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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 116/2021 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
(c.f. , in proprio e, congiuntamente a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
), rappresentate e difese dall'avv. Saverio Cicala e dall'avv. Vincenzo Del C.F._4
Gaiso, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1
- PARTE APPELLATA contumace -
Conclusioni:
Parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento di tutte le domande originariamente proposte, così decidere:
• ritenere e dichiarare applicabile il Regolamento CE n. 261/04 ai fatti di causa (ovvero, per il ritardo del volo ET703 del 12.04.2019 e per la conseguente perdita di coincidenza con il volo
ET837 del 13.04.2019);
• per l'effetto, acclarata la responsabilità dell'appellato vettore aereo per il ritardo del volo n.
ET703 del 12.04.2019 e per la conseguente perdita di coincidenza col volo n. ET837 del
13.04.2019 – che, si ricorda, hanno causato a danno degli appellanti un ritardato arrivo a destino di circa tre giorni – condannare detto vettore in persona del l.r.p.t. alla Controparte_2 corresponsione della compensazione pecuniaria di cui al Reg. Ce 261/04 pari, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata, ad € 600,00 cadauno (dunque per complessivi € 1.800,00);
Pagina 1 • condannare altresì l'appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali (anche) del presente grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 29.12.2020, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
(congiuntamente a sulle minori e ha Controparte_1 Persona_1 Persona_2 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale la compagnia aerea Controparte_2 chiedendo la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 842/2020, pubblicata in data 28.5.2020 nella causa civile R.G. n. 2556/2019, non notificata.
Come esposto nell'atto introduttivo, gli odierni appellanti “sul presupposto di aver subito danni e pregiudizi conseguenti al ritardo aereo del volo ET703 del 12.04.19 (avente tratta Roma
Fiumicino – Addis Abeba) e alla relativa perdita di coincidenza con il volo ET837 del 13.04.2020
(avente tratta Addis Abeba – SY Be), convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Civitavecchia il Vettore aereo al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo nella determinazione della perdita di coincidenza de quo e, per
l'effetto, di vederlo condannare tanto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui al reg. CE 261/04 (€ 600,00 cadauno, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata) quanto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti (nella specie, per il mancato godimento di tre notti acquistate presso la struttura recettizia Venilla Hotel e Spa di SY Be), per € 1.649,57#, oltre ancora al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali derivanti dalla mancata assistenza
e informazione, con vittoria di spese e competenze di lite”.
La compagnia convenuta non si costituiva in giudizio.
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea, per un verso condannando al risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici, quantificato nella somma di € CP_2
1.649,57, per altro verso non riconoscendo in loro favore il diritto alla compensazione pecuniaria, invocato ai sensi del Reg. CE 261/2004.
Come unico motivo di appello, le attrici hanno lamentato la violazione della disciplina in tema di compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per inesistenza o insufficienza della motivazione, l'errata interpretazione dei documenti in atti, rassegnando le conclusioni come sopra trascritte.
L'appellata non si è costituita in giudizio, talché all'udienza del 16.4.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
Pagina 2 ***
L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda volta a ottenere il riconoscimento della compensazione pecuniaria sul presupposto dell'inapplicabilità del Reg. CE 261/2004 al volo operato dalla compagnia aerea di un Paese non appartenente all'Unione Europea, quale pacificamente è (compagnia di bandiera dell'Etiopia). Controparte_2
L'assunto è inesatto e ha condotto a una decisione erronea.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, Reg. CE 261/2004 (volto a istituire “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”), l'ambito di applicazione del Regolamento è delimitato:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Non è in dubbio, in base alla lett. b), che il Regolamento non si applichi ai voli provenienti da Paesi extra UE, ancorché giunti a destinazione in un aeroporto situato nel territorio di un Paese
UE, qualora il volo sia operato da un vettore extra-europeo.
Tuttavia, in base alla lett. a), il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un Paese UE, a prescindere dalla destinazione e dalla nazionalità del vettore che operi il volo.
Per l'effetto, è da ritenersi assodato che alla fattispecie oggetto di causa, riguardante un volo decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino con scalo ad Addis Abeba e cambio di aeromobile per raggiungere la destinazione finale di SY Be (in Africa), debbano applicarsi le previsioni di cui al Reg. CE 261/2004, irrilevante essendo la nazionalità extra-UE del vettore aereo.
