Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 218/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 53/2021 pubblicato il 12.1.2021
dal Tribunale di Reggio Calabria e vertente tra
, con sede in Reggio Calabria, Via SS. Jonica 106, Km Parte_1
11, Frazione Pellaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Forte (PEC ) Email_1
-APPELLANTE-
[...
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Adamo (fax
0984/452859, pec;
Email_2
Controparte_2
- in persona legale rappresentante pro tempore, con l' avv. A. Manuela Nucera - PEC
e Email_3 Email_4
rappresentante pro-tempore., rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Triolo, Dario
Adornato, . Avv. Angela Fazio e , sia congiuntamente CP_4 Controparte_5
che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1
di Roma in data 21.07.2015 (repertorio 80974 – rogito 21569); notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_5
- APPELLATI-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14 novembre 2019 la società odierna appellante chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dei seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito : n.39420190002908558, n. 09420180015442863,
n. 09420190019744302, n. 39420190000498545, n. 39420190000271709, n.
39420190000210245, n. 39420180002815979, n. 39420180000336927, n.
39420180000085625, n. 39420170003462249, n. 39420190002032439.
Chiedeva di annullare il ruolo ed il debito sottostante, deducendo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o nullità/inesistenza della notifica dei titoli, deducendo di averne avuto conoscenza solo in data 14/10/2019 dall' estratto di ruolo rilasciato presso gli sportelli dell' . Controparte_6
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli avvisi e la necessità di prova della stessa.
Resistendo , e , il tribunale ha preliminarmente riconosciuto l'esistenza dell' CP_3 CP_7 CP_2
interesse ad agire ma ha poi rigettato l'opposizione, la ricorrente al rimborso delle spese processuali.
In particolare il tribunale :
ha disatteso tutte le eccezioni di natura formale , proposte dalla società per inficiare la validità
e l'efficacia dei documenti - attestanti la notifica di cartelle e avvisi - prodotti dalle controparti;
ha escluso fosse maturata la prescrizione, rilevando che:
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l' aveva provato le notifiche avvenute tra il 2017 e il 2019 degli avvisi di addebito, senza tempestiva opposizione;
quanto alle cartelle, la contribuzione era del 2016, 2017 2018 per cui in ogni caso non erano decorso il termine di prescrizione quinquennale;
in ogni caso l' aveva prodotto prova della notifica telematica e tanto era Controparte_6
sufficiente a escludere la prescrizione.
Pa Avverso la sentenza ha proposto appello la;
hanno resistito gli appellati.
Dopo alcuni rinvii d' ufficio, comunicato il decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note di trattazione scritta nel termine del 19.5.2023.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024
Motivi della decisione
Come sopra riportato, il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione sia nel merito, che in relazione a taluni vizi formali dei titoli e della loro notificazione.
Ora nella verifica della stessa ammissibilità del gravame occorre partire da un principio ormai consolidato per il quale “Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un' opposizione all'esecuzione e un' opposizione agli atti esecutivi,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all' opposizione agli atti esecutivi “(Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010; conformi Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20816 del
29/09/2009).
Ciò posto, va dato atto che sul merito l'appellante ha prestato acquiescenza, non avendo contrastato l'assorbente rilievo del primo giudice secondo cui non poteva essere maturata in ogni caso alcuna prescrizione considerato che la contribuzione veniva richiesta a partire dall'anno 2016 ed il ricorso veniva presentato nel novembre 2019 , cui seguiva la costituzione dei due enti impositori (i quali insistevano nella richiesta di pagamento della contribuzione omessa) e dell' agente della riscossione dal 3 al 31 dicembre 2020.
È vero che la rubrica dell'ultimo motivo di gravame fa riferimento a una presunta mancata valutazione in primo grado delle contestazioni sul merito della richiesta di pagamento, ma
In realtà viene solo ribadita la doglianza precedentemente sviluppata sulla irregolarità o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, insistendo sul disconoscimento effettuato e sulla insufficienza probatoria di quanto prodotto dalle controparti.
Passando all'esame degli altri motivi di gravame, va considerato che i primi due , con i quali si insiste nella sussistenza dell' interesse ad agire nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo e nella qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sono inammissibili per carenza di interesse, avendo il primo giudice pronunciato in senso conforme.
Per tale motivo nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile fatta eccezione per talune tassative fattispecie, in ipotesi applicabile secondo la sentenza delle
SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 ai procedimenti pendenti, essendosi nel caso concreto formato il giudicato interno per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
Con altro motivo si eccepisce per la prima volta la nullità della costituzione dell'
[...]
deducendo l'obbligo in capo alla gente di non avvalersi per le Controparte_6
proprie controversie di legali esterni alla struttura.
E' infondato, osservando che la questione del patrocinio dell' per Controparte_6
mezzo degli Avvocati del libero foro è stata risolta dalle Sezioni Unite n.30008/2019, statuendo che :
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche Controparte_8
di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs.
n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, CP_1
la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).
Con gli altri motivi si contesta:
che il primo giudice non abbia tenuto conto del disconoscimento della documentazione depositata dalla controparte e della necessità che venissero prodotti gli originali per provare l'avvenuta notifica;
che a seguito del disconoscimento e in mancanza di istanza di verificazione delle scritture così disconosciute, quest'ultime dovevano ritenersi inutilizzabili;
che le firme, il timbro e il bollo dell'ufficio non fossero apposti o fossero illeggibili o parzialmente sbiaditi;
la non riconducibilità delle firme alla ricorrente, nonché degli avvisi di ricevimento rispetto agli atti comunicati, poiché erano state depositate due facciate disgiunte tra loro e non emergeva alcun elemento di collegamento tra cartolina e presunto atto notificato;
l'illegittimità sotto svariati profili delle notifiche effettuate a mezzo PEC , per mancate i indicazione e certificazione dei referti , per il formato utilizzato quale documento informatico e perché non provato che l'indirizzo utilizzato alla data di notifica degli atti estrattivi appartenesse alla società opponente;
l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante Parte_2
non proviene dagli elenchi pubblici.
[...]
Ora, a prescindere dal fatto che alcune di queste doglianze sono solo riproposte senza censurare specificamente l'argomento con cui il primo giudice le ha disattese, mentre altre sono state proposte inammissibilmente per la prima volta con il gravame (si pensi all'eccezione basato sull' indirizzo Elettronica utilizzato dall'agente della riscossione), è assorbente rilevare che tutti questi motivi integrano opposizione agli atti esecutivi Che si sarebbe dovuto proporre al riguardo ricorso per Cassazione e non appello. Ai sensi dell'articolo 118 disp att cpc può richiamarsi la motivazione resa da questa Corte nella sentenza n. 360/2022 pubbl. il 14/07/2022 :
<< Con l'impugnazione l'appellante si duole dell'omessa valutazione da parte del Tribunale
delle censure sollevate in relazione alla prova della notifica sollevata in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti .
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del disconoscimento di conformità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in difetto della produzione dell'originale .
Nessuna motivazione sarebbe stata compiuta al riguardo né tantomeno il Tribunale avrebbe considerato che non essendo stata chiesta la verificazione dalla controparte i documenti non sarebbero stati utilizzabili ... non sarebbe stata dimostrata la notifica ... in mancanza della produzione delle matrici delle cartelle e degli originali degli avvisi ...
l'appellante ha sostenuto che le firme sarebbero illeggibili, il bollo dell'ufficio distribuzione non sarebbe apposto o in parte sbiadito, non sarebbe leggibile la data del timbro, le copie prodotte disgiuntamente su fogli separati non sarebbero in grado di garantirne la corrispondenza ... sarebbero state prodotte due facciate disgiunte ( fronte e retro) degli avvisi di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito nonché del preavviso di fermo amministrativo.
Sul retro degli avvisi di ricevimento non vi sarebbe stato alcun riferimento come il numero di raccomandata il numero di avviso di addebito o di cartella e sarebbe stata prodotta solo una facciata delle presunte raccomandate.
La contestazione non sarebbe stata generica ma avrebbe avuto la funzione di chiedere al giudice di ordinare al concessionario la produzione degli originali ...
L'appello è inammissibile ... le ragioni di impugnativa correlate alla assunta irregolarità/mancata notifica dei titoli ( cartelle, avvisi di addebito) ed atti della riscossione costituiscono opposizioni agli atti esecutivi concernendo profili formali della procedura della riscossione mediante ruolo, sicché il rimedio dell'appello è inammissibile essendo possibile proporre avverso la decisione del primo giudice unicamente il ricorso straordinario in
Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Il vizio in questione, rilevabile "ex officio" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15275 del
04/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 674 del
18/01/2016, entrambe con riferimento alla vigenza della disposizione dell'art. 616 c.p.c. che prevedeva la inappellabilità delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ), determina l'inammissibilità del gravame.
Infatti, attraverso la contestazione della notifica si deduce una violazione della sequenza legale ovvero del "quomodo" della riscossione che, come tale, traduce in un motivo di opposizione ex art. 617, cod. proc. civ.
Ovviamente sono attratte alla cognizione del giudice dell'impugnativa competente a conoscere del gravame delle opposizioni agli atti esecutivi ( Cassazione) tutte le questioni - funzionali ad illustrare l'idoneità della contestazione della notifica-inerenti la prova della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, oltre la ritualità o meno della stessa ... E' chiaro che la qualificazione della natura delle censure fatte valere come riconducibili al novero delle opposizioni agli atti esecutivi, in difetto della valutazione esplicita del Tribunale, può essere compiuta in appello non ostandovi alcun esplicito giudicato >>.
Anche nel caso in esame in relazione ai riportati vizi di natura esclusivamente formale alcuna qualificazione è stata operata dal primo giudice, sicché l'appello va dichiarato inammissibile.
Non ignora questo Collegio che i vizi di omessa o irregolare notifica di cartelle e avvisi possono essere eccepiti anche al solo fine di recuperare la tempestività dell'opposizione e sono altresì funzionali all'eccezione di prescrizione, integrando dunque questione inerente al merito della pretesa creditoria, ma nel caso di specie come già detto sul merito è caduto il giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 e succ. mod. tabella 12 IV scaglione ,valori medi dimezzati stante la semplicità delle questioni trattate.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da , in persona del legale Parte_1
CP_ rappresentante pro tempore nei confronti dell' , e Controparte_6
CP_ e avverso la sentenza n. 53/2021 pubblicata il 12.1.2021 dal Tribunale-GL di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuno degli appellati.
3) ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti ) Il Presidente
(dott. Massimo Gullino)