TRIB
Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da ( ; CP_1 Parte_1 C.F._1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dichiarando parte ricorrente invalida al 100%, con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, sin da ottobre 2024
Pertanto,
DICHIARA la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.
18/80 e L. 508/88, sin da ottobre 2024; considerata la decorrenza del beneficio, compensa le spese di lite;
pone a carico di le spese di CTU, come separatamente liquidate CP_1
Agrigento, 27.3.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da ( ; CP_1 Parte_1 C.F._1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in
Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dichiarando parte ricorrente invalida al 100%, con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, sin da ottobre 2024
Pertanto,
DICHIARA la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.
18/80 e L. 508/88, sin da ottobre 2024; considerata la decorrenza del beneficio, compensa le spese di lite;
pone a carico di le spese di CTU, come separatamente liquidate CP_1
Agrigento, 27.3.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano