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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 340/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv. DAOLIO BENEDETTA Parte_1 C.F._1
e
(cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. SOPRANI Controparte_1 C.F._2
SABRINA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori della figlia , nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena Per_1
sentenza di divorzio n. 2208/2017, pubblicata il 15/12/2017, rg 8632/2017 pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, l'affido condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con stabile convivenza e residenza anagrafica presso la madre e Per_1
relativa regolamentazione delle visite, compresi i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, oltre ad un contributo per il mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 29/01/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) Nel confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disporre Per_1
che la stessa sia collocata in modo alternato e paritario presso ciascun genitore, con tempi
perfettamente paritetici, come attualmente sta già avvenendo, nel suo esclusivo interesse e nel
rispetto della volontà della figlia medesima, attesa altresì l'età raggiunta.
I coniugi precisano che ciascuno di essi si impegna a garantire, durante il tempo di permanenza della
figlia presso di sé, contatti almeno telefonici quotidiani tra la minore
e l'altro genitore ed a non ostacolare eventuali richieste di visita da parte della figlia nei confronti
dell'altro genitore;
2) Revocare, conseguentemente, la disposizione relativa all'obbligo, a carico del Sig. Parte_1
di corrispondere alla Sig.ra il contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
previsto dalla Sentenza di Divorzio N. 2208/2017 (ad oggi corrispondente ad € 400,00, come
rivalutato in base agli indici ISTAT), stabilendo, in capo ad entrambi i genitori, il mantenimento
diretto della figlia per il tempo in cui la stessa si trova presso ciascuno di essi, fermo Per_1
restando il sostenimento del 50% delle Spese straordinarie a carico di ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Modena;
3) Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
pagina 2 di 3 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n.
2208/2017, pubblicata il 15/12/2017, rg 8632/2017, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 20/02/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 340/2025 promosso da:
cf ), rappresentato e difeso dall'avv. DAOLIO BENEDETTA Parte_1 C.F._1
e
(cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. SOPRANI Controparte_1 C.F._2
SABRINA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori della figlia , nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena Per_1
sentenza di divorzio n. 2208/2017, pubblicata il 15/12/2017, rg 8632/2017 pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, l'affido condiviso della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con stabile convivenza e residenza anagrafica presso la madre e Per_1
relativa regolamentazione delle visite, compresi i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, oltre ad un contributo per il mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 29/01/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) Nel confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disporre Per_1
che la stessa sia collocata in modo alternato e paritario presso ciascun genitore, con tempi
perfettamente paritetici, come attualmente sta già avvenendo, nel suo esclusivo interesse e nel
rispetto della volontà della figlia medesima, attesa altresì l'età raggiunta.
I coniugi precisano che ciascuno di essi si impegna a garantire, durante il tempo di permanenza della
figlia presso di sé, contatti almeno telefonici quotidiani tra la minore
e l'altro genitore ed a non ostacolare eventuali richieste di visita da parte della figlia nei confronti
dell'altro genitore;
2) Revocare, conseguentemente, la disposizione relativa all'obbligo, a carico del Sig. Parte_1
di corrispondere alla Sig.ra il contributo al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
previsto dalla Sentenza di Divorzio N. 2208/2017 (ad oggi corrispondente ad € 400,00, come
rivalutato in base agli indici ISTAT), stabilendo, in capo ad entrambi i genitori, il mantenimento
diretto della figlia per il tempo in cui la stessa si trova presso ciascuno di essi, fermo Per_1
restando il sostenimento del 50% delle Spese straordinarie a carico di ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Modena;
3) Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.”
pagina 2 di 3 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Modena n.
2208/2017, pubblicata il 15/12/2017, rg 8632/2017, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 20/02/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3