Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/12/2025, n. 21629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21629 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21629/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2022, proposto da RM GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Strangio, Antonio Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto - prot. n.737 del 31.03.2022 Protocollo nr: 8802 - del 05/04/2022 - AOODGOSV – emesso dal D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. notificati via pec in data 5-4-2022 e del decreto protocollo 9385 del 12-04-2022 Notificato in data 12-04-2022 nonché di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. OV UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe indicati e se ne domanda l’annullamento.
La questione riguarda essenzialmente il riconoscimento del titolo estero di abilitazione all'insegnamento concesso al ricorrente, che, con i decreti ministeriali prot. n.n.737 e 9385 emanati a seguito di alcune pronunzie di questo Tribunale, è stato subordinato alle misure compensative ex art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.
I motivi di ricorso sono otto ed attengono in sostanza:
- il primo, alla denunzia della illegittimità dei decreti impugnati per inadempimento del Commissario ad acta, che avrebbe violato e falsamente applicato la sentenza Tar Lazio sezione III bis n. 592/2022, oltre che la sentenza del medesimo Tribunale n.7531/2020, con violazione inoltre dell’art. 3 della legge n.241/90, difetto di motivazione eccesso di potere e violazione di legge;
- il secondo, alla nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, con carenza e/o erronea motivazione, eccesso di potere per falsa interpretazione della Direttiva 2013/55/ue e della nota 40527 del 26.11.2018 del Ministero dell’educazione nazionale della Romania;
- il terzo, alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento;
- il quarto alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione delle misure compensative, carenza di motivazione;
- il quinto, alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione del diritto di partecipazione al procedimento, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 241/1990, per omessa possibilità di presentare osservazioni da parte del ricorrente, eccesso di potere;
- il sesto, alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri richiede esclusivamente la certificazione di equivalenza dei livelli di qualifica, e non anche la menzione dell’art. 11 della Direttiva, indebitamente richiesta al ricorrente, con violazione del diritto dell’Unione Europea;
- il settimo, alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla prova dell’equivalenza della qualifica ai fini del riconoscimento in Italia, i CNRED rilasciati dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, ai sensi dell’Ordinanza n. 5414/2016, attestano pienamente il diritto all’insegnamento del ricorrente;
- l’ottavo, alla illegittimità e nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione delle medesime sentenze di cui sopra, violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 206/2007, nella parte in cui l’Amministrazione non ha mai disposto né il giudizio di corrispondenza tra il titolo estero e quello richiesto dall’ordinamento italiano, né ha correttamente istruito il procedimento.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata accolta solo parzialmente, con il mantenimento delle misure compensative ma riduzione delle stesse, alla stregua dell’ordinanza cautelare della Sezione confermata in sede d’appello che si esprime nei seguenti sensi: “ Considerato, alla sommaria analisi propria della fase cautelare, che le misure compensative disposte appaiono sproporzionate, come da giurisprudenza costante della Sezione (cfr. per tutte sentenze 7268 e 7887 del 2021), e pertanto devono essere rideterminate e comunque ridotte a non più di 1 anno e 300 ore di tirocinio come da recenti provvedimenti dello stesso Ministero;
Ritenuto di poter accogliere la domanda di misure di cautelari quanto alla predetta domanda di riduzione del tirocinio respingendola per il resto, anche considerando che il provvedimento impugnato non appare essere stato depositato in atti e che il ricorrente dichiara che gli è stata concessa la possibilità di prova attitudinale.”.
All’udienza pubblica specificata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato solo in parte, con riguardo alla entità delle misure compensative disposte, mentre deve essere respinto per il resto, in particolare quanto all’ an delle stesse.
Ritiene dunque il Collegio che sia da confermare il giudizio cautelare di prime e seconde cure.
Al riguardo occorre premettere che con sentenza 7531/2020 di questo Tribunale si è ritenuto, con riguardo agli atti antecedenti a quelli ora impugnati, che gli stessi difettassero “di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE ”.
Per l’ottemperanza della sentenza sopra richiamata, questo Tribunale, con sentenza n.952/2022, disponeva: “ Il Ministero resistente deve pertanto essere condannato a provvedere, valutando la fondatezza o meno delle relative domande, alla luce dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità evocati in sentenza, e dunque senza imporre oneri che vadano oltre i criteri di idoneità, necessarietà, mezzo più mite e adeguatezza, entro 30 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza ”.
Il Commissario ad acta è intervenuto ad eseguire le sentenze di cui sopra concedendo l’omologa richiesta ma subordinandola al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato.
In tale contesto, vanno respinte le doglianze, contenute in maniera “orizzontale” praticamente in tutti i motivi di doglianza, relative alla mancata ottemperanza da parte del Commissario a quanto disposto con le menzionate pronunzie. Difatti, appare chiaro come il predetto organo abbia svolto istruttoria e fornito motivazione in ordine alle sue determinazioni, mantenendosi nello spazio d’azione consentito dal giudicato, che non gli imponeva né di audire il ricorrente, considerando anche le necessità di tempestivo intervento, né di riconoscere tout court il titolo estero.
Assodata la correttezza delle determinazioni del Commissario per i profili sopra trattati, va detto le misure compensative previste dai provvedimenti impugnati risultano necessarie, dal momento che il percorso formativo romeno è di natura essenzialmente psicopedagogica, ed è caratterizzato dalla dottrina e dalla sensibilità culturale romena, che non coincidono in modo completo con la formazione richiesta, nella delicata materia dell’insegnamento, in sede domestica.
Le menzionate misure compensative, doverose nell’ an , vanno però rideterminate, e sotto questo profilo deve accogliersi parzialmente la domanda ricorsuale, in particolare il quarto motivo, perché la dimensione ragionevole delle stesse, in presenza delle circostanze emergenti dal fascicolo di causa, è pari a non più di 1 anno e 300 ore di tirocinio.
Con l’emendamento sopra disposto, i principi di ragionevolezza e proporzionalità appaiono rispettati dagli atti impugnati, in quanto, sebbene la durata del tirocinio sia quella ordinariamente prevista per conseguire l'abilitazione da parte dei docenti che ne siano privi, tuttavia l'accesso ai diversi percorsi abilitanti che il Legislatore ha, di volta in volta, introdotto negli anni, è di norma subordinato ad una prova concorsuale, variamente articolata, che, nel caso di specie, il ricorrente non deve sostenere e non ha sostenuto.
Inoltre, le differenze culturali tra Romania e Italia giustificano comunque l’attività di completamento della formazione richiesta, senza considerare che il ricorrente poteva prescegliere la prova attitudinale ed in tal modo dimostrare in concreto la completezza della sua preparazione, ma non ha optato per tale possibilità.
In definitiva, quindi, il ricorso va accolto solo parzialmente nei limiti e termini che precedono.
Le spese di lite vanno compensate vista la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, solo in ordine al profilo di cui al quarto motivo afferente alla rideterminazione delle misure compensative, mentre lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
OV UT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UT | AL MA |
IL SEGRETARIO