DM 55/2014, nella misura massima consentita, essendo risultate manifestamente fondate le difese delle parte vittoriosa.
4. Come sopra argomentato, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 94 del rappresentante dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. n. 586/22 del Giudice di Pace di Prato:
1. condanna il al pagamento a Controparte_1 della somma di € 289,18 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dal 8 maggio 2021 al saldo;
2. condanna il al pagamento a Controparte_1 egli interessi al tasso legale: Parte_1
▪ sulla somma di € 1.401,84 dall'8 maggio 2021 al 21 ottobre 2021;
▪ sulla somma di € 1.097,40 dall'8 maggio 2021 al 18 febbraio 2022;
3. condanna il 227/229/231 a rifondere a Controparte_1 le spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate in € 1.183,00 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 425,00 per compensi di avvocato del procedimento di negoziazione, € 125,00 per spese;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a CP_1 CP_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite le spese di lite del presente grado Parte_1 del giudizio, che si liquidano in € 164,00 per spese, € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 8 di 9 - condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite le spese di lite del presente Parte_2 grado del giudizio, che si liquidano, già operato l'aumento di cui all'art. 4, co. 8 DM 55/2014, in
€ 2.268,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato, il 14 giugno 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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