Ai fini del ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo del volo aereo trova quindi applicazione non già la disciplina generale di cui alla Convenzione di Montreal del 28.5.1999 bensì la regolamentazione speciale contenuta negli artt. 5 e 7 del Reg. CE 261/2004.
Come anche di recente riassunto dalla S.C., “la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre
Pagina 3 2009, C-402-07 (Omissis), (Omissis) e (Omissis) contro (Omissis) e C-432-07 (Omissis) e
(Omissis)
contro
; Corte di Giustizia Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11 CP_3 [...] contro (Omissis) e (Omissis), con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di CP_3
Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, (Omissis) e C-629-10 British Controparte_4
AirwaysEasyiet e International Air Transport Association-Civil Aviation Authority); difatti, in caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento unionale prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. Sez. 3, 23-01-2018, n. 1584)”
(Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7010).
Si ricorda che secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia l'art. 7 del
Regolamento CE 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto art. 6 (Corte giustizia UE grande sezione, 26/02/2013, n.11).
La Corte di Giustizia UE, sez. VIII, con sentenza del 31/05/2018, n.537, ha altresì chiarito:
- che nessuna disposizione del Regolamento fa dipendere la qualificazione di volo in coincidenza dalla circostanza che tutti i voli che lo compongono siano effettuati sullo stesso aeromobile;
- che il cambio di aeromobile che può avvenire durante un volo in coincidenza non incide su tale qualificazione;
- che rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento n. 261/2004 l'ipotesi di trasporto di passeggeri, effettuato in virtù di un'unica prenotazione, che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l'arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione, con un cambio di aeromobile.
Non è dubbia, dunque, la spettanza del diritto alla compensazione pecuniaria in fattispecie consimili a quelle oggetto di causa, avuto riguardo all'unitarietà della prenotazione effettuata dalle passeggere, irrilevante risultando invece il cambio di aeromobile, peraltro operato dalla stessa compagnia appellata.
È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda delle attrici volta a ottenere a titolo di compensazione pecuniaria il riconoscimento dell'importo di € 600,00, per ciascuna di loro,
Pagina 4 risultando oggetto di prova documentale (cfr. fascicolo di primo grado) tanto la prenotazione dei voli ET703 del 12.04.2019 (avente tratta Roma Fiumicino – Addis Abeba) ed ET837 del
13.04.2019 (avente tratta Addis Abeba – SY Be), quanto il ritardo ben superiore a tre ore maturato in relazione alla destinazione finale, stante il ritardo di oltre 16 ore del primo volo
(atterrato ad Addis Abeba, anziché alle 06:40, alle 23:13 del 13.4.2019), la conseguente perdita della coincidenza con il secondo volo (in partenza da Addis Abeba alle 09:25 del 13.4.2019) e l'effettivo arrivo nella destinazione finale solo il 16.4.2019 (oltre tre giorni dopo rispetto alla data programmata).
Il vettore aereo, non essendosi costituito in giudizio, non ha assolto all'onere di allegare e dimostrare l'imputabilità del ritardo al verificarsi di circostanze eccezionali, oltre all'inevitabilità del ritardo stesso, ai sensi dell'art. 5, par. 3, Reg. CE 261/2004.
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve conclusivamente condannarsi CP_2 al pagamento in favore delle appellanti della complessiva somma di € 1.800,00 a titolo di
[...] compensazione pecunaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004.
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_2 rifondere alle appellanti le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 e ss. mm. per lo scaglione di valore di riferimento, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, già poste a carico di in misura di euro 500,00 per compensi, CP_2 poiché l'entità dell'ulteriore somma riconosciuta in appello non comporta il mutamento dello scaglione di valore sulla scorta del quale le spese erano state liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Persona_1 Parte_2
Civitavecchia n. 842/2020, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, condanna a corrispondere ad e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 la complessiva somma di € 1.800,00, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al Parte_2 soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate per compensi in € 1.276,00, Parte_2 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari che ne hanno fatto richiesta;
Pagina 5 Civitavecchia, 31/05/2025
Pagina 6
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 116/2021 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
(c.f. , in proprio e, congiuntamente a Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori C.F._2
(c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
), rappresentate e difese dall'avv. Saverio Cicala e dall'avv. Vincenzo Del C.F._4
Gaiso, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1
- PARTE APPELLATA contumace -
Conclusioni:
Parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento di tutte le domande originariamente proposte, così decidere:
• ritenere e dichiarare applicabile il Regolamento CE n. 261/04 ai fatti di causa (ovvero, per il ritardo del volo ET703 del 12.04.2019 e per la conseguente perdita di coincidenza con il volo
ET837 del 13.04.2019);
• per l'effetto, acclarata la responsabilità dell'appellato vettore aereo per il ritardo del volo n.
ET703 del 12.04.2019 e per la conseguente perdita di coincidenza col volo n. ET837 del
13.04.2019 – che, si ricorda, hanno causato a danno degli appellanti un ritardato arrivo a destino di circa tre giorni – condannare detto vettore in persona del l.r.p.t. alla Controparte_2 corresponsione della compensazione pecuniaria di cui al Reg. Ce 261/04 pari, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata, ad € 600,00 cadauno (dunque per complessivi € 1.800,00);
Pagina 1 • condannare altresì l'appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali (anche) del presente grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 29.12.2020, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
(congiuntamente a sulle minori e ha Controparte_1 Persona_1 Persona_2 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale la compagnia aerea Controparte_2 chiedendo la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 842/2020, pubblicata in data 28.5.2020 nella causa civile R.G. n. 2556/2019, non notificata.
Come esposto nell'atto introduttivo, gli odierni appellanti “sul presupposto di aver subito danni e pregiudizi conseguenti al ritardo aereo del volo ET703 del 12.04.19 (avente tratta Roma
Fiumicino – Addis Abeba) e alla relativa perdita di coincidenza con il volo ET837 del 13.04.2020
(avente tratta Addis Abeba – SY Be), convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Civitavecchia il Vettore aereo al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo nella determinazione della perdita di coincidenza de quo e, per
l'effetto, di vederlo condannare tanto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di cui al reg. CE 261/04 (€ 600,00 cadauno, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata) quanto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti (nella specie, per il mancato godimento di tre notti acquistate presso la struttura recettizia Venilla Hotel e Spa di SY Be), per € 1.649,57#, oltre ancora al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali derivanti dalla mancata assistenza
e informazione, con vittoria di spese e competenze di lite”.
La compagnia convenuta non si costituiva in giudizio.
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea, per un verso condannando al risarcimento del danno patrimoniale subito dalle attrici, quantificato nella somma di € CP_2
1.649,57, per altro verso non riconoscendo in loro favore il diritto alla compensazione pecuniaria, invocato ai sensi del Reg. CE 261/2004.
Come unico motivo di appello, le attrici hanno lamentato la violazione della disciplina in tema di compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per inesistenza o insufficienza della motivazione, l'errata interpretazione dei documenti in atti, rassegnando le conclusioni come sopra trascritte.
L'appellata non si è costituita in giudizio, talché all'udienza del 16.4.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
Pagina 2 ***
L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda volta a ottenere il riconoscimento della compensazione pecuniaria sul presupposto dell'inapplicabilità del Reg. CE 261/2004 al volo operato dalla compagnia aerea di un Paese non appartenente all'Unione Europea, quale pacificamente è (compagnia di bandiera dell'Etiopia). Controparte_2
L'assunto è inesatto e ha condotto a una decisione erronea.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, Reg. CE 261/2004 (volto a istituire “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”), l'ambito di applicazione del Regolamento è delimitato:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
Non è in dubbio, in base alla lett. b), che il Regolamento non si applichi ai voli provenienti da Paesi extra UE, ancorché giunti a destinazione in un aeroporto situato nel territorio di un Paese
UE, qualora il volo sia operato da un vettore extra-europeo.
Tuttavia, in base alla lett. a), il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un Paese UE, a prescindere dalla destinazione e dalla nazionalità del vettore che operi il volo.
Per l'effetto, è da ritenersi assodato che alla fattispecie oggetto di causa, riguardante un volo decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino con scalo ad Addis Abeba e cambio di aeromobile per raggiungere la destinazione finale di SY Be (in Africa), debbano applicarsi le previsioni di cui al Reg. CE 261/2004, irrilevante essendo la nazionalità extra-UE del vettore aereo.
Ai fini del ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo del volo aereo trova quindi applicazione non già la disciplina generale di cui alla Convenzione di Montreal del 28.5.1999 bensì la regolamentazione speciale contenuta negli artt. 5 e 7 del Reg. CE 261/2004.
Come anche di recente riassunto dalla S.C., “la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (Corte di Giustizia 19 novembre
Pagina 3 2009, C-402-07 (Omissis), (Omissis) e (Omissis) contro (Omissis) e C-432-07 (Omissis) e
(Omissis)
contro
; Corte di Giustizia Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11-11 CP_3 [...] contro (Omissis) e (Omissis), con riferimento al volo con una o più coincidenze;
Corte di CP_3
Giustizia 23 ottobre 2012, C-581-10, (Omissis) e C-629-10 British Controparte_4
AirwaysEasyiet e International Air Transport Association-Civil Aviation Authority); difatti, in caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento unionale prevede che il vettore non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria se ha tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero se dimostra che la stessa è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (v. in tema di onere della prova in caso di ritardo aereo, Cass. Sez. 3, 23-01-2018, n. 1584)”
(Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7010).
Si ricorda che secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia l'art. 7 del
Regolamento CE 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto art. 6 (Corte giustizia UE grande sezione, 26/02/2013, n.11).
La Corte di Giustizia UE, sez. VIII, con sentenza del 31/05/2018, n.537, ha altresì chiarito:
- che nessuna disposizione del Regolamento fa dipendere la qualificazione di volo in coincidenza dalla circostanza che tutti i voli che lo compongono siano effettuati sullo stesso aeromobile;
- che il cambio di aeromobile che può avvenire durante un volo in coincidenza non incide su tale qualificazione;
- che rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento n. 261/2004 l'ipotesi di trasporto di passeggeri, effettuato in virtù di un'unica prenotazione, che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l'arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione, con un cambio di aeromobile.
Non è dubbia, dunque, la spettanza del diritto alla compensazione pecuniaria in fattispecie consimili a quelle oggetto di causa, avuto riguardo all'unitarietà della prenotazione effettuata dalle passeggere, irrilevante risultando invece il cambio di aeromobile, peraltro operato dalla stessa compagnia appellata.
È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda delle attrici volta a ottenere a titolo di compensazione pecuniaria il riconoscimento dell'importo di € 600,00, per ciascuna di loro,
Pagina 4 risultando oggetto di prova documentale (cfr. fascicolo di primo grado) tanto la prenotazione dei voli ET703 del 12.04.2019 (avente tratta Roma Fiumicino – Addis Abeba) ed ET837 del
13.04.2019 (avente tratta Addis Abeba – SY Be), quanto il ritardo ben superiore a tre ore maturato in relazione alla destinazione finale, stante il ritardo di oltre 16 ore del primo volo
(atterrato ad Addis Abeba, anziché alle 06:40, alle 23:13 del 13.4.2019), la conseguente perdita della coincidenza con il secondo volo (in partenza da Addis Abeba alle 09:25 del 13.4.2019) e l'effettivo arrivo nella destinazione finale solo il 16.4.2019 (oltre tre giorni dopo rispetto alla data programmata).
Il vettore aereo, non essendosi costituito in giudizio, non ha assolto all'onere di allegare e dimostrare l'imputabilità del ritardo al verificarsi di circostanze eccezionali, oltre all'inevitabilità del ritardo stesso, ai sensi dell'art. 5, par. 3, Reg. CE 261/2004.
In parziale riforma della sentenza impugnata, deve conclusivamente condannarsi CP_2 al pagamento in favore delle appellanti della complessiva somma di € 1.800,00 a titolo di
[...] compensazione pecunaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004.
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_2 rifondere alle appellanti le spese di lite del giudizio di appello, che si liquidano come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 e ss. mm. per lo scaglione di valore di riferimento, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per modificare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, già poste a carico di in misura di euro 500,00 per compensi, CP_2 poiché l'entità dell'ulteriore somma riconosciuta in appello non comporta il mutamento dello scaglione di valore sulla scorta del quale le spese erano state liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Persona_1 Parte_2
Civitavecchia n. 842/2020, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, condanna a corrispondere ad e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 la complessiva somma di € 1.800,00, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al Parte_2 soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate per compensi in € 1.276,00, Parte_2 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori anticipatari che ne hanno fatto richiesta;
Pagina 5 Civitavecchia, 31/05/2025
Pagina 6
Il giudice dott. Stefano Palmaccio