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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3410 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, LI IO impugnava avviso di accertamento n. 3410 del 18/10/2024, per omesso versamento IMU anno 2019, per un importo totale da versare pari a € 6.249,00, notificato dal
Comune di Paternò in data 13/11/2024, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato al Comune di Paternò, a mezzo pec dell'11/01/2025, deduceva: “Nullità e/o illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di motivazione e/o omessa sottoscrizione. Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990”; “Mancata sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario addetto”; “Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio”; “Illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento”, in quanto il ricorrente è coltivatore diretto, soggetto al beneficio di cui all'art. 1, comma 13, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
“Inapplicabilità della sanzione per omesso versamento non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 23-30/12/2025 si costituiva il Comune di Paternò per resistere al ricorso, eccependo che: la firma a stampa dell'avviso impugnato era stata apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995; non era obbligatorio il contraddittorio preventivo, trattandosi di tributo (locale) non armonizzato;
il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione di esenzione presso il Comune, in violazione dell'art. 13, comma
12ter, d. l. n. 201/2011; nessuna prova aveva fornito il contribuente riguardo all'incertezza normativa, ai fini dell'inapplicabilità delle sanzioni.
In data 13/01/2026 parte ricorrente depositava brevi repliche per insistere nelle proprie difese.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 13, comma 12ter, d. l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, per quanto qui rileva, «12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta….». La previsione risulta abrogata dall'art. 1, comma 780, l. n. 160/2019, a decorrere 1° gennaio 2020.
Trattandosi, nella fattispecie, dell'anno di imposta 2019, trovava ancora applicazione l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di cui alla riportata disposizione, presentazione che, come eccepito dal Comune, non è invece mai avvenuta (pag. 7 delle controdeduzioni). Ne consegue che il ricorso non può essere accolto, non potendosi riconoscere al contribuente un beneficio che non ha debitamente e tempestivamente documentato presso l'Ente impositore (cfr.: Cass. civ., sez. VI, 02/09/2016, n. 17562; Cass. civ., sez. trib.,
03/06/2021, n. 15419). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3410 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, LI IO impugnava avviso di accertamento n. 3410 del 18/10/2024, per omesso versamento IMU anno 2019, per un importo totale da versare pari a € 6.249,00, notificato dal
Comune di Paternò in data 13/11/2024, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato al Comune di Paternò, a mezzo pec dell'11/01/2025, deduceva: “Nullità e/o illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di motivazione e/o omessa sottoscrizione. Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990”; “Mancata sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario addetto”; “Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio”; “Illegittimità e/o infondatezza dell'impugnato avviso di accertamento”, in quanto il ricorrente è coltivatore diretto, soggetto al beneficio di cui all'art. 1, comma 13, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
“Inapplicabilità della sanzione per omesso versamento non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 23-30/12/2025 si costituiva il Comune di Paternò per resistere al ricorso, eccependo che: la firma a stampa dell'avviso impugnato era stata apposta ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995; non era obbligatorio il contraddittorio preventivo, trattandosi di tributo (locale) non armonizzato;
il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione di esenzione presso il Comune, in violazione dell'art. 13, comma
12ter, d. l. n. 201/2011; nessuna prova aveva fornito il contribuente riguardo all'incertezza normativa, ai fini dell'inapplicabilità delle sanzioni.
In data 13/01/2026 parte ricorrente depositava brevi repliche per insistere nelle proprie difese.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 13, comma 12ter, d. l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, per quanto qui rileva, «12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta….». La previsione risulta abrogata dall'art. 1, comma 780, l. n. 160/2019, a decorrere 1° gennaio 2020.
Trattandosi, nella fattispecie, dell'anno di imposta 2019, trovava ancora applicazione l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione di cui alla riportata disposizione, presentazione che, come eccepito dal Comune, non è invece mai avvenuta (pag. 7 delle controdeduzioni). Ne consegue che il ricorso non può essere accolto, non potendosi riconoscere al contribuente un beneficio che non ha debitamente e tempestivamente documentato presso l'Ente impositore (cfr.: Cass. civ., sez. VI, 02/09/2016, n. 17562; Cass. civ., sez. trib.,
03/06/2021, n. 15419). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00.