TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6408 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
Intilisano e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2
atti, dall'Avv. Mauro Lizzio e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità Parte_1
di proprietario di un appartamento facente parte del condominio sito in Messina,
[...]
, proponeva impugnazione avverso la delibera condominiale adottata Controparte_1
in data 28 giugno 2018, con cui l'assemblea dei condomini di predetto condominio ha approvato il bilancio consuntivo relativo al periodo luglio 2017/gennaio 2018, riconoscendo un debito a carico dell'odierno attore per quote condominiali non pagate.
A sostegno dell'azione proposta, l'attore premetteva, innanzitutto, di aver svolto le mansioni di amministratore del convenuto nel periodo antecedente al 20 CP_1
maggio 2008; deduceva, quindi, di essere titolare di un credito nei confronti del convenuto pari a € 6.211,08, quali compensi non riscossi per l'attività CP_1
prestata e a titolo di anticipazioni dallo stesso effettuate e di un ulteriore credito per somme pari ad € 1.820,92 relative al periodo 1° gennaio 2008/20 maggio 2008; eccepiva, dunque, la sussistenza di un accordo concluso con l'allora amministratrice
, attuato anche durante il periodo riferibile al mandato Controparte_3
dell'amministratrice , con cui si era ritenuto e deciso di portare in Parte_2
compensazione il credito vantato dal Sig. con le quote condominiali future. Pt_1
Rilevava, pertanto, l'odierno attore l'illegittimità della delibera assunta in data 28 giugno 2018, avendo l'assemblea dei condomini provveduto ad approvare il bilancio riferito al periodo luglio 2017/gennaio 2018, riconoscendo un debito a carico del condomino e mancando di porre lo stesso in compensazione con il credito Pt_1
vantato dal medesimo condomino. Concludeva, dunque, il sig. chiedendo Pt_1
l'annullamento della delibera impugnata nella parte in cui veniva ritenuto debitore e di accertare e dichiarare che lo stesso è creditore, nei confronti del , alla CP_1
data del 20 maggio 2008, della somma di € 8.032,00, condannando il al CP_1
pagamento di suddetta somma, oltre interessi a decorrere dal 20.05.2008, detratte le somme già oggetto di compensazione.
Si costituiva in giudizio il condominio " , contestando Controparte_1
integralmente le asserzioni di parte avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare del 28 giugno
2018 e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, con vittoria di spese e compensi. Più precisamente, il resistente eccepiva CP_1
come, dai documenti contabili dello stesso (bilanci, piani di riparto, verbali di assemblea), non emergesse alcun rapporto debitorio nei confronti dell'attore, evidenziando altresì il difetto di qualsivoglia documentazione volta a dimostrare l'effettiva conclusione di un accordo di compensazione e la ratifica dello stesso da parte dell'assemblea dei condomini.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 12 aprile 2019, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 30 aprile 2019.
Ammessa la chiesta prova testimoniale, all'udienza del 2 dicembre 2022 veniva sentita la teste , quale amministratrice del convenuto, Parte_2 CP_1
da giugno 2017 a dicembre 2017.
All'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
IN DIRITTO
Le doglianze mosse da parte attrice avverso il deliberato assembleare del 28 giugno 2018, adottato dal convenuto e in questa sede impugnato, non CP_1
meritano accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
Quanto dedotto da parte attrice all'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio e negli ulteriori atti di parte è rimasto sfornito di prova in giudizio.
L'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale principio assurge a criterio di decisione laddove non si sia pervenuti alla prova dell'esistenza del fatto posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, ponendo così la carenza di prova a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte attrice appare del tutto insufficiente e, quindi, non idonea a dimostrare tanto l'effettiva sussistenza di un credito del Pt_1
nei confronti del quanto l'ammontare dello stesso. CP_1 La somma di cui il sarebbe debitore nei confronti del sig. , la CP_1 Pt_1
cui mancata considerazione inficerebbe la correttezza del bilancio e, di conseguenza, la legittimità della delibera di approvazione dello stesso, non è stata provata né nell'an né nel quantum.
