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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice unico, a seguito della discussione orale svoltasi all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 763/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. GULLINI ROBERTO del Foro di Ferrara;
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. BELLETTI MATTEO e dall'Avv. ALDOVINI ALBERTO del
Foro di Forlì Cesena;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
Conclusioni delle parti per Parte_1
1) Accertarsi e dichiararsiin accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nella suestesa narrativa, l'inadempimento contrattuale posto in essere da in persona del legale rappresentante p.t., per aver interrotto Controparte_1 arbitrariamente l'accordo permutativo rifiutando la cessione del materiale da
1 installazione di frutteto quale controprestazione di valore equivalente al presunto credito, così come per non aver defalcato dalla fattura oggetto di ingiunzione il valore dell'ulteriore controprestazione eseguita da
[...] per servizi ambientali prestati come da doc. 7, così dovendosi Parte_1 dichiarare la risoluzione ex art. 1453 cc dell'accordo consensuale intercorso, nonché l'invalidità, illegittimità ed inefficacia dell'azione creditoria;
2) Accertarsi e dichiararsi, in accoglimento di tutti o taluni dei motivi esposti nella suestesa narrativa, l'infondatezza e l'indeterminatezza del credito ingiunto per aver in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 applicato in fattura n. 994 del 30/04/2023 valori eccessivi per ogni tratta di servizio in essa conteggiato, in spregio agli accordi intercorsi;
3) Per l'effetto di quanto accertato, dichiarare illegittimo e/o invalido, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 107/2024 Ing. 408/2024 RG emesso il 26/02/2024 dal Tribunale di Ferrara - Giudice Dott.ssa Costanza Perri - depositato in Cancelleria e pubblicato il 27/02/2024, in questa sede opposto;
4) Condannarsi, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 come sopra meglio indicata, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi ex art. 1453 c.c. pari all'importo documentale di € 3.233,00, e/o alla diversa somma da meglio accertarsi in corso di giudizio, anche in via equitativa. Con condanna al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio, degli accessori di Legge (IVA e CPA) sulle voci imponibili. Il difensore conclude anche in via istruttoria (prova per testi;
vedi verbale udienza del 6 febbraio 2025) Per Controparte_1
Nel merito :
1) Rigettare l'opposizione proposta dall'opponente, nei confronti del decreto ingiuntivo ingiuntivo n°107/2024, R.G. n°408/2024 emesso a favore di dal Tribunale di Ferrara in data 26-27/02/2024 e la domanda Controparte_1 riconvenzionale con essa e in essa dispiegata, in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto oltrechè non provata e, per l'effetto, confermare tale decreto ingiuntivo, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. 2) Condannare, comunque e in ogni caso, la società Parte_1 in persona del suo legale r.p.t. Sig.ra , a corrispondere alla Persona_1 la somma di €11.590,00, oltre interessi moratori ex Parte_2 art. 4 D.Lgs. n°231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture al saldo, o quella maggiore o
2 minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per tutti i motivi e i titoli esposti nella narrativa del presente atto. 3) In via riconvenzionale dichiarare risolto per grave inadempimento contrattuale di il contratto di permuta concluso con Parte_1 Parte_1 nel novembre 2022, per tutti i motivi e i titoli esposti nella Controparte_1 narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite. Il difensore conclude anche in via istruttoria (prova per testi ed ordine di esibizione;
vedi verbale udienza conclusiva).
Svolgimento del processo
La società (d'ora in poi anche solo ) ha agito Controparte_1 CP_1
in via monitoria per richiedere alla società (d'ora in Parte_1
poi anche solo il pagamento della somma di €11.590,00 derivante Pt_1
da prestazioni di trasporto effettuate a suo favore come da fattura n.994 del 30 aprile 2023 (doc.1) il cui pagamento era stato inutilmente sollecitato mediante diffida ricevuta il 7 agosto 2023(doc.2).
Il Tribunale di Ferrara ha emesso il decreto n.107/2024 pubblicato il 27 febbraio 2024 di ingiunzione ad di pagare ad Parte_1
la predetta somma, oltre interessi ex art.4 e 5 d. lgs Controparte_1
231/2002 ed il rimborso delle spese legali.
La società ingiunta ha proposto tempestiva opposizione (notifica decreto ingiuntivo 27 febbraio 2024 -scadenza domenica 7 aprile 2024- citazione in opposizione lunedì 8 aprile 2024 ex art.155 comma 4 c.p.c.) chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il risarcimento dei danni per inadempimento della controparte agli accordi intercorsi – di cui a breve- quantificando il danno in €3233,00 o la diversa somma di giustizia, con vittoria di spese.
Ha dedotto società che si occupa di disboscamento, Parte_1
abbattimento alberi e frutteti, movimento terra, smaltimento materiali e piccole manutenzioni edili (certificato CCIAA doc.2 opponente) che erano
3 intercorsi con accordi verbali che avevano ad oggetto lo scambio CP_1
tra servizi di trasporti, da un lato, prestazioni di servizi ambientali e cessione di materiale dall'altro.
In esecuzione di tale accordo aveva eseguito servizi di trattamento Pt_1
di piante da frutto presso la sede di in quanto quest'ultima aveva CP_1
necessità di destinare alberi da frutto già estirpati ad un impianto di biomasse presso Sorgenia Bioenergie s.p.a. mentre eseguiva alcuni CP_1
trasporti, per la precisione numero 26 trasporti di legname derivante dall'estirpazione di un frutteto della quale si stava occupando Pt_1
(percorso: da Copparo e Riva del Po ad Argenta presso l'impianto di Sorgenia
Bioenergie). L'accordo era che avrebbe trasportato il materiale CP_1
per il prezzo di €250 a tratta mentre avrebbe dovuto cedere ad Pt_1
– oltre ai servizi di cui si è detto- pali di cemento dismessi, rete CP_1
antigrandine usata, manichette, cavi d'acciaio usati, al fine di permettere a quest'ultima l'impianto di un nuovo frutteto.
A seguito del trattamento degli alberi da destinare a sottoprodotto presso la sede di era stata emessa una fattura pro-forma di € 2342,40 in CP_1
data 30 novembre 2022 (doc.7); inoltre, nel medesimo periodo, era stata messo a disposizione il materiale per impiantare il nuovo frutteto.
tuttavia non ritirava il materiale, contestandone il valore, e CP_1
fatturava i trasporti eseguiti ad un valore superiore a quanto concordato ossia ad €365,38 per ogni tratta.
La fattura inviata da il 14 luglio 2023 veniva contestata da CP_1
invocando gli accordi inter partes (doc.8 opponente). Pt_1
peraltro dovette far smaltire parte del materiale (manichette e rete Pt_1
antigrandine) conservato per subendo costi per €3233,00 come CP_1
da fattura della ditta EL GI e formulario di rifiuto (doc.9 opponente).
4 La società opponente ha quindi dedotto in punto di diritto l'inadempimento della controparte agli accordi di permuta (art.1552 c.c.) ed ha conseguentemente chiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno costituito dai costi sopportati per lo smaltimento del materiale non ritirato da . CP_1
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto Controparte_1
dell'opposizione o comunque la condanna della controparte al pagamento della somma di €11.590 oltre interessi moratori ex art.4 d. lgs n.231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle singole fatture al saldo. In via riconvenzionale l'opposta ha chiesto la risoluzione del contratto di permuta per grave inadempimento della controparte.
Ha precisato l'opposta che effettivamente nel novembre 2022 era stato verbalmente concluso un accordo di permuta, ma di contenuto diverso da quello esposto dalla controparte.
A fronte dei trasporti effettuati, avrebbe dovuto cedere materiale Pt_1
usato (pali cemento, rete antigrandine, cavi acciaio ecc.) dello stesso valore dei trasporti.
Ha negato quindi sia di avere pattuito in permuta prestazioni di CP_1
servizi di trattamento alberi, non possedendo la stessa terreni agricoli né piante da frutto di qualsiasi genere, sia di avere pattuito il prezzo di €250 a tratta per i trasporti.
Ha negato che in proprio favore siano stati eseguiti servizi di cui alla fattura pro-forma di € 2342,40 in data 30 novembre 2022 (doc.7 . Pt_1
Quanto alla merce proposta in permuta, che non era stata visionata al momento dell'accordo, la stessa non era stata accettata perché, allorquando in un secondo momento la si era potuta vedere, si era constatato che era priva di
5 valore essendo costituita da materiale da discarica, come ammesso dalla controparte.
ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e in via CP_1
riconvenzionale la risoluzione della permuta per inadempimento della controparte.
Nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c. ha ribadito di avere Pt_1
effettuato in San Bartolomeo in Bosco un trattamento di alberi per trasformarli in sottoprodotti e che risulta da certificati catastali che il legale rappresentante di sig. e la di lui moglie possiedano terreni in Ferrara, CP_1 Per_2
proprio a San Bartolomeo in Bosco via Masi 575 e dintorni. Quanto al materiale dato in permuta il ne conosceva la qualità perché era stato Per_2
informato della provenienza dello stesso, era stato visto e scelto al momento della definizione dell'accordo e concordemente valutato in €15.000. Dopo il rifiuto di di ritirare la merce, minima parte di essa era stata smaltita Per_2
perché ingombrante e non facilmente ricollocabile sul mercato.
Nella seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. ha ribadito e CP_1
contestato che sia stata resa alla società alcuna prestazione di riduzione a sottoprodotto di alberature. Gli estratti catastali se dimostrano la proprietà di terreni da parte dei coniugi non dimostra che le prestazioni che si Per_2
assume essere dedotte in permuta siano state rese a favore di CP_1
[...]
Quanto al valore dei beni offerti in permuta deduce di non avere CP_1
mai riconosciuto alcun valore ai medesimi perché gli stessi non ne avevano, come dimostrato dal fatto che in parte il materiale è stato smaltito e che dovrà essere smaltito il resto come dedotto da che ha chiesto sul punto la Pt_1
prova per testi.
6 Ribadite nelle ulteriori memorie le proprie posizioni ed articolate ulteriori istanze istruttorie, alle udienze del 12 settembre 2024, 16 ottobre 2024 e 30 ottobre 2024 era esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie la causa era discussa oralmente all'udienza del 6 febbraio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Come si nota dalle posizioni espresse dalle parti in punto di “permuta” la mancanza di prova scritta dell'accordo importa che i contendenti esprimano opinioni diverse sul suo contenuto: a partire dall'oggetto della “permuta” per proseguire sul valore o prezzo dei beni oggetto del contratto, sull'avvenuta visione o meno della merce in momento concomitante all'accordo.
La parte opponente intende dare prova testimoniale degli accordi.
La prova testimoniale dei contratti, tuttavia, non può essere ammessa, per esplicito disposto dell'art.2721 comma 1 del codice civile.
I capitoli di prova articolati da sono tesi alla dimostrazione del Pt_1
contenuto dell'accordo (“al fine di provare il contenuto dell'accordo permutativo pattuito tra le parti le singole obbligazioni sinallagmatiche di cui le parti si erano date reciproco consenso, si chiede sia ammessa prova testimoniale (pag.1 della seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. “…“vero che..si accordarono per..” “vero che in esecuzione di tale accordo…..”) e non sono pertanto ammissibili.
L'inammissibilità ex lege di tale genere di prova comporta l'irrilevanza di capitoli di contorno o conseguenti, peraltro in gran parte contenenti giudizi, come per esempio riguardo alla qualità della merce (..avendo visto che era di buona qualità il materiale era accettato…memoria ex art.171 ter n.2
. Pt_1
7 L'unico dato che può essere valutato in questa sede è quanto emerge dalle allegazioni di non contestate dalla controparte ossia che un accordo Pt_1
vi è stato e che aveva ad oggetto da un lato l'effettuazione di trasporti da parte di e dall'altro la consegna di materiale usato (pali di cemento, CP_1
rete antigrandine, cavi acciaio, manichette, cappucci e distanziali) di valore equivalente ai plurimi trasporti.
Altro dato pacifico è che ha effettuato i trasporti di cui alla CP_1
fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo (vedi anche pag.4 prima memoria ex art.171 ter . Pt_1
Deve pertanto escludersi che l'accordo tra le parti avesse ad oggetto le cosiddette “prestazioni ambientali” che assume di avere svolto in Pt_1
San Bartolomeo in Bosco a favore di . CP_1
Né è provato che i trasporti dovessero essere effettuati al prezzo di €250 per tratta.
Peraltro il fatto che il contratto con non avesse ad oggetto le CP_1
prestazioni ambientali risulta per tabulas dalla nota di cui al doc.
8. fascicolo opponente. Nel contestare a controparte la fattura oggetto di causa inviata per il pagamento il 14 luglio 2023 la società esponeva il contenuto Pt_1
dell'accordo, di natura confessoria per i fatti sfavorevoli alla parte che scrive, ossia la legale rappresentante di (art.2730 c.c.) “..nel mese di Pt_1
novembre io e il sig. abbiamo proceduto ad effettuare un Parte_3
accordo, questo accordo prevedeva da parte del sig. di effettuare Pt_3
viaggi alla società Sorgenia per mio conto, e da parte mia prevedeva nel vendergli la mia merce ovvero: pali in cemento usati, rete anti-grandine usata, cavi d'acciaio usati, manichetta usata, cappucci usati e infine i distanziali usati, il costo della mia merce ammontava ad €15.000 più Iva, quindi abbiamo concordato che avremmo fatto uno scambio equo. Quando
8 però il sig. ha concluso i viaggi, ha deciso constatato che secondo lui Pt_3
la mia merce ammontava soltanto a €5000,00 più iva, quindi l'accordo per questo è saltato. Oltre a questo dato che non voleva più la mia merce ho dovuto procedere personalmente con dei costi in più a smaltire la mia merce.
Per questo la fattura non può essere valida..”.
Nessun riferimento, quindi, alle prestazioni ambientali svolte a San
Bartolomeo in Bosco da Pt_1
§§§
Ciò precisato, tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale che non appare definibile come permuta.
La permuta di cui all'art.1552 del codice civile è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro”.
Orbene, se ha promesso il trasferimento della proprietà di cose, Pt_1
non ha promesso il trasferimento della proprietà né di cose né di CP_1
altri diritti.
Trattasi invece di un accordo di prestazione in luogo dell'adempimento secondo il quale il pagamento di plurimi servizi di trasporto sarebbe stato effettuato non in denaro bensì mediante trasferimento della proprietà di beni mobili descritti (pali in cemento usati, rete anti-grandine usata, cavi d'acciaio usati, manichetta usata, cappucci usati e infine i distanziali usati) ma non concretamente visti dal creditore, di valore equivalente.
Tale tipo di contratto, noto come “datio in solutum” è regolato dall'art.1197 del codice civile.
A mente dell'art.1197 comma 1 del codice civile “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di
9 valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita”.
L'art.1197 comma secondo prosegue dicendo: “se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi della cosa secondo le norme sulla vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno”.
Nel caso di specie , pur avendo accettato di ricevere i beni offerti CP_1
dalla controparte in luogo del pagamento, non ha liberato il debitore perché la merce, una volta presa visione della sua consistenza, non aveva valore equipollente al prezzo dei servizi espletati.
La società di trasporti ha quindi correttamente chiesto la risoluzione del contratto, per inadempimento della controparte, la quale ha offerto in pagamento beni di valore non equivalente.
In altre parole ha eseguito esattamente la prestazione, mentre CP_1
onerata della prova di avere adempiuto esattamente, ossia di avere Pt_1
offerto in pagamento beni di valore equivalente ai servizi ricevuti, non ha adempiuto al suo onere (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
Sotto altro profilo può dirsi che il creditore, ritenendo che la cosa data in pagamento non fosse della consistenza promessa, essendo almeno in parte materiale viziato perché inutilizzabile, aveva il diritto di respingere la “datio in solutum” ed esigere la prestazione originaria, ossia il pagamento in denaro, ai sensi del comma secondo dell'art.1197 c.c..
Che parte dei beni sia stato conferito in discarica è comprovato dal doc. 9 allegato all'opposizione.
Se ne deduce che l'accordo di prestazione il luogo dell'adempimento intercorso tra le parti nel novembre 2022 deve essere risolto e che
[...]
[...
[...] deve corrispondere alla controparte il prezzo dei trasporti Parte_4
effettuati.
Né può dirsi che il prezzo di ogni trasporto sia eccessivo rispetto a quello concordato, in quanto non vi è prova di diverso accordo sul prezzo, né che sia eccessivo in sé, non essendo stata dedotta alcuna concreta circostanza di fatto che permetta di effettuare tale valutazione.
Se ne deduce che l'opposizione deve essere respinta.
Trattandosi di accordo commerciale, si applicano gli interessi di cui al d. lgs
231/2002 secondo gli artt.4 e 5 esplicitamente citati nell'ingiunzione.
§§§
Le spese del processo di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri tra il minimo ed il medio di cui al DM 55/2014 per la fascia di valore della causa in €3100 per compensi avvocato (€600 per studio, €500 fase introduttiva, €1000 fase trattazione, €1000 fase decisionale) oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, oltre il rimborso di €118,50 per contributo unificato.
P.q.m.
Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.107/2024 del Tribunale di
Ferrara.
Condanna a corrispondere alla controparte le spese di Parte_1
lite che liquida in €3100 per compensi di avvocato, oltre al 15% sui compensi per spese forfettarie, €118,50 per rimborso contributo unificato, Iva e Cpa.
Così deciso in Ferrara l'8 marzo 2025
IL GIUDICE Monica Bighetti
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