Più precisamente, dal verbale di consegna della documentazione relativa al condominio, sottoscritto dal quale amministratore uscente e dalla sig. Pt_1 CP_4
quale amministratore subentrante, si evince che il primo ha trattenuto la
[...]
documentazione inerente alla propria gestione, non dimostrando tale documento null'altro se non che ciò ha certamente impedito al nuovo amministratore di assumere completa contezza dell'attività svolta dal durante il suo mandato. Pt_1
D'altra parte, nemmeno il piano di riparto delle spese per l'anno 2007 versato in atti prova alcunché, atteso che suddetta documentazione, in assenza del relativo bilancio, non risulta idonea a dimostrare né l'effettivo pagamento delle spese né che le stesse siano state coperte per mezzo di anticipazioni da parte dell'amministratore.
Allo stesso modo, la pec datata 14.12.2017, inviata dall'attore all'indirizzo dell'amministratrice , peraltro rimasta priva di riscontro, non appare Parte_2
idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di un credito del verso il condominio Pt_1
e l'ammontare dello stesso o l'asserita compensazione.
Inoltre, nessun bilancio preventivo e/o consuntivo relativo alla gestione è Pt_1
stato dallo stesso prodotto, con la conseguenza che quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla mancanza di una voce di debito a suo favore all'interno del bilancio per cui
è causa appare del tutto sfornito di prove a supporto, essendo il bilancio l'unico strumento da cui è possibile ricavare la sussistenza di rapporti creditori e debitori in capo al condominio.
Sul punto, occorre evidenziare che l'insufficienza del quadro probatorio allegato a supporto della pretesa azionata in giudizio non appare mitigata in forza dell'applicazione del principio di matrice giurisprudenziale della c.d. vicinanza o prossimità della prova;
tale principio, difatti, non costituisce una deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. ma, al contrario, funge da correttivo all'astrattezza di tale principio, operando solo allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi dai fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In tali casi, dunque, tale principio non autorizza deroghe alla regola della ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma opera quale criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533;
Cass., Sez. 3, 22/04/2022, n. 12910).
Occorre, inoltre, rilevare che nulla è stato documentalmente dimostrato in ordine all'asserita estinzione dei debiti per quote condominiali attraverso l'istituto della compensazione.
Sul punto, la teste , escussa nel corso dell'udienza del 2 Parte_2
dicembre 2022, ha dichiarato “Che io ricordi non ho fatto alcun accordo di compensazione con il IG , anzi credo di ricordare di avergli inviato una Pt_1
lettera di messa in mora per richiedere il pagamento di quote condominiali;
a mio ricordo l'amministratrice mi segnalò che il IG non pagava le CP_3 Pt_1
quote ordinarie e straordinarie perché doveva recuperare un credito verso il condominio, che risaliva alla sua gestione di amministratore ed al contempo mi disse che però questa posizione creditoria del IG si era esaurita durante Pt_1
l'amministrazione della stessa ”. CP_3
In ordine al riconoscimento o meno del debito in favore dell'attore, la teste ha altresì precisato “Non ho fatto alcun riconoscimento di debito, per quello chi ricordo, in favore del , anche perché ritengo non rientrasse nei miei compiti”. Pt_1 Com'è evidente, nemmeno le dichiarazioni testimoniali valgono a confortare quanto sostenuto dall'attore, restando così totalmente sfornite di prova le asserzioni di cui agli atti e alle memorie di parte attrice.
In definitiva, alla luce delle risultanze processuali e, nello specifico, atteso quanto dichiarato dalla teste e considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione da cui desumere l'origine e l'entità del credito invocato dal sig. , deve Parte_1
rigettarsi la domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.T. Dott. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 14 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6408 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario
Intilisano e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in CP_2
atti, dall'Avv. Mauro Lizzio e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in qualità Parte_1
di proprietario di un appartamento facente parte del condominio sito in Messina,
[...]
, proponeva impugnazione avverso la delibera condominiale adottata Controparte_1
in data 28 giugno 2018, con cui l'assemblea dei condomini di predetto condominio ha approvato il bilancio consuntivo relativo al periodo luglio 2017/gennaio 2018, riconoscendo un debito a carico dell'odierno attore per quote condominiali non pagate.
A sostegno dell'azione proposta, l'attore premetteva, innanzitutto, di aver svolto le mansioni di amministratore del convenuto nel periodo antecedente al 20 CP_1
maggio 2008; deduceva, quindi, di essere titolare di un credito nei confronti del convenuto pari a € 6.211,08, quali compensi non riscossi per l'attività CP_1
prestata e a titolo di anticipazioni dallo stesso effettuate e di un ulteriore credito per somme pari ad € 1.820,92 relative al periodo 1° gennaio 2008/20 maggio 2008; eccepiva, dunque, la sussistenza di un accordo concluso con l'allora amministratrice
, attuato anche durante il periodo riferibile al mandato Controparte_3
dell'amministratrice , con cui si era ritenuto e deciso di portare in Parte_2
compensazione il credito vantato dal Sig. con le quote condominiali future. Pt_1
Rilevava, pertanto, l'odierno attore l'illegittimità della delibera assunta in data 28 giugno 2018, avendo l'assemblea dei condomini provveduto ad approvare il bilancio riferito al periodo luglio 2017/gennaio 2018, riconoscendo un debito a carico del condomino e mancando di porre lo stesso in compensazione con il credito Pt_1
vantato dal medesimo condomino. Concludeva, dunque, il sig. chiedendo Pt_1
l'annullamento della delibera impugnata nella parte in cui veniva ritenuto debitore e di accertare e dichiarare che lo stesso è creditore, nei confronti del , alla CP_1
data del 20 maggio 2008, della somma di € 8.032,00, condannando il al CP_1
pagamento di suddetta somma, oltre interessi a decorrere dal 20.05.2008, detratte le somme già oggetto di compensazione.
Si costituiva in giudizio il condominio " , contestando Controparte_1
integralmente le asserzioni di parte avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare del 28 giugno
2018 e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, con vittoria di spese e compensi. Più precisamente, il resistente eccepiva CP_1
come, dai documenti contabili dello stesso (bilanci, piani di riparto, verbali di assemblea), non emergesse alcun rapporto debitorio nei confronti dell'attore, evidenziando altresì il difetto di qualsivoglia documentazione volta a dimostrare l'effettiva conclusione di un accordo di compensazione e la ratifica dello stesso da parte dell'assemblea dei condomini.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 12 aprile 2019, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 30 aprile 2019.
Ammessa la chiesta prova testimoniale, all'udienza del 2 dicembre 2022 veniva sentita la teste , quale amministratrice del convenuto, Parte_2 CP_1
da giugno 2017 a dicembre 2017.
All'udienza del 4 ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
IN DIRITTO
Le doglianze mosse da parte attrice avverso il deliberato assembleare del 28 giugno 2018, adottato dal convenuto e in questa sede impugnato, non CP_1
meritano accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
Quanto dedotto da parte attrice all'interno dell'atto introduttivo del presente giudizio e negli ulteriori atti di parte è rimasto sfornito di prova in giudizio.
L'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale principio assurge a criterio di decisione laddove non si sia pervenuti alla prova dell'esistenza del fatto posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, ponendo così la carenza di prova a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte attrice appare del tutto insufficiente e, quindi, non idonea a dimostrare tanto l'effettiva sussistenza di un credito del Pt_1
nei confronti del quanto l'ammontare dello stesso. CP_1 La somma di cui il sarebbe debitore nei confronti del sig. , la CP_1 Pt_1
cui mancata considerazione inficerebbe la correttezza del bilancio e, di conseguenza, la legittimità della delibera di approvazione dello stesso, non è stata provata né nell'an né nel quantum.
Più precisamente, dal verbale di consegna della documentazione relativa al condominio, sottoscritto dal quale amministratore uscente e dalla sig. Pt_1 CP_4
quale amministratore subentrante, si evince che il primo ha trattenuto la
[...]
documentazione inerente alla propria gestione, non dimostrando tale documento null'altro se non che ciò ha certamente impedito al nuovo amministratore di assumere completa contezza dell'attività svolta dal durante il suo mandato. Pt_1
D'altra parte, nemmeno il piano di riparto delle spese per l'anno 2007 versato in atti prova alcunché, atteso che suddetta documentazione, in assenza del relativo bilancio, non risulta idonea a dimostrare né l'effettivo pagamento delle spese né che le stesse siano state coperte per mezzo di anticipazioni da parte dell'amministratore.
Allo stesso modo, la pec datata 14.12.2017, inviata dall'attore all'indirizzo dell'amministratrice , peraltro rimasta priva di riscontro, non appare Parte_2
idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di un credito del verso il condominio Pt_1
e l'ammontare dello stesso o l'asserita compensazione.
Inoltre, nessun bilancio preventivo e/o consuntivo relativo alla gestione è Pt_1
stato dallo stesso prodotto, con la conseguenza che quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla mancanza di una voce di debito a suo favore all'interno del bilancio per cui
è causa appare del tutto sfornito di prove a supporto, essendo il bilancio l'unico strumento da cui è possibile ricavare la sussistenza di rapporti creditori e debitori in capo al condominio.
Sul punto, occorre evidenziare che l'insufficienza del quadro probatorio allegato a supporto della pretesa azionata in giudizio non appare mitigata in forza dell'applicazione del principio di matrice giurisprudenziale della c.d. vicinanza o prossimità della prova;
tale principio, difatti, non costituisce una deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. ma, al contrario, funge da correttivo all'astrattezza di tale principio, operando solo allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi dai fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In tali casi, dunque, tale principio non autorizza deroghe alla regola della ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma opera quale criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533;
Cass., Sez. 3, 22/04/2022, n. 12910).
Occorre, inoltre, rilevare che nulla è stato documentalmente dimostrato in ordine all'asserita estinzione dei debiti per quote condominiali attraverso l'istituto della compensazione.
Sul punto, la teste , escussa nel corso dell'udienza del 2 Parte_2
dicembre 2022, ha dichiarato “Che io ricordi non ho fatto alcun accordo di compensazione con il IG , anzi credo di ricordare di avergli inviato una Pt_1
lettera di messa in mora per richiedere il pagamento di quote condominiali;
a mio ricordo l'amministratrice mi segnalò che il IG non pagava le CP_3 Pt_1
quote ordinarie e straordinarie perché doveva recuperare un credito verso il condominio, che risaliva alla sua gestione di amministratore ed al contempo mi disse che però questa posizione creditoria del IG si era esaurita durante Pt_1
l'amministrazione della stessa ”. CP_3
In ordine al riconoscimento o meno del debito in favore dell'attore, la teste ha altresì precisato “Non ho fatto alcun riconoscimento di debito, per quello chi ricordo, in favore del , anche perché ritengo non rientrasse nei miei compiti”. Pt_1 Com'è evidente, nemmeno le dichiarazioni testimoniali valgono a confortare quanto sostenuto dall'attore, restando così totalmente sfornite di prova le asserzioni di cui agli atti e alle memorie di parte attrice.
In definitiva, alla luce delle risultanze processuali e, nello specifico, atteso quanto dichiarato dalla teste e considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione da cui desumere l'origine e l'entità del credito invocato dal sig. , deve Parte_1
rigettarsi la domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.T. Dott. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Messina, 14 